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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 7982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7982 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 11088/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica ON e Parte_1
Alberto ON, per procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 25/3/2025 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere titolare CP_1 sin dal 6/2/2014 di assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 Cat. AS n. 04214011, domandava di accertare e dichiarare l'inesistenza dell'indebito oggettivo di € 74.498,39, preteso in ripetizione dall'Istituto per il periodo dall'1/2/2014 al 30/6/2024 con nota del 13/5/2024, in ragione dell'asserito accertamento di redditi di importo superiore ai limiti di legge, in specie derivanti dall'assegno di mantenimento posto a carico del suo coniuge separato. A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che, nonostante l'obbligo giudiziale, il coniuge separato non aveva mai versato l'assegno posto a suo carico, tanto da avervi ella rinunciato nelle condizioni di divorzio. Interposto senza favorevole esito ricorso amministrativo, la ricorrente domandava l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, deduzione ed eccezione: 1) Nel merito, previa sospensione dei provvedimenti impugnati, in accoglimento del presente ricorso, annullare l'avviso di accertamento n. 18621577, notificato in data 04.06.2024, alla sig.ra da parte Parte_1 dell' , in quanto illegittimo e infondato, e Controparte_2 dichiarare pertanto illegittima la richiesta di restituzione della somma di Euro 74.498,39; 2) Sempre nel merito, dichiarare sussistente il diritto della sig.ra
[...]
a percepire l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 Parte_1 nella misura di Euro 420,83 mensili, oltre alla tredicesima di Euro 385,76, e conseguentemente illegittima l'interruzione della sua erogazione avvenuta in data 30.06.2024 e per l'effetto condannare l' al pagamento nei confronti CP_1 della ricorrente della somma di Euro 3.752,40 a titolo di arretrati non percepiti, per i motivi di cui sopra;
3) Ancora nel merito, condannare l alla erogazione in suo favore CP_1 dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, Legge n. 335/1995, a far data dalla presente domanda;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la parte ricorrente documentava l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dell' che si CP_1 costituiva, contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto. Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato agli scritti difensivi. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Con nota del 13/05/2024 l' comunicava all'odierna ricorrente CP_1
l'avvenuto accertamento di somme indebitamente percepite sulla pensione Cat. AS n. 04214011 a lei in godimento, nel periodo dall'1/2/2014 al 30/06/2024, per l'importo complessivo di € 74.498,39 per i seguenti motivi: “non ha dichiarato i redditi da assegno di mantenimento percepiti dal 2014 ad oggi;
è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. 2 Invero, nelle condizioni di separazione tra i coniugi stabilite all'udienza presidenziale del 30/05/2000, il Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, aveva posto a carico di l'assegno di mantenimento in favore della Controparte_3 coniuge odierna ricorrente , nella misura di 1.000.000 di lire, cui Parte_1 aggiungersi l'assegno di mantenimento per le figlie all'epoca minorenni. Con sentenza n. 10/2025 del 02/01/2025 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, omologando le condizioni concordate tra le parti, che non prevedono l'attribuzione di alcun assegno di mantenimento. In allegato alle note conclusive - con produzione ammissibile in quanto offerta in replica alla contestazione di parte resistente - la ricorrente ha prodotto il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel quale i coniugi, dato atto che il Presidente del Tribunale aveva ordinato al di corrispondere alla “a titolo di mantenimento personale, la CP_3 Parte_1 somma di lire 1.000.000,00 (euro 516,46) in ragione di ciascun mese e per il mantenimento delle figlie e la somma di lire Per_2 Persona_3
600.000”, hanno esposto che “successivamente all'omologa della separazione le condizioni economiche e patrimoniali del sig. sono mutate per Controparte_3 cause allo stesso non imputabili, il che ha impedito allo stesso di corrispondere quanto previsto nelle condizioni di separazione sin dalla data dell'omologa, in quanto privo di reddito, come da sua dichiarazione del 27.06.2024 (All. 3); Il sopraggiungere delle suddette circostanze ha impedito al Sig. Controparte_3 sin dalla intervenuta omologa, di provvedere alla corresponsione sia delle somme disposte a titolo di mantenimento della sig.ra sia delle Parte_2 somme disposte a titolo di mantenimento delle figlie e Per_2 Per_3
.
[...]
Per tale ragione, la rinunciava all'assegno di mantenimento, che Parte_1 non veniva inserito tra le condizioni per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della Legge n. 335 del 1995, “6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata 3 dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. Sicché, per espressa disposizione normativa, a comporre il reddito di riferimento per la corresponsione, in misura integrale o ridotta, dell'assegno sociale, concorrono "gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile", nonché, per altro verso, “il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare”. 3.1 La giurisprudenza, muovendo dalla considerazione che l'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi, bensì alla loro effettiva percezione, ha sin da epoca risalente affermato che: "Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6570 del 18/3/2010).
L'ipotesi in quel caso sottoposta allo scrutinio della Corte di Legittimità era proprio quella di una ricorrente che si era vista rifiutare l'assegno sociale dall' in quanto titolare di un assegno di mantenimento, riconosciutole in sede CP_1 di separazione coniugale e tuttavia mai corrispostole dall'ex marito. Ancora di recente, la Corte di legittimità ha ribadito che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro n. 21573 del 20/07/2023).
4 Ciò in quanto “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole” (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24954 del 15/9/2021). 3.2 Ne consegue che, nel caso in esame, nonostante la titolarità di redditi ostativi, avendo la ricorrente dimostrato la loro mancata effettiva Parte_1 percezione, poiché mai corrisposti dal coniuge separato, essi non ostano al riconoscimento dell'assegno sociale, unicamente connesso allo stato di bisogno effettivo. Senza necessità di esaminare la questione del legittimo affidamento, introdotta da parte resistente, tanto comporta l'illegittimità della richiesta di ripetizione, per insussistenza dell'indebito, nonché il diritto della ricorrente a vedere rispristinata la prestazione ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, nell'importo spettante, sin dalla data di sua sospensione, avvenuta il 30/6/2024.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara illegittima la richiesta di ripetizione avanzata dall'Istituto con nota del 13/05/2024, in quanto infondata. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al ripristino Parte_1 della prestazione ex art. 3, comma 6, legge n. 335/1995 Cat. AS n. 04214011 sin dalla data della sua sospensione, avvenuta il 30/6/2024, e, per l'effetto, condanna l' a corrispondergliela, comprensiva di arretrati, sin dalla CP_1 sospensione. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 4.201, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 8 luglio 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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