Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 7982
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Sentenza 8 luglio 2025

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Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Laura Cerroni, ha pronunciato sentenza nella controversia promossa da una cittadina, rappresentata e difesa da propri legali, nei confronti dell'ente previdenziale resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, anch'esso rappresentato e difeso da legale. La ricorrente impugnava un avviso di accertamento con cui l'ente le aveva richiesto la restituzione della somma di € 74.498,39, ritenuta indebitamente percepita a titolo di assegno sociale per il periodo dall'1/2/2014 al 30/6/2024. La pretesa dell'ente si fondava sull'asserito superamento dei limiti reddituali di legge, derivante dalla titolarità di un assegno di mantenimento posto a carico del coniuge separato. La ricorrente, a sostegno della propria domanda, deduceva che il coniuge separato non aveva mai versato l'assegno di mantenimento, tanto da avervi rinunciato nelle condizioni di divorzio. A seguito del rigetto del ricorso amministrativo, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento, la dichiarazione di illegittimità della richiesta di restituzione, il ripristino dell'assegno sociale e la condanna dell'ente al pagamento degli arretrati non percepiti. L'ente previdenziale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto.

Il Tribunale, dopo aver disposto la sospensione del provvedimento impugnato e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ha accolto il ricorso. Il Giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 335/1995, per la corresponsione dell'assegno sociale, rileva la effettiva percezione dei redditi e non la mera titolarità. La giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza, ha costantemente affermato che il reddito incompatibile con il riconoscimento della prestazione assume rilievo solo se effettivamente percepito, e che il diritto all'assegno sociale spetta anche a chi abbia rinunciato a un reddito derivante da un obbligo di mantenimento, purché sussista uno stato di bisogno effettivo. Nel caso di specie, la ricorrente aveva dimostrato la mancata effettiva percezione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge separato, circostanza che, in assenza di condotte fraudolente, non ostava al riconoscimento dell'assegno sociale. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato illegittima la richiesta di ripetizione dell'indebito avanzata dall'ente, accertato il diritto della ricorrente al ripristino della prestazione assistenziale sin dalla data della sua sospensione, e condannato l'ente previdenziale alla corresponsione della stessa, comprensiva degli arretrati. Le spese di lite sono state poste a carico dell'ente soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 7982
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 7982
    Data del deposito : 8 luglio 2025

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