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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE REL
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE .
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6315/2024
promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
TORINO (TO), VIA AVIGLIANA n. 52, presso lo studio dell'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in TORINO (TO), Controparte_1 C.F._2
VIA PIETRO PALMIERI n. 24, presso lo studio dell'avv. SAIA CARLOTTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
AVIGLIANA il 19/02/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n.
1 parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 244/2024 del 19/07/2024, pubblicata in data 23/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile.
pagina 2 di 4 contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1
precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che nel quadro della regolamentazione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali il sig.
si impegna a rinunciare senza corrispettivo in favore della moglie, già titolare Controparte_1
della nuda proprietà, al proprio diritto di usufrutto sull'immobile sito in Avigliana, via Carlo Dalla Chiesa
n. 4, e relative pertinenze di seguito meglio descritti: - alloggio al piano terreno (primo fuori terra) composto da soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno e portico con area esclusiva di pertinenza;
- locale ad uso autorimessa al piano interrato;
detti locali risultano censiti al Catasto
Fabbricati di Avigliana come segue:
F. 9 n. 1088 sub, 14 graffato al sub. 22 Via Francesca e Giovanni Falcone s.n.c. piano T – S1 scala B lotto 2B categoria A/2 classe 2 vani 5 superficie catastale totale mq 93 escluse aree scoperte mq 81 r.c. euro 529,37; F. 9 n. 1088 sub. 9 Via Francesca e Giovanni Falcone s.n.c. piano S1 lotto 9 categ. C/6 classe 2 mq 18 superficie catastale totale mq 19 R.C. Euro 79,95 Come da atto Notaio Per_1
Repertorio 84933 – Raccolta 39996.
DÀ ATTO che la rinuncia di cui sopra avverrà con atto notarile che sarà redatto in esecuzione del presente accordo di separazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, senza versamento di denaro a favore del sig. e in regime di esenzione totale da ogni imposizione CP_1
fiscale come previsto dalla normativa vigente. La predetta rinuncia verrà formalizzata presso il Notaio
con studio in Torino, via Luigi Colli n. 20, e le relative spese notarili che ammontano Persona_2
ad euro 1. 400,00 saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che il marito rimarrà garante del contratto di mutuo intestato alla moglie;
DÀ ATTO che la sig.ra , quale persona offesa del delitto di maltrattamenti, a fronte Parte_1 dell'impegno alla rinuncia in suo favore del diritto di usufrutto alle condizioni di cui ai punti a) e b) da parte del sig. e della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto c), rinuncia a sua volta alla CP_1
costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui in premessa e ad ogni altro eventuale diritto risarcitorio derivante dai fatti ivi contestati e/o connessi;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni qui indicate, le parti dichiarano di avere definito tra di loro ogni genere di rapporto economico sorto oggi retro per atti a titolo liberale, oneroso, versamenti, apporti economici e spese reciproche di ogni genere, per ogni atto o fatto tra di loro oggi retro intercorso, ivi compresi quelli di carattere risarcitorio, intendendo imprimere comunque alla sistemazione della vicenda patrimoniale collegata al matrimonio, anche carattere di transazione generale pagina 3 di 4 ed omnicomprensiva, nulla escluso, e di non aver più reciprocamente nulla a pretendere a qualunque titolo;
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano sin d'ora economicamente indipendenti e rinunciano a reciproche domande economiche.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/5/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE REL
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE .
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6315/2024
promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
TORINO (TO), VIA AVIGLIANA n. 52, presso lo studio dell'avv. MIGLIORE GIUSEPPINA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in TORINO (TO), Controparte_1 C.F._2
VIA PIETRO PALMIERI n. 24, presso lo studio dell'avv. SAIA CARLOTTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
AVIGLIANA il 19/02/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA (atto n.
1 parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 06/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 244/2024 del 19/07/2024, pubblicata in data 23/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile.
pagina 2 di 4 contratto dai signori e , iscrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1
precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVIGLIANA di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che nel quadro della regolamentazione dei reciproci rapporti personali e patrimoniali il sig.
si impegna a rinunciare senza corrispettivo in favore della moglie, già titolare Controparte_1
della nuda proprietà, al proprio diritto di usufrutto sull'immobile sito in Avigliana, via Carlo Dalla Chiesa
n. 4, e relative pertinenze di seguito meglio descritti: - alloggio al piano terreno (primo fuori terra) composto da soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno e portico con area esclusiva di pertinenza;
- locale ad uso autorimessa al piano interrato;
detti locali risultano censiti al Catasto
Fabbricati di Avigliana come segue:
F. 9 n. 1088 sub, 14 graffato al sub. 22 Via Francesca e Giovanni Falcone s.n.c. piano T – S1 scala B lotto 2B categoria A/2 classe 2 vani 5 superficie catastale totale mq 93 escluse aree scoperte mq 81 r.c. euro 529,37; F. 9 n. 1088 sub. 9 Via Francesca e Giovanni Falcone s.n.c. piano S1 lotto 9 categ. C/6 classe 2 mq 18 superficie catastale totale mq 19 R.C. Euro 79,95 Come da atto Notaio Per_1
Repertorio 84933 – Raccolta 39996.
DÀ ATTO che la rinuncia di cui sopra avverrà con atto notarile che sarà redatto in esecuzione del presente accordo di separazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, senza versamento di denaro a favore del sig. e in regime di esenzione totale da ogni imposizione CP_1
fiscale come previsto dalla normativa vigente. La predetta rinuncia verrà formalizzata presso il Notaio
con studio in Torino, via Luigi Colli n. 20, e le relative spese notarili che ammontano Persona_2
ad euro 1. 400,00 saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno;
DÀ ATTO che il marito rimarrà garante del contratto di mutuo intestato alla moglie;
DÀ ATTO che la sig.ra , quale persona offesa del delitto di maltrattamenti, a fronte Parte_1 dell'impegno alla rinuncia in suo favore del diritto di usufrutto alle condizioni di cui ai punti a) e b) da parte del sig. e della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto c), rinuncia a sua volta alla CP_1
costituzione di parte civile nel procedimento penale di cui in premessa e ad ogni altro eventuale diritto risarcitorio derivante dai fatti ivi contestati e/o connessi;
DÀ ATTO che, con l'esatto adempimento delle condizioni qui indicate, le parti dichiarano di avere definito tra di loro ogni genere di rapporto economico sorto oggi retro per atti a titolo liberale, oneroso, versamenti, apporti economici e spese reciproche di ogni genere, per ogni atto o fatto tra di loro oggi retro intercorso, ivi compresi quelli di carattere risarcitorio, intendendo imprimere comunque alla sistemazione della vicenda patrimoniale collegata al matrimonio, anche carattere di transazione generale pagina 3 di 4 ed omnicomprensiva, nulla escluso, e di non aver più reciprocamente nulla a pretendere a qualunque titolo;
DÀ ATTO che i coniugi si dichiarano sin d'ora economicamente indipendenti e rinunciano a reciproche domande economiche.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9/5/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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