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Decreto 12 giugno 2025
Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Procedimento R.G. 1145/2025
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Maria Verrastro,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da (P. Iva - C.F. Parte_1 P.IVA_1
); P.IVA_2
esaminata la documentazione allo stesso allegata;
ritenuta la propria competenza;
considerato che la ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere una pronuncia d'ingiunzione di pagamento nei confronti di in virtù di cessione del credito in suo Controparte_1
favore ad opera di allegando di avere acquistato un portafoglio di crediti pecuniari, Parte_2
costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari, nella titolarità di precedentemente acquistati in blocco ai sensi della Parte_3
Legge sulla Cartolarizzazione da già anteriormente Controparte_2
acquistati da Aspra Finance S.p.A., società fusa per incorporazione in Controparte_2
in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B;
[...]
rilevato che la ricorrente ha depositato tutta la documentazione inerente alle cessioni di credito intermedie;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;
rilevato, infatti, che la ricorrente ha fornito la prova scritta del diritto fatto valere (credito derivante dal contratto di prestito personale n. 7013838 ab origine intrattenuto con ) mediante CP_2
produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto con relativa certificazione ex art. 50 T.U.B., rilasciata dall'istituto bancario cedente, unitamente alla documentazione comprovante la cessione del credito;
considerato che con la sentenza n. 9479/2023 la Corte di cassazione Sezioni Unite ha previsto l'obbligo del Giudice investito del ricorso per decreto ingiuntivo di procedere alla preliminare verifica - in attuazione della normativa comunitaria - della presenza di clausole abusive nell'accordo contrattuale con il consumatore;
effettuata- sulla base di una cognizione necessariamente sommaria che caratterizza questa fase in considerazione della struttura del procedimento per decreto ingiuntivo - la verifica di ufficio sulle clausole contrattuali al fine di escluderne il carattere abusivo;
visti artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE
a (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._1
14/09/1966 e residente in [...], di pagare, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, in favore di in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 [...]
(C.F. ), per i titoli di cui al ricorso ( e segnatamente in forza delle Parte_4 C.F._2 obbligazioni assunte con il contratto di prestito personale n. 7013838 ) la somma di € 12.507,24, oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale e sino al soddisfo, nonché le spese di questo procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 712,50 (di cui € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dello stesso e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Avverte altresì l'ingiunto che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile
(Cassazione Sezioni Unite 6 aprile 2023 n. 9479).
Si comunichi.
Potenza 12.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rosa Maria Verrastro,
letto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da (P. Iva - C.F. Parte_1 P.IVA_1
); P.IVA_2
esaminata la documentazione allo stesso allegata;
ritenuta la propria competenza;
considerato che la ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere una pronuncia d'ingiunzione di pagamento nei confronti di in virtù di cessione del credito in suo Controparte_1
favore ad opera di allegando di avere acquistato un portafoglio di crediti pecuniari, Parte_2
costituito da tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari, nella titolarità di precedentemente acquistati in blocco ai sensi della Parte_3
Legge sulla Cartolarizzazione da già anteriormente Controparte_2
acquistati da Aspra Finance S.p.A., società fusa per incorporazione in Controparte_2
in forza di contratti di cessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B;
[...]
rilevato che la ricorrente ha depositato tutta la documentazione inerente alle cessioni di credito intermedie;
ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;
rilevato, infatti, che la ricorrente ha fornito la prova scritta del diritto fatto valere (credito derivante dal contratto di prestito personale n. 7013838 ab origine intrattenuto con ) mediante CP_2
produzione della documentazione contrattuale e degli estratti conto con relativa certificazione ex art. 50 T.U.B., rilasciata dall'istituto bancario cedente, unitamente alla documentazione comprovante la cessione del credito;
considerato che con la sentenza n. 9479/2023 la Corte di cassazione Sezioni Unite ha previsto l'obbligo del Giudice investito del ricorso per decreto ingiuntivo di procedere alla preliminare verifica - in attuazione della normativa comunitaria - della presenza di clausole abusive nell'accordo contrattuale con il consumatore;
effettuata- sulla base di una cognizione necessariamente sommaria che caratterizza questa fase in considerazione della struttura del procedimento per decreto ingiuntivo - la verifica di ufficio sulle clausole contrattuali al fine di escluderne il carattere abusivo;
visti artt. 633 e 641 c.p.c.,
INGIUNGE
a (C.F.: ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._1
14/09/1966 e residente in [...], di pagare, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto, in favore di in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 [...]
(C.F. ), per i titoli di cui al ricorso ( e segnatamente in forza delle Parte_4 C.F._2 obbligazioni assunte con il contratto di prestito personale n. 7013838 ) la somma di € 12.507,24, oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale e sino al soddisfo, nonché le spese di questo procedimento monitorio, liquidate in complessivi euro 712,50 (di cui € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dello stesso e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
Avverte altresì l'ingiunto che, in mancanza di opposizione, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile
(Cassazione Sezioni Unite 6 aprile 2023 n. 9479).
Si comunichi.
Potenza 12.06.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO