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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Luisa Sorrenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 2868/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente tra:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Reggio Calabria, Via Vollaro n.6, in persona del lrpt, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, al Viale PIO XI n. 50, presso l'avv. Antonino Maurizio Quero che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di opposizione a decreto Ingiuntivo -Opponente-
Contro
Arch. (C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Taurianova, via XX Settembre n. 25, presso l'avv. Carmela Spagnolo
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso per D.I. -Opposto-
Avente ad oggetto: D.I N. 617/2021 del 17.08.2021 Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 352/2021)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società ha opposto il decreto in epigrafe con cui l'arch aveva ingiunto Parte_1 CP_1
il pagamento di €. 16.000,00, come portati nelle fatture nn. 7 e 8 del 2019, a saldo dei suoi compensi professionali per la realizzazione, nel 2017, del progetto di variante al permesso di costruire n. 93 del
7.12.2016 in capo alla ditta ed avente per oggetto la demolizione di fabbricati Parte_2
1 di vecchia edificazione e realizzazione di un edificio residenziale a sei piani f.t in fregio alla via Pio
XI di Reggio Calabria. Poiché con contratto del 22 settembre 2017 il signor , proprietario del Pt_2
terreno e originario committente, aveva permutato con la Parte_1
il predetto terreno, convenendo l'assunzione da parte di quest'ultima di tutti gli obblighi
[...]
e oneri di costruzione, comprese le “spese relative alla progettazione del fabbricato” - aveva indirizzato la sua pretesa nei confronti dell'impresa.
Opponendosi all'ingiunzione, ha sollevato una serie di eccezioni e contestazioni Parte_1
precisando che prima del progetto di variante, per cui avanzava la sua pretesa creditoria, l'opposto si era occupato dell'originario progetto per la costruzione del medesimo fabbricato su incarico del sig
, ottenendo il permesso n. 93/2016 in esito al quale erano state avviate le opere di Pt_2
cantierizzazione del sito. Senonché, in fase di tracciamento dell'opera, verificata l'esistenza di grave errore progettuale era stato necessario sospendere i lavori e richiedere allo stesso arch. di CP_1
realizzare la variante idonea ad ovviare alle problematiche riscontrate. Concesso il nuovo permesso a costruire n. 103 del 28.08.2017 le attività erano riprese. Quindi, sostenendo di avere subito danni da fermo cantiere , ritardi, aumento e aggravio dei costi, avendo anche dovuto acquisire nuovi calcoli strutturali, negava la fondatezza della pretesa dell'ingiungente che, peraltro, aveva già ricevuto almeno 15.000,00 tra assegni e danaro in contanti - gli ultimi 4.000,00 concordati proprio a tacitazione di ogni altro avere. A sostegno della vicenda progettuale e dell'errore, produceva la perizia giurata che lo stesso arch. aveva redatto in fase di variante. CP_1
Chiedeva quindi revocarsi l'ingiunzione e accertare e dichiarare la non debenza della somma ingiunta.
Con vittoria delle spese di causa.
1.1 - Costituitosi in giudizio, l'arch. , rilevato che non c'era contrasto sulla ricostruzione CP_1
dei fatti, sosteneva di avere svolto regolarmente l'incarico ricevuto, fino alla direzione lavori e al collaudo, tant'è che l'opera era stata conclusa senza che alcuno gli avesse mai contestato inadempimenti o errori. L'obbligazione a suo carico era stata quella di redigere un progetto edilizio concretamente utilizzabile così come, nonostante la correzione in corso d'opera, era esattamente
2 avvenuto. Rilevava infine che la sua era una obbligazione di risultato, sicché le competenze pretese erano dovute, tenuto conto che il committente non aveva chiesto la risoluzione per inadempimento,
Negava di avere fatto accordi di alcun tipo sui suoi compensi o di avere ricevuto i 4.000,00 in contanti.
Chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese e competenze di causa da distrarsi.
1.4 - Il GI non ha concesso la provvisoria esecuzione sul presupposto che fosse stato messo in discussione l'adempimento dell'obbligo professionale. Quindi, istruita la causa a mezzo prova per testi, la stessa è passata in decisione ex art 281 sex cpc, con delega al GOT in affiancamento.
2. – L'opposizione non appare fondata.
2.1 - Intanto, è utile ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore e su cui grava l'onere probatorio, mentre l'opponente,
il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
2.2 - Ebbene, non è in discussione il rapporto di committenza tra le parti e l'attività professionale svolta dall'opposto (sia pure inizialmente su incarico del permutante, proprietario del terreno) sin dal primo permesso a costruire - come peraltro accuratamente ricostruito dallo stesso con idonea produzione documentale. Non è contestato o in discussione che il professionista abbia curato e prestato assistenza, oltre che per la progettazione, compresa la variante che si è resa necessaria
(quest'ultima nel rapporto in corso direttamente con l'opponente), anche per la successiva direzione lavori e il collaudo finale dell'opera, che, dunque, è stata regolarmente completata. Né ci sono in atti comunicazioni di revoca dell'incarico, o di risoluzione del rapporto, o, ancora, di imputazione di negligenze o responsabilità professionali di alcun tipo a carico dello stesso.
3 Non risulta, inoltre, che prima del presente giudizio sia stato messo in discussione o contestato l'importo quantificato dall'ingiungente a saldo delle sue spettanze, nonostante siano stati trasmessi un primo avviso di fattura il 2 aprile del 2017, poi il 24 luglio successivo e poi direttamente le relative fatture il 25.10.2017. Nel mentre, invece, il 22.9.2017 è stato stipulato il contratto di permuta in cui ha assunto, senza alcuna riserva, gli oneri relativi all'attività del professionista;
e Parte_1
il 5 aprile del 2018 gli ha conferito, quale direttore lavori, delega per l'inserimento dei nuovi dati della committenza nel SISMI.CA - sistema informativo per l'analisi strutturale e il monitoraggio degli interventi Calabria, con ciò confermando e convalidando il suo ruolo ela sua attività.
Tra i documenti allegati al fascicolo dell'opposto, ci sono poi una serie di fatture emesse tra il 2015
e il 2017, relative alla stessa pratica edilizia e un resoconto sulla contabilità alla data del 24.6.2015
che trova perfetta coerenza con le fatture emesse e saldate tra il 2015 e il 2016 (tutte allegate al fascicolo del monitorio) e quelle da saldare, oggetto del presente contenzioso. Infine è presente la diffida legale trasmessa a Fata Morgana Sa il 26.10.2019 a cui non ha fatto seguito alcuna risposta o contestazione della stessa ad opera dell'opponente, prima del presente giudizio.
2.3 - Cosicché, il quadro documentale appena sopra richiamato e la dinamica del rapporto tra le parti,
sono idonei a ritenere provato e legittimamente vantato il diritto dell'arch. al saldo delle CP_1
sue competenze, così come contabilizzato e ingiunto, in relazione alla complessiva attività svolta nell'interesse di per la realizzazione dell'immobile di cui al permesso Parte_1
di costruire n. 103/2017 – pratica edilizia 120/2013.
3. - D'altronde, ciò che in effetti l'opponente contesta non è l'entità della pretesa economica in sé,
quanto il diritto del professionista di averla, data la sua assunta responsabilità per un errore progettuale che avrebbe determinato un fermo cantiere e la conseguente maggiorazione di costi ai propri danni.
Inquadrando tali contestazioni alla stregua di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460
c.c., - da valere quale fatto estintivo o modificativo del diritto vantato - l'opponente, in pratica, sembra
4 attivare lo strumento di autotutela costituito dal potere di sospendere l'erogazione della propria prestazione.
E' noto, tuttavia, che la ratio della norma richiamata è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra, per cui il presupposto di operatività dell'eccezione è che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento.
3.1 – Data questa prospettiva, va detto che mentre il convenuto opposto ha fornito la prova di avere portato a compimento il suo incarico finanche nelle fasi successive all'assunto errore progettuale in cui era incorso, poiché a lui è stata affidata anche la direzione lavori e l'assistenza per la fase del collaudo dell'opera regolarmente eseguita, l'esito istruttorio della causa induce a ritenere che la redazione della variante non abbia arrecato alcun sostanziale pregiudizio al committente.
Difatti: Il teste - teste particolarmente qualificato in quanto ingegnere - all'ud. del Testimone_1
13/11/2023 ha affermato che, nonostante la necessità di nuovi calcoli statici, la variante riguardava
un angolino dell'area di sedime che non incideva in modo preponderante sull'opera”, sicché “Non
mi risulta che i lavori siano stati sospesi”…; e che “qualsiasi sospensione dei lavori deve essere
comunicata sia al Comune che alla piattaforma regionale che cura la parte sismica”. E ancora: “In
generale se capita un imprevisto tecnico, anche del tipo di cui abbiamo parlato, non si formalizza la
sospensione del cantiere”. Il teste , geologo - all'ud. del 4/03/2024 – che si era Testimone_2
occupato dello studio geologico del sito, ha sostenuto in relazione a quel lavoro che “ più volte l'arch
mi chiese di modificare lo studio geologico per varianti intervenute” – il che prova CP_1
quantomeno che quella indicata dall'opponente non sia stata una situazione eccezionale e che anzi il progetto in questione abbia subito varie modifiche prima di divenire esecutivo. Il teste , Tes_3
ingenere anche lui, ha riferito di essersi occupato della redazione di nuovi calcoli statici senza però
riuscire a confermare se questo avesse comportato un costo aggiuntivo per il Committente, poiché ha sostenuto di non ricordare se era stato pagato e di avere probabilmente lavorato per conto di un amico
“a livello di favore”.
5 3.2 - Preso atto di ciò - e sia pure tenendo conto che il teste , geometra che aveva Testimone_4
lavorato con l'arch. sulla variante di progetto, all'udienza del 5.6.2023 abbia sostenuto CP_1
che i lavori siano stati sospesi – si rileva altresì che non risulta alcuna produzione documentale atta a suffragare la prospettazione fatta dall'opponente circa lo squilibrio economico che - dato l'errore progettuale in cui era incorso l'opposto - si era determinato ai suoi danni.
A tal proposito appare utile preliminarmente richiamare Ordinanza Cass Civ n. 33537 del 15/11/2022,
intervenuta a perimetrare l'entità del danno (in cui in concreto si sostanzia l'eccezione sollevata dall'opponente sulla non dovutezza dell'importo ingiunto), laddove afferma, dopo ampia disamina del caso di specie, che: “il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella
progettazione e realizzazione di un <>, del quale sia necessario il rifacimento <>, consiste nei costi
sopportati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che
sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d'arte”; con la logica, dunque,
che ciò che si sanziona non sia l'errore in sé, ma quello che provoca maggiori esborsi alla stazione appaltante o pregiudizio all'opera.
Ebbene, non c'è da parte opponente alcuna fattura di costi aggiuntivi, per il geoologo o per l'ingegnere strutturista;
non c'è alcuna comunicazione al Comune o alla piattaforma regionale che cura la parte sismica, circa il fermo cantiere (come il teste senza alcuna smentita, aveva sostenuto dovesse Tes_1
avvenire in casi simili); non c'è alcun documento di spesa o un qualuque prospetto circa aumento di prezzi o maggiorazione di costi cui sarebbe andato incontro il committente.
Sicché, a ben vedere, le contestazioni sollevate dall'opponente non appaiono idonee ad influire sul rapporto sinallagmatico sotteso al contratto, fondato sull'equilibrio tra la prestazione di esecuzione delle opere appaltate e il pagamento del prezzo, posto che, non solo non è stato provato il maggior esborso della stazione appaltante (committente), ma, in definitiva, anche dopo l'esecuzione della variante, l'opposto ha continuato a prestare la sua opera, seguendo e dirigendo i lavori, e l'opera è
stata formalmente e sostanzialmente realizzata e consegnata;
né è in contestazione l'esistenza di vizi della stessa.
6 Anche il presunto accordo tra le parti che – secondo quanto indicato dall'opponente - avrebbe comportato una sorta di rinuncia dell'arch. al saldo del suo compenso è rimasto CP_1
completamente improvato.
Sicché, l'esame generale della vicenda, le allegazioni e il quadro probatorio offerto (o non offerto)
dalle parti inducono al convincimento che l'opposizione non sia fondata e vada respinta.
4. - Le spese di lite vengono poste a carico del soccombente e, tenendo conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4,
comma 1 del DM 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, anche secondo i parametri minimi.
Con distrazione in favore del procuratore costituito per la parte convenuta-opposta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
(P.IVA ) contro l'arch.
[...] P.IVA_1 CP_1
(C.F.
[...] CodiceFiscale_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 617/2021 del 17.08.2021 del
Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 352/2021), che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente al rimborso delle spese e competenze di causa in favore dell'opposto nella misura complessiva di €. 4.000,00, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
3. Distrae detta liquidazione in favore del procuratore dell'opposto, avv. Carmela Spagnolo.
Così deciso in Reggio Calabria il 19.5.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
7
II^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Luisa Sorrenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa civile iscritta al n. 2868/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente tra:
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in Reggio Calabria, Via Vollaro n.6, in persona del lrpt, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, al Viale PIO XI n. 50, presso l'avv. Antonino Maurizio Quero che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di opposizione a decreto Ingiuntivo -Opponente-
Contro
Arch. (C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Taurianova, via XX Settembre n. 25, presso l'avv. Carmela Spagnolo
che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso per D.I. -Opposto-
Avente ad oggetto: D.I N. 617/2021 del 17.08.2021 Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 352/2021)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società ha opposto il decreto in epigrafe con cui l'arch aveva ingiunto Parte_1 CP_1
il pagamento di €. 16.000,00, come portati nelle fatture nn. 7 e 8 del 2019, a saldo dei suoi compensi professionali per la realizzazione, nel 2017, del progetto di variante al permesso di costruire n. 93 del
7.12.2016 in capo alla ditta ed avente per oggetto la demolizione di fabbricati Parte_2
1 di vecchia edificazione e realizzazione di un edificio residenziale a sei piani f.t in fregio alla via Pio
XI di Reggio Calabria. Poiché con contratto del 22 settembre 2017 il signor , proprietario del Pt_2
terreno e originario committente, aveva permutato con la Parte_1
il predetto terreno, convenendo l'assunzione da parte di quest'ultima di tutti gli obblighi
[...]
e oneri di costruzione, comprese le “spese relative alla progettazione del fabbricato” - aveva indirizzato la sua pretesa nei confronti dell'impresa.
Opponendosi all'ingiunzione, ha sollevato una serie di eccezioni e contestazioni Parte_1
precisando che prima del progetto di variante, per cui avanzava la sua pretesa creditoria, l'opposto si era occupato dell'originario progetto per la costruzione del medesimo fabbricato su incarico del sig
, ottenendo il permesso n. 93/2016 in esito al quale erano state avviate le opere di Pt_2
cantierizzazione del sito. Senonché, in fase di tracciamento dell'opera, verificata l'esistenza di grave errore progettuale era stato necessario sospendere i lavori e richiedere allo stesso arch. di CP_1
realizzare la variante idonea ad ovviare alle problematiche riscontrate. Concesso il nuovo permesso a costruire n. 103 del 28.08.2017 le attività erano riprese. Quindi, sostenendo di avere subito danni da fermo cantiere , ritardi, aumento e aggravio dei costi, avendo anche dovuto acquisire nuovi calcoli strutturali, negava la fondatezza della pretesa dell'ingiungente che, peraltro, aveva già ricevuto almeno 15.000,00 tra assegni e danaro in contanti - gli ultimi 4.000,00 concordati proprio a tacitazione di ogni altro avere. A sostegno della vicenda progettuale e dell'errore, produceva la perizia giurata che lo stesso arch. aveva redatto in fase di variante. CP_1
Chiedeva quindi revocarsi l'ingiunzione e accertare e dichiarare la non debenza della somma ingiunta.
Con vittoria delle spese di causa.
1.1 - Costituitosi in giudizio, l'arch. , rilevato che non c'era contrasto sulla ricostruzione CP_1
dei fatti, sosteneva di avere svolto regolarmente l'incarico ricevuto, fino alla direzione lavori e al collaudo, tant'è che l'opera era stata conclusa senza che alcuno gli avesse mai contestato inadempimenti o errori. L'obbligazione a suo carico era stata quella di redigere un progetto edilizio concretamente utilizzabile così come, nonostante la correzione in corso d'opera, era esattamente
2 avvenuto. Rilevava infine che la sua era una obbligazione di risultato, sicché le competenze pretese erano dovute, tenuto conto che il committente non aveva chiesto la risoluzione per inadempimento,
Negava di avere fatto accordi di alcun tipo sui suoi compensi o di avere ricevuto i 4.000,00 in contanti.
Chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo. Con vittoria delle spese e competenze di causa da distrarsi.
1.4 - Il GI non ha concesso la provvisoria esecuzione sul presupposto che fosse stato messo in discussione l'adempimento dell'obbligo professionale. Quindi, istruita la causa a mezzo prova per testi, la stessa è passata in decisione ex art 281 sex cpc, con delega al GOT in affiancamento.
2. – L'opposizione non appare fondata.
2.1 - Intanto, è utile ribadire che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto,
che assume la posizione sostanziale di attore e su cui grava l'onere probatorio, mentre l'opponente,
il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
2.2 - Ebbene, non è in discussione il rapporto di committenza tra le parti e l'attività professionale svolta dall'opposto (sia pure inizialmente su incarico del permutante, proprietario del terreno) sin dal primo permesso a costruire - come peraltro accuratamente ricostruito dallo stesso con idonea produzione documentale. Non è contestato o in discussione che il professionista abbia curato e prestato assistenza, oltre che per la progettazione, compresa la variante che si è resa necessaria
(quest'ultima nel rapporto in corso direttamente con l'opponente), anche per la successiva direzione lavori e il collaudo finale dell'opera, che, dunque, è stata regolarmente completata. Né ci sono in atti comunicazioni di revoca dell'incarico, o di risoluzione del rapporto, o, ancora, di imputazione di negligenze o responsabilità professionali di alcun tipo a carico dello stesso.
3 Non risulta, inoltre, che prima del presente giudizio sia stato messo in discussione o contestato l'importo quantificato dall'ingiungente a saldo delle sue spettanze, nonostante siano stati trasmessi un primo avviso di fattura il 2 aprile del 2017, poi il 24 luglio successivo e poi direttamente le relative fatture il 25.10.2017. Nel mentre, invece, il 22.9.2017 è stato stipulato il contratto di permuta in cui ha assunto, senza alcuna riserva, gli oneri relativi all'attività del professionista;
e Parte_1
il 5 aprile del 2018 gli ha conferito, quale direttore lavori, delega per l'inserimento dei nuovi dati della committenza nel SISMI.CA - sistema informativo per l'analisi strutturale e il monitoraggio degli interventi Calabria, con ciò confermando e convalidando il suo ruolo ela sua attività.
Tra i documenti allegati al fascicolo dell'opposto, ci sono poi una serie di fatture emesse tra il 2015
e il 2017, relative alla stessa pratica edilizia e un resoconto sulla contabilità alla data del 24.6.2015
che trova perfetta coerenza con le fatture emesse e saldate tra il 2015 e il 2016 (tutte allegate al fascicolo del monitorio) e quelle da saldare, oggetto del presente contenzioso. Infine è presente la diffida legale trasmessa a Fata Morgana Sa il 26.10.2019 a cui non ha fatto seguito alcuna risposta o contestazione della stessa ad opera dell'opponente, prima del presente giudizio.
2.3 - Cosicché, il quadro documentale appena sopra richiamato e la dinamica del rapporto tra le parti,
sono idonei a ritenere provato e legittimamente vantato il diritto dell'arch. al saldo delle CP_1
sue competenze, così come contabilizzato e ingiunto, in relazione alla complessiva attività svolta nell'interesse di per la realizzazione dell'immobile di cui al permesso Parte_1
di costruire n. 103/2017 – pratica edilizia 120/2013.
3. - D'altronde, ciò che in effetti l'opponente contesta non è l'entità della pretesa economica in sé,
quanto il diritto del professionista di averla, data la sua assunta responsabilità per un errore progettuale che avrebbe determinato un fermo cantiere e la conseguente maggiorazione di costi ai propri danni.
Inquadrando tali contestazioni alla stregua di un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460
c.c., - da valere quale fatto estintivo o modificativo del diritto vantato - l'opponente, in pratica, sembra
4 attivare lo strumento di autotutela costituito dal potere di sospendere l'erogazione della propria prestazione.
E' noto, tuttavia, che la ratio della norma richiamata è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra, per cui il presupposto di operatività dell'eccezione è che sussista un nesso di corrispettività e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento.
3.1 – Data questa prospettiva, va detto che mentre il convenuto opposto ha fornito la prova di avere portato a compimento il suo incarico finanche nelle fasi successive all'assunto errore progettuale in cui era incorso, poiché a lui è stata affidata anche la direzione lavori e l'assistenza per la fase del collaudo dell'opera regolarmente eseguita, l'esito istruttorio della causa induce a ritenere che la redazione della variante non abbia arrecato alcun sostanziale pregiudizio al committente.
Difatti: Il teste - teste particolarmente qualificato in quanto ingegnere - all'ud. del Testimone_1
13/11/2023 ha affermato che, nonostante la necessità di nuovi calcoli statici, la variante riguardava
un angolino dell'area di sedime che non incideva in modo preponderante sull'opera”, sicché “Non
mi risulta che i lavori siano stati sospesi”…; e che “qualsiasi sospensione dei lavori deve essere
comunicata sia al Comune che alla piattaforma regionale che cura la parte sismica”. E ancora: “In
generale se capita un imprevisto tecnico, anche del tipo di cui abbiamo parlato, non si formalizza la
sospensione del cantiere”. Il teste , geologo - all'ud. del 4/03/2024 – che si era Testimone_2
occupato dello studio geologico del sito, ha sostenuto in relazione a quel lavoro che “ più volte l'arch
mi chiese di modificare lo studio geologico per varianti intervenute” – il che prova CP_1
quantomeno che quella indicata dall'opponente non sia stata una situazione eccezionale e che anzi il progetto in questione abbia subito varie modifiche prima di divenire esecutivo. Il teste , Tes_3
ingenere anche lui, ha riferito di essersi occupato della redazione di nuovi calcoli statici senza però
riuscire a confermare se questo avesse comportato un costo aggiuntivo per il Committente, poiché ha sostenuto di non ricordare se era stato pagato e di avere probabilmente lavorato per conto di un amico
“a livello di favore”.
5 3.2 - Preso atto di ciò - e sia pure tenendo conto che il teste , geometra che aveva Testimone_4
lavorato con l'arch. sulla variante di progetto, all'udienza del 5.6.2023 abbia sostenuto CP_1
che i lavori siano stati sospesi – si rileva altresì che non risulta alcuna produzione documentale atta a suffragare la prospettazione fatta dall'opponente circa lo squilibrio economico che - dato l'errore progettuale in cui era incorso l'opposto - si era determinato ai suoi danni.
A tal proposito appare utile preliminarmente richiamare Ordinanza Cass Civ n. 33537 del 15/11/2022,
intervenuta a perimetrare l'entità del danno (in cui in concreto si sostanzia l'eccezione sollevata dall'opponente sulla non dovutezza dell'importo ingiunto), laddove afferma, dopo ampia disamina del caso di specie, che: “il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella
progettazione e realizzazione di un <>, del quale sia necessario il rifacimento <>, consiste nei costi
sopportati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che
sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d'arte”; con la logica, dunque,
che ciò che si sanziona non sia l'errore in sé, ma quello che provoca maggiori esborsi alla stazione appaltante o pregiudizio all'opera.
Ebbene, non c'è da parte opponente alcuna fattura di costi aggiuntivi, per il geoologo o per l'ingegnere strutturista;
non c'è alcuna comunicazione al Comune o alla piattaforma regionale che cura la parte sismica, circa il fermo cantiere (come il teste senza alcuna smentita, aveva sostenuto dovesse Tes_1
avvenire in casi simili); non c'è alcun documento di spesa o un qualuque prospetto circa aumento di prezzi o maggiorazione di costi cui sarebbe andato incontro il committente.
Sicché, a ben vedere, le contestazioni sollevate dall'opponente non appaiono idonee ad influire sul rapporto sinallagmatico sotteso al contratto, fondato sull'equilibrio tra la prestazione di esecuzione delle opere appaltate e il pagamento del prezzo, posto che, non solo non è stato provato il maggior esborso della stazione appaltante (committente), ma, in definitiva, anche dopo l'esecuzione della variante, l'opposto ha continuato a prestare la sua opera, seguendo e dirigendo i lavori, e l'opera è
stata formalmente e sostanzialmente realizzata e consegnata;
né è in contestazione l'esistenza di vizi della stessa.
6 Anche il presunto accordo tra le parti che – secondo quanto indicato dall'opponente - avrebbe comportato una sorta di rinuncia dell'arch. al saldo del suo compenso è rimasto CP_1
completamente improvato.
Sicché, l'esame generale della vicenda, le allegazioni e il quadro probatorio offerto (o non offerto)
dalle parti inducono al convincimento che l'opposizione non sia fondata e vada respinta.
4. - Le spese di lite vengono poste a carico del soccombente e, tenendo conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4,
comma 1 del DM 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo, anche secondo i parametri minimi.
Con distrazione in favore del procuratore costituito per la parte convenuta-opposta, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1
(P.IVA ) contro l'arch.
[...] P.IVA_1 CP_1
(C.F.
[...] CodiceFiscale_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo N. 617/2021 del 17.08.2021 del
Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 352/2021), che dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna l'opponente al rimborso delle spese e competenze di causa in favore dell'opposto nella misura complessiva di €. 4.000,00, oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
3. Distrae detta liquidazione in favore del procuratore dell'opposto, avv. Carmela Spagnolo.
Così deciso in Reggio Calabria il 19.5.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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