Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Ordinanza cautelare 6 maggio 2022
Sentenza 9 maggio 2022
Sentenza 14 novembre 2022
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Accoglimento
Sentenza 25 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 15 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 13/05/2021, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2021
N. 00365/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2021, proposto da
Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Feltre non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento, prot. 178226, trasmesso a mezzo PEC in data 09.02.2021, con il quale il Comune di Feltre ha comunicato il diniego per la realizzazione di un nuovo impianto di telefonia cellulare denominato “BL115 Villabruna”, sito in Feltre, località Villabruna ed identificato al N.C.T. del C.C. di Feltre al fg. 26, mapp.le 565;
b) del parere non favorevole adottato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso in relazione alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata dalla Wind Tre S.p.A. per la realizzazione dell'impianto de quo;
c) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che il parere negativo espresso dalla Soprintendenza appare adeguatamente motivato, essendo ivi rappresentate le specifiche caratteristiche dell’intervento per il quale è stata chiesta l’autorizzazione paesaggistica, descritto il contesto paesaggistico nell’ambito del quale l’impianto in discussione dovrebbe essere inserito e valutato l’impatto, nel suddetto contesto, del progettato intervento, impatto che, sulla base di puntuali considerazioni, è stato ritenuto in contrasto con i valori paesaggistici tutelati, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004, con D.M. 22.6.1998 in relazione alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della città di Feltre e del suo territorio collinare e vallivo;
considerato, pertanto, che il suddetto parere –a differenza di quanto sostenuto in ricorso – non risulta fondato solo ed esclusivamente sulla presenza di altro impianto nell’area interessata, ma su una autonoma e puntuale valutazione di incompatibilità paesaggistica, costituendo la presenza di altro impianto solo un ulteriore elemento oggetto di considerazione da parte dell’Autorità competente;
considerato, altresì, che la Soprintendenza ha anche precisato che gli attuali motivi ostativi potrebbero essere superati attraverso una diversa proposta progettuale che contempli una integrazione delle strutture già esistenti;
rilevato, infine, che le valutazioni espresse dall’Amministrazione, che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, non appaiono inficiate da profili di illogicità, irragionevolezza ovvero di evidente contraddittorietà, né risultano fondate su palesi errori di fatto, uniche situazioni che consentirebbero il sindacato in sede di legittimità;
ritenuto che le spese di questa fase del giudizio vadano liquidate in base alla regola della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO