Articolo 13 della Legge 1 aprile 1971, n. 217
Articolo 12Articolo 14
Versione
20 maggio 1971
Art. 13. (Variazioni di bilancio)

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 20 maggio 1971