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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 17/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1892/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1892/2023
Oggi 17/06/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice deIGnato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. VENDRAMIN MARIA PA
Per REMONA, nessuno compare CP_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì la revoca del provvedimento emesso dalla Prefettura di Cremona avente ad oggetto la revoca della patente di guida, anche in ragione di quanto evidenziato nella nota del 17.1.2024.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 17/06/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1892/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA C.F._1
Vendramin Maria, domiciliata in Caravaggio, via XXIV Maggio n. 22, presso il difensore
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), difesa dall'Avvocatura distrettuale Controparte_2 P.IVA_1
dello Stato, domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che la sentenza di rigetto n. 44/2023 emessa dal Giudice di Pace di Crema, dott. Stefano Furiosi, all'esito dell'udienza tenutasi in data 5.4.2023 a definizione del giudizio di opposizione a ordinanza di revoca della patente di guida già pendente al n. r.g., e pubblicata in data Numero_1
5.4.2023, è del tutto carente di motivazione, in violazione del disposto dell'art. 132, comma
1, n. 4) c.p.c, Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale pertanto dichiarare la nullità della predetta sentenza e, per l'effetto, disporre la rimessione del giudizio al Giudice di primo grado. Nel merito, in via subordinata: per l'ipotesi in cui le motivazioni della sentenza n.
44/2023 di cui sopra venissero depositate successivamente alla presente impugnazione, e pur dopo la scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., si chiede sin d'ora che l'Ill.mo intestato Tribunale Voglia allora rimettere in termini la scrivente difesa per la proposizione di ogni ulteriore conseguente motivo d'appello; in ogni caso: con vittoria di spese e di compenso professionale…revoca del provvedimento emesso dalla Prefettura di
Cremona avente ad oggetto la revoca della patente di guida, anche in ragione di quanto evidenziato nella nota del 17.1.2024”.
Per parte appellata: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni sopra esposte. Spese vinte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La IG.ra conveniva in giudizio al fine di PA Controparte_2
ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza n. 44/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Crema, in quanto “del tutto carente di motivazione”. Chiedeva inoltre di essere rimessa in termini per l'esplicitazione dei motivi d'impugnazione nel caso in cui il Giudice di Pace avesse depositato le motivazioni poste a fondamento della decisione del 5.4.2023.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_2 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva al Tribunale di
Cremona di dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
L'appello è inammissibile, poiché la IG.ra ha proposto PA
impugnazione avverso il dispositivo di una sentenza. Il fatto che il provvedimento impugnato fosse il dispositivo della sentenza emerge chiaramente dall'analisi dell'atto (cfr. doc. n. 1 di parte appellante nella parte in cui si legge “il Giudice di pace…emette il seguente dispositivo”).
Nell'ipotesi in cui il giudice all'udienza di discussione non dia lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine per proporre appello decorre dalla data di comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito della parte motivazionale della sentenza.
Neppure nella circostanza in cui il giudice ometta di indicare il termine di differimento del deposito della motivazione della sentenza la parte può impugnare il dispositivo. Invero è ordinatorio il termine previsto dall'art. 430 c.p.c. nella formulazione vigente alla data di introduzione del procedimento di primo grado, la violazione del termine non determina alcuna invalidità del provvedimento emesso e la natura devolutiva del giudizio d'appello, che è finalizzato alla rivalutazione dei fatti esaminati dal giudice sulla base delle specifiche censure effettuate dalle parti, è incompatibile con la possibilità di impugnare il dispositivo, che è privo di qualsivoglia esplicitazione delle ragioni della decisione.
La IG.ra non deve essere rimessa in termini, poiché, se il potere PA di impugnazione fosse stato consumato mediante l'introduzione di questo giudizio, la decadenza dalla possibilità d'impugnazione sarebbe imputabile alla parte;
se il potere di impugnazione non fosse stato consumato, la parte avrebbe potuto proporre appello dopo il deposito delle motivazioni della sentenza emessa dal giudice di Pace.
Per completezza espositiva si sottolinea infine che è comunque infondata la doglianza formulata dalla IG.ra nell'atto del 17.1.2024. Invero, il PA
Prefetto della Provincia di Cremona ha ordinato la revoca della patente di guida dell'appellante, poiché quest'ultima in data 26.4.2019, alle ore 20.30 circa, ha provocato un incidente guidando una autovettura con un tasso etilico pari a 1.82 g/l.
L'esistenza dell'alterazione psicofisica connessa all'uso di sostanze alcoliche e la verificazione del sinistro sono provati dall'esame dei verbali redatti dalla Legione
Carabinieri Lombardia – Compagnia di Crema – verbali non oggetto di alcuna specifica doglianza – e dall'analisi dei documenti attestanti gli accertamenti medici compiuti – documenti non oggetto di alcuna specifica doglianza (cfr. accertamento relativo al prelievo ematico del 26.4.2019 nella parte in cui si legge: “alcol etilico (valore) 1,82 g/l presente”).
Pertanto la sanzione amministrativa della revoca della patente è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. n. 285/1992 (“qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1)…la patente di guida è sempre revocata”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra ; PA
- condanna la IG.ra alla rifusione delle spese di lite in favore di PA
, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
Cremona, 17/06/2025 Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1892/2023
Oggi 17/06/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice deIGnato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. VENDRAMIN MARIA PA
Per REMONA, nessuno compare CP_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, chiedendo altresì la revoca del provvedimento emesso dalla Prefettura di Cremona avente ad oggetto la revoca della patente di guida, anche in ragione di quanto evidenziato nella nota del 17.1.2024.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 17/06/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1892/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PA C.F._1
Vendramin Maria, domiciliata in Caravaggio, via XXIV Maggio n. 22, presso il difensore
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), difesa dall'Avvocatura distrettuale Controparte_2 P.IVA_1
dello Stato, domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6
- parte appellata -
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “nel merito, in via principale: accertato e dichiarato che la sentenza di rigetto n. 44/2023 emessa dal Giudice di Pace di Crema, dott. Stefano Furiosi, all'esito dell'udienza tenutasi in data 5.4.2023 a definizione del giudizio di opposizione a ordinanza di revoca della patente di guida già pendente al n. r.g., e pubblicata in data Numero_1
5.4.2023, è del tutto carente di motivazione, in violazione del disposto dell'art. 132, comma
1, n. 4) c.p.c, Voglia l'Ill.mo intestato Tribunale pertanto dichiarare la nullità della predetta sentenza e, per l'effetto, disporre la rimessione del giudizio al Giudice di primo grado. Nel merito, in via subordinata: per l'ipotesi in cui le motivazioni della sentenza n.
44/2023 di cui sopra venissero depositate successivamente alla presente impugnazione, e pur dopo la scadenza del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., si chiede sin d'ora che l'Ill.mo intestato Tribunale Voglia allora rimettere in termini la scrivente difesa per la proposizione di ogni ulteriore conseguente motivo d'appello; in ogni caso: con vittoria di spese e di compenso professionale…revoca del provvedimento emesso dalla Prefettura di
Cremona avente ad oggetto la revoca della patente di guida, anche in ragione di quanto evidenziato nella nota del 17.1.2024”.
Per parte appellata: “in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per le ragioni sopra esposte. Spese vinte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La IG.ra conveniva in giudizio al fine di PA Controparte_2
ottenere la dichiarazione di nullità della sentenza n. 44/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Crema, in quanto “del tutto carente di motivazione”. Chiedeva inoltre di essere rimessa in termini per l'esplicitazione dei motivi d'impugnazione nel caso in cui il Giudice di Pace avesse depositato le motivazioni poste a fondamento della decisione del 5.4.2023.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa la Controparte_2 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva al Tribunale di
Cremona di dichiarare l'inammissibilità dell'appello.
L'appello è inammissibile, poiché la IG.ra ha proposto PA
impugnazione avverso il dispositivo di una sentenza. Il fatto che il provvedimento impugnato fosse il dispositivo della sentenza emerge chiaramente dall'analisi dell'atto (cfr. doc. n. 1 di parte appellante nella parte in cui si legge “il Giudice di pace…emette il seguente dispositivo”).
Nell'ipotesi in cui il giudice all'udienza di discussione non dia lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine per proporre appello decorre dalla data di comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito della parte motivazionale della sentenza.
Neppure nella circostanza in cui il giudice ometta di indicare il termine di differimento del deposito della motivazione della sentenza la parte può impugnare il dispositivo. Invero è ordinatorio il termine previsto dall'art. 430 c.p.c. nella formulazione vigente alla data di introduzione del procedimento di primo grado, la violazione del termine non determina alcuna invalidità del provvedimento emesso e la natura devolutiva del giudizio d'appello, che è finalizzato alla rivalutazione dei fatti esaminati dal giudice sulla base delle specifiche censure effettuate dalle parti, è incompatibile con la possibilità di impugnare il dispositivo, che è privo di qualsivoglia esplicitazione delle ragioni della decisione.
La IG.ra non deve essere rimessa in termini, poiché, se il potere PA di impugnazione fosse stato consumato mediante l'introduzione di questo giudizio, la decadenza dalla possibilità d'impugnazione sarebbe imputabile alla parte;
se il potere di impugnazione non fosse stato consumato, la parte avrebbe potuto proporre appello dopo il deposito delle motivazioni della sentenza emessa dal giudice di Pace.
Per completezza espositiva si sottolinea infine che è comunque infondata la doglianza formulata dalla IG.ra nell'atto del 17.1.2024. Invero, il PA
Prefetto della Provincia di Cremona ha ordinato la revoca della patente di guida dell'appellante, poiché quest'ultima in data 26.4.2019, alle ore 20.30 circa, ha provocato un incidente guidando una autovettura con un tasso etilico pari a 1.82 g/l.
L'esistenza dell'alterazione psicofisica connessa all'uso di sostanze alcoliche e la verificazione del sinistro sono provati dall'esame dei verbali redatti dalla Legione
Carabinieri Lombardia – Compagnia di Crema – verbali non oggetto di alcuna specifica doglianza – e dall'analisi dei documenti attestanti gli accertamenti medici compiuti – documenti non oggetto di alcuna specifica doglianza (cfr. accertamento relativo al prelievo ematico del 26.4.2019 nella parte in cui si legge: “alcol etilico (valore) 1,82 g/l presente”).
Pertanto la sanzione amministrativa della revoca della patente è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 186 del D.lgs. n. 285/1992 (“qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1)…la patente di guida è sempre revocata”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalla IG.ra ; PA
- condanna la IG.ra alla rifusione delle spese di lite in favore di PA
, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.
Cremona, 17/06/2025 Il giudice
Daniele Moro