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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35154/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CALDERON CERNA CEVERIANO con studio in VIA CARLO IMBONAT, 89 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a San Martin (Perù) il 25/07/2015 con rito civile ( trascritto nel comune di Milano A. 2024-N. 38- P.II-S.B)
Dall'unione coniugale sono nati il 04.05.2009 e Persona_1 Persona_2
il 24.12.2005.
[...]
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 10.10.2024 Parte_1 ha chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del figlio minore e al suo mantenimento e, decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 18.03.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
Il Giudice delegato ha invitato il difensore di parte attrice ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il procuratore di parte attrice ha dichiarato: non ho formulato istanze di natura istruttoria
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha così provveduto:
1.autorizza i coniugi a viver separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. adotta i seguenti provvedimenti temporanei ad urgenti:
-affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica, presso e con la mamma
-assegna la casa coniugale sita in VIA CATONE MARCO PORZIO 13 a MILANO, con tutto quanto
l'arreda, alla madre, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli , minorenne, e Per_1 [...]
, maggiorenne ed economicamente non indipendente Per_2
-dispone che e il papà continuino a frequentarsi liberamente, privi accordi assunti Per_1 direttamente tra gli stessi
-dà atto che la rata di mutuo, le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze saranno corrisposte dalle parti secondo le regole di diritto comune
-pone a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli, mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, della somma di € 500,00 (soggetta rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica
- dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100%
3.Ritenuta la causa matura per la decisone quanto alla domanda in ordine allo status separativo, trattiene la causa in decisone con riserva di riferire al Collegio
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo e l'interruzione da tempo della convivenza (agosto 2024), non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa Parte_1 Controparte_1 domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Perù in data Controparte_1
25.07.2015( trascritto nel comune di Milano A. 2024-N. 38- P.II-S.B)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalla parte attrice
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 19/03/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
CALDERON CERNA CEVERIANO con studio in VIA CARLO IMBONAT, 89 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio a San Martin (Perù) il 25/07/2015 con rito civile ( trascritto nel comune di Milano A. 2024-N. 38- P.II-S.B)
Dall'unione coniugale sono nati il 04.05.2009 e Persona_1 Persona_2
il 24.12.2005.
[...]
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 10.10.2024 Parte_1 ha chiesto la pronuncia di separazione nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del figlio minore e al suo mantenimento e, decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio. All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 18.03.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
Il Giudice delegato ha invitato il difensore di parte attrice ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il procuratore di parte attrice ha dichiarato: non ho formulato istanze di natura istruttoria
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha così provveduto:
1.autorizza i coniugi a viver separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2. adotta i seguenti provvedimenti temporanei ad urgenti:
-affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente anche ai fini della Per_1 residenza anagrafica, presso e con la mamma
-assegna la casa coniugale sita in VIA CATONE MARCO PORZIO 13 a MILANO, con tutto quanto
l'arreda, alla madre, la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai figli , minorenne, e Per_1 [...]
, maggiorenne ed economicamente non indipendente Per_2
-dispone che e il papà continuino a frequentarsi liberamente, privi accordi assunti Per_1 direttamente tra gli stessi
-dà atto che la rata di mutuo, le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze saranno corrisposte dalle parti secondo le regole di diritto comune
-pone a carico del padre, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei figli, mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, della somma di € 500,00 (soggetta rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica
- dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100%
3.Ritenuta la causa matura per la decisone quanto alla domanda in ordine allo status separativo, trattiene la causa in decisone con riserva di riferire al Collegio
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi.
Sulla pronuncia di status la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo e l'interruzione da tempo della convivenza (agosto 2024), non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa Parte_1 Controparte_1 domanda disattesa o respinta così provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Perù in data Controparte_1
25.07.2015( trascritto nel comune di Milano A. 2024-N. 38- P.II-S.B)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalla parte attrice
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 19/03/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato