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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/07/2024, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 255/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 255/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Vittorio Marino, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via C. Colombo n. 40 presso lo studio del difensore e con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_1
RICORRENTE
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], non costituito;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Ricorrente: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 9/02/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/02/2024 ha chiesto che sia dichiarato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio celebrato a Lamezia Terme il 1°/09/2013 con Controparte_1
allegando che dal matrimonio non sono nati figli, che i coniugi si sono separati all'esito di un procedimento iniziato come contenzioso, poi trasformato in consensuale, con omologa emessa il 15/12/2020, e che sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, legge n. 898/1970.
Il convenuto non si è costituito e la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale.
***
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, avvenuta a mezzo PEC in data 22/02/2024.
Nel merito, la domanda è fondata e può essere accolta, pur se riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data (19/11/2020) in cui si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, in cui la separazione giudiziale è stata trasformata in consensuale, alla quale è seguito il decreto di omologa cronol.
9361/2020 del 15/12/2020, senza che risulti che i coniugi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo la ricorrente evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento processuale del convenuto, che non costituendosi in giudizio ha dimostrato di non essere interessato ad opporsi alla domanda della ricorrente.
Può essere quindi pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle questioni relative ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi non sono state proposte domande.
pagina 2 di 3 Tenuto conto della natura del procedimento, vertente unicamente sullo status, e della contumacia del convenuto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c. per disporre la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Lamezia Terme il 1°/09/2013, come da atto trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 92, parte II, serie A, anno 2013;
3) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lamezia Terme di provvedere all'annotazione e agli altri incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
4) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52 d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 26/06/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 255/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Vittorio Marino, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via C. Colombo n. 40 presso lo studio del difensore e con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c.
Email_1
RICORRENTE
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], non costituito;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI pagina 1 di 3 Ricorrente: Dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Pubblico Ministero: «Visto» del 9/02/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/02/2024 ha chiesto che sia dichiarato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio celebrato a Lamezia Terme il 1°/09/2013 con Controparte_1
allegando che dal matrimonio non sono nati figli, che i coniugi si sono separati all'esito di un procedimento iniziato come contenzioso, poi trasformato in consensuale, con omologa emessa il 15/12/2020, e che sussistono i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, legge n. 898/1970.
Il convenuto non si è costituito e la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione a seguito di discussione orale.
***
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è costituito malgrado la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, avvenuta a mezzo PEC in data 22/02/2024.
Nel merito, la domanda è fondata e può essere accolta, pur se riqualificata come domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data (19/11/2020) in cui si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, in cui la separazione giudiziale è stata trasformata in consensuale, alla quale è seguito il decreto di omologa cronol.
9361/2020 del 15/12/2020, senza che risulti che i coniugi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo la ricorrente evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento processuale del convenuto, che non costituendosi in giudizio ha dimostrato di non essere interessato ad opporsi alla domanda della ricorrente.
Può essere quindi pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulle questioni relative ai rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi non sono state proposte domande.
pagina 2 di 3 Tenuto conto della natura del procedimento, vertente unicamente sullo status, e della contumacia del convenuto, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma
2, c.p.c. per disporre la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia del convenuto Controparte_1
2) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Lamezia Terme il 1°/09/2013, come da atto trascritto Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 92, parte II, serie A, anno 2013;
3) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Lamezia Terme di provvedere all'annotazione e agli altri incombenti di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria al suo passaggio in giudicato;
4) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52 d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 26/06/2024 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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