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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3128/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 11185/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 91431/2008, pendente
TRA
(C.F.: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
NP D'UG (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in C.F._1
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore
APPELLATO CONTUMACE
(P. Iva: Controparte_2
) e (P. Iva: ) in P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
EM RO (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione
APPELLATA
1 (già (P.I.: ) Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
NC FA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._3
alla copia notificata della chiamata in causa
APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “…
Conclude perché l'On. Giudicante in accoglimento della domanda proposta ed in riforma della impugnata sentenza voglia condannare parte appellata al pagamento al titolo di risarcimento danni a quella somma richiesta nell'atto di appello oppure a quella che riterrà opportuna liquidare anche in via equitativa con vittoria di spese diritti ed onorari al sottoscritto procuratore antistatario i chiede in ogni caso i termini di cui all'art 190 cpc”; per l'appellata Controparte_6
(come da comparsa di costituzione): “Dichiarare il passaggio in giudicato
[...]
della sentenza appellata quanto alla . CP_6
Respingere l'appello con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, con attribuzione”; per l'appellata “L'avv. NC FA, quale Controparte_4
procuratore costituito nell'interesse della (già Controparte_7
… Controparte_5
Conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia:
1) rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello così come ex adverso formulato;
2) condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
Chiede trattenersi la causa in decisione”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 19.05.2008 il Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Marano di
[...]
Napoli, il esponendo: “1) che, in data 30 marzo 2006, Controparte_1
ignoti davano fuoco ai cassonetti dei rifiuti solidi urbani siti in Parte_1
alla ; 2) che il predetto incendio cagionava ingenti danni sino al Parte_1
sesto piano dell'ala del fabbricato del di via Adige 3 confinante con via Parte_1
Garigliano n. 5; 3) che i danni non si limitavano alla facciata esterna del fabbricato, ma riguardavano anche i presidi di sicurezza antincendio dello stesso;
4) che il
istante, in data 31 marzo 2006, con lettera raccomandata A/R, invitava Parte_1
l'Amministrazione Comunale a posizionare diversamente i cassonetti per evitare che un ulteriore incendio potesse arrecare maggiore nocumento ai propri amministrati senza avere alcun riscontro;
5) che l'istante, altresì, in data 9 giugno 2006, era costretto a stipulare un contratto di appalto con la Controparte_8
per consentire il ripristino dello stato dei luoghi onde evitare
[...]
che un eventuale secondo incendio potesse produrre danni anche alle persone dei condomini;
6) che, per l'esecuzione dei predetti lavori la società appaltatrice ha preventivato l'esborso di €. 11.800,00, come si evince da copia del contratto allegata
[…]”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'occorso evento dannoso in capo al quale Ente pubblico istituzionalmente deputato Controparte_1
al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, il insisteva affinché venissero Parte_1
accolte le conclusioni seguenti: “a) accertare e dichiarare la responsabilità del nella produzione dei danni di cui in premessa e per Controparte_1
l'effetto, b) condannare, per le anzidette causali, il in Controparte_1
persona del pro - tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal CP_9
istante quantificati in €. 11.800,00 ovvero in quella minore o maggiore Parte_1
somma ritenuta congrua dal giudice adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria
3 dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi anno per anno sulle somme volta per volta rivalutate dall'evento al soddisfo;
c) condannare, altresì, il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari…”.
Si costituiva il che resisteva, eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_1
del Giudice adito e spiegando chiamata in manleva nei confronti della
[...]
all'epoca dei fatti Controparte_6
aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti locali;
rassegnava le conclusioni che seguono: “1) preliminarmente, dichiarare ex art. 37
c.p.c. il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di controversia attinente alla complessiva azione di gestione dei rifiuti devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008 n.
90 convertito in L. 14 luglio 2008 n. 123; 2) in via sempre preliminare, autorizzare il
in persona del Dirigente dell'Area Amministrazione Controparte_1
Generale pro - tempore, previo differimento della prima udienza, alla chiamata in causa dell in Controparte_6
persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Torino alla via Duino n.136, quale impresa appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di per il periodo 01.01.2006 - 30.09.2006, in virtù di Parte_1
proroga di contratto di appalto rep. n. 1599 del 19/05/2006; 3) in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c.; 4) nel merito, rigettare, comunque, la domanda proposta da parte attrice perché improponibile, inammissibile e nel merito del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
5) condannare la parte attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio;
6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'
[...]
in persona del suo Controparte_6
4 legale rapp.te p.t., con sede in Torino alla Via Duino n. 136, in conseguenza delle sue violazioni, omissioni e inadempimenti e per l'effetto, condannare la stessa CP_6
in via esclusiva per quanto di ragione al risarcimento dei presunti danni lamentati dall'attore e/o a manlevare il da qualsiasi onere e Controparte_1
spesa cui eventualmente fosse costretto a pagare in conseguenza dei fatti di cui è causa”.
Chiamata in causa, si costituiva la
[...]
che, contestando le Controparte_10
domande, chiedeva a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni per essere garantita in virtù di polizza sottoscritta per eventi dannosi come quello oggetto di causa, concludendo nei termini seguenti: “In via principale, preliminarmente 1. Per i motivi di cui al punto n° 1, più precisamente per il difetto di legittimazione attiva del rappresentante legale del Condominio agente, emettere sentenza dichiarativa della inammissibilità e improcedibilità della domanda avanzata dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e, quindi, nei confronti della
[...] Controparte_11
con condanna delle parti soccombenti cui Controparte_3
spetti alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via principale, sempre preliminarmente 1. Per i motivi di cui al punto n° 2 emettere sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del
Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo effettivamente competente, con definizione del giudizio e condanna delle parti soccombenti cui spetti alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In subordine, preliminarmente 1. Per effetto dell'art 271 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa della con sede legale in San Donato Milanese Controparte_12
(MI) Via dell'Unione Europea 3, in persona del l.r.p.t. fissando all'uopo apposita udienza nel rispetto dei termini di comparizione, con le salvezze dei diritti e delle facoltà di prima udienza. In subordine, nel merito 1. Rigettare la domanda proposta da parte attrice, siccome inammissibile o comunque, infondata, e non provata.
2. In
5 via gradata, e in caso di accoglimento della domanda, dichiarare la responsabilità esclusiva del mandando assolta la A.T.I. da Controparte_1
qualsivoglia responsabilità, esclusiva o anche soltanto concorrente.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.4.
Per il solo caso che residuasse una responsabilità a carico della ricondurre ad CP_6
equità la sproporzionata ed esorbitante richiesta economica formulata da parte attrice anche mediante apposita C.T.U. che tenga conto principalmente dello stato di vetustà dell'immobile, indi dichiarare la tenuta al risarcimento Controparte_13
diretto nei confronti delle parti eventualmente vittoriose o condannare la stessa a rimborsare n.q. di quanto sia tenuta a pagare alle stesse in Controparte_6
forza della sfavorevole decisione”.
Pronunciatosi sulle questioni preliminari, ovvero, ritenendo l'amministratore del
Condominio attoreo regolarmente autorizzato ad agire in giudizio nonché la giurisdizione dell'Autorità adita, il Tribunale autorizzava la richiesta chiamata in causa della (successivamente, Controparte_12 Controparte_5
rinviando ex art. 1836 c.p.c.
[...]
Si costitutiva che resisteva chiedendo il rigetto della Controparte_12
domanda attorea e della domanda di manleva spiegata dalla società appaltatrice.
Depositate le memorie ex art. 183 6 co. c.p.c., venivano escussi testi ed espletata
CTU tecnica.
All'udienza del 15.07.2019 il Tribunale riservava la causa in decisione e all'esito, con la sentenza in epigrafe, così statuiva:
“1) Rigetta la domanda e per l'effetto
2) condanna il attore al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre €
[...]
100,00 per spese vive ed oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge,
3) pone le spese di CTU a carico della parte soccombente”.
§ 2.
6 Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 17.12.2019, con citazione notificata in data 18 e 20.09.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. il interponeva appello Parte_1
- iscritto a ruolo il 21.09.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… in riforma della impugnata sentenza n.
11185/19 emessa dal G. M. presso il Tribunale di Napoli … annullare e/o revocare, per i motivi descritti nel presente atto di citazione in appello la suindicata pronunzia del Giudice di prime cure e per effetto condannare le parti appellate al risarcimento del danno per gli eventi patiti richiesti nelle conclusioni di cui al libello introduttivo del primo grado di giudizio in favore della parte istante quantificate in euro 11.800
(undicimila800) oltre interessi e svalutazione monetaria sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con Vittoria di Spese Diritto ed Onorari in favore del sottoscritto difensore antistatario che ne chiede la distrazione”.
Resisteva la Controparte_10
che chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del Controparte_7
gravame.
Non si costituiva, invece, il benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 21.05.2021, veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.09.2023, rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., il 16.05.2025 la Corte riservava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esclusivamente la compagnia assicuratrice depositava comparsa conclusionale.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“La domanda proposta non è fondata e pertanto non può essere accolta.
7 In via preliminare va dichiarata sussistente la legittimazione a stare in giudizio del
di a tanto espressamente Parte_1 Parte_1
autorizzato con delibera assembleare del 16.05.2006 e la giurisdizione del Tribunale, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto un risarcimento dei danni rivolto nei confronti di una Pubblica Amministrazione che non involge la materia della gestione del ciclo dei rifiuti.
Va evidenziato che la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice investe il tema della responsabilità civile della P.A. nella ipotesi di danni a cose (o persone) derivanti dalla custodia della res di proprietà o sotto il controllo dell'ente comunale.
La questione principale che si è a lungo posta all'attenzione di dottrina e giurisprudenza è, appunto, quella di stabilire se possa configurarsi anche a carico della P.A. quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia, e per la configurazione della quale si è, ormai, concordi nell'affermare che è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, spettando poi al custode la prova del fortuito, l'unica idonea, stando alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità in merito alla causazione del fatto dannoso, trattandosi di una responsabilità cd. oggettiva.
Ritiene questo giudicante che debba essere ormai considerato superato
l'orientamento in passato dominante […] secondo cui alla P.A. non potesse essere applicata la previsione normativa di cui alla predetta norma, aderendo ad un orientamento più recente ed ormai stratificato, già da oltre un decennio […] con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni previsto dal citato art.
2051 c.c.
Secondo tale orientamento per escludere la sua responsabilità, la P.A. è tenuta a provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza della custodia, essendo sufficiente che provi l'evento, il danno ed il nesso di causalità con
8 la cosa in custodia essendo sufficiente che provi l'evento, il danno ed il nesso di causalità con la cosa in custodia, ed anzi, secondo una recentissima decisione, la prova del nesso causale può essere anche desunta da presunzioni (Cass. 9140/2013).
Orbene nella specie non è contestato il fatto storico, ovvero l'evento che ha provocato i danni, ma è emerso che l'incendio ai cassonetti che hanno danneggiato la facciata del fabbricato di in fu appiccato da ignoti. Parte_1 CP_1
Il verbale dei Vigili del Fuoco e la espletata CTU ed anche i testimoni escussi chiariscono tale circostanza. L'incendio ha avuto origine dolosa e tanto è sufficiente ad escludere qualsiasi forma di responsabilità sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il c.t.u. nelle proprie conclusioni, ribadisce che: “l'incendio fu appiccato da ignoti, e dunque non è possibile aggiungere altro in merito al nesso causale” ... e che “... viene constatata l'impossibilità di individuare il soggetto che ha provocato
l'incendio: è inconfutabile che l'evento fu opera di ignoti”.
Il caso fortuito, è notorio, quale evento caratterizzato dalla imprevedibilità e repentinità, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere integrato anche dal fatto di un terzo, ovvero da comportamento dello stesso danneggiato.
L'evento dannoso, nella specie, si è verificato per fatto del terzo rimasto ignoto, in questo caso, essendo interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, il custode non risponde del danno (Cass. 15.2.1982, n. 365). Naturalmente
l'impossibilità di indicare la persona del terzo non deve essere confusa con
l'incertezza sull'effettivo ruolo che un terzo abbia avuto nella produzione dell'evento. In questo secondo caso, infatti viene a mancare la prova del caso fortuito.
Nella specie, secondo quanto detto, l'evento dannoso è stato cagionato da ignoti e tanto dunque integra gli estremi del caso fortuito che esonera da responsabilità Contr l'Ente. Alcuna responsabilità può essere ascritta alla chiamata in causa non sussistendone i presupposti.
9 Deriva da tanto che la domanda risarcitoria proposta dal Parte_1
di non può essere accolta.
[...] Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto degli importi riconosciuti e della agevole istruttoria, mentre si compensano tra il convenuto e la chiamata in causa e tra questa e la chiamata in garanzia”.
§ 4.
Con unico motivo il deduce che l'evento dannoso non può ritenersi Parte_1
effetto soltanto di una condotta dolosa da parte di un terzo soggetto rimasto sconosciuto, atteso che il quale proprietario e custode dei cassonetti dei CP_1
rifiuti solidi urbani ubicati in modo contiguo all'edificio 'de quo', avrebbe potuto, in virtù del particolare contesto storico e degli innumerevoli precedenti dello stesso tenore, all'epoca triste consuetudine in e Provincia, ragionevolmente CP_1
prevedere che fatti come quelli lamentati, atteso il particolare contesto storico emergenziale, avrebbero potuto verificarsi, poiché con prognosi 'ex ante' ne emergeva la concreta probabilità in virtù dello specifico contesto storico afferente alla 'crisi' della raccolta dei rifiuti solidi urbani in Campania dell'anno 2006, momento in cui si sono verificati i fatti in questione;
adduce che la vicenda trae origine nel più ampio contesto di un acclarato fatto notorio (ex. art. 115 cpc) ovvero, la crisi della raccolta dei rifiuti solidi in Campania' dell'anno 2006, sicché il ricorso da parte di cittadini esasperati alla esecrabile condotta di incendiare i cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani non raccolti da mesi per le strade dei Comuni di e Provincia, era un evento tutt'altro che improbabile ed imprevedibile;
deduce CP_1
che il Tribunale non ha valorizzato due circostanze di fatto le quali emergono dalla
CTU espletata nonché dalla documentazione prodotta e che dimostrano la negligenza, imprudenza ed imperizia ascrivibile al custode e proprietario dei cassonetti CP_1
scaturigine dell'evento incendiario, ovvero, il posizionamento dei detti cassonetti di raccolta dei rifiuti in luogo contiguo in uno con la facciata dell'edificio 'de quo' in una classica ipotesi di 'colpa cosciente', tanto è vero che con missiva inviata con
10 raccomandata del 31 marzo 2006, si chiedeva al “di posizionare CP_1
diversamente i cassonetti per evitare che un'ulteriore incendio potesse arrecare ancora maggior nocumento ai propri amministrati', pertanto, la causazione dell'evento de quo è riconducibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. al CP_1
§ 5.
Il motivo è fondato.
In primis, va evidenziato che non si rinviene l'eccepita inammissibilità del proposto gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ed invero, posto che la gravata sentenza ha ritenuto non contestato l'evento dannoso, escludendo la responsabilità del CP_1
esclusivamente per la ricorrenza di un caso fortuito, parte appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie per ritenere che non ricorre il caso fortuito tale da escludere il nesso causale tra l'evento dannoso e i danni lamentati.
Venendo al merito, in primo luogo, va ribadito che non è oggetto di contestazione l'evento causativo dei danni lamentati dal appellante, ovvero, l'incendio Parte_1
appiccato a rifiuti solidi apposti in cassonetti ubicati vicino a una parete del fabbricato del medesimo . Parte_1
Dalle dichiarazioni testimoniali emerge che i vigili del fuoco sono stati chiamati la mattina del 30 marzo 2006 alle ore 8,10 circa;
che per giorni, fino a quello dell'incendio, i cassonetti erano saturi di rifiuti tanto che questi venivano ammassati all'esterno ove vi era <>; che le fiamme si propagarono fino al sesto piano del fabbricato condominiale;
che a seguito dell'incendio i cassonetti sono stati spostati per essere ubicati più lontani dal fabbricato del Parte_1
appellante; inoltre, i testi hanno riconosciuto la documentazione fotografica allegata al fascicolo del dalla documentazione fotografica allegata alla relazione Parte_1
tecnica di ufficio si scorge un ammasso di rifiuti bruciati accanto a cassonetti, posizionati, come detto, in aderenza di una facciata del fabbricato del Parte_1
appellante.
Inoltre, se da un lato, il ha dedotto che il convenuto ha omesso Parte_1 CP_1
di controllare che i rifiuti venissero regolarmente smaltiti, dal suo canto, il CP_1
11 ha solo dedotto, per escludere la sua responsabilità, che la raccolta dei rifiuti è gestita dall odierna appellata in virtù di contratto di appalto e ha, poi, eccepito la CP_6
sussistenza del caso fortuito rappresentato dal fatto illecito del terzo.
Ebbene, sulla scorta delle dette circostanze di fatto, dell'evento dannoso in questione deve ritenersi responsabile il appellato: la circostanza che l'evento incendio CP_1
abbia coinvolto molteplici rifiuti non riposti nei cassonetti, saturi, ed ivi presenti da giorni, depongono ragionevolmente, ovvero, nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c., nel senso di ritenere che il ovvero, la società appaltatrice non abbia CP_1
provveduto allo smaltimento dei rifiuti. E', pur vero, che è stata acquisita prova testimoniale di un dipendente della società appaltatrice chiamata in causa dal il quale ha affermato che è stato invece espletato regolarmente il servizio di CP_1
raccolta e che al riguardo sono stati prodotti certificati di smaltimento rifiuti;
tuttavia, da quest'ultimi non si evincono affatto i luoghi ove si è provveduto alla raccolta dei rifiuti, siccome ivi è indicato solo il produttore dei rifiuti, ovvero, il e CP_1
null'altro e la su descritta situazione di fatto depone in senso contrario ad una regolare espletamento del servizio. Inoltre, seppur il teste suddetto abbia riferito che se i camion per la raccolta venivano riempiti non si potevano provvedere alla raccolta completa, di certo non è stata fornita prova dell'impossibilità di procedere in altro modo all'espletamento integrale del servizio e l'aver fatto generico riferimento alla c.d. emergenza rifiuti non è sufficiente ex se per presumere una diversa situazione.
Ciò posto, il colposo omesso espletamento del servizio di raccolta si pone quale causa dei lamentati danni, posto che la circostanza che l'incendio sia stato appiccato da ignoti non è sufficiente per ritenere che ricorra nella specie un caso fortuito che interrompe il nesso causale, come eccepito, dall e dalla società CP_14
chiamata in causa da quest'ultimo e statuito dalla gravata sentenza.
Ed invero, come insegna la Suprema Corte, non è sufficiente - onde integrare il caso fortuito ed individuare la sola serie causale rilevante - il mero fatto doloso del terzo, occorrendo invece tener conto anche dello stato in cui era tenuto il luogo ove è stato appiccato il fuoco, colmo di rifiuti, ovvero in uno stato tale da rendere agevole la
12 propagazione di un eventuale incendio e, peraltro, ove è presente un fabbricato residenziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/01/2025, n.1404); per giunta, alla luce della detta situazione di fatto, è prevedibile la condotta di un piromane atta a determinare l'evento dannoso in questione.
Dei danni subiti dal risponde il seppur abbia appaltato il Parte_1 CP_1
servizio di raccolta rifiuti. E di fatti, in base al principio previsto dall'art. 1372 c.c., per il quale il contratto non produce alcun effetto nei confronti dei terzi se non nei casi stabiliti dalla legge, la società che ha ricevuto in appalto un servizio risponde solo verso il committente dell'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti (cfr.
Cass. 30/06/2022 , n. 20840; Cass. 21/09/2012 , n. 16067). Per vero, la società appaltatrice è stata chiamata in causa dal per essere dalla stessa manlevata, CP_1
ma nel presente grado il è rimasto contumace per cui la domanda di manleva CP_1
non è stata riproposta;
secondo consolidalo orientamento, nel caso in cui la domanda di manleva in primo grado resti assorbita in ragione del rigetto della pretesa attorea, è onere dell'assicurato riproporla in grado di appello affinché possa essere sottoposta al vaglio dell'organo giudicante senza necessità di proporre appello incidentale (cfr.
Cass. 30/11/2022, n. 35196).
Dalla mancata riproposizione della domanda di manleva spiegata dal CP_1
consegue l'assorbimento di quella spiegata a sua volta dalla società appaltatrice nei confronti di Controparte_4
Come evidenziato nella premessa in fatto, in primo grado è stata espletata CTU;
l'ausiliario sulla scorta della documentazione fotografia e del sopralluogo – effettuato allorquando i danni erano stati già rimossi – con criteri logici e tecnici e pertanto, secondo un ragionamento immune da censure ha rilevato che l'incendio ha investito il lato ovest del fabbricato, ha danneggiato le superficie esterne, la guaina bituminosa, la vernice protettiva, il rivestimento in marmo e parte della facciata ad angolo con quella prospiciente via Garigliano per il solo annerimento della tinteggiatura;
ha precisato che le fiamme hanno provocato lo scioglimento dello strato di guaina bituminosa apposto a protezione della faccia cieca fino al settimo piano fuori terra ed
13 annerimento di parte della facciata interna al . L'ausiliario ha Parte_1
quantificato i danni con computo metrico allegato alla relazione in € 11.476,18 – senza IVA ed onere tecnici non oggetto di domanda -. In merito poi alle contestazioni dell il Ctu ha evidenziato che la quantificazione dei danni formulata dalla CP_4
detta compagnia – pari a € 8.055,00 – non è accoglibile siccome non include lavorazioni, indispensabili quali la rimozione della guaina incendiata e l'apposizione di una nuova.
Trattandosi di debito di valore, al Condominio spetta, sul detto importo, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass.
8/5/98, n. 4677). La quantificazione del detto importo di € 11.476,18, siccome risale al mese di maggio del 2015, va rivalutata ad oggi, sicché la somma valutata all'attualità spettante al Condominio è pari a € 13.955,03.
L'importo di € 13.955,03 “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al 30.3.2006 risulta pari a € 9.911,24 (indice a quo 127,1-indice ad quem 121,7) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, al 30.9.2025 – ultimo dato noto dell'indice di svalutazione - , risultano pari ad € 3.677,40; sicché l'importo complessivo spettante è pari a € 17.632,43, oltre interessi legali dal 1.10.2025 al saldo.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal
[...]
va accolta e il va condannato al Parte_1 CP_1 CP_1
risarcimento del danno nella misura di € 17.632,43, oltre interessi legali dal
1.10.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
14 onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del CP_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum. Nulla è dovuto a titolo di esborsi non risultando corrisposto ad oggi il contributo unificato.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del CP_1
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. NP D'UG, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge l
[...]
rispetto alle quali la notificazione Controparte_15
dell'impugnazione ha esclusiva funzione di litis denuntiatio, siccome, come su evidenziato, non è stata riproposta dal rimasto nel presente grado CP_1
contumace, la domanda di manleva nei confronti della società appaltatrice in conseguenza della quale quest'ultima ha chiamato a sua volta la predetta compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con citazione notificata in data Parte_1
18 e 20.09.2020, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1
15 della complessiva somma Parte_1
di € 17.632,43, oltre interessi legali dal 1.10.2025 al saldo;
2. condanna il alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1
che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 185,00 per esborsi e in euro 4.237,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. NP D'UG. Pone a carico del Controparte_1
le spese di CTU liquidate con separato decreto.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.09.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3128/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 11185/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 91431/2008, pendente
TRA
(C.F.: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
NP D'UG (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in C.F._1
calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore
APPELLATO CONTUMACE
(P. Iva: Controparte_2
) e (P. Iva: ) in P.IVA_3 Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
EM RO (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione
APPELLATA
1 (già (P.I.: ) Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
NC FA (C.F.: ) in virtù di procura alle liti in calce C.F._3
alla copia notificata della chiamata in causa
APPELLATA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: per l'appellante: “…
Conclude perché l'On. Giudicante in accoglimento della domanda proposta ed in riforma della impugnata sentenza voglia condannare parte appellata al pagamento al titolo di risarcimento danni a quella somma richiesta nell'atto di appello oppure a quella che riterrà opportuna liquidare anche in via equitativa con vittoria di spese diritti ed onorari al sottoscritto procuratore antistatario i chiede in ogni caso i termini di cui all'art 190 cpc”; per l'appellata Controparte_6
(come da comparsa di costituzione): “Dichiarare il passaggio in giudicato
[...]
della sentenza appellata quanto alla . CP_6
Respingere l'appello con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, con attribuzione”; per l'appellata “L'avv. NC FA, quale Controparte_4
procuratore costituito nell'interesse della (già Controparte_7
… Controparte_5
Conclude affinché l'Ecc.ma Corte adita voglia:
1) rigettare siccome inammissibile, improponibile ed infondato l'appello così come ex adverso formulato;
2) condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di lite.
Chiede trattenersi la causa in decisione”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 19.05.2008 il Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Marano di
[...]
Napoli, il esponendo: “1) che, in data 30 marzo 2006, Controparte_1
ignoti davano fuoco ai cassonetti dei rifiuti solidi urbani siti in Parte_1
alla ; 2) che il predetto incendio cagionava ingenti danni sino al Parte_1
sesto piano dell'ala del fabbricato del di via Adige 3 confinante con via Parte_1
Garigliano n. 5; 3) che i danni non si limitavano alla facciata esterna del fabbricato, ma riguardavano anche i presidi di sicurezza antincendio dello stesso;
4) che il
istante, in data 31 marzo 2006, con lettera raccomandata A/R, invitava Parte_1
l'Amministrazione Comunale a posizionare diversamente i cassonetti per evitare che un ulteriore incendio potesse arrecare maggiore nocumento ai propri amministrati senza avere alcun riscontro;
5) che l'istante, altresì, in data 9 giugno 2006, era costretto a stipulare un contratto di appalto con la Controparte_8
per consentire il ripristino dello stato dei luoghi onde evitare
[...]
che un eventuale secondo incendio potesse produrre danni anche alle persone dei condomini;
6) che, per l'esecuzione dei predetti lavori la società appaltatrice ha preventivato l'esborso di €. 11.800,00, come si evince da copia del contratto allegata
[…]”.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'occorso evento dannoso in capo al quale Ente pubblico istituzionalmente deputato Controparte_1
al servizio di raccolta dei rifiuti urbani, il insisteva affinché venissero Parte_1
accolte le conclusioni seguenti: “a) accertare e dichiarare la responsabilità del nella produzione dei danni di cui in premessa e per Controparte_1
l'effetto, b) condannare, per le anzidette causali, il in Controparte_1
persona del pro - tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal CP_9
istante quantificati in €. 11.800,00 ovvero in quella minore o maggiore Parte_1
somma ritenuta congrua dal giudice adito, il tutto oltre rivalutazione monetaria
3 dall'evento al soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi anno per anno sulle somme volta per volta rivalutate dall'evento al soddisfo;
c) condannare, altresì, il in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari…”.
Si costituiva il che resisteva, eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_1
del Giudice adito e spiegando chiamata in manleva nei confronti della
[...]
all'epoca dei fatti Controparte_6
aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti locali;
rassegnava le conclusioni che seguono: “1) preliminarmente, dichiarare ex art. 37
c.p.c. il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario trattandosi di controversia attinente alla complessiva azione di gestione dei rifiuti devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008 n.
90 convertito in L. 14 luglio 2008 n. 123; 2) in via sempre preliminare, autorizzare il
in persona del Dirigente dell'Area Amministrazione Controparte_1
Generale pro - tempore, previo differimento della prima udienza, alla chiamata in causa dell in Controparte_6
persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Torino alla via Duino n.136, quale impresa appaltatrice del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di per il periodo 01.01.2006 - 30.09.2006, in virtù di Parte_1
proroga di contratto di appalto rep. n. 1599 del 19/05/2006; 3) in via preliminare, dichiarare la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c.; 4) nel merito, rigettare, comunque, la domanda proposta da parte attrice perché improponibile, inammissibile e nel merito del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
5) condannare la parte attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio;
6) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'
[...]
in persona del suo Controparte_6
4 legale rapp.te p.t., con sede in Torino alla Via Duino n. 136, in conseguenza delle sue violazioni, omissioni e inadempimenti e per l'effetto, condannare la stessa CP_6
in via esclusiva per quanto di ragione al risarcimento dei presunti danni lamentati dall'attore e/o a manlevare il da qualsiasi onere e Controparte_1
spesa cui eventualmente fosse costretto a pagare in conseguenza dei fatti di cui è causa”.
Chiamata in causa, si costituiva la
[...]
che, contestando le Controparte_10
domande, chiedeva a sua volta di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazioni per essere garantita in virtù di polizza sottoscritta per eventi dannosi come quello oggetto di causa, concludendo nei termini seguenti: “In via principale, preliminarmente 1. Per i motivi di cui al punto n° 1, più precisamente per il difetto di legittimazione attiva del rappresentante legale del Condominio agente, emettere sentenza dichiarativa della inammissibilità e improcedibilità della domanda avanzata dal nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e, quindi, nei confronti della
[...] Controparte_11
con condanna delle parti soccombenti cui Controparte_3
spetti alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via principale, sempre preliminarmente 1. Per i motivi di cui al punto n° 2 emettere sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del
Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo effettivamente competente, con definizione del giudizio e condanna delle parti soccombenti cui spetti alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In subordine, preliminarmente 1. Per effetto dell'art 271 c.p.c. autorizzare la chiamata in causa della con sede legale in San Donato Milanese Controparte_12
(MI) Via dell'Unione Europea 3, in persona del l.r.p.t. fissando all'uopo apposita udienza nel rispetto dei termini di comparizione, con le salvezze dei diritti e delle facoltà di prima udienza. In subordine, nel merito 1. Rigettare la domanda proposta da parte attrice, siccome inammissibile o comunque, infondata, e non provata.
2. In
5 via gradata, e in caso di accoglimento della domanda, dichiarare la responsabilità esclusiva del mandando assolta la A.T.I. da Controparte_1
qualsivoglia responsabilità, esclusiva o anche soltanto concorrente.
3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.4.
Per il solo caso che residuasse una responsabilità a carico della ricondurre ad CP_6
equità la sproporzionata ed esorbitante richiesta economica formulata da parte attrice anche mediante apposita C.T.U. che tenga conto principalmente dello stato di vetustà dell'immobile, indi dichiarare la tenuta al risarcimento Controparte_13
diretto nei confronti delle parti eventualmente vittoriose o condannare la stessa a rimborsare n.q. di quanto sia tenuta a pagare alle stesse in Controparte_6
forza della sfavorevole decisione”.
Pronunciatosi sulle questioni preliminari, ovvero, ritenendo l'amministratore del
Condominio attoreo regolarmente autorizzato ad agire in giudizio nonché la giurisdizione dell'Autorità adita, il Tribunale autorizzava la richiesta chiamata in causa della (successivamente, Controparte_12 Controparte_5
rinviando ex art. 1836 c.p.c.
[...]
Si costitutiva che resisteva chiedendo il rigetto della Controparte_12
domanda attorea e della domanda di manleva spiegata dalla società appaltatrice.
Depositate le memorie ex art. 183 6 co. c.p.c., venivano escussi testi ed espletata
CTU tecnica.
All'udienza del 15.07.2019 il Tribunale riservava la causa in decisione e all'esito, con la sentenza in epigrafe, così statuiva:
“1) Rigetta la domanda e per l'effetto
2) condanna il attore al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre €
[...]
100,00 per spese vive ed oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge,
3) pone le spese di CTU a carico della parte soccombente”.
§ 2.
6 Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 17.12.2019, con citazione notificata in data 18 e 20.09.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. il interponeva appello Parte_1
- iscritto a ruolo il 21.09.2020 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… in riforma della impugnata sentenza n.
11185/19 emessa dal G. M. presso il Tribunale di Napoli … annullare e/o revocare, per i motivi descritti nel presente atto di citazione in appello la suindicata pronunzia del Giudice di prime cure e per effetto condannare le parti appellate al risarcimento del danno per gli eventi patiti richiesti nelle conclusioni di cui al libello introduttivo del primo grado di giudizio in favore della parte istante quantificate in euro 11.800
(undicimila800) oltre interessi e svalutazione monetaria sino al dì dell'effettivo soddisfo. Con Vittoria di Spese Diritto ed Onorari in favore del sottoscritto difensore antistatario che ne chiede la distrazione”.
Resisteva la Controparte_10
che chiedeva il rigetto della domanda.
[...]
Si costituiva che resisteva e chiedeva il rigetto del Controparte_7
gravame.
Non si costituiva, invece, il benché regolarmente Controparte_1
evocato in giudizio.
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 21.05.2021, veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.09.2023, rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., il 16.05.2025 la Corte riservava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Esclusivamente la compagnia assicuratrice depositava comparsa conclusionale.
§ 3.
La gravata sentenza ha rigettato la domanda, con le seguenti motivazioni:
“La domanda proposta non è fondata e pertanto non può essere accolta.
7 In via preliminare va dichiarata sussistente la legittimazione a stare in giudizio del
di a tanto espressamente Parte_1 Parte_1
autorizzato con delibera assembleare del 16.05.2006 e la giurisdizione del Tribunale, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto un risarcimento dei danni rivolto nei confronti di una Pubblica Amministrazione che non involge la materia della gestione del ciclo dei rifiuti.
Va evidenziato che la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice investe il tema della responsabilità civile della P.A. nella ipotesi di danni a cose (o persone) derivanti dalla custodia della res di proprietà o sotto il controllo dell'ente comunale.
La questione principale che si è a lungo posta all'attenzione di dottrina e giurisprudenza è, appunto, quella di stabilire se possa configurarsi anche a carico della P.A. quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia, e per la configurazione della quale si è, ormai, concordi nell'affermare che è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, spettando poi al custode la prova del fortuito, l'unica idonea, stando alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità in merito alla causazione del fatto dannoso, trattandosi di una responsabilità cd. oggettiva.
Ritiene questo giudicante che debba essere ormai considerato superato
l'orientamento in passato dominante […] secondo cui alla P.A. non potesse essere applicata la previsione normativa di cui alla predetta norma, aderendo ad un orientamento più recente ed ormai stratificato, già da oltre un decennio […] con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni previsto dal citato art.
2051 c.c.
Secondo tale orientamento per escludere la sua responsabilità, la P.A. è tenuta a provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza della custodia, essendo sufficiente che provi l'evento, il danno ed il nesso di causalità con
8 la cosa in custodia essendo sufficiente che provi l'evento, il danno ed il nesso di causalità con la cosa in custodia, ed anzi, secondo una recentissima decisione, la prova del nesso causale può essere anche desunta da presunzioni (Cass. 9140/2013).
Orbene nella specie non è contestato il fatto storico, ovvero l'evento che ha provocato i danni, ma è emerso che l'incendio ai cassonetti che hanno danneggiato la facciata del fabbricato di in fu appiccato da ignoti. Parte_1 CP_1
Il verbale dei Vigili del Fuoco e la espletata CTU ed anche i testimoni escussi chiariscono tale circostanza. L'incendio ha avuto origine dolosa e tanto è sufficiente ad escludere qualsiasi forma di responsabilità sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il c.t.u. nelle proprie conclusioni, ribadisce che: “l'incendio fu appiccato da ignoti, e dunque non è possibile aggiungere altro in merito al nesso causale” ... e che “... viene constatata l'impossibilità di individuare il soggetto che ha provocato
l'incendio: è inconfutabile che l'evento fu opera di ignoti”.
Il caso fortuito, è notorio, quale evento caratterizzato dalla imprevedibilità e repentinità, idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. può essere integrato anche dal fatto di un terzo, ovvero da comportamento dello stesso danneggiato.
L'evento dannoso, nella specie, si è verificato per fatto del terzo rimasto ignoto, in questo caso, essendo interrotto il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, il custode non risponde del danno (Cass. 15.2.1982, n. 365). Naturalmente
l'impossibilità di indicare la persona del terzo non deve essere confusa con
l'incertezza sull'effettivo ruolo che un terzo abbia avuto nella produzione dell'evento. In questo secondo caso, infatti viene a mancare la prova del caso fortuito.
Nella specie, secondo quanto detto, l'evento dannoso è stato cagionato da ignoti e tanto dunque integra gli estremi del caso fortuito che esonera da responsabilità Contr l'Ente. Alcuna responsabilità può essere ascritta alla chiamata in causa non sussistendone i presupposti.
9 Deriva da tanto che la domanda risarcitoria proposta dal Parte_1
di non può essere accolta.
[...] Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto degli importi riconosciuti e della agevole istruttoria, mentre si compensano tra il convenuto e la chiamata in causa e tra questa e la chiamata in garanzia”.
§ 4.
Con unico motivo il deduce che l'evento dannoso non può ritenersi Parte_1
effetto soltanto di una condotta dolosa da parte di un terzo soggetto rimasto sconosciuto, atteso che il quale proprietario e custode dei cassonetti dei CP_1
rifiuti solidi urbani ubicati in modo contiguo all'edificio 'de quo', avrebbe potuto, in virtù del particolare contesto storico e degli innumerevoli precedenti dello stesso tenore, all'epoca triste consuetudine in e Provincia, ragionevolmente CP_1
prevedere che fatti come quelli lamentati, atteso il particolare contesto storico emergenziale, avrebbero potuto verificarsi, poiché con prognosi 'ex ante' ne emergeva la concreta probabilità in virtù dello specifico contesto storico afferente alla 'crisi' della raccolta dei rifiuti solidi urbani in Campania dell'anno 2006, momento in cui si sono verificati i fatti in questione;
adduce che la vicenda trae origine nel più ampio contesto di un acclarato fatto notorio (ex. art. 115 cpc) ovvero, la crisi della raccolta dei rifiuti solidi in Campania' dell'anno 2006, sicché il ricorso da parte di cittadini esasperati alla esecrabile condotta di incendiare i cassonetti per la raccolta di rifiuti solidi urbani non raccolti da mesi per le strade dei Comuni di e Provincia, era un evento tutt'altro che improbabile ed imprevedibile;
deduce CP_1
che il Tribunale non ha valorizzato due circostanze di fatto le quali emergono dalla
CTU espletata nonché dalla documentazione prodotta e che dimostrano la negligenza, imprudenza ed imperizia ascrivibile al custode e proprietario dei cassonetti CP_1
scaturigine dell'evento incendiario, ovvero, il posizionamento dei detti cassonetti di raccolta dei rifiuti in luogo contiguo in uno con la facciata dell'edificio 'de quo' in una classica ipotesi di 'colpa cosciente', tanto è vero che con missiva inviata con
10 raccomandata del 31 marzo 2006, si chiedeva al “di posizionare CP_1
diversamente i cassonetti per evitare che un'ulteriore incendio potesse arrecare ancora maggior nocumento ai propri amministrati', pertanto, la causazione dell'evento de quo è riconducibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. al CP_1
§ 5.
Il motivo è fondato.
In primis, va evidenziato che non si rinviene l'eccepita inammissibilità del proposto gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Ed invero, posto che la gravata sentenza ha ritenuto non contestato l'evento dannoso, escludendo la responsabilità del CP_1
esclusivamente per la ricorrenza di un caso fortuito, parte appellante contesta la valutazione delle risultanze istruttorie per ritenere che non ricorre il caso fortuito tale da escludere il nesso causale tra l'evento dannoso e i danni lamentati.
Venendo al merito, in primo luogo, va ribadito che non è oggetto di contestazione l'evento causativo dei danni lamentati dal appellante, ovvero, l'incendio Parte_1
appiccato a rifiuti solidi apposti in cassonetti ubicati vicino a una parete del fabbricato del medesimo . Parte_1
Dalle dichiarazioni testimoniali emerge che i vigili del fuoco sono stati chiamati la mattina del 30 marzo 2006 alle ore 8,10 circa;
che per giorni, fino a quello dell'incendio, i cassonetti erano saturi di rifiuti tanto che questi venivano ammassati all'esterno ove vi era <>; che le fiamme si propagarono fino al sesto piano del fabbricato condominiale;
che a seguito dell'incendio i cassonetti sono stati spostati per essere ubicati più lontani dal fabbricato del Parte_1
appellante; inoltre, i testi hanno riconosciuto la documentazione fotografica allegata al fascicolo del dalla documentazione fotografica allegata alla relazione Parte_1
tecnica di ufficio si scorge un ammasso di rifiuti bruciati accanto a cassonetti, posizionati, come detto, in aderenza di una facciata del fabbricato del Parte_1
appellante.
Inoltre, se da un lato, il ha dedotto che il convenuto ha omesso Parte_1 CP_1
di controllare che i rifiuti venissero regolarmente smaltiti, dal suo canto, il CP_1
11 ha solo dedotto, per escludere la sua responsabilità, che la raccolta dei rifiuti è gestita dall odierna appellata in virtù di contratto di appalto e ha, poi, eccepito la CP_6
sussistenza del caso fortuito rappresentato dal fatto illecito del terzo.
Ebbene, sulla scorta delle dette circostanze di fatto, dell'evento dannoso in questione deve ritenersi responsabile il appellato: la circostanza che l'evento incendio CP_1
abbia coinvolto molteplici rifiuti non riposti nei cassonetti, saturi, ed ivi presenti da giorni, depongono ragionevolmente, ovvero, nella prospettiva di cui all'art. 2729 c.c., nel senso di ritenere che il ovvero, la società appaltatrice non abbia CP_1
provveduto allo smaltimento dei rifiuti. E', pur vero, che è stata acquisita prova testimoniale di un dipendente della società appaltatrice chiamata in causa dal il quale ha affermato che è stato invece espletato regolarmente il servizio di CP_1
raccolta e che al riguardo sono stati prodotti certificati di smaltimento rifiuti;
tuttavia, da quest'ultimi non si evincono affatto i luoghi ove si è provveduto alla raccolta dei rifiuti, siccome ivi è indicato solo il produttore dei rifiuti, ovvero, il e CP_1
null'altro e la su descritta situazione di fatto depone in senso contrario ad una regolare espletamento del servizio. Inoltre, seppur il teste suddetto abbia riferito che se i camion per la raccolta venivano riempiti non si potevano provvedere alla raccolta completa, di certo non è stata fornita prova dell'impossibilità di procedere in altro modo all'espletamento integrale del servizio e l'aver fatto generico riferimento alla c.d. emergenza rifiuti non è sufficiente ex se per presumere una diversa situazione.
Ciò posto, il colposo omesso espletamento del servizio di raccolta si pone quale causa dei lamentati danni, posto che la circostanza che l'incendio sia stato appiccato da ignoti non è sufficiente per ritenere che ricorra nella specie un caso fortuito che interrompe il nesso causale, come eccepito, dall e dalla società CP_14
chiamata in causa da quest'ultimo e statuito dalla gravata sentenza.
Ed invero, come insegna la Suprema Corte, non è sufficiente - onde integrare il caso fortuito ed individuare la sola serie causale rilevante - il mero fatto doloso del terzo, occorrendo invece tener conto anche dello stato in cui era tenuto il luogo ove è stato appiccato il fuoco, colmo di rifiuti, ovvero in uno stato tale da rendere agevole la
12 propagazione di un eventuale incendio e, peraltro, ove è presente un fabbricato residenziale (cfr. Cassazione civile sez. III, 21/01/2025, n.1404); per giunta, alla luce della detta situazione di fatto, è prevedibile la condotta di un piromane atta a determinare l'evento dannoso in questione.
Dei danni subiti dal risponde il seppur abbia appaltato il Parte_1 CP_1
servizio di raccolta rifiuti. E di fatti, in base al principio previsto dall'art. 1372 c.c., per il quale il contratto non produce alcun effetto nei confronti dei terzi se non nei casi stabiliti dalla legge, la società che ha ricevuto in appalto un servizio risponde solo verso il committente dell'inadempimento agli obblighi contrattuali assunti (cfr.
Cass. 30/06/2022 , n. 20840; Cass. 21/09/2012 , n. 16067). Per vero, la società appaltatrice è stata chiamata in causa dal per essere dalla stessa manlevata, CP_1
ma nel presente grado il è rimasto contumace per cui la domanda di manleva CP_1
non è stata riproposta;
secondo consolidalo orientamento, nel caso in cui la domanda di manleva in primo grado resti assorbita in ragione del rigetto della pretesa attorea, è onere dell'assicurato riproporla in grado di appello affinché possa essere sottoposta al vaglio dell'organo giudicante senza necessità di proporre appello incidentale (cfr.
Cass. 30/11/2022, n. 35196).
Dalla mancata riproposizione della domanda di manleva spiegata dal CP_1
consegue l'assorbimento di quella spiegata a sua volta dalla società appaltatrice nei confronti di Controparte_4
Come evidenziato nella premessa in fatto, in primo grado è stata espletata CTU;
l'ausiliario sulla scorta della documentazione fotografia e del sopralluogo – effettuato allorquando i danni erano stati già rimossi – con criteri logici e tecnici e pertanto, secondo un ragionamento immune da censure ha rilevato che l'incendio ha investito il lato ovest del fabbricato, ha danneggiato le superficie esterne, la guaina bituminosa, la vernice protettiva, il rivestimento in marmo e parte della facciata ad angolo con quella prospiciente via Garigliano per il solo annerimento della tinteggiatura;
ha precisato che le fiamme hanno provocato lo scioglimento dello strato di guaina bituminosa apposto a protezione della faccia cieca fino al settimo piano fuori terra ed
13 annerimento di parte della facciata interna al . L'ausiliario ha Parte_1
quantificato i danni con computo metrico allegato alla relazione in € 11.476,18 – senza IVA ed onere tecnici non oggetto di domanda -. In merito poi alle contestazioni dell il Ctu ha evidenziato che la quantificazione dei danni formulata dalla CP_4
detta compagnia – pari a € 8.055,00 – non è accoglibile siccome non include lavorazioni, indispensabili quali la rimozione della guaina incendiata e l'apposizione di una nuova.
Trattandosi di debito di valore, al Condominio spetta, sul detto importo, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass.
8/5/98, n. 4677). La quantificazione del detto importo di € 11.476,18, siccome risale al mese di maggio del 2015, va rivalutata ad oggi, sicché la somma valutata all'attualità spettante al Condominio è pari a € 13.955,03.
L'importo di € 13.955,03 “devalutato” alla data del fatto, ovvero, al 30.3.2006 risulta pari a € 9.911,24 (indice a quo 127,1-indice ad quem 121,7) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, al 30.9.2025 – ultimo dato noto dell'indice di svalutazione - , risultano pari ad € 3.677,40; sicché l'importo complessivo spettante è pari a € 17.632,43, oltre interessi legali dal 1.10.2025 al saldo.
§ 6.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello proposto è fondato, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dal
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va accolta e il va condannato al Parte_1 CP_1 CP_1
risarcimento del danno nella misura di € 17.632,43, oltre interessi legali dal
1.10.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui
14 onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del CP_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria di entrambi i gradi di giudizio in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum. Nulla è dovuto a titolo di esborsi non risultando corrisposto ad oggi il contributo unificato.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del CP_1
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'avv. NP D'UG, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge l
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rispetto alle quali la notificazione Controparte_15
dell'impugnazione ha esclusiva funzione di litis denuntiatio, siccome, come su evidenziato, non è stata riproposta dal rimasto nel presente grado CP_1
contumace, la domanda di manleva nei confronti della società appaltatrice in conseguenza della quale quest'ultima ha chiamato a sua volta la predetta compagnia assicuratrice.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal con citazione notificata in data Parte_1
18 e 20.09.2020, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il al pagamento, in favore del Controparte_1
15 della complessiva somma Parte_1
di € 17.632,43, oltre interessi legali dal 1.10.2025 al saldo;
2. condanna il alla rifusione delle spese processuali, Controparte_1
che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro 185,00 per esborsi e in euro 4.237,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. NP D'UG. Pone a carico del Controparte_1
le spese di CTU liquidate con separato decreto.
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Così deciso nella camera di consiglio, in data 11.09.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
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