Ordinanza collegiale 11 giugno 2021
Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 19/07/2021, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2021
N. 00946/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2016, proposto da
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Venezia, San Marco 4091;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin, Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto n. 100 emesso dalla Regione Veneto in data 29.06.2016 e notificato in data 19.07.2016 di revoca del contributo destinato a iniziative per interventi urgenti a tutela della balneabilità (annualità 2009).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Regione Veneto con DGR. n. 4160 approvata il 29.12.2009 (recante "interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995, n. 549 - Annualità 2009. Interventi urgenti a tutela della balneabilità") ha previsto le modalità di impiego delle risorse indicate dalla l. n. 549/95, stanziando per il Comune di Venezia la somma di Euro 25.715,00, a valere sul capitolo 50164 del Bilancio regionale di previsione per il 2009, quale contributo a favore dello svolgimento di attività di tutela ambientale.
Al fine di ottenere l'erogazione di tale contributo, entro il 31.12.2010 tutti i beneficiari avrebbero dovuto presentare la documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta per lo svolgimento delle suddette attività, nonché una dettagliata relazione illustrativa dei servizi espletati.
Il Comune di Venezia, con nota prot. 540770 del 16.12.2010, ha richiesto l’erogazione del contributo e, con contestuale nota prot. 540776, inviata in pari data, ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Regione Veneto, al fine di comprovare le attività svolte e le spese sostenute.
Con successiva nota prot. n. 110504 del 21.03.2016, la Regione Veneto ha inviato la comunicazione ex art. 10 bis , l. n. 241/1990, rilevando che <<il documento trasmesso sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e redatto sulla base del modello a suo tempo inviato (...) prevede la contestuale trasmissione di copia delle fatture nonché dei corrispondenti mandati di pagamento. È stata pertanto rappresentata la necessità di adeguata integrazione documentale. Verificato che, entro i termini stabiliti, non risulta pervenuta all'Amministrazione Regionale alcuna ulteriore documentazione inerente l'attuazione dell'intervento finanziato, si rileva il mancato rispetto della prevista scadenza (...)>>.
L'Amministrazione Comunale, pertanto, con nota prot. 2016/0146951 del 25.03.2016, in risposta al ricevuto preavviso di rigetto, ha inviato alla Regione Veneto l'integrazione documentale richiesta, osservando come la stessa fosse, comunque, stata già trasmessa in data 16.12.2010.
Con decreto n. 100 del 29.06.2016, notificato in data 19.07.2016, però, la Giunta Regionale ha revocato il contributo di € 25.715,00 stanziato a favore del Comune di Venezia, in forza della DGR. n. 4160 del 29.12.2009.
Avverso tale provvedimento, il Comune di Venezia ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 15 novembre 2016, chiedendone l'annullamento, con il conseguente riconoscimento del diritto del Comune di Venezia all'erogazione del contributo in contestazione, per i seguenti motivi:
1. il Comune afferma di avere, nel rispetto del termine fissato dalla Giunta Regionale con la DGR. 4160/2009, formulato idonea istanza di finanziamento (con la nota prot. 540770) e trasmesso la documentazione a tal fine necessaria (con la nota prot. 540776); per quanto concerne la contestata, da parte della Regione, mancata integrazione documentale asseritamente richiesta in data 23.02.2011, mediante l'invio di posta elettronica, secondo il Comune l’Ente regionale non avrebbe addotto alcun elemento di prova a sostegno della contestazione, non avendo nemmeno indicato in che cosa avrebbe dovuto constare tale integrazione ed entro quale termine l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto provvedere, fermo restando che, comunque, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi, il Comune avrebbe provveduto ad un nuovo invio di quanto in precedenza trasmesso ai medesimi uffici regionali;
2. secondo il Comune, in ogni caso, alcuna decadenza può essergli contestata, data la non perentorietà del termine del 31.12.2010 di cui alla DGR. 4160/2009, in mancanza di una espressa previsione in tal senso e di una specifica sanzione per il suo mancato rispetto; diversamente, secondo il Comune, non avrebbe avuto senso concedere ulteriore tempo sia mediante la comunicazione mail del 23.02.2011, sia mediante la comunicazione ex art. 10 bis , che avrebbe avuto l’effetto di rimettere in termini l'Ente comunale, così autorizzato all'invio di documenti, come poi avvenuto in data 25.03.2016; né, infine, nella deliberazione della Giunta regionale vi sarebbe stato alcun riferimento alla possibilità per il Dirigente della Direzione Regionale per la Tutela dell'Ambiente di prorogare il termine su motivata richiesta dei beneficiari.
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 10 giugno 2021, il Collegio, con ordinanza in pari data, ha sollevato d’ufficio ex art. 73, u.c., c.p.a. la questione di giurisdizione, concedendo termine fino al 20 giugno 2021 alle parti per il deposito di memoria, e disponendo, altresì, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., entro il medesimo termine, il deposito del documento attestante l’invio della mail datata 23.02.2011 menzionata da entrambe le parti e meramente riprodotta dalla Regione nella propria memoria difensiva, ma non depositata in giudizio, rinviando la causa all’udienza del 7 luglio 2021.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale.
Come accennato, il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione, con l’ordinanza depositata in data 10 giugno 2021, cui ha fatto seguito il deposito di memorie da parte delle Amministrazioni in causa.
Si rammenta, come di recente ricordato dal Consiglio di Stato (C. Stato, sez. II, 29 marzo 2021, n. 2609), che la giurisdizione del G.A. è limitata alla posizione di interesse legittimo sussistente nella fase procedimentale anteriore alla attribuzione di contributi e/o sovvenzioni pubbliche; viceversa, la posizione soggettiva del beneficiario del contributo diviene di diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario qualora la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione o all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il provvedimento di attribuzione. Il Consiglio di Stato Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6, ha precisato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
Qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento delle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
Nel caso in esame, la controversia attiene evidentemente alla fase esecutiva del rapporto perché, come emerge chiaramente sia dal tenore degli atti delle parti, sia dal testo della delibera n. 4160 del 21.12.2009, il contributo oggetto di causa era già stato riconosciuto come spettante al Comune, in contestazione venendo esclusivamente la concreta erogabilità del finanziamento per il mancato adempimento, da parte del Comune medesimo, dell’obbligo ( rectius , onere) imposto dalla stessa delibera, di presentazione dei documenti giustificativi entro il termine indicato a pena di “revoca” del contributo medesimo.
Non si ravvisa, in tal senso, alcuna “discrezionalità” da parte della P.a., ma, soprattutto, nessun esercizio di potere autoritativo né con riferimento al momento della concreta erogazione, né, successivamente, in via di autotutela, in quanto tanto la discrezionalità, quanto, più in generale, l’esercizio di potere autoritativo, presupposto essenziale per incardinare la giurisdizione di legittimità del G.A., risultano essere stati esauriti dalla predetta delibera n. 4160 del 21.12.2009, il successivo rapporto intercorso tra Comune e Regione avendo natura sostanzialmente “paritetica” il Comune potendo vantare un diritto all’erogazione del contributo, ancorché condizionato alla dimostrazione concreta, mediante produzione documentale correlativa, delle spese effettuate.
Irrilevante, al riguardo, è la esplicita menzione nel provvedimento della possibilità di impugnare la revoca avanti al T.A.R., non impedendo tale previsione testuale la declaratoria di difetto di giurisdizione, ancorché possa assumere rilievo ai fini della regolamentazione delle spese di lite (per l’affidamento procurato in capo alla parte ricorrente).
Ne consegue, pertanto, il difetto di giurisdizione del Giudice adito e la giurisdizione del giudice ordinario.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione e la giurisdizione del giudice ordinario.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO