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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/06/2024, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa
Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2907/2022 del R.G.A.C., pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall' avv. Paolo Di Mauro
APPELLANTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Miriam Bosurgi e
Francesco Landolfi
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ha adito il Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata chiedendo l'accertamento del suo diritto alla restituzione dell'importo di euro 1.829,37, poi ridotta in sede di conclusioni ad euro 1.662,57, per costi non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento n.122969, avvenuta alla 50 di 120 rate, con conseguente condanna della al pagamento della Controparte_1 predetta somma, oltre interessi legali dalla estinzione nonché legali in misura moratoria dalla data di presentazione del procedimento
1 arbitrale o, in subordine, dalla presentazione della domanda giudiziale, con vittoria di spese.
Con la sentenza n. 2733/2022, depositata in data 16.5.2022 l'adito
G.d.P. ha rigettato la domanda, compensando le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione, ha proposto appello Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, di: - accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione della somma complessiva di euro 1.662,57 di cui euro 554,19 per commissione Mandataria
Unifin, euro 1.108,38 per commissioni intermediario,…, condannare l'appellata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dalla domanda nonché legali in misura moratoria dalla data di presentazione del procedimento arbitrale o, in subordine, dalla presentazione della domanda giudiziale, con vittoria di spese
Nel censurare la decisione, l'appellante ha dedotto che: - il giudice di prime cure avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 125sexies
TUB (introdotto con d.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 – in vigore dal
19.09.2010 - che recepiva la Direttiva Comunitaria 2008/48/CE del
23.4.2008) nonché l'art. 288 TFUE e la diretta applicazione della sentenza della CGUE del 11.09.2019, resa in causa C-383/18 e dell'art. 16 della Direttiva CE 2008/48/CE e, inoltre, non avrebbe correttamente interpretato la domanda proposta in primo grado non già volta alla diretta applicazione della sentenza della CGUE o dell'art. 16 della Direttiva CE 2008/48/CE ma alla esatta trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 16 Dir 2008/48/CE, che andava interpretato conformemente al principio di diritto posto dalla CGUE, trattandosi di principio applicabile anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB (che recepisce la Direttiva 48/2008), in virtù del fatto che i medesimi principi erano già espressi nella Direttiva 87/102/CEE, nonché nell'art. 125 co 2 TUB;
- omesso di pronunciarsi sulla dedotta nullità/vessatorietà delle clausole di non ripetibilità di alcune condizioni e delle quote di premio secondo le condizioni contrattuali
2 di assicurazione, non rilevando la doppia sottoscrizione ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e dell'art. 125 sexies e 127 tub nonché dell'art. 33 e ss cod. cons.; omesso di pronunciarsi sull'applicabilità del principio pro rata temporis in riferimento alle modalità di calcolo e sugli interessi richiesti. Si è costituita l'appellata eccependo: -
l'inammissibilità della domanda di accertamento incidentale della
“nullità della clausola di irripetibilità / ripetibilità parziale delle commissioni e dei premi e/o in via subordinata la vessatorietà della stessa”, siccome proposta per la prima volta solo in grado di appello e, comunque, per difetto di interesse con riguardo ai premi assicurativi, avendo l'attore rinunciato alla relativa pretesa;
-
l'inapplicabilità della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 siccome contrastante con la normativa nazionale;
- la irripetibilità dei cd “up-front” (commissioni per il perfezionamento del contratto e provvigioni percepite dall'intermediario del credito) sostenendo la irretroattività dell'art. 125 sexies TUB, nella versione introdotta dal decreto - legge maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 (secondo cui ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applica la normativa pre – esistente cfr art. 11 octies) che ha ribadito come, in caso di rimborso anticipato del credito derivante dal mutuo immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (cd costi “recurring”) con esclusione dei costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (cd costi “up-front”
o “una tantum”).
All'udienza del 31.12.2023 la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc
L'appello è fondato.
Va preliminarmente rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, la domanda volta a far valere la nullità/vessatorietà
3 delle clausole di non ripetibilità risulta formulata fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado alla pagina 6.
Circa il regime normativo applicabile al contratto di finanziamento personale, stipulato nell'anno 2013, esso è da rinvenirsi nell' art. 125 sexies TUB (attuativo della Direttiva 2008/48), entrato in vigore nel settembre 2010, come poi novellato dal decreto - legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo cui, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
Si è per lungo tempo sostenuto come l'ambito di applicazione del novellato art. 125 sexies TUB fosse circoscritto ai costi cd “recurring”
(rimborsabili), che ineriscono ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale, con esclusione, viceversa, di quelli “up - front”, aventi ad oggetto le spese preliminari del finanziamento che prescindono dalla durata del rapporto di cui ne sanciva la irripetibilità. A fondamento di questa distinzione, si cita una comunicazione Banca d'Italia risalente all'anno 2011 ove si legge invero che "solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up-front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) é volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso) e gli oneri la cui maturazione é intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)", per cui ad essa risale la distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota “up-front” e quota
“recurring".
4 Orbene, la distinzione di costi up – front e recurring è oramai venuta meno a seguito della sentenza 383/18 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd “Lexitor”), unico organo deputato a fornire l'interpretazione autentica delle disposizioni e dei principi comunitari ai sensi dell'art. 164 Trattato
UE, la quale, in risposta al quesito sulla riduzione dei costi cui il consumatore può aspirare in caso di estinzione anticipata del finanziamento (se comprensivi o meno dei costi non dipendenti dalla durata del contratto di credito in questione stante il quesito posto dal giudice del rinvio “Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione”), ha definitivamente chiarito l'irrilevanza della distinzione statuendo (in massima) come 'l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore…” ed argomentando sulla portata omnicomprensiva della nozione di “costo totale del credito” allorché ha affermato come “Per quanto riguarda la nozione di "costo totale del credito", l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito e' a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione” conseguendone come, nell'ipotesi di
5 estinzione anticipata del contratto di finanziamento, devono essere rimborsati al privato tutti i costi da esso sostenuti, senza distinguere tra quelli “up front” e quelli “recurring”.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, ogni interpretazione difforme, è censurata sotto il profilo della sua illegittimità costituzionale dopo l'arresto della Corte Costituzionale
22 dicembre 2022 n. 263 che, nel sancire la illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies decreto - legge 25 maggio 2021 n.
73, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», ha statuito che la disposizione censurata, nel sostituire il precedente art. 125-sexies
TUB in termini strettamente fedeli alla sentenza cd “Lexitor”, ha modificato la disciplina dei prestiti del consumatore che regola il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia conseguentemente diritto alla riduzione non solo dei costi cd
“recurring” ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cd “up-front”: tuttavia, il rinvio previsto alle norme secondarie della Banca d'Italia, le quali avallano l'interpretazione riferita unicamente al rimborso dei costi cd
“recurring”, si discosta dai contenuti della citata pronuncia, determinando la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.
A suggellare definitivamente il discorso poc'anzi illustrato, sebbene con riferimento al regime anteriore al decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, è intervenuta Cass. 6 settembre 2023 n. 25977 secondo cui “Nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese ch'egli deve pagare per il finanziamento sussiste anche per i contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125- sexies t.u.b.” accogliendo, in motivazione, le argomentazione rassegnate, atteso
6 che, dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno, si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies TUB, avendo la Corte di Giustizia Europea affermato, nella sentenza cd “Lexitor”, che le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore di talché se è vero che la Direttiva CEE 87/102 che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, ma essa già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito" per cui, di conseguenza, (continua in motivazione) "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi". Tale soluzione appare la più giusta ed equa atteso che questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione e l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca
(o altro intermediario finanziario) ed, inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il
7 consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
Per cui, in definitiva, il regime di regole applicabile sia esso anteriore al decreto - legislativo 13 agosto 2010, n. 141 che successivamente alla novella (come interpretato dalla sentenza 383/18 della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea resa in data 11 settembre 2019 (cd
“Lexitor”) e, a fortiori, dal decreto - legge. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, delineano un sistema di norme che riconosce al consumatore qualsiasi costo inerente al finanziamento di cui ha beneficiato, senza alcuna distinzione secondo il metodo proporzionale pro rata temporis (e non secondo il metodo suggerito dall'appellato)
Circa, infine, la validità della clausola negoziale derogatoria di cui alle condizioni generali, essa si sostanzia in una rinuncia preventiva ai diritti del consumatore in caso di estinzione anticipata del debito.
Della medesima va affermata la nullità, in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 25977/2023 ove ha ritenuto che “una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.
L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”
Trattandosi di una disposizione imperativa tesa a ristabilire un equilibrio reale, nei contratti in cui è parte il consumatore che, secondo la Corte di Giustizia, occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom
Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52,
8 nonché del 21 dicembre 2016, C-154/15, C- Parte_2
307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia
UE sez. I, 26/01/2017, n. 421), giustifica un intervento ufficioso del giudice al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.
La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).
Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola.
Dai principi innanzi esposti consegue la declaratoria di nullità della clausola contenuta nel contratto di finanziamento per cui è causa che prevede la non rimborsabilità dei costi del medesimo contratto.
La sentenza resa in primo grado, non si è uniformata ai principi di diritto, costantemente affermati dalla giurisprudenza interna ed
, negando all'appellante, che aveva estinto CP_2 anticipatamente il finanziamento, il diritto alla riduzione del costo complessivo del credito.
9 In relazione al criterio di calcolo utilizzato dalla parte appellante al fine di determinare il quantum di costo ad esso rimborsabile al cliente, lo stesso non è stato sostanzialmente contestato dall'appellata.
Per quanto detto, in accoglimento della domanda avanzata dalla parte appellante, accertata la nullità della clausola contrattuale, contenuta nel contratto di finanziamento in oggetto, nella parte che escludeva la rimborsabilità dei costi ivi indicati in caso di estinzione anticipata del finanziamento medesimo ed accertato il conseguente diritto di credito della parte appellante, l'appellata va condannato al pagamento, in favore di dell'importo di euro Controparte_3
€.1.662,57, oltre gli interessi legali dalla domanda stragiudiziale di restituzione al saldo, non sussistono i presupposti per il riconoscimento degli interessi di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. in considerazione della fonte normativa dell'obbligo restitutorio.
In considerazione della particolare natura interpretativa della questione, consolidatasi solo a seguito della pronuncia resa dal giudice di primo grado, si ritiene di compensare le spese del primo grado di giudizio.
Le spese di lite del grado di appello, seguono invece la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore antistatario della parte appellante, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa ed alle fasi svolte, (studio, introduttiva, decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
-in accoglimento dell'atto di appello, in riforma della sentenza di primo grado, accerta la nullità della clausola contrattuale, contenuta nel contratto di finanziamento in oggetto, nella parte che escludeva la rimborsabilità dei costi ivi indicati in caso di estinzione anticipata
10 dei finanziamento medesimo ed accertato il conseguente diritto di credito della parte appellante, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di dell'importo
[...] Parte_1 di euro 1.662,57 in relazione al finanziamento per cui è causa, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio;
-condanna alla rifusione, in Controparte_1 favore dell'appellante, delle spese di lite di secondo grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. Paolo Di Mauro, che si liquidano complessivamente in euro 2.174,00, di cui euro
2.000,00 per compensi ed euro 174,00 per spese, oltre 15% su compensi per spese generali , I.V.A. e C.P.A. come per legge
Così deciso in Torre Annunziata, il 15 giugno 2024
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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