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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2534 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2534/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5245/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV-19000050 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1455/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso;
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale viene contestato l'omesso versamento – per l'anno 2019 – della c.d. ecotassa (art. 1, commi da 1042 a 1046-bis L. 30.12.2018 n. 145) per il veicolo targato Targa_1, immatricolato il 25 settembre 2019 ed ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 3.024,53, comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica.
A sostegno del ricorso viene dedotta l'illegittimità dell'accertamento impugnato per incompatibilità dell'art. 1, comma 1043, L. n. 145/2018 con l'art. 110 del TFUE.
Si assume che l'art. 1, commi 1042 e 1043, della Legge 145/2018 prevede l'applicazione dell'ecotassa non soltanto per i veicoli nuovi acquistati in Italia ma anche per qualsiasi veicolo già immatricolato in altri Stati della Comunità Europea, senza distinguere tra nuovo e usato. Pertanto, mentre l'acquisto di un veicolo usato
(con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km), già immatricolato in uno Stato estero, viene assoggettato all'ecotassa all'atto della sua targatura in Italia, una uguale vettura usata già targata in Italia va esente dall'ecotassa; tale circostanza, secondo tale prospettazione, sarebbe idonea a disincentivare l'acquisto di autovetture usate provenienti da altri Stati dell'UE.
Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1 ha acquistato in Italia nel settembre 2025 un veicolo usato immatricolato in Germania nel febbraio 2019. Chiede quindi di disapplicare la normativa italiana in materia di ecotassa e di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato, adducendo che, in caso di contrasto della normativa interna con il diritto dell'Unione Europea, non soltanto i giudici nazionali ma anche la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di disapplicare le disposizioni interne “qualora emerga un contrasto con una norma Ue dotata di effetto diretto, laddove per effetto diretto si intende l'idoneità della norma comunitaria a creare diritti ed obblighi direttamente ed utilmente in capo ai singoli” (CGUE sentenza 22 giugno 1989, causa
C103/88). Il tutto con vittoria di competenze e spese professionali, oltre al rimborso del contributo unificato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che eccepisce l'infondatezza del ricorso, adducendo che l'imposta cd. ecotassa, che nasce con l'immatricolazione, ha lo scopo di disincentivare l'acquisto di veicoli inquinanti, in modo da evitarne, dal marzo 2019, la circolazione sul territorio italiano rispetto a quelli già presenti.
L'Ufficio richiama la risoluzione n. 166 del 9 marzo 2021, in cui l'Agenzia delle Entrate, in linea con la risoluzione n. 32/2019 e la circolare n. 8/2019, ha confermato che la debenza dell'ecotassa non determina alcun contrasto con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea, in quanto persegue una finalità disincentivante di interesse generale. Adduce che non si attaglia al presente giudizio il caso deciso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza, richiamata da controparte, C 402-09 del 7/4/2011, nella quale la Corte ha chiarito che l'art. 110 TFUE obbliga lo Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse gravanti sugli autoveicoli in modo tale che queste non abbiano l'effetto di incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare l'importazione di veicoli similari.
Precisa che, nella risposta n. 166 del 9/3/2021, l'Agenzia delle Entrate, nell'affrontare una questione identica a quella qui in discussione, ha sostenuto che l'ecotassa è parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquisti e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1, compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato, con emissioni di superiori a 160 CO2 g/Km e che, ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo devono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042.
Il presupposto dell'imposta, secondo l'Ufficio, coincide con l'acquisto e l'immatricolazione in Italia, nel periodo di riferimento, di un veicolo di categoria M1, mentre l'imposta non può trovare applicazione per i veicoli di categoria M1 che alla data del 1° marzo 2019 già circolavano sul territorio nazionale in quanto già immatricolati. L'ecotassa, infatti, persegue lo scopo di disincentivare l'acquisto di ulteriori veicoli inquinanti, in modo da evitarne, nell'arco temporale di riferimento, la circolazione sul territorio italiano, rispetto a quelli già presenti al 1° marzo 2019.
L'Ufficio nega quindi la sussistenza della eccepita disparità di trattamento dei veicoli usati immatricolati all'estero con i veicoli già immatricolati e circolanti in Italia, atteso che la norma mira a disincentivare l'ingresso nel territorio italiano di autovetture immatricolate all'estero con emissioni superiori al limite di legge, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale. Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio, non avendo nessuna parte chiesto la trattazione pubblica, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La prevalente giurisprudenza di merito (ex multis, CGT I Napoli n. 7556/2025; CGT I Avellino n. 437/2025), che questo Giudice condivide, ha ritenuto non compatibile la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (istitutiva della cd. ecotassa), con la superiore normativa europea, e segnatamente con l'art. 110 TFUE, secondo il quale
“Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
In sostanza, secondo tale orientamento, sarebbe violato il principio di non discriminazione non essendo stato previsto un analogo tributo per le auto usate acquistate, o già in circolazione, nel territorio nazionale.
Nel giungere a tale conclusione, i giudici hanno definito “suggestiva” l'opzione interpretativa dell'A.F., secondo la quale le disposizioni della legge 145/2018 sarebbero state emanate con l'intento di dare all'imposta in parola (cd. ecotassa) “uno scopo disincentivante all'acquisto di ulteriori veicoli inquinanti: più precisamente, il legislatore avrebbe inteso disincentivare, nell'arco temporale di riferimento, che ulteriori veicoli inquinanti potessero circolare sul territorio italiano, aggiungendosi a quelli già in circolazione rispetto alla data del 1 marzo 2019, disapplicando a favore della norma europea di grado superiore la normativa nazionale, ritenuta
“in contrasto con il citato art. 110 TFUE, come d'altronde già statuito dalla Corte di Giustizia UE, sez. I,
07/04/2011, n.402, richiamata da parte ricorrente in sede di ricorso”, secondo cui “L'art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale” (CGT I Napoli n. 7556/2025).
In altri termini, “gli Stati membri non possono applicare tasse interne che favoriscano i prodotti nazionali a discapito di quelli provenienti da altri paesi dell'Unione, né possono applicare tasse che discriminino in base al prodotto o all'origine. Questo articolo del Trattato, secondo la giurisprudenza comunitaria, è diretto a garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni sotto il profilo della concorrenza tra prodotti che si trovano già sul mercato nazionale e prodotti importati” (sentenza 29 aprile 2004, causa C-387/01, Weigel).
Nella sentenza del 7 aprile 2011-causa C 402/09- la Corte europea si è pronunciata proprio in merito ad un tributo analogo introdotto in passato in Romania, dichiarandolo in contrasto con l'art 110 del TFUE;
in essa si legge che per “rispettare il principio chi inquina paga senza violare il principio di non discriminazione,
l'ecotassa dovrebbe essere applicata anche ai veicoli in circolazione al momento dell'introduzione del tributo”. Secondo i Giudici, il potere degli Stati membri quando disciplinano nuove tasse non può essere illimitato, ma deve rispettare la normativa europea;
il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 110 del TFUE si applica tutte le volte che un'imposizione fiscale sia atta a scoraggiare l'importazione di merci originarie di altri Stati membri a vantaggio di prodotti nazionali.” (CGT Avellino n. 437/2025, cit.).
E' stato altresì condivisibilmente osservato che “l'interpretazione “qualificata” del diritto UE, operato dalla
Corte di Giustizia UE, ha efficacia non limitata al caso deciso ma "ultra partes"; e ciò sulla base delle indicazioni fornite dalle sentenze della stessa Corte note come sentenze “Costa e Cilfit”. Nelle suddette sentenze, è stabilito che l'art. 177, 3 comma, del Trattato pone a carico dei giudici nazionali, l'obbligo di sottoporre alla Corte qualsiasi questione interpretativa dinanzi ad essi sollevata (come nella specie richiesto dal ricorrente), a meno che la questione sia identica ad analoga fattispecie già decisa in via pregiudiziale, ovvero qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto dalla costante giurisprudenza della Corte, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui essa ha tratto origine. Cosicché le sentenze interpretative hanno efficacia di “qualificato precedente” valido, come detto, anche al di fuori del contesto specifico in cui sono state emanate, così da diventare vincolanti nei confronti di altri giudici che saranno tenuti ad applicarle nell'ottica di assicurare l'uniforme applicazione del diritto dell'UE”.
E' stato altresì affermato che “anche la Corte di Cassazione sul punto ha riconosciuto alla giurisprudenza comunitaria il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario precisando che essa non crea “ex novo” norme comunitarie, in quanto ne indica il significato ed i limiti di applicazione con efficacia" erga omnes “nell'ambito della Comunità” e che “il fondamento della diretta applicazione del diritto dell'UE in Italia si evince all'art. 11 della
Costituzione italiana e al successivo art. 117 secondo cui la normativa italiana deve rispettare la Costituzione
e i vincoli dell'ordinamento comunitario e di quello internazionale”.
Alla luce delle suestese considerazioni, il ricorso in epigrafe è fondato e va accolto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in considerazione della particolarità e novità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso il 9 febbraio 2026 Il giudice Antonio Di Stazio
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5245/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJV-19000050 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1455/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso;
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con il quale viene contestato l'omesso versamento – per l'anno 2019 – della c.d. ecotassa (art. 1, commi da 1042 a 1046-bis L. 30.12.2018 n. 145) per il veicolo targato Targa_1, immatricolato il 25 settembre 2019 ed ingiunto di pagare la somma complessiva di euro 3.024,53, comprensiva di sanzioni, interessi e spese di notifica.
A sostegno del ricorso viene dedotta l'illegittimità dell'accertamento impugnato per incompatibilità dell'art. 1, comma 1043, L. n. 145/2018 con l'art. 110 del TFUE.
Si assume che l'art. 1, commi 1042 e 1043, della Legge 145/2018 prevede l'applicazione dell'ecotassa non soltanto per i veicoli nuovi acquistati in Italia ma anche per qualsiasi veicolo già immatricolato in altri Stati della Comunità Europea, senza distinguere tra nuovo e usato. Pertanto, mentre l'acquisto di un veicolo usato
(con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km), già immatricolato in uno Stato estero, viene assoggettato all'ecotassa all'atto della sua targatura in Italia, una uguale vettura usata già targata in Italia va esente dall'ecotassa; tale circostanza, secondo tale prospettazione, sarebbe idonea a disincentivare l'acquisto di autovetture usate provenienti da altri Stati dell'UE.
Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1 ha acquistato in Italia nel settembre 2025 un veicolo usato immatricolato in Germania nel febbraio 2019. Chiede quindi di disapplicare la normativa italiana in materia di ecotassa e di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato, adducendo che, in caso di contrasto della normativa interna con il diritto dell'Unione Europea, non soltanto i giudici nazionali ma anche la Pubblica amministrazione ha l'obbligo di disapplicare le disposizioni interne “qualora emerga un contrasto con una norma Ue dotata di effetto diretto, laddove per effetto diretto si intende l'idoneità della norma comunitaria a creare diritti ed obblighi direttamente ed utilmente in capo ai singoli” (CGUE sentenza 22 giugno 1989, causa
C103/88). Il tutto con vittoria di competenze e spese professionali, oltre al rimborso del contributo unificato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che eccepisce l'infondatezza del ricorso, adducendo che l'imposta cd. ecotassa, che nasce con l'immatricolazione, ha lo scopo di disincentivare l'acquisto di veicoli inquinanti, in modo da evitarne, dal marzo 2019, la circolazione sul territorio italiano rispetto a quelli già presenti.
L'Ufficio richiama la risoluzione n. 166 del 9 marzo 2021, in cui l'Agenzia delle Entrate, in linea con la risoluzione n. 32/2019 e la circolare n. 8/2019, ha confermato che la debenza dell'ecotassa non determina alcun contrasto con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione europea, in quanto persegue una finalità disincentivante di interesse generale. Adduce che non si attaglia al presente giudizio il caso deciso dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza, richiamata da controparte, C 402-09 del 7/4/2011, nella quale la Corte ha chiarito che l'art. 110 TFUE obbliga lo Stato membro a scegliere e a strutturare le tasse gravanti sugli autoveicoli in modo tale che queste non abbiano l'effetto di incentivare la vendita di veicoli usati nazionali e di disincentivare l'importazione di veicoli similari.
Precisa che, nella risposta n. 166 del 9/3/2021, l'Agenzia delle Entrate, nell'affrontare una questione identica a quella qui in discussione, ha sostenuto che l'ecotassa è parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquisti e immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1, compreso chi immatricoli in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato, con emissioni di superiori a 160 CO2 g/Km e che, ai fini della debenza dell'imposta, l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo devono avvenire entrambi nell'arco temporale individuato dal comma 1042.
Il presupposto dell'imposta, secondo l'Ufficio, coincide con l'acquisto e l'immatricolazione in Italia, nel periodo di riferimento, di un veicolo di categoria M1, mentre l'imposta non può trovare applicazione per i veicoli di categoria M1 che alla data del 1° marzo 2019 già circolavano sul territorio nazionale in quanto già immatricolati. L'ecotassa, infatti, persegue lo scopo di disincentivare l'acquisto di ulteriori veicoli inquinanti, in modo da evitarne, nell'arco temporale di riferimento, la circolazione sul territorio italiano, rispetto a quelli già presenti al 1° marzo 2019.
L'Ufficio nega quindi la sussistenza della eccepita disparità di trattamento dei veicoli usati immatricolati all'estero con i veicoli già immatricolati e circolanti in Italia, atteso che la norma mira a disincentivare l'ingresso nel territorio italiano di autovetture immatricolate all'estero con emissioni superiori al limite di legge, al fine di ridurre l'inquinamento ambientale. Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio, non avendo nessuna parte chiesto la trattazione pubblica, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La prevalente giurisprudenza di merito (ex multis, CGT I Napoli n. 7556/2025; CGT I Avellino n. 437/2025), che questo Giudice condivide, ha ritenuto non compatibile la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (istitutiva della cd. ecotassa), con la superiore normativa europea, e segnatamente con l'art. 110 TFUE, secondo il quale
“Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
In sostanza, secondo tale orientamento, sarebbe violato il principio di non discriminazione non essendo stato previsto un analogo tributo per le auto usate acquistate, o già in circolazione, nel territorio nazionale.
Nel giungere a tale conclusione, i giudici hanno definito “suggestiva” l'opzione interpretativa dell'A.F., secondo la quale le disposizioni della legge 145/2018 sarebbero state emanate con l'intento di dare all'imposta in parola (cd. ecotassa) “uno scopo disincentivante all'acquisto di ulteriori veicoli inquinanti: più precisamente, il legislatore avrebbe inteso disincentivare, nell'arco temporale di riferimento, che ulteriori veicoli inquinanti potessero circolare sul territorio italiano, aggiungendosi a quelli già in circolazione rispetto alla data del 1 marzo 2019, disapplicando a favore della norma europea di grado superiore la normativa nazionale, ritenuta
“in contrasto con il citato art. 110 TFUE, come d'altronde già statuito dalla Corte di Giustizia UE, sez. I,
07/04/2011, n.402, richiamata da parte ricorrente in sede di ricorso”, secondo cui “L'art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale” (CGT I Napoli n. 7556/2025).
In altri termini, “gli Stati membri non possono applicare tasse interne che favoriscano i prodotti nazionali a discapito di quelli provenienti da altri paesi dell'Unione, né possono applicare tasse che discriminino in base al prodotto o all'origine. Questo articolo del Trattato, secondo la giurisprudenza comunitaria, è diretto a garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni sotto il profilo della concorrenza tra prodotti che si trovano già sul mercato nazionale e prodotti importati” (sentenza 29 aprile 2004, causa C-387/01, Weigel).
Nella sentenza del 7 aprile 2011-causa C 402/09- la Corte europea si è pronunciata proprio in merito ad un tributo analogo introdotto in passato in Romania, dichiarandolo in contrasto con l'art 110 del TFUE;
in essa si legge che per “rispettare il principio chi inquina paga senza violare il principio di non discriminazione,
l'ecotassa dovrebbe essere applicata anche ai veicoli in circolazione al momento dell'introduzione del tributo”. Secondo i Giudici, il potere degli Stati membri quando disciplinano nuove tasse non può essere illimitato, ma deve rispettare la normativa europea;
il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 110 del TFUE si applica tutte le volte che un'imposizione fiscale sia atta a scoraggiare l'importazione di merci originarie di altri Stati membri a vantaggio di prodotti nazionali.” (CGT Avellino n. 437/2025, cit.).
E' stato altresì condivisibilmente osservato che “l'interpretazione “qualificata” del diritto UE, operato dalla
Corte di Giustizia UE, ha efficacia non limitata al caso deciso ma "ultra partes"; e ciò sulla base delle indicazioni fornite dalle sentenze della stessa Corte note come sentenze “Costa e Cilfit”. Nelle suddette sentenze, è stabilito che l'art. 177, 3 comma, del Trattato pone a carico dei giudici nazionali, l'obbligo di sottoporre alla Corte qualsiasi questione interpretativa dinanzi ad essi sollevata (come nella specie richiesto dal ricorrente), a meno che la questione sia identica ad analoga fattispecie già decisa in via pregiudiziale, ovvero qualora il punto di diritto di cui trattasi sia stato risolto dalla costante giurisprudenza della Corte, indipendentemente dalla natura dei procedimenti da cui essa ha tratto origine. Cosicché le sentenze interpretative hanno efficacia di “qualificato precedente” valido, come detto, anche al di fuori del contesto specifico in cui sono state emanate, così da diventare vincolanti nei confronti di altri giudici che saranno tenuti ad applicarle nell'ottica di assicurare l'uniforme applicazione del diritto dell'UE”.
E' stato altresì affermato che “anche la Corte di Cassazione sul punto ha riconosciuto alla giurisprudenza comunitaria il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario precisando che essa non crea “ex novo” norme comunitarie, in quanto ne indica il significato ed i limiti di applicazione con efficacia" erga omnes “nell'ambito della Comunità” e che “il fondamento della diretta applicazione del diritto dell'UE in Italia si evince all'art. 11 della
Costituzione italiana e al successivo art. 117 secondo cui la normativa italiana deve rispettare la Costituzione
e i vincoli dell'ordinamento comunitario e di quello internazionale”.
Alla luce delle suestese considerazioni, il ricorso in epigrafe è fondato e va accolto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in considerazione della particolarità e novità della questione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 23, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite. Così deciso il 9 febbraio 2026 Il giudice Antonio Di Stazio