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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa IL NA AV Presidente
Dott. BE VI Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1410 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 3362/2024 in data 2 luglio 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giorgio Mariani, discussa e trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2025
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Roccisano ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano al Viale Bianca Maria n. 24, presso il suo Studio;
Appellante
contro
con sede legale in Roma, via Monte Carmelo n. 3, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Andrea Mario Martucci ed elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Caduti di Nassiriya Victoria Park, presso il suo Studio;
AP
con sede legale in Controparte_3 Milano, via Adige 19, in persona dell'Amministratore delegato, Dott. Ing. CP_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rosario Salonia e Gianluca Veronesi ed
[...] elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, via Visconti di Modrone n. 21. AP/Appellante incidentale on sede in Roma, in persona del legale rappresentante. Controparte_5 AP (contumace)
OGGETTO: e ex art. 36 della Costituzione. Controparte_6 Controparte_7
Conclusioni per Parte_1
1 “IN RIFORMA PARZIALE DELLA SENTENZA n. 3362/2024 pronunciata inter partes dal Tribunale di Milano, sez. Lavoro, Dott. Giorgio Mariani, emessa in data 01/07/2024 e pubblicata in data 02/07/2024, in esito al giudizio R.G. 2094/2024: NEL MERITO: A. accertare e dichiarare, per i motivi indicati in ricorso, la responsabilità solidale anche di
[...] per tutti i crediti di parte appellante;
Controparte_1 B. accertare e dichiarare, previa conferma dell'illegittimità del trattamento salariale corrisposto in applicazione del Ccnl applicato al rapporto per violazione dell'art. 36 Cost., il diritto dell'appellante a percepire la somma di euro 16.846,65, di cui 5.589,26 euro a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, ovvero le diverse somme ritenute di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2023, o nel diverso periodo temporale ritenuto di giustizia;
C. condannare tutte le convenute, in solido tra loro, congiuntamente oppure disgiuntamente, al pagamento in favore di parte appellante della complessiva somma di € 16.846,65 a titolo di differenze retributive, di cui 5.589,26 euro per lavoro straordinario, per il periodo per cui è causa, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
D. Condannare tutte le convenute, in solido tra loro, congiuntamente oppure disgiuntamente, al pagamento in favore di parte appellante della somma di € 330,00 per le differenze riconosciute a titolo di scatti di anzianità maturati da luglio 2021 in poi. IN SUBORDINE RISPETTO AL SOLO PUNTO C.: E. condannare e al pagamento in favore di parte appellante della Controparte_5 Controparte_8 complessiva somma di € 16.846,65 a titolo di differenze retributive, di cui 5.589,26 euro per lavoro straordinario, maturate per il periodo per cui è causa, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN ULTERIORE SUBORDINE RISPETTO AL SOLO PUNTO E.: F. condannare al pagamento in favore di parte appellante della complessiva somma Controparte_5 di € 16.846,65 a titolo di differenze retributive, di cui 5.589,26 euro per lavoro straordinario, maturate per il periodo per cui è causa, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: G. il tutto con rivalutazione monetaria e interessi per ogni somma riconosciuta dal sorgere del diritto al saldo;
H. con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, come da D.M. 55/2014”.
Conclusioni per Controparte_1
“in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di (oggi Controparte_1 [...]
) nel presente giudizio d'appello e, per l'effetto, disporre l'estromissione della predetta CP_9 società dal processo;
nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. perché infondato in fatto e Parte_1 in diritto, confermando la sentenza di primo grado n. 3362/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità di e, comunque, confermando la reiezione delle Controparte_9 domande attoree oltre i limiti già riconosciuti dal primo giudice;
in ogni caso, accertare e dichiarare che non è mai stata datrice di lavoro Controparte_9 dell'appellante e che la mera partecipazione di all'ATI verticale con non CP_9 Controparte_5 genera alcuna obbligazione solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 in capo a medesima;
CP_9 conseguentemente, respingere qualsivoglia domanda di condanna di al pagamento di somme o risarcimenti in favore CP_9 dell'appellante; in via istruttoria subordinata, disporre, ove occorra e nei limiti dell'ammissibilità in grado d'appello, una CTU contabile per la verifica delle eventuali differenze retributive rivendicate dal Sig. e/o Pt_1 ammettere prova testimoniale sui capitoli rilevanti, come da richieste istruttorie formulate in memoria. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio in favore di da Controparte_1 liquidarsi in misura integrale ai sensi di legge e del D.M. 55/2014, ponendo le medesime a carico dell'appellante soccombente”.
Conclusioni per : Controparte_3
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: in via principale: in riforma della sentenza n. 3362/2024 resa dal Tribunale di Milano, sez. Lavoro, Giudice Dott. Giorgio Mariani, pubblicata in data 2 luglio 2024 respingere integralmente le domande svolte dal sig. in primo grado e, conseguentemente, condannarlo alla restituzione di tutte le Pt_1 somme ricevute da in esecuzione della sentenza impugnata con rivalutazione ed interessi dal CP_3 dovuto al saldo (vedasi allegato C.).
2 in subordine: in ipotesi di accoglimento delle domande proposte dal signor accertare la Pt_1 responsabilità solidale anche della e condannarla unitamente alla Controparte_10 Controparte_5 a tenere indenne e manlevare da tutti gli oneri ed i costi sostenuti in ragione della CP_8 pronuncia di primo grado e da tutti quelli ulteriori che dovesse eventualmente sostenere anche all'esito del presente grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 3362/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha parzialmente accolto le domande promosse da nei confronti della sua Parte_1 datrice di lavoro che dal 2007 lo occupava come vigilante (di cui Controparte_5 al Liv. D del CCNL Vigilanza privata) e che nella specie lo aveva impiegato dal 1° gennaio 2021 al 15 marzo 2003 quale data del recesso datoriale per cambio appalto, Contr nell'ambito dell'appalto commissionato da alla Parte_2 costituita da detta appaltatrice (resasi mandataria nell'ambito dell'ATI Controparte_5 designata quale appaltatrice dall'appaltante Consorzio di Metro Blu) e da
[...]
. CP_1
Il Tribunale, una volta stimata la correttezza della domanda di garanzia impropria svolta nei confronti delle due ditte esecutrici, ha pronunciato il difetto di CP_3 legittimazione passiva di e ha condannato: 1) e, con Controparte_9 Controparte_5 essa in via solidale ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, la società consortile , a CP_3 corrispondere al ricorrente la somma di € 11.257,40 quale differenza salariale, per il periodo gennaio 2021/marzo 2023, indotta dall'applicazione, in applicazione dell'art 36 Cost., del trattamento retributivo previsto dal CCNL Multiservizi in luogo di quello derivante dal CCNL Istituto di Vigilanza Privata-Sezione Servizi Fiduciari, già applicato da al prestatore in costanza di rapporto, nonché la somma di € Controparte_5 330,00 per scatti di anzianità; 2) la sola datrice di lavoro , al Controparte_5 risarcimento di € 5.741,28 per eccessivo impiego di lavoro straordinario, dichiarandola infine tenuta a manlevare la committenza di rispetto agli oneri sostenuti per CP_3 soddisfare le pretese del lavoratore.
Le spese del grado sono state poste solidalmente a carico di e di Controparte_5 CP_3
e, per il resto, compensate.
[...]
A sostegno della decisione, il Tribunale ha ripercorso gli orientamenti della Corte di Cassazione con riferimento alla giurisprudenza costituzionale, della Corte di Appello di Milano e il portato della Direttiva UE 2022/2041 del 19.10.2022 sui criteri adottabili per conformare il trattamento salariale del lavoratore al diritto ex art. 36 Cost., delimitando in particolare l'operatività di quelli riferibili alla fonte collettiva adottabile, in luogo di quella applicata dal datore di lavoro con esiti remunerativi postisi al di sotto della soglia di povertà, per come questo dato era ricavabile sulla base degli indicatori ISTAT (pagg. 6 – 10 della sentenza la cui ultima parte è contrassegnata dal novero dei CCNL di riferimento possibilmente conferenti per individuare una legittima soglia retributiva).
Ritenuta poi nella specie la portata supplettiva appropriatamente esercitata dal CCNL Multiservizi in linea coi privilegiabili orientamenti giurisprudenziali di merito in luogo della disciplina contemplata dal Contratto applicato dalla datrice di lavoro dell' Pt_1 e ritenuta la riconducibilità delle mansioni del lavoratore, inquadrato in costanza di rapporto come Livello D ex CCNL Servizi Fiduciari, a quelle del secondo livello CCNL Multiservizi, il primo Giudice ha quindi puntualizzato le ragioni utili per identificare in
3 e in gli unici soggetti solidalmente tenuti al soddisfacimento Controparte_5 CP_3 delle ragioni retributive fatte valere dal ricorrente, essendo sfornita di Controparte_9 legittimazione passiva osservando al proposito testualmente che “Della voce a credito del lavoratore indicata al § 11 devono ritenersi debitori la parte datoriale e quale responsabile in solido la committente Controparte_5 [...]
trattandosi di somme di natura retributiva. Parte_2 Estranea al vincolo solidale deve considerarsi Controparte_1 Infatti, l'art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 definisce la platea delle parti responsabili solidalmente al committente imprenditore o datore di lavoro e ciascuno degli eventuali subappaltatori. risulta co-appaltatore (insieme a Controparte_1 Controparte_5 come parte dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) che ha contrattato con (doc. 5 fasc. ric.). Parte_2 L'ATI è solo una forma di collaborazione temporanea ed occasionale tra operatori economici, che crea un mero vincolo sinallagmatico, consistente nella ripartizione delle partecipazioni e dei compiti. L'istituto non dà luogo alla creazione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, né ad un loro rigido collegamento strutturale. La sola partecipazione all'ATI, quindi, non comporta l'applicazione della norma ex art. 29 cit., ove non si tratti del datore di lavoro del lavoratore istante. va quindi dichiarata priva di legittimazione passiva. Controparte_1 Nondimeno, (certamente responsabile secondo la Parte_2 norma indicata) eleva, come detto, domanda riconvenzionale di manleva nei confronti di (e di per cui vale però quanto Controparte_5 Controparte_1 ora riferito). Nel testo contrattuale del 4 agosto 2020, cioè dell'appalto che ha regolato i rapporti reciproci fra le parti (doc. 5 fasc. ric.), si legge all'art. 18, punto K, che il Contraente
“assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente ad applicare integralmente nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento al presente Contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo, assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della eventuale Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti contributivi previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi”. La norma vale a ritenere come l'unica responsabile del Controparte_5 trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo, con conseguente diritto di manleva della committente Parte_2
La responsabilità del lamentato danno da usura psicofisica indotto dalla continuativa sottoposizione del prestatore a uno straordinario eccedente le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro sino a superare la soglia delle 48 ore massime di Contratto (quello applicato dall'azienda), è stata invece ascritta soltanto alla datrice di lavoro CP_5
che ne era direttamente gravata, riconoscendo perciò al prestatore la complessiva
[...] posta risarcitoria di € 5.715,28 in applicazione del parametro equitativo seguito dall'Ufficio giudiziario, parametro basato sul riconoscimento della sofferenza soggettiva di € 27,00 giornalieri agganciati alla cifra tabellarmente fissata in € 99,00 per il giorno di completa inabilità temporanea e, da questo, l'applicazione di tale criterio al caso concreto per cui, come ha stabilito il Giudice, “Considerando quindi l'orario
4 giornaliero di 8 ore e l'eccedenza di orario massimo settimanale consentito (48 ore) risulta che:
- nel 2021 l'orario medio settimanale è stato di 63,70 ore. Considerando un orario giornaliero normale di 8 ore, il lavoro straordinario eccedente l'orario massimo consentito è pari a 15,7 ore (63,70 - 48), equivale a 1,96 giorni a settimana. Il credito risarcitorio ammonta quindi ad € 1,96*52 = 101,92* 27 = € 2751,84;
- nell'anno 2022, il lavoro straordinario eccedente è stato di 16,88 (64,88 - 48) ore a settimana, equivalenti a 2,11 giorni a settimana. Il credito risarcitorio ammonta quindi ad € 2,11*52 = 109,72*27 = € 2962,44. Ne deriva un danno complessivo di € 5.714,28 (= € 2751,84 + 2962,44) che la sola datrice, corrisponderà, trattandosi di posta risarcitoria e non Controparte_5 retributiva, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo.”.
La sentenza è stata appellata dal lavoratore che ne invoca la riforma Parte_1 mediante il riconoscimento della legittimazione passiva di nell'ambito Controparte_9 dell'ATI costituito con e, in seconda istanza, mediante il Controparte_5 riconoscimento dell'esatto computo delle differenze retributive avuto riguardo al lavoro straordinario, dato che il Tribunale si era inesattamente rifatto a quello della fonte collettiva inadeguatamente applicata dalla datrice di lavoro, eludendo così la domanda posta dal lavoratore sul pagamento dello straordinario.
Si sono costituite in giudizio le appellate che ha chiesto il rigetto Controparte_9 dell'appello e la che, nel concludere analogamente, ha Controparte_3 però formulato appello incidentale tendente al riconoscimento della responsabilità solidale di al contempo contestando l'individuazione del regime Controparte_9 retributivo ex art. 36 Cost. derivante dal CCNL privilegiato dal Tribunale con la censurabile decisione di disattendere le tabelle retributive del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari.
All'udienza del 7 maggio 2025 è stata dichiarata la contumacia della Società CP_5
, non costituitasi pur in costanza di regolare notifica dell'appello nei suoi confronti,
[...] onde la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
I temi del presente giudizio di gravame sono: (i) quello, posto dall'appellante principale e da , della legittimazione Pt_1 CP_3 di in quanto impresa operante nell'ambito di una ATI;
Controparte_9
(ii) quello del contratto di riferimento, dato che , in sede di appello CP_3 incidentale, si duole che il Giudice si sia rifatto al CCNL Multiservizi per determinare una retribuzione in linea con l'art. 36 Cost.;
(iii) quello della remunerazione del lavoro straordinario posto dal lavoratore appellante, che al proposito sostiene una omissione di pronuncia da parte del Tribunale rispetto alla sua pretesa a che la voce venisse computata anch'essa alla stregua della fonte collettiva giudizialmente individuata come utile per la determinazione di tutta la retribuzione di riferimento.
Sulla prima questione, così come posta dal lavoratore appellante principale e da CP_3
in sede di gravame incidentale, il Collegio è convinto della correttezza della tesi del
[...] Tribunale, specie nel solco di quanto considerato nella sentenza n. 361/2025 pronunciata il 6 maggio 2025 da questa Corte territoriale nella causa n. 1300/2024 RGL.
5 La tesi ora espressa dal primo Giudice a proposito della carenza di legittimazione passiva di merita adesione col rigetto delle censure mosse da detti Controparte_9 appellanti, tra l'altro, in forza degli argomenti particolarmente utilizzati nella sentenza odiernamente impugnata che ha inteso escludere la possibilità di ravvisare tale Società quale responsabile solidalmente obbligata ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 nei confronti del lavoratore, negando nella specie la valenza del criterio di imputazione oggettiva di detta forma di responsabilità in presenza di un'associazione temporanea di imprese-ATI una volta considerati la natura del fenomeno e l'esclusivo coinvolgimento contrattuale in capo alla quale mandataria esclusivamente designata nel quadro Controparte_5 dell'ATI alla conduzione dell'appalto di servizi affidato da . CP_3
Il lavoratore lamenta invero uno scostamento dal criterio posto dalla Cassazione trattando di un fenomeno di consorzio tra imprese osservando che “l'aggiudicazione dell'appalto di un'opera da parte di un consorzio e l'assegnazione dell'esecuzione dei lavori ad una singola impresa consorziata costituiscono un fenomeno di subderivazione del contratto di appalto, qualificabile nella sostanza come subappalto, a nulla rilevando in proposito la disposizione di cui all'art. 141 comma 4, parte 1, d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554, che riguarda esclusivamente le modalità di conferimento dell'appalto originario. Ne consegue che il consorzio, quale soggetto sub-committente dei lavori e in quanto persona giuridica distinta dai singoli soci consorziati, assume la responsabilità solidale per le retribuzioni dovute ai lavoratori dall'impresa artigiana assegnataria dell'opera in applicazione dell'art. 1676 c.c., che deve ritenersi riferito anche all'ipotesi di subappalto (così Cass. Sez. Lav. 7 marzo 2008, n. 6208).”. Sempre l'appellante principale evidenzia poi due sentenze del Tribunale di Milano (Giudici Perillo e Palmisani) aggiungendo “alla stregua dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003, che la determina la responsabilità solidale tanto della committente CP_7 quanto della impresa mandataria (vedi Corte di Appello di Milano, sentenza n. 158/2021 del 14 aprile 2021, Pres. Est. Dott.ssa Monica Vitali)”. Come detto, pare seguire la stessa linea critica dell'appellante principale CP_3 concentrandosi sull'ambito della responsabilità ex art. 29 cit. ed evidenziando che aveva sottoscritto anche lei il contratto di appalto assumendosi pure Controparte_9 l'obbligazione di cui alla lett. K dell'art. 18 del contratto.
Praticamente riferita alle stesse parti, con la predetta sentenza n. 361/2025 di questa Corte (ora richiamata in base al criterio di cui all'art. 118 disp. att. C.p.c.), è stato considerato -in base ai dati documentali che esattamente ritornano anche nella presente controversia- che «Con atto notarile del 25.6.2020, e Controparte_5 [...]
hanno costituito un raggruppamento Controparte_11 temporaneo di imprese di tipo verticale, al fine di concorrere alle procedure di aggiudicazione dell'appalto poi effettivamente loro assegnato dal Consorzio (METRO BLU – ndr) . Nell'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, si legge, tra l'altro, che Trattandosi di R.T.I. di tipo verticale la partecipazione al presente R.T.I. e l'affidamento dell'eventuale appalto comporteranno la responsabilità verso la Stazione appaltante limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza. Resta ferma la responsabilità solidale della Mandataria nei confronti della Stazione appaltante. Ferma restando la responsabilità sopra indicata e derivante da legge ovvero dal contratto di appalto, nei rapporti interni le parti convengono che è obbligo dell'impresa responsabile di sollevare totalmente le altre imprese da qualsiasi onere e conseguenza dannosa che dovesse da ciò derivare. Le parti stabiliscono, inoltre, che delle obbligazioni e responsabilità nascenti dall'esecuzione del servizio, risponderà esclusivamente l'Impresa cui essi sono affidati e che ha, in concreto, operato” (così l'art. 4 dell'atto di costituzione). Con l'art. 2 del medesimo atto, le due società hanno previsto che “Coerentemente con quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione [alla gara d'appalto], le parti del servizio che saranno eseguite rispettivamente dalle singole imprese facenti parte del Raggruppamento sono così suddivise: " : eseguirà l'intera quota di esecuzione dei servizi di controllo accessi e Controparte_5
6 movierato, pari al 100% (cento per cento); " Controparte_11 ": eseguirà l'intera quota dei servizi di vigilanza armata pari al 100% (cento per cento)”.
[...] Va poi sottolineato che con lo stesso atto, all'art. 1, è stata nominata mandataria del CP_5 raggruppamento. Rispetto alla genuinità e validità di tale atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese nessuna delle parti ha mosso alcun rilievo. Parimenti nessun rilievo è stato effettuato in merito alla corrispondenza tra quanto contrattualmente previsto in punto riparto interno delle lavorazioni appalto e in punto “non interferenza” tra associate, ed effettiva esecuzione del successivo appalto.
Il successivo 4 agosto 2020 la committente Metro Blu scarl ed il menzionato raggruppamento temporaneo di imprese (denominato unitariamente come contraente) hanno concluso un contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di Vigilanza Armata, Controllo Accessi e Movierato. Al contratto di appalto è allegato -al doc. 14- l'atto di costituzione del RTI verticale e la natura di RTI della parte contraente è espressamente considerata nel testo contrattuale (anche ai fini del pagamento del corrispettivo, da eseguirsi in modo distinto e frazionato a beneficio di ciascuna associata, a seconda delle prestazioni effettivamente eseguite). Tale essendo il tenore della documentazione contrattuale prodotta agli atti va considerata quella che era la normativa in materia di RTI di tipo verticale, da individuare nell'art. 48 del d.lgs. n 18 aprile 2016 n. 50 che, nella formulazione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie e nella parte di interesse, così prevedeva: “1. (…) 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie;
per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione;
le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie”- previsione in ordine alla quale, peraltro, deve tenersi conto della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione IV, 28 aprile 2022 in causa C-642/20, che ha affermato che
“L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”- (…) 4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
Nella fattispecie in esame, come visto, il raggruppamento temporaneo di imprese era di tipo verticale ed i servizi oggetto di appalto erano scorporabili (quelli affidati all'odierna appellante principale, tra l'altro, richiedevano l'impiego di personale munito di apposite licenze); diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, pertanto, deve ritenersi che la responsabilità “della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” sia, per ciascuna associata, limitata alle prestazioni di propria competenza, e non anche solidale. Né nel caso di specie assume concreto rilievo l'estensione della responsabilità in via solidale alla Con mandataria del posto che l'impresa mandataria è quella chiamata a rispondere in via diretta dei crediti del lavoratore, essendo la datrice di lavoro di quest'ultimo. Alla categoria dei fornitori, agli effetti che qui interessano, vanno ricondotti anche i lavoratori dipendenti delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese, come del resto ritenuto anche dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. lav., 25/11/2015, n. 24063), sia pure con riferimento alla norma dell'art. 13, comma 2, della legge 11/02/1994 n. 109, di tenore analogo a quello della disposizione che si sta esaminando. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, nella materia in esame, «può accedersi ad una interpretazione estensiva del concetto di "fornitori" nei quali l'attività di lavoro resa dal dipendente della società addetta si atteggia quale oggetto della fornitura resa per la realizzazione dell'opera pubblica, la prestazione lavorativa ponendosi quale elemento indispensabile al fine dell'esecuzione delle opere appaltate». Alla luce del dato normativo ora esaminato, ratione temporis applicabile anche ove voglia aversi riguardo al periodo di esecuzione della prestazione lavorativa (piuttosto che alla data di sottoscrizione dell'atto Con costitutivo del e dell'appalto), il Collegio reputa che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la responsabilità per i crediti del lavoratore adibito a servizi scorporabili vada ascritta- oltre che
7 al Consorzio committente, ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003- alla sola datrice di lavoro, e non anche all'associata non mandataria (si osserva per completezza che solo l'art. 68 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, entrato in vigore in data 1°aprile 2023 ma efficace dal successivo 1° luglio 2023, ha soppresso la distinzione tra RTI verticali e orizzontali, prevedendo un'unica tipologia di raggruppamento, quella orizzontale, con conseguente responsabilità solidale di tutte le imprese, a prescindere dai requisiti posseduti e dalle corrispondenti quote di esecuzione dell'appalto). Né il Collegio ritiene che alla conclusione imposta dal dato normativo possa derogarsi, nemmeno ai fini della domanda di manleva spiegata dalla committente, considerando il tenore del contratto di appalto. Detto contratto, come già detto, esplicitamente considera la natura di RTI verticale della parte contraente, richiamandone la disciplina anche per il tramite dell'allegazione all'appalto dell'atto di costituzione siglato tra CP_5 2007 e L'art. 18, punto K, del contratto di appalto, richiamato dal Tribunale per affermare la CP_9 responsabilità solidale delle due associate, stabilisce che il RTI contraente “assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente ad applicare integralmente nei confronti dei dipendenti da essa adibiti ai servizi da eseguirsi in adempimento al presente Contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti ai servizi medesimi, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo,assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della eventuale Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti contributivi previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi”. Detta previsione, tuttavia, soprattutto se letta in modo coordinato sia con le restanti previsioni contrattuali (nelle quali la natura e le specificità del RTI di tipo verticale vengono menzionate e considerate - si vedano le previsioni sul corrispettivo), sia con l'atto costitutivo del RTI allegato, non vale di per sé a far ritenere che le associate avessero voluto in qualche modo derogare alle previsioni di legge sopra esaminate.»
Analogamente si era posta pure la pronuncia n. 375/2025 in data 8 maggio 2025 di questa stessa Corte distrettuale, esattamente in termini con l'altra dianzi riprodotta.
In sintonia con tali precedenti, la soluzione accolta dal primo Giudice a proposito della carenza della legittimazione passiva in capo alla merita dunque Controparte_1 anche qui di essere confermata, rigettando le doglianze espresse in proposito dall'odierno appellante principale e dall'appellata-appellante incidentale CP_5
.
[...]
Sulla seconda questione sub punto (ii) che precede, parimenti non vi sono ragioni per discostarsi dalla soluzione accolta dal Tribunale in punto di adeguamento del trattamento retributivo del lavoratore da disciplinare sulla base del CCNL Multiservizi in luogo di quello derivante dal CCNL Istituto di Vigilanza Privata-Sezione Servizi Fiduciari già applicato da . Controparte_5 La decisione assunta sul punto dal primo Giudice rispecchia infatti l'orientamento seguito da questa Corte in tema di retribuzione del lavoratore rispondente, per entità e qualità, ai principi dell'art. 36 della Costituzione, orientamento che è ricavabile, tra le altre, dalla sentenza n. 1885/2017 della Corte d'Appello di Milano, confermata da Cass. 6/12/2021, n. 38666; dalla sentenza Corte d'Appello di Milano n. 580/2022, confermata da Cass. 28323/2023; dalla sentenza Corte d'Appello di Milano n. 579/2022, confermata da Cass. 28321/2023; dalla sentenza Corte d'Appello di Milano n. 98/2022, confermata da Cass. 28320/2023 ; tutte decisioni di cui si richiama il tenore argomentativo ex art. 118 cit.. E anche qui, per rifarsi ulteriormente all'ultimo precedente cui alla sentenza resa in data 6 maggio 2025 da questa Corte nella causa n. 1300/2024 RGL, siccome particolarmente calzante in rapporto all'identità delle parti resistenti coinvolte (e ora autrici di gravami incidentali), si deve considerare che «alla stregua dell'art. 36, primo comma, Cost. il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Di conseguenza, ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro, individuale o collettivo, risulti inferiore a questa soglia minima, la clausola contrattuale
8 è nulla e, in applicazione del principio di conservazione, espresso nell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri dell'art. 36, con valutazione discrezionale. Ove, però, la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto ad usare tale discrezionalità con la massima prudenza, e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» (tra le altre, Cass., 1/02/2006, n. 2245; Cass. 14.1.2021 n. 546). Diversamente da quanto opinato dal Consorzio ( quindi, la circostanza Parte_3 che la retribuzione riconosciuta dal datore di lavoro al dipendente sia prevista da un CCNL, quale quello Servizi Fiduciari, sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali di cui non è in contestazione la rappresentatività nel settore, non è di per sé sufficiente a far ritenere la misura di detta retribuzione conforme all'art. 36 Costituzione, ben potendo l'autorità giudiziaria – come ha ritenuto il Tribunale- dichiarare la nullità della clausola contrattuale del CCNL ove, sulla base di uno scrutinio improntato a particolare prudenza, risulti che detta retribuzione non sia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e/o insufficiente ad assicurare una esistenza libera e dignitosa al lavoratore. Né l'eventuale disparità di trattamento che venga a crearsi tra i lavoratori che, grazie ad una pronuncia giudiziale, ottengano una retribuzione conforme all'art. 36 Cost. e quelli che, svolgendo le medesime mansioni presso lo stesso datore di lavoro, continuino a percepire gli emolumenti previsti dal CCNL servizi fiduciari è un elemento che può precludere l'esercizio del potere-dovere del giudice di dare attuazione al precetto costituzionale. Le plurime, articolate e condivisibili ragioni per cui il Tribunale -con motivazione alla quale integramente si rimanda, reputando il Collegio di poterle fare proprie- ha ritenuto che il trattamento retributivo previsto dal CCNL non fosse rispettoso dell'art. 36 Cost. non sono poi state minimamente censurate nell'atto di appello incidentale e devono, pertanto, essere confermate.»
Sulla terza questione di cui al punto (iii), la censura svolta dal lavoratore, che rivendica l'esatta quantificazione dello straordinario (una volta stabilito l'esatto parametro retributivo estratto dal CCNL preferibilmente applicabile per la determinazione di un salario rispettoso del precetto ex art. 36 cit.), è da ritenersi fondata dato che il primo Giudice, rifattosi solo al calcolo sub. doc. D) allegato al ricorso introduttivo, ha trascurato il computo della voce in questione -non ci si riferisce certo alla posta risarcitoria riconosciuta per abuso di lavoro straordinario che fa capo ad altra tematica- quale risultante dalla richiesta che figurava nel ricorso introduttivo di ed Parte_1 era basata sul doc. A) conteggi straordinario. Con la propria pronuncia, il primo Giudice ha finito quindi per trascurare tale specifica domanda, la quale ha fondamento, anche sotto il profilo del quantum di € 5.589,26, di per sé non contestato e motivatamente ricavato, come si è visto, sulla base del CCNL Multiservizi.
In definitiva, la pronuncia impugnata va parzialmente riformata unicamente in rapporto al passo decisorio appena sopra considerato, per il resto respingendo gli appelli incidentali promossi da e da Controparte_13 Controparte_1 come da dispositivo in cui le spese processuali del presente grado sono poste a carico in solido di e di in favore Controparte_13 Controparte_5 dell'appellante principale e sono invece compensate tra l'appellante Parte_1 principale, e da un lato e Controparte_5 Controparte_13
dall'altro lato. Controparte_1
9 Sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale Controparte_13
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata n. 3362/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, condanna e in Controparte_5 Controparte_13 solido a corrispondere a la somma di € 5.589,26 a titolo di differenze Parte_1 retributive per lavoro straordinario relativamente al periodo per cui è causa oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Conferma nel resto. Condanna e in solido a Controparte_5 Controparte_14 rifondere a le spese del presente grado liquidate in complessivi € Parte_1 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Compensa le spese del presente grado tra l'appellante principale, e Controparte_5
da un lato e dall'altro lato. Controparte_13 Controparte_1 Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale . Controparte_14 Milano, 7 maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
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