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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4334 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione a precetto, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Soverato (CZ), alla Via San Giovanni Bosco, n. 206, presso lo studio dell'Avv.
Maria Anita Chiefari che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
c.f./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Satriano Marina (CZ), alla Via F.
Cilea, n. 14, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Maida e Caterina Umbrello che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro la
[...] CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo che venisse accertata
[...]
e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla convenuta, per l'adempimento della quale era stato notificato in data 26 luglio 2019, unitamente alla sentenza n. 1997/2018 emessa dal medesimo Tribunale, atto di precetto con cui veniva intimato all'attore il rilascio del fondo denominato “Rosarini”, sito in agro
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 1 di 7 di Satriano (CZ) ed identificato al Catasto al foglio n. 1, part.lle 280, 274, 278, 275,
279, 277, 281, 2796, 191, 271, 288, 292 e 200.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva il mancato Parte_1
passaggio in giudicato della sentenza sottesa all'atto di precetto impugnato, stante la pendenza del giudizio di appello proposto dall'odierno attore;
sentenza che, peraltro, riportava l'indicazione di alcune particelle (191, 288 e 292) che, tuttavia, non risultavano intestate alla ma a soggetti terzi. CP_1
Esponeva, inoltre, che in relazione ad altre particelle il aveva proposto Parte_1
autonomo giudizio (R.G. 3730/2018), anch'esso pendente dinnanzi all'intestato
Tribunale, volto all'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione.
Infine, rappresentava che l'avvio della procedura esecutiva avrebbe causato all'opponente un evidente pregiudizio, atteso che egli, sulla maggior parte dei terreni oggetto della richiesta di rilascio – e il cui valore era stato incrementato di circa € 90.000,00 grazie alle migliorie apportate - in qualità di titolare di un'azienda agricola, esercitava la propria attività.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, dichiarare e statuire in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, alla luce dei motivi sopra indicati.
Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal convenuto/opposto, in quanto nulla è dovuto, in base alle motivazioni indicate in precedenza;
con vittoria di spese e competenze, distraende ex art. 93 c.p.c:”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 marzo 2020, si
Con costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avvera opposizione.
In particolare, esponeva:
- di aver stipulato in data 01 giugno 2002 con , padre dell'odierno Controparte_3
opponente, contratto di comodato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate il 18 giugno 2002 al n. 1883 serie 3, avente durata di un anno e rinnovabile alla
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 2 di 7 scadenza di anno in anno, salvo disdetta, che veniva esercita dall'odierna convenuta in data 10 febbraio 2010 e comunicata mediante invio di raccomandata a/r;
- che, nonostante l'invio di una seconda richiesta datata 8 aprile 2011 con la quale veniva intimato il rilascio del fondo, non provvedeva alla sua Controparte_3
restituzione;
- che incardinato il giudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, nel corso del quale decedeva, sicché – a seguito di interruzione - era riassunto Controparte_3 dall'odierno opponente, con sentenza n. 1997/18 emessa il 27 novembre 2018, la domanda avanzata dalla ditta veniva accolta;
Controparte_1
- che avverso tale sentenza il proponeva appello, pendente alla data di Parte_1
incardinazione del presente procedimento;
- che oltre all'atto di precetto notificato il 26 luglio 2019 con il quale si intimava il rilascio del fondo oggetto di causa, libero da persone e cose in favore della
[...]
in virtù della citata sentenza, l'odierna convenuta notificava in data 30 CP_1
settembre 2019 preavviso di rilascio, con il quale si avvertiva la parte che, nel giorno 29 ottobre dello stesso anno, si sarebbe proceduto ad immettere la ditta istante nel possesso del bene immobile;
- che nel giorno indicato, l'ufficiale Giudiziario presso l' di Catanzaro, Pt_2
recatosi sui luoghi di causa, rinviava l'esecuzione al 12 novembre 2019 per consentire all'esecutato, che ne faceva richiesta, di provvedere al raccolto;
- che il motivo di opposizione, inerente alla intestazione a soggetti terzi di alcune particelle del fondo, oltre ad essere infondato in fatto ed in diritto (non potendo il agire a tutela di un diritto altrui), non era mai stato proposto dall'odierno Parte_1
opponente, né nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza n. 1997/2018, né in grado di appello;
- che, quantunque non passata in giudicato, la sentenza ben poteva essere posta a fondamento dell'atto di precetto in quanto provvisoriamente esecutiva;
- che, infine, nessuna miglioria era stata apportata dall'attore sui terreni oggetto di causa, atteso che, al momento “dell'accesso sui terreni con l'Ufficiale giudiziario, in data 29 ottobre 2019, non insistevano sul luogo opere, bensì solo ammassi di
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 3 di 7 spazzatura e sporcizie varie, destinati alla rimozione”; inoltre, il contratto di comodato non consentiva la realizzazione di qualsivoglia opera;
- che, altrettanto infondata era la richiesta di sospensione, non solo perché l'odierno opponente avrebbe dovuto invocarla alla prima udienza dinnanzi alla Corte di
Appello, alla quale era stato assente, quanto perché la sospensione dell'esecuzione era stata già disposta nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. art. 615, 2° comma, c.p.c. dal G.E.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la chiedeva l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “Che l' On.le Tribunale adito, contraris reiectis, voglia respingere la domanda di opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1997/2018, contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio e conseguentemente consentire il rilascio dei terreni di cui alla sentenza stessa, nonché al successivo atto di precetto e preavviso di rilascio ritualmente notificati. Con vittoria di onorari del presente giudizio di opposizione all'esecuzione all'opposizione”.
1.4. All'udienza del 13 luglio 2020, il Giudice allora titolare del ruolo, rigettata l'istanza di sospensione, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e all'esito dell'udienza del 3 giugno 2021 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 ottobre 2022.
Nelle more, il presente procedimento veniva assegnato alla scrivente, subentrata nel ruolo del precedente Giudice.
1.5. Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, con ordinanza del 20 ottobre 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del
17 ottobre 2024, la scrivente disponeva la comparizione delle parti atteso che “con note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, l'attore rappresenta(va) di esser “venuto a conoscenza che il fondo “Rosarini”, ricadente nel comune di Satriano, oggetto della presente opposizione a precetto, è stato già rilasciato su richiesta di controparte in forza di un'altra procedura esecutiva”
Dichiarava, pertanto, che era venuto meno il proprio interesse ad agire e chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 4 di 7 1.5. All'udienza all'uopo fissata del 21 gennaio 2025, il difensore dell'opponente esibiva e produceva verbale di rilascio dell'immobile del 22 luglio 2022 ed insisteva, pertanto, nella declaratoria della cessata materia del contendere, alla quale il difensore della convenuta si opponeva.
Quindi, alla successiva udienza del 6 marzo 2025, precisate nuovamente le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in considerazione della espressa rinuncia manifestata da entrambi i difensori.
2. Alla luce della sopravvenuta circostanza dell'avvenuto rilascio del fondo da parte dell'odierno opponente ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, questo Giudice ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sull'opposizione proposta.
Ed invero, dal verbale di rilascio dell'immobile datato 22 luglio 2022, riversato in atti da parte opponente, emerge che la è stata immessa Controparte_2 dall'Ufficiale Giudiziario presso l' di Catanzaro nel “pieno possesso del Pt_2 fondo” oggetto di causa, per il cui rilascio aveva notificato a , Parte_1
in data 26 luglio 2019, l'atto di precetto opposto unitamente alla sentenza n.
1997/2018 emessa dall'intestato Tribunale, nonché preavviso di rilascio.
Trattasi, come detto, di circostanza che, oltre ad essere stata documentalmente provata da parte opponente mediante deposito del suddetto verbale, è incontestata tra le parti.
Non v'è dubbio, quindi, che l'aver conseguito nel corso del giudizio il possesso del bene, non può che far venir meno la necessità di una pronuncia da parte del Giudice, atteso che l'atto di precetto avverso il quale ha proposto Parte_1
opposizione, era finalizzato proprio ad ottenere il rilascio del fondo medesimo.
2.1. Non appare, infatti, superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione tale da impedire la definizione del medesimo.
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 5 di 7 Come ribadito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del
28/05/2013).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
3. Quanto alle spese di lite, in relazione alle quali v'è contestazione poiché la convenuta si oppone alla compensazione chiesta da parte attrice, questo Giudice ritiene, alla luce del comportamento delle parti, sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle medesime.
Ed invero, nel caso di specie, non può non accordarsi rilevanza al comportamento processuale dell'odierna opposta che, quantunque sia stata immessa nel pieno possesso del bene, oggetto dell'atto di precetto, fin dal 22 luglio 2022, ha omesso di allegare tempestivamente tale circostanza e di portarla a conoscenza di questo
Giudice, con inevitabile ritardo nella definizione del procedimento. Circostanza, peraltro, rappresentata da parte opponente.
Possono, dunque, ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte e, in
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 6 di 7 particolare, della sentenza n. 6635 del 20 marzo 2007 con la quale ha affermato che
“In materia di spese processuali, al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall'art. 88 c.p.c. Tale violazione, inoltre, è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese”.
Conclusivamente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4334 del RGAC dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a precetto, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 11 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4334 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto opposizione a precetto, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Soverato (CZ), alla Via San Giovanni Bosco, n. 206, presso lo studio dell'Avv.
Maria Anita Chiefari che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
c.f./P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Satriano Marina (CZ), alla Via F.
Cilea, n. 14, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Maida e Caterina Umbrello che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro la
[...] CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo che venisse accertata
[...]
e dichiarata l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dalla convenuta, per l'adempimento della quale era stato notificato in data 26 luglio 2019, unitamente alla sentenza n. 1997/2018 emessa dal medesimo Tribunale, atto di precetto con cui veniva intimato all'attore il rilascio del fondo denominato “Rosarini”, sito in agro
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 1 di 7 di Satriano (CZ) ed identificato al Catasto al foglio n. 1, part.lle 280, 274, 278, 275,
279, 277, 281, 2796, 191, 271, 288, 292 e 200.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva il mancato Parte_1
passaggio in giudicato della sentenza sottesa all'atto di precetto impugnato, stante la pendenza del giudizio di appello proposto dall'odierno attore;
sentenza che, peraltro, riportava l'indicazione di alcune particelle (191, 288 e 292) che, tuttavia, non risultavano intestate alla ma a soggetti terzi. CP_1
Esponeva, inoltre, che in relazione ad altre particelle il aveva proposto Parte_1
autonomo giudizio (R.G. 3730/2018), anch'esso pendente dinnanzi all'intestato
Tribunale, volto all'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione.
Infine, rappresentava che l'avvio della procedura esecutiva avrebbe causato all'opponente un evidente pregiudizio, atteso che egli, sulla maggior parte dei terreni oggetto della richiesta di rilascio – e il cui valore era stato incrementato di circa € 90.000,00 grazie alle migliorie apportate - in qualità di titolare di un'azienda agricola, esercitava la propria attività.
Fatte tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, dichiarare e statuire in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, alla luce dei motivi sopra indicati.
Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dal convenuto/opposto, in quanto nulla è dovuto, in base alle motivazioni indicate in precedenza;
con vittoria di spese e competenze, distraende ex art. 93 c.p.c:”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12 marzo 2020, si
Con costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'avvera opposizione.
In particolare, esponeva:
- di aver stipulato in data 01 giugno 2002 con , padre dell'odierno Controparte_3
opponente, contratto di comodato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate il 18 giugno 2002 al n. 1883 serie 3, avente durata di un anno e rinnovabile alla
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 2 di 7 scadenza di anno in anno, salvo disdetta, che veniva esercita dall'odierna convenuta in data 10 febbraio 2010 e comunicata mediante invio di raccomandata a/r;
- che, nonostante l'invio di una seconda richiesta datata 8 aprile 2011 con la quale veniva intimato il rilascio del fondo, non provvedeva alla sua Controparte_3
restituzione;
- che incardinato il giudizio dinnanzi al Tribunale di Catanzaro, nel corso del quale decedeva, sicché – a seguito di interruzione - era riassunto Controparte_3 dall'odierno opponente, con sentenza n. 1997/18 emessa il 27 novembre 2018, la domanda avanzata dalla ditta veniva accolta;
Controparte_1
- che avverso tale sentenza il proponeva appello, pendente alla data di Parte_1
incardinazione del presente procedimento;
- che oltre all'atto di precetto notificato il 26 luglio 2019 con il quale si intimava il rilascio del fondo oggetto di causa, libero da persone e cose in favore della
[...]
in virtù della citata sentenza, l'odierna convenuta notificava in data 30 CP_1
settembre 2019 preavviso di rilascio, con il quale si avvertiva la parte che, nel giorno 29 ottobre dello stesso anno, si sarebbe proceduto ad immettere la ditta istante nel possesso del bene immobile;
- che nel giorno indicato, l'ufficiale Giudiziario presso l' di Catanzaro, Pt_2
recatosi sui luoghi di causa, rinviava l'esecuzione al 12 novembre 2019 per consentire all'esecutato, che ne faceva richiesta, di provvedere al raccolto;
- che il motivo di opposizione, inerente alla intestazione a soggetti terzi di alcune particelle del fondo, oltre ad essere infondato in fatto ed in diritto (non potendo il agire a tutela di un diritto altrui), non era mai stato proposto dall'odierno Parte_1
opponente, né nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza n. 1997/2018, né in grado di appello;
- che, quantunque non passata in giudicato, la sentenza ben poteva essere posta a fondamento dell'atto di precetto in quanto provvisoriamente esecutiva;
- che, infine, nessuna miglioria era stata apportata dall'attore sui terreni oggetto di causa, atteso che, al momento “dell'accesso sui terreni con l'Ufficiale giudiziario, in data 29 ottobre 2019, non insistevano sul luogo opere, bensì solo ammassi di
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 3 di 7 spazzatura e sporcizie varie, destinati alla rimozione”; inoltre, il contratto di comodato non consentiva la realizzazione di qualsivoglia opera;
- che, altrettanto infondata era la richiesta di sospensione, non solo perché l'odierno opponente avrebbe dovuto invocarla alla prima udienza dinnanzi alla Corte di
Appello, alla quale era stato assente, quanto perché la sospensione dell'esecuzione era stata già disposta nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. art. 615, 2° comma, c.p.c. dal G.E.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la chiedeva l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni: “Che l' On.le Tribunale adito, contraris reiectis, voglia respingere la domanda di opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1997/2018, contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio e conseguentemente consentire il rilascio dei terreni di cui alla sentenza stessa, nonché al successivo atto di precetto e preavviso di rilascio ritualmente notificati. Con vittoria di onorari del presente giudizio di opposizione all'esecuzione all'opposizione”.
1.4. All'udienza del 13 luglio 2020, il Giudice allora titolare del ruolo, rigettata l'istanza di sospensione, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e all'esito dell'udienza del 3 giugno 2021 fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6 ottobre 2022.
Nelle more, il presente procedimento veniva assegnato alla scrivente, subentrata nel ruolo del precedente Giudice.
1.5. Dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, con ordinanza del 20 ottobre 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del
17 ottobre 2024, la scrivente disponeva la comparizione delle parti atteso che “con note di trattazione scritta depositate per la predetta udienza, l'attore rappresenta(va) di esser “venuto a conoscenza che il fondo “Rosarini”, ricadente nel comune di Satriano, oggetto della presente opposizione a precetto, è stato già rilasciato su richiesta di controparte in forza di un'altra procedura esecutiva”
Dichiarava, pertanto, che era venuto meno il proprio interesse ad agire e chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 4 di 7 1.5. All'udienza all'uopo fissata del 21 gennaio 2025, il difensore dell'opponente esibiva e produceva verbale di rilascio dell'immobile del 22 luglio 2022 ed insisteva, pertanto, nella declaratoria della cessata materia del contendere, alla quale il difensore della convenuta si opponeva.
Quindi, alla successiva udienza del 6 marzo 2025, precisate nuovamente le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, senza concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in considerazione della espressa rinuncia manifestata da entrambi i difensori.
2. Alla luce della sopravvenuta circostanza dell'avvenuto rilascio del fondo da parte dell'odierno opponente ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, questo Giudice ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sull'opposizione proposta.
Ed invero, dal verbale di rilascio dell'immobile datato 22 luglio 2022, riversato in atti da parte opponente, emerge che la è stata immessa Controparte_2 dall'Ufficiale Giudiziario presso l' di Catanzaro nel “pieno possesso del Pt_2 fondo” oggetto di causa, per il cui rilascio aveva notificato a , Parte_1
in data 26 luglio 2019, l'atto di precetto opposto unitamente alla sentenza n.
1997/2018 emessa dall'intestato Tribunale, nonché preavviso di rilascio.
Trattasi, come detto, di circostanza che, oltre ad essere stata documentalmente provata da parte opponente mediante deposito del suddetto verbale, è incontestata tra le parti.
Non v'è dubbio, quindi, che l'aver conseguito nel corso del giudizio il possesso del bene, non può che far venir meno la necessità di una pronuncia da parte del Giudice, atteso che l'atto di precetto avverso il quale ha proposto Parte_1
opposizione, era finalizzato proprio ad ottenere il rilascio del fondo medesimo.
2.1. Non appare, infatti, superfluo rammentare che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione tale da impedire la definizione del medesimo.
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 5 di 7 Come ribadito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13217 del
28/05/2013).
Più di recente, la Suprema Corte ribadisce gli invocati principi di diritto affermando che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
3. Quanto alle spese di lite, in relazione alle quali v'è contestazione poiché la convenuta si oppone alla compensazione chiesta da parte attrice, questo Giudice ritiene, alla luce del comportamento delle parti, sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle medesime.
Ed invero, nel caso di specie, non può non accordarsi rilevanza al comportamento processuale dell'odierna opposta che, quantunque sia stata immessa nel pieno possesso del bene, oggetto dell'atto di precetto, fin dal 22 luglio 2022, ha omesso di allegare tempestivamente tale circostanza e di portarla a conoscenza di questo
Giudice, con inevitabile ritardo nella definizione del procedimento. Circostanza, peraltro, rappresentata da parte opponente.
Possono, dunque, ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte e, in
RGAC n. 4334/2019 - Pagina 6 di 7 particolare, della sentenza n. 6635 del 20 marzo 2007 con la quale ha affermato che
“In materia di spese processuali, al criterio della soccombenza può derogarsi solo quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall'art. 88 c.p.c. Tale violazione, inoltre, è rilevante unicamente nel contesto processuale, restando estranee circostanze che, sia pur riconducibili ad un comportamento commendevole della parte, si siano esaurite esclusivamente in un contesto extraprocessuale, le quali circostanze possono, al più, giustificare una compensazione delle spese”.
Conclusivamente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4334 del RGAC dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a precetto, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere.
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 11 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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