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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 1020 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(Ungheria) il 01/02/1988,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Guggino
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
dichiarando espressamente di non volersi riconciliare
CP_3
siano accolte le seguenti concordate
CONCLUSIONI 1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Per_
2. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. Il signor vivrà nella casa coniugale sita in Arcugnano Via Costa n. 2/5. CP_2
4. La residenza della figlia sarà presso la madre sig.ra Persona_1 CP_1
5.Relativamente alle visite, salvo diverso accordo tra i genitori:
- Il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 14:00 fino a domenica mattina alle ore 11:00
[...]
starà con la madre presso la sua abitazione in Arcugnano (VI) in Via Lago di Fimon Per_1
n. 8.
Per_
-La domenica dalle ore 11:00 fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola starà con il padre presso la sua abitazione ad Arcugnano (VI) in Via Costa n. 2/5.
-Un weekend ogni altro starà con il padre sin dalle ore 19:00 del sabato fino Persona_1
al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola.
-Per quanto riguarda le vacanze scolastiche: due settimane anche non consecutive (o periodo più lungo previo accordo tra i genitori) durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze di Natale con ciascun genitore con il giorno di Natale trascorso un anno col padre e un anno con la madre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali con ciascun genitore con il giorno di Pasqua da trascorrere un anno col padre ed un anno con la madre in modo che il genitore che trascorre il Natale non vi trascorrerà la Pasqua.
Per_
6. I genitori si faranno carico del mantenimento diretto della figlia per i periodi in cui la avranno con loro.
7. Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
8. Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della
[...]
figlia minore Persona_1
All'esito dell'udienza del 17.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla collocazione alternata della Persona_1
stessa presso i genitori ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...] riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 15.07.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 1020 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(Ungheria) il 01/02/1988,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Guggino
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
dichiarando espressamente di non volersi riconciliare
CP_3
siano accolte le seguenti concordate
CONCLUSIONI 1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Per_
2. Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. Il signor vivrà nella casa coniugale sita in Arcugnano Via Costa n. 2/5. CP_2
4. La residenza della figlia sarà presso la madre sig.ra Persona_1 CP_1
5.Relativamente alle visite, salvo diverso accordo tra i genitori:
- Il mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 14:00 fino a domenica mattina alle ore 11:00
[...]
starà con la madre presso la sua abitazione in Arcugnano (VI) in Via Lago di Fimon Per_1
n. 8.
Per_
-La domenica dalle ore 11:00 fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola starà con il padre presso la sua abitazione ad Arcugnano (VI) in Via Costa n. 2/5.
-Un weekend ogni altro starà con il padre sin dalle ore 19:00 del sabato fino Persona_1
al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola.
-Per quanto riguarda le vacanze scolastiche: due settimane anche non consecutive (o periodo più lungo previo accordo tra i genitori) durante le vacanze estive con ciascuno dei genitori da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze di Natale con ciascun genitore con il giorno di Natale trascorso un anno col padre e un anno con la madre;
- tre giorni durante le vacanze pasquali con ciascun genitore con il giorno di Pasqua da trascorrere un anno col padre ed un anno con la madre in modo che il genitore che trascorre il Natale non vi trascorrerà la Pasqua.
Per_
6. I genitori si faranno carico del mantenimento diretto della figlia per i periodi in cui la avranno con loro.
7. Le spese straordinarie, così come previste dal Protocollo del Tribunale di Vicenza che qui si intende integralmente richiamato, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
8. Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio. Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento della
[...]
figlia minore Persona_1
All'esito dell'udienza del 17.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla collocazione alternata della Persona_1
stessa presso i genitori ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre e della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore Persona_1
sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe
[...] riportati;
b) nulla per le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, il 15.07.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo