TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, GE D. AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.164/2025 RGAC promossa da:
- nato a [...] – New York (USA) l'11.04.1950, (C.F. Parte_1
) e residente in 4826 Hot Springs Drive Greeley, Colorado 80634 C.F._1
(USA), rappresentato e difeso dall'Avvocato Arturo Grasso del Foro di Roma per procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1 CP_2
Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31.01.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente dall'antenato cittadino italiano, , nato a [...] il [...], emigrato negli Stati Uniti, Controparte_3 mai naturalizzato cittadino statunitense e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti. Esponeva ancora il ricorrente che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1 prova della domanda di riconoscimento della protezione internazionale mentre nel merito non ha contestato la domanda chiedendo volersi disporre, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, la compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025 ha insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Quanto al diverso riparto dell'onere probatorio, introdotto dall'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n.
36/2025 poi convertito in legge deve osservarsi che la norma non ha carattere processuale bensì sostanziale incidendo sul riparto e onere della prova regolati non dal codice di rito ma dal Codice Civile con gli artt. 2697 e ss. sostanziandosi il diritto al riconoscimento della cittadinanza con la prova, prevalentemente documentale, del possesso di tale stato. Ne consegue che detta norma proprio per la sua natura sostanziale potrà applicarsi solo a procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della norma, nella specie dopo il 28/03/2025.
Inoltre deve darsi atto che il ricorrente ha ottemperato all'obbligo di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto ha depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo . Si osserva peraltro che la domanda Controparte_3 proposta dal ricorrente rientra anche nell'alveo della nuova disciplina in tema di cittadinanza introdotta dal citato decreto legge atteso che il ricorrente è nipote dell'avo cittadino italiano e residente alla nascita in Italia.
Tanto premesso in rito la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del
1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ.
2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata e tempestivamente depositata in uno al ricorso diversamente da quanto ritenuto da controparte, dovendosi osservare al riguardo che le discrasie a proposito dei nomi e, talvolta, dell'età delle parti, soprattutto nelle certificazioni risalenti nel tempo non assumono significativo rilievo ove sia indubbia, come nel caso di specie, l'identità e la discendenza delle parti stesse.
Le discordanze nei nomi, infatti, devono ricondursi alla trasposizione in atti ufficiali dello stato civile di Pesi stranieri dei nomi di cittadini italiani emigrati e spesso analfabeti.
Risulta, invero, che , nato a [...] il [...], emigrato negli Stati Controparte_3
Uniti ivi contraeva matrimonio con il 7.12.1914 e che dalla loro unione CP_4 nasceva, a New York (USA), il 31.07.1918, la figlia . Persona_1
contraeva matrimonio il 6 luglio 1940 con e dalla Persona_1 Persona_2 loro unione nasceva, l'11.04.1950 a Newsburgh (New York – USA) il ricorrente Parte_1
[...]
Così riassunta la linea genealogica dell'odierno ricorrente, si osserva che , Controparte_3 mai naturalizzatosi cittadino statunitense, ha conservato la propria cittadinanza, trasmettendola alla figlia, che, a propria volta non l'ha persa dopo il Persona_1 matrimonio con Persona_2
Nella linea genealogica si registra, infatti, una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione dalla predetta Persona_1
(cittadina iure sanguinis per via paterna ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ai suoi discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna e perdendo la cittadina italiana la sua cittadinanza ove avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia delle due pronunce di incostituzionalità appena ricordate, deve ritenersi pienamente provata la discendenza del ricorrente da cittadina italiana.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_1 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata del ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_1 integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
GE D. AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, GE D. AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.164/2025 RGAC promossa da:
- nato a [...] – New York (USA) l'11.04.1950, (C.F. Parte_1
) e residente in 4826 Hot Springs Drive Greeley, Colorado 80634 C.F._1
(USA), rappresentato e difeso dall'Avvocato Arturo Grasso del Foro di Roma per procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del difeso dall'Avvocatura dello Controparte_1 CP_2
Stato
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31.01.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio il chiedendo il riconoscimento della Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente dall'antenato cittadino italiano, , nato a [...] il [...], emigrato negli Stati Uniti, Controparte_3 mai naturalizzato cittadino statunitense e che mai aveva perso la cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti. Esponeva ancora il ricorrente che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di Controparte_1 prova della domanda di riconoscimento della protezione internazionale mentre nel merito non ha contestato la domanda chiedendo volersi disporre, in caso di accoglimento dell'avversa domanda, la compensazione delle spese di lite.
Il ricorrente con le note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025 ha insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Quanto al diverso riparto dell'onere probatorio, introdotto dall'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n.
36/2025 poi convertito in legge deve osservarsi che la norma non ha carattere processuale bensì sostanziale incidendo sul riparto e onere della prova regolati non dal codice di rito ma dal Codice Civile con gli artt. 2697 e ss. sostanziandosi il diritto al riconoscimento della cittadinanza con la prova, prevalentemente documentale, del possesso di tale stato. Ne consegue che detta norma proprio per la sua natura sostanziale potrà applicarsi solo a procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della norma, nella specie dopo il 28/03/2025.
Inoltre deve darsi atto che il ricorrente ha ottemperato all'obbligo di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto ha depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo . Si osserva peraltro che la domanda Controparte_3 proposta dal ricorrente rientra anche nell'alveo della nuova disciplina in tema di cittadinanza introdotta dal citato decreto legge atteso che il ricorrente è nipote dell'avo cittadino italiano e residente alla nascita in Italia.
Tanto premesso in rito la domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del
1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ.
2022 n. 25317).
La linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata e tempestivamente depositata in uno al ricorso diversamente da quanto ritenuto da controparte, dovendosi osservare al riguardo che le discrasie a proposito dei nomi e, talvolta, dell'età delle parti, soprattutto nelle certificazioni risalenti nel tempo non assumono significativo rilievo ove sia indubbia, come nel caso di specie, l'identità e la discendenza delle parti stesse.
Le discordanze nei nomi, infatti, devono ricondursi alla trasposizione in atti ufficiali dello stato civile di Pesi stranieri dei nomi di cittadini italiani emigrati e spesso analfabeti.
Risulta, invero, che , nato a [...] il [...], emigrato negli Stati Controparte_3
Uniti ivi contraeva matrimonio con il 7.12.1914 e che dalla loro unione CP_4 nasceva, a New York (USA), il 31.07.1918, la figlia . Persona_1
contraeva matrimonio il 6 luglio 1940 con e dalla Persona_1 Persona_2 loro unione nasceva, l'11.04.1950 a Newsburgh (New York – USA) il ricorrente Parte_1
[...]
Così riassunta la linea genealogica dell'odierno ricorrente, si osserva che , Controparte_3 mai naturalizzatosi cittadino statunitense, ha conservato la propria cittadinanza, trasmettendola alla figlia, che, a propria volta non l'ha persa dopo il Persona_1 matrimonio con Persona_2
Nella linea genealogica si registra, infatti, una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione dalla predetta Persona_1
(cittadina iure sanguinis per via paterna ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ai suoi discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna e perdendo la cittadina italiana la sua cittadinanza ove avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e
29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna.
Pertanto, in forza della efficacia delle due pronunce di incostituzionalità appena ricordate, deve ritenersi pienamente provata la discendenza del ricorrente da cittadina italiana.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del
[...]
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento CP_1 della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata del ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione del devono Controparte_1 integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 13 dicembre 2025
IL GIUDICE
GE D. AR