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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1139/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1139/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Galbiate (LC), via Provinciale per Colle B.za n. 17, con il patrocinio dell'avv. VIVIANA BOVE,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Calolziocorte (LC), via Santi Cosma e Damiano n. 80, con il patrocinio dell'avv. CAROLINA BOGHI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i Sigg.ri e , ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente […] Parte_1 Parte_2 ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, in composizione Collegiale, previ gli incombenti di cui all'art. 473 bis.51 co. 3 c.p.c., voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione nei registri di matrimonio dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 898/70, alle seguenti condizioni aventi efficacia, per espressa concorde previsione delle parti, dalla data del deposito del presente ricorso: 1) la casa coniugale, sita in Calolziocorte (LC) alla Via Santi Cosma e Damiano n. 80/A resta nella esclusiva disponibilità del marito, con tutto quanto l'arreda, avendo la moglie espressamente rinunciato all'assegnazione alle condizioni di cui al presente ricorso. Sul marito continuerà a gravare in via esclusiva l'onere del pagamento delle rate del mutuo;
2) i figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e con collocamento e residenza privilegiata presso la madre;
3) il calendario dei giorni che i figli trascorreranno con il padre è il seguente:
a) il padre terrà con sé i figli minori ed a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 Per_2 dall'uscita da scuola/asilo, ove il padre od i nonni paterni si recheranno a prendere i bambini, fino alla domenica sera alle ore 20,00, quando il padre od i nonni paterni accompagneranno i minori a casa della madre;
b) il padre potrà vedere o tenere con sé i figli anche nelle giornate infrasettimanali, previo accordo scritto con la madre e con preavviso di 48 ore;
in difetto di accordo scritto (anche tramite e-mail o whatsapp) tra i genitori resteranno fermi i diritti di cui sopra;
c) vacanze natalizie: i figli trascorreranno sempre il giorno del S. Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre;
per le restanti ferie natalizie resterà in vigore il calendario di cui ai punti a) e b), ferma restando la possibilità per l'uno o l'altro genitore di trascorrere nel periodo delle festività natalizie una settimana consecutiva con i figli, con comunicazione scritta ed indicazione dei giorni esatti all'altro genitore entro il 30.11 di ogni anno;
d) vacanze pasquali dei minori: secondo il calendario di cui ai punti a) e b) per i fine settimana;
quanto alle restanti festività, qualora ambedue i genitori lavorassero, i minori staranno con i nonni paterni;
e) altre festività: fermo il calendario di cui ai punti a) e b), alternate di anno in anno tra i genitori;
f) vacanze estive: i genitori trascorreranno con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare per iscritto (anche tramite e-mail o whatsapp) tra i coniugi entro il 31.03 di ogni anno;
per l'anno 2025 il padre trascorrerà con i figli la settimana dal 15 al 22.08 e la settimana dal 01 al 07.09;
4) il marito si impegna ed obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , entro il giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità, la somma di € Per_1 Per_2
500,00 (euro cinquecento/00), nella misura di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul conto corrente intestato alla moglie;
5) l'assegno unico universale nell'interesse dei figli ed verrà percepito e Per_1 Per_2 trattenuto interamente dalla madre;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli ed verranno sostenute dai Per_1 Per_2 genitori, in misura del 50% ciascuno, secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” datato 29.03.2018; le detrazioni fiscali ed ogni altra agevolazione pubblica (dote scuola, bonus, ecc.) relative alle spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
la retta dell'asilo di verrà sostenuta Per_2 in via integrale ed esclusiva dai nonni materni;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avanzano pertanto reciprocamente alcuna richiesta di assegno divorzile;
8) il libretto di risparmio intestato alla figlia n. 07497/1400/00001412 aperto presso la Per_1
Banca Intesa S. Paolo - Agenzia di Calolziocorte, con firma disgiunta esclusiva del padre e da quest'ultimo detenuto, verrà dal medesimo conservato;
il padre si impegna a depositare su detto libretto tutte le somme che la figlia riceverà in regalo in occasione di festività o ricorrenze, documentando alla Sig.ra tali versamenti e/o comunque l'ammontare della giacenza Parte_1 attiva a semplice richiesta della medesima;
le somme giacenti su detto libretto non potranno essere prelevate e/o utilizzate dal Sig. per alcuna finalità e/o ragione, nemmeno nell'interesse Parte_2 dei figli, se non previo accordo scritto con la Sig.ra Parte_1
9) per le questioni burocratiche legate ai figli minori i genitori si impegnano a rendersi reciprocamente disponibili alla firma/compilazione dei documenti nei tempi corretti e fin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti relativi all'espatrio, nell'interesse proprio e dei figli minori;
10) fermo restando l'obbligo all'adempimento di quanto previsto ai precedenti punti tutti, i coniugi dichiarano di aver definito tra loro tutte le questioni economico/patrimoniali tra loro intercorse ed esistenti, ivi comprese quelle connesse al vincolo matrimoniale;
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Parte_2
7.12.019 a Calolziocorte e dalla loro unione sono nati i figli (a Lecco, in data Persona_3
11.3.2018) e (a Lecco, il 30.11.2022), entrambi minorenni. Persona_4
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 25/2024, pronunciata all'esito del procedimento n. 104/2024 R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni stabilite consensualmente e dando atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Calolziocorte, il 7.12.2019 tra e trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte II, serie A, numero 11;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1139/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
Galbiate (LC), via Provinciale per Colle B.za n. 17, con il patrocinio dell'avv. VIVIANA BOVE,
e
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._2
Calolziocorte (LC), via Santi Cosma e Damiano n. 80, con il patrocinio dell'avv. CAROLINA BOGHI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i Sigg.ri e , ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, congiuntamente […] Parte_1 Parte_2 ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, in composizione Collegiale, previ gli incombenti di cui all'art. 473 bis.51 co. 3 c.p.c., voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione nei registri di matrimonio dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 898/70, alle seguenti condizioni aventi efficacia, per espressa concorde previsione delle parti, dalla data del deposito del presente ricorso: 1) la casa coniugale, sita in Calolziocorte (LC) alla Via Santi Cosma e Damiano n. 80/A resta nella esclusiva disponibilità del marito, con tutto quanto l'arreda, avendo la moglie espressamente rinunciato all'assegnazione alle condizioni di cui al presente ricorso. Sul marito continuerà a gravare in via esclusiva l'onere del pagamento delle rate del mutuo;
2) i figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e con collocamento e residenza privilegiata presso la madre;
3) il calendario dei giorni che i figli trascorreranno con il padre è il seguente:
a) il padre terrà con sé i figli minori ed a fine settimana alternati, dal venerdì Per_1 Per_2 dall'uscita da scuola/asilo, ove il padre od i nonni paterni si recheranno a prendere i bambini, fino alla domenica sera alle ore 20,00, quando il padre od i nonni paterni accompagneranno i minori a casa della madre;
b) il padre potrà vedere o tenere con sé i figli anche nelle giornate infrasettimanali, previo accordo scritto con la madre e con preavviso di 48 ore;
in difetto di accordo scritto (anche tramite e-mail o whatsapp) tra i genitori resteranno fermi i diritti di cui sopra;
c) vacanze natalizie: i figli trascorreranno sempre il giorno del S. Natale con la madre ed il giorno di S. Stefano con il padre;
per le restanti ferie natalizie resterà in vigore il calendario di cui ai punti a) e b), ferma restando la possibilità per l'uno o l'altro genitore di trascorrere nel periodo delle festività natalizie una settimana consecutiva con i figli, con comunicazione scritta ed indicazione dei giorni esatti all'altro genitore entro il 30.11 di ogni anno;
d) vacanze pasquali dei minori: secondo il calendario di cui ai punti a) e b) per i fine settimana;
quanto alle restanti festività, qualora ambedue i genitori lavorassero, i minori staranno con i nonni paterni;
e) altre festività: fermo il calendario di cui ai punti a) e b), alternate di anno in anno tra i genitori;
f) vacanze estive: i genitori trascorreranno con i figli due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare per iscritto (anche tramite e-mail o whatsapp) tra i coniugi entro il 31.03 di ogni anno;
per l'anno 2025 il padre trascorrerà con i figli la settimana dal 15 al 22.08 e la settimana dal 01 al 07.09;
4) il marito si impegna ed obbliga a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , entro il giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità, la somma di € Per_1 Per_2
500,00 (euro cinquecento/00), nella misura di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul conto corrente intestato alla moglie;
5) l'assegno unico universale nell'interesse dei figli ed verrà percepito e Per_1 Per_2 trattenuto interamente dalla madre;
6) le spese straordinarie nell'interesse dei figli ed verranno sostenute dai Per_1 Per_2 genitori, in misura del 50% ciascuno, secondo il “Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare del Tribunale di Lecco” datato 29.03.2018; le detrazioni fiscali ed ogni altra agevolazione pubblica (dote scuola, bonus, ecc.) relative alle spese straordinarie verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
la retta dell'asilo di verrà sostenuta Per_2 in via integrale ed esclusiva dai nonni materni;
7) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avanzano pertanto reciprocamente alcuna richiesta di assegno divorzile;
8) il libretto di risparmio intestato alla figlia n. 07497/1400/00001412 aperto presso la Per_1
Banca Intesa S. Paolo - Agenzia di Calolziocorte, con firma disgiunta esclusiva del padre e da quest'ultimo detenuto, verrà dal medesimo conservato;
il padre si impegna a depositare su detto libretto tutte le somme che la figlia riceverà in regalo in occasione di festività o ricorrenze, documentando alla Sig.ra tali versamenti e/o comunque l'ammontare della giacenza Parte_1 attiva a semplice richiesta della medesima;
le somme giacenti su detto libretto non potranno essere prelevate e/o utilizzate dal Sig. per alcuna finalità e/o ragione, nemmeno nell'interesse Parte_2 dei figli, se non previo accordo scritto con la Sig.ra Parte_1
9) per le questioni burocratiche legate ai figli minori i genitori si impegnano a rendersi reciprocamente disponibili alla firma/compilazione dei documenti nei tempi corretti e fin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti relativi all'espatrio, nell'interesse proprio e dei figli minori;
10) fermo restando l'obbligo all'adempimento di quanto previsto ai precedenti punti tutti, i coniugi dichiarano di aver definito tra loro tutte le questioni economico/patrimoniali tra loro intercorse ed esistenti, ivi comprese quelle connesse al vincolo matrimoniale;
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il Parte_1 Parte_2
7.12.019 a Calolziocorte e dalla loro unione sono nati i figli (a Lecco, in data Persona_3
11.3.2018) e (a Lecco, il 30.11.2022), entrambi minorenni. Persona_4
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 25/2024, pronunciata all'esito del procedimento n. 104/2024 R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni stabilite consensualmente e dando atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 24.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione. La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Calolziocorte, il 7.12.2019 tra e trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2019, parte II, serie A, numero 11;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada