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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5653 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. IO Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 535/2021, pubblicata in data 11.3.2021, iscritto al n. 1215/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da
(p. iva ), con sede legale in Cercola, Via Don Minzoni Parte_1 P.IVA_1
n. 302, in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Gennaro CA (c.f.
[...]
), IO CA (c.f. ) e AR CA (c.f. C.F._1 CodiceFiscale_2 [...]
), per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la Cancelleria della Corte C.F._3
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellante - nei confronti di
(c.f. ), con sede legale in Torre Del Greco, Controparte_1 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Eduardo Martucci (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa CodiceFiscale_4 domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel
Comune di Napoli,
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con sentenza n. 535/2021, pubblicata l'11.3.2021, il Tribunale di Torre Annunziata revocava Parte il decreto n. 740/2016 con il quale era stato ingiunto alla il pagamento in favore del
[...] dell'importo di 18.945,72 €, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per le Parte_1
prestazioni di terapia fisica e riabilitativa rese nel mese di novembre 2015, rilevando che nel contratto relativo all'anno 2014 era stato fissato un tetto di spesa di struttura, che per l'anno 2014 era di
1.503.573,00 €, importo valevole anche per l'anno 2015 (mentre nel contratto relativo all'anno 2015 ma non prodotto il tetto di spesa di struttura sarebbe stato indicato in 1.330.000,00 €), e che detto tetto di spesa era stato superato, avendo la società già fatturato per l'intero anno 2015 l'importo di
1.952.761,32 € (come da nota 701/2016 comunicata al Centro via pec il 3.3.2016), già superiore al tetto consentito.
Avverso detta sentenza proponeva appello, come detto, il con Parte_1
Parte atto notificato il 16.3.2021, deducendo come primo motivo essere a carico dell' la prova del superamento del tetto di spesa ed essere da lei sempre stato disconosciuto tale superamento, non
Parte avendo l' provato di aver pagato importi fino alla concorrenza del limite di spesa e quindi di avere interamente corrisposto l'importo di 1.503.573,00 €. Era poi inutilizzabile il contenuto della nota 701/2015 in quanto generica e lacunosa in ordine alle mensilità in oggetto e non era stata emessa Parte dall' la nota di credito, come previsto da contratto.
Come secondo motivo deduceva essere erroneamente stato considerato dal Tribunale come tetto di spesa di struttura quello che in realtà era il tetto di spesa della branca/macroarea di Parte riabilitazione, come poteva rilevarsi dall'art. 2 del contratto, per cui sarebbe occorso che l' provato il superamento di detto tetto, avesse determinato in che misura il singolo centro avesse concorso al superamento ed operato la regressione tariffaria in eguale misura;
operazioni tutte affidate Parte alle determinazioni del Tavolo tecnico e la cui prova non era stata fornita dall' come non era stata data prova dell'invio delle comunicazioni del raggiungimento dei limiti di spesa. Evidenziava ancora che non era stata data prova del raggiungimento del fatturato pari a 1.952.761,36 €, indicato nella nota n. 231/2016 ma contestato, che il limite di spesa previsto era solo di natura provvisoria e suscettibile di variazioni ad esito delle riunioni del tavolo tecnico.
Instava pertanto per la revoca della revoca del decreto ingiuntivo e comunque per la condanna
Parte della alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello ed instando per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite. Alla udienza collegiale dell'1.10.2025, trattata in modalità scritta, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., concessi nella misura ridotta di giorni 20 + 20.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato, e deve pertanto essere respinto. Parte
E' infondato il primo motivo di appello con cui si sostiene che l' non avrebbe fornito la prova del superamento del tetto di spesa, dovendo essa provare di aver già interamente corrisposto l'importo di 1.503.573,00 € corrispondente al tetto di spesa di struttura, a fronte della contestazione da lei svolta. Dal contratto infatti si rileva (art. 4) che il limite di spesa è correlato al fatturato del
, nel senso che questi non può fatturare importi superiori a quelli indicati come limite Parte_4 di spesa. Non assume quindi rilievo la circostanza dell'intervenuto o meno pagamento di tutte le fatture precedente emesse dal e non contestate (in relazione alle quali ben può il Pt_1 Pt_1
richiedere anche giudizialmente il pagamento, se non avvenuto), vertendosi solo in punto di ammissibilità di emissione di ulteriori fatture il cui importo eccede il limite di spesa convenuto in contratto e, correlativamente, di prova della già avvenuta emissione di fatture per l'importo massimo convenuto di 1.503.573,00 €. Parte E sul punto il primo giudice ha affermato essere stata fornita dall' la relativa prova, risultando ciò dalla nota 701/2015 inviata al Centro sanitario il 3.3.2016, in cui si è specificato che il fatturato presentato dall'appellante era già pari a 1.952.761,36 € ed in cui venivano specificamente indicate le fatture emesse, con il loro numero, la data di emissione, la mensilità di riferimento e l'importo. Ritiene la Corte di condividere quanto affermato dal Tribunale, alla luce della mancanza di una specifica contestazione da parte del . Rispetto a questo accertamento compiuto Parte_4
dal tribunale il motivo di appello si presenta infatti ancora assolutamente generico, continuando
Parte l'appellante a sostenere essere a carico dell' l'onere della prova ma senza prendere alcuna posizione sul punto e quindi senza dedurre specificamente in ordine all'ammontare del suo fatturato, che nemmeno indica nel suo eventuale, diverso, importo corretto. E' evidente che, a fronte di una specifica indicazione di importi fatturati, l'opposta non poteva trincerarsi dietro una astratta applicazione dei principi in materia di onere probatorio ma doveva provvedere a contestare specificamente quanto da controparte affermato, eventualmente anche producendo le fatture in oggetto a dimostrazione di importi diversi fatturati.
In realtà la contestazione, generica, dell'appellante ha riguardato solo la mancata prova dell'intervenuto pagamento di tutti gli importi fino al raggiungimento del tetto di spesa, come sopra visto, e la mancata prova dell'attuazione del procedimento della regressione tariffaria e delle relative comunicazioni che però sono inconferenti alla fattispecie, riguardando le fattispecie di superamento dei tetti di spesa di branca o macroarea mentre è contestato nel presente giudizio il superamento del tetto di spesa di struttura, in relazione al quale nemmeno è sostenibile essere la prova a carico
Parte dell' per motivi di “vicinanza di prova”, atteso che nessuno più del Centro sanitario è in grado di sapere con precisione quanto ha fatturato nel corso dell'anno.
Inammissibile in quanto generica infine si presenta la deduzione inerente la indicazione del limite di spesa solo quale “provvisoria”, tale provvisorietà essendo agganciata ai risparmi di spesa degli altri Centri e quindi al tetto di spesa di macroarea e non, come detto operante nella fattispecie, al tetto di spesa di struttura.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 535/2021, in Parte_1
contraddittorio con la , così provvede: Controparte_2
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna il alla rifusione in favore dell'appellata elle Parte_1 Pt_3 spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo