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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/09/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2000 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 16/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f.: ) nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Pescara al viale G.
Marconi n. 17 presso e nello studio dell'Avv. Nicola Montani (c.f.: CodiceFiscale_2 pec: e-mail: fax: 085/7950503; Email_1 Email_2 cell.329/4315545) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2 anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:” 1) l'esistenza del nesso causale tra la malattia denunciata e il tipo di lavoro svolto dal ricorrente, e dunque che la malattia professionale denunciata sia stata contratta a causa e in occasione del lavoro svolto, con il riconoscimento di un grado di inabilità permanente complessiva del 12%, o, in via subordinata, nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa o che parrà di giustizia ma in tutte le ipotesi sempre comunque pari o superiore alla percentuale del 6%, anche a seguito di espletanda ctu;
2) per l'effetto, e sempre qualora la lesione dell'integrità psicofisica accertata in corso di causa sia pari o superiore alla percentuale del 6%, condannare l'
[...]
, in persona del Legale Rappresentante p. t., a Controparte_1 corrispondere a l'indennizzo del danno biologico in capitale di cui al D.lgs. Parte_1 n. 38/2000 nella misura corrispondente alla percentuale di danno che risulterà accertata all'esito del giudizio avviato con il deposito del presente ricorso. Il tutto con le modalità, i tempi, i termini e le decorrenze di legge nonché con interessi e rivalutazione nell'entità prevista dalle vigenti norme e dalla giurisprudenza resa in materia;
3) condannare l' , Controparte_1 in persona del Legale Rappresentante p. t., a pagare le spese e le competenze di lite, incluse quelle della richiedenda C. T. U., distraendo i compensi e le spese legali ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore”.
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex Parte_1 articolo 442 c.p.c. depositato in data 22.10.2024, conveniva in giudizio l' al fine di CP_1 vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia della discopatia con duplice ernia discale, presentata in via amministrativa in data 31.1.2024 e non accolta dall' , CP_1 nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del CP_1 danno biologico permanente subito nella misura del 12% o in subordine del 6%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver lavorato dal 1.6.2001 in qualità di dipendente c/o la Controparte_3 con le mansioni di carrozziere;
- che in particolare, l'attività lavorativa veniva svolta dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, salvo quando il tipo di lavoro da eseguire e i tempi di consegna lo imponevano, l'attività era svolta anche nella giornata di sabato con il tempo necessario o a volte nelle ore di pausa pranzo;
- che il lavoro consisteva: nello smontaggio delle parti danneggiate, riparazione o sostituzione delle stesse, movimentando a mano dei pezzi da sostituire (es: sportelli, vetri, cofani, tetti, parabrezza, lunotti, parafanghi, cerchioni e gomme, ecc..), anche con ubicazione dei pezzi che causavano posizioni scomode;
verniciatura e lucidatura con
2 l'utilizzo di strumenti vibranti quindi con l'utilizzo degli stessi in maniera frequente, con posture scomode e con la forza necessaria per poter permettere agli stessi di lavorare correttamente;
ricezione della merce, verifica della stessa e stoccaggio in magazzino o nelle aree di competenza, con carico a mano dei pezzi e loro posizionamento sulle barre o sul banco di lavoro (a volte sollevamento a mani con peso variabile da pochi kg fino anche a 30 kg);
- che tali attività comportavano l'utilizzo di vari attrezzi, in particolare, avvitatori a percussione, mole e levigatrici, trapani, leve, tassi e martelli, pinze, martinetti idraulici, morsetti e catene, utensili di carrozzeria, cavalletti e supporto;
- che nello svolgere la sua attività si trova a lavorare in varie posizioni quali steso a terra, in ginocchio, in piedi, con posture incongrue nonché tali da sollecitarne l'apparato scheletrico, spesso anche movimenti ripetitivi, continui e prolungati;
- che le modalità di svolgimento del lavoro erano la causa della malattie denunciate e delle discopatie ed ernie accertate.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia.
In particolare, l' ha sottolineato come dalla documentazione in atti e dal DVR, il CP_1 ricorrente, in mancanza della ripetitività dell'attività svolta, per la diversificazione delle mansioni esercitate nel corso degli anni, non sia stato esposto alla malattia denunciata.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del
16.9.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, insistendo nelle conclusioni rassegnate, e contestando, in particolare, il ricorrente, le risultanze della CTU medico legale.
3 2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuto un'invalidità da malattia professionale – Discopatia erniaria- presentata in via amministrativa in data 312.1.2024, in ragione delle mansioni di carrozziere, dallo stesso svolte sin dal 1.6.2001.
Com'è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nel caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, quanto alla natura delle mansioni svolte, i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, sin dal 2001, ha lavorato alle dipendenze della
[...]
in qualità di carrozziere con la mansione di responsabile tecnico, Controparte_4 addetto al montaggio e smontaggio dei veicoli.
Il suo lavoro, articolato con un disimpegno orario pieno (quindi per cinque giorni alla settimana, per otto ore al giorno), consisteva prevalentemente nello smontaggio delle parti del veicolo danneggiate e nel rimontaggio di quelle riparate o nuove prima della consegna al cliente, oltre, quando necessario, nella rifinitura e lucidatura dei pezzi e nello stoccaggio della merce in arrivo in magazzino.
Nell'espletamento di tali mansioni utilizzava gli ordinari strumenti di lavoro, quali il trapano a percussioni, leve, martelli, pinze, e per la lucidatura le relative macchine a rotazione.
4 Il lavoro spesso richiedeva sollevamento e movimentazione di vari pezzi e oggetti che potevano arrivare a pesare anche decine di kg (ad es. i vetri, cofani, lamiere, sportelli, tettucci), e quando collocate in posizioni scomode, potevano imporre al ricorrente di lavorare da terra, sdraiato (cfr. testi , impiegata, e , Tes_1 Testimone_2 carrozziere).
Nell'ambito della CTU è, inoltre, emerso che le parti del veicolo danneggiate venivano trasportate manualmente, con un carrello, per alcuni metri fino al reparto dove veniva eseguita la riparazione mentre quelle nuove venivano trasportate, sempre manualmente, con un carrello, dal magazzino fino al reparto carrozzeria per il montaggio. Inoltre il peso dei pezzi era variabile dai 10 kg ai 20 kg (i testi hanno fatto riferimento ad una decina di chili) ed il trasporto di quelli più pesanti avveniva in due.
Ebbene, alla luce della natura delle mansioni svolte ed anche del peso dei mezzi movimentati, per come risultanti dal Dvr, ma anche per come confermato dai testi escussi, il
CTU nominato, dott.ssa ha sottolineato come il lifting index ( indice di Persona_3 sollevamento: valore numerico che indica il rapporto tra peso effettivamente sollevato e il peso massimo raccomandato per un'attività di sollevamento) che fornisce un'indicazione del rischio di sovraccarico biomeccanico è pari o inferiore a 1, valore che equivale a un rischio molto basso.
A dispetto di quanto contestato dal ricorrente in sede di note di udienza, il CTU, nella determinazione del peso dei mezzi movimentati, non ha fatto riferimento solo al Dvr, atteso che il dato relativo è stato confermato anche dai testi escussi.
Valga, inoltre, rilevare che l'ausiliario del giudice, sotto il profilo medico legale, al fine di rispondere ai quesiti posti, ha escluso la sussistenza del nesso causale, facendo riferimento, non solo al valore di peso risultante dal documento di valutazione dei rischi (come confermato dai testi escussi), ma anche affermando che con buona probabilità la patologia erniaria lombare è causata dall'obesità di III grado (BMI 43,83) della quale il ricorrente è portatore. E quindi individuando l'eziologia della malattia in una ragione di natura non professionale, rispetto alla quale l'attività lavorativa non ha presentato valore neppure concausale.
L'ausiliario del Giudice ha, pertanto, concluso ritenendo di non poter ammettere l'origine professionale alla patologia denunciata.
Nel termine all'uopo assegnato, parte ricorrente ha presentato osservazioni assumendo che il CTU si sarebbe basato solo sul Dvr e non avrebbe tenuto conto della realtà delle mansioni svolte, anche rispetto all'uso della macchina lucidatrice.
5 Il CTU, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha rilevato quanto segue: “La mia valutazione non si basa solo sul DVR, che peraltro è un documento firmato anche dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che , nel caso in esame, per quanto riguarda il rischio da movimentazione dei carichi, riporta un lifting index inferiore a 1 e quindi molto basso, ma anche sulle testimonianze, sull'anamnesi lavorativa e sugli accertamenti strumentali. Il rischio specifico da microtraumi riguarda quelle attività lavorative in cui si compiono movimenti sempre uguali, ripetitivi e veloci durante tutto l'orario di lavoro o in cui si utilizza una forza eccessiva. Non è il caso del carrozziere che svolge un'attività diversificata in cui
l'uso di strumenti a percussione o l'assunzione di posizioni incongrue (in ginocchio e/o accovacciato) non è continuativo ma occasionale. In merito all'utilizzo del lucidatore per le autovetture, peraltro non continuativo, il rischio riguarda il sistema mano-braccio (problemi circolatori, tendiniti, disturbi neurologici) e non il rachide lombare. Pertanto, escludendo il rischio da microtraumi, da movimentazione manuale dei carichi e da vibrazioni nel determinismo della patologia discoartrosica del rachide, NON è possibile riconoscerne
l'origine professionale nemmeno come concausa , ma , con buona probabilità, sia al fisiologico invecchiamento dell'apparato osteoarticolare soprattutto all'obesità di III° grado
( BMI 43,83) da cui è affetto il signor ” Pt_1
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU sotto il profilo medico legale appiano, peraltro, plausibili e coerenti, alla luce delle risultanze della prova testimoniale, che hanno confermato il peso dei mezzi movimentati, e quindi il basso rischio specifico, la non continuità nell'uso della macchina lucidatrice (che come spiegato dal CTU non incide sulle patologie erniali), oltre ad essere precisa rispetto alla individuazione della diversa causa della malattia denunciata.
Inoltre, si ritiene che il CTU, ha dato adeguatamente conto delle proprie valutazioni mediche, anche in relazione all'anamnesi lavorativa del ricorrente e alla natura delle mansioni dallo stesso svolte.
La domanda non può, dunque, essere accolta e va rigettata.
3. La natura controvertibile del giudizio, attesa la patologia effettivamente sofferta dal ricorrente, che verosimilmente ha indotto lo stesso a proporre domanda per il riconoscimento dell'eziologia professionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
6 Non sussistendo, invece, le condizioni di cui all'articolo 152 disp. att c.p.c., le spese di
CTU sono poste a carico solidale delle parti, nell'importo già liquidato con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2000/2024, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa le spese di lite;
• pone le spese di CTU, a carico solidale delle parti, come da liquidazione effettuata con separato decreto.
Teramo, 16.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Malatucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 16/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f.: ) nato il [...] a [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Pescara al viale G.
Marconi n. 17 presso e nello studio dell'Avv. Nicola Montani (c.f.: CodiceFiscale_2 pec: e-mail: fax: 085/7950503; Email_1 Email_2 cell.329/4315545) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2 anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
e (cf. – Email_3 Parte_2 CodiceFiscale_4
–) elettivamente domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, Email_4
37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente:” 1) l'esistenza del nesso causale tra la malattia denunciata e il tipo di lavoro svolto dal ricorrente, e dunque che la malattia professionale denunciata sia stata contratta a causa e in occasione del lavoro svolto, con il riconoscimento di un grado di inabilità permanente complessiva del 12%, o, in via subordinata, nella diversa percentuale che verrà accertata in corso di causa o che parrà di giustizia ma in tutte le ipotesi sempre comunque pari o superiore alla percentuale del 6%, anche a seguito di espletanda ctu;
2) per l'effetto, e sempre qualora la lesione dell'integrità psicofisica accertata in corso di causa sia pari o superiore alla percentuale del 6%, condannare l'
[...]
, in persona del Legale Rappresentante p. t., a Controparte_1 corrispondere a l'indennizzo del danno biologico in capitale di cui al D.lgs. Parte_1 n. 38/2000 nella misura corrispondente alla percentuale di danno che risulterà accertata all'esito del giudizio avviato con il deposito del presente ricorso. Il tutto con le modalità, i tempi, i termini e le decorrenze di legge nonché con interessi e rivalutazione nell'entità prevista dalle vigenti norme e dalla giurisprudenza resa in materia;
3) condannare l' , Controparte_1 in persona del Legale Rappresentante p. t., a pagare le spese e le competenze di lite, incluse quelle della richiedenda C. T. U., distraendo i compensi e le spese legali ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente difensore”.
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proposta dalla ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex Parte_1 articolo 442 c.p.c. depositato in data 22.10.2024, conveniva in giudizio l' al fine di CP_1 vedersi accertata la natura professionale della denunciata malattia della discopatia con duplice ernia discale, presentata in via amministrativa in data 31.1.2024 e non accolta dall' , CP_1 nonché condannare l' alla liquidazione delle prestazioni di legge in conseguenza del CP_1 danno biologico permanente subito nella misura del 12% o in subordine del 6%.
A sostegno della domanda deduceva:
- di aver lavorato dal 1.6.2001 in qualità di dipendente c/o la Controparte_3 con le mansioni di carrozziere;
- che in particolare, l'attività lavorativa veniva svolta dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, salvo quando il tipo di lavoro da eseguire e i tempi di consegna lo imponevano, l'attività era svolta anche nella giornata di sabato con il tempo necessario o a volte nelle ore di pausa pranzo;
- che il lavoro consisteva: nello smontaggio delle parti danneggiate, riparazione o sostituzione delle stesse, movimentando a mano dei pezzi da sostituire (es: sportelli, vetri, cofani, tetti, parabrezza, lunotti, parafanghi, cerchioni e gomme, ecc..), anche con ubicazione dei pezzi che causavano posizioni scomode;
verniciatura e lucidatura con
2 l'utilizzo di strumenti vibranti quindi con l'utilizzo degli stessi in maniera frequente, con posture scomode e con la forza necessaria per poter permettere agli stessi di lavorare correttamente;
ricezione della merce, verifica della stessa e stoccaggio in magazzino o nelle aree di competenza, con carico a mano dei pezzi e loro posizionamento sulle barre o sul banco di lavoro (a volte sollevamento a mani con peso variabile da pochi kg fino anche a 30 kg);
- che tali attività comportavano l'utilizzo di vari attrezzi, in particolare, avvitatori a percussione, mole e levigatrici, trapani, leve, tassi e martelli, pinze, martinetti idraulici, morsetti e catene, utensili di carrozzeria, cavalletti e supporto;
- che nello svolgere la sua attività si trova a lavorare in varie posizioni quali steso a terra, in ginocchio, in piedi, con posture incongrue nonché tali da sollecitarne l'apparato scheletrico, spesso anche movimenti ripetitivi, continui e prolungati;
- che le modalità di svolgimento del lavoro erano la causa della malattie denunciate e delle discopatie ed ernie accertate.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia.
In particolare, l' ha sottolineato come dalla documentazione in atti e dal DVR, il CP_1 ricorrente, in mancanza della ripetitività dell'attività svolta, per la diversificazione delle mansioni esercitate nel corso degli anni, non sia stato esposto alla malattia denunciata.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del
16.9.2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, insistendo nelle conclusioni rassegnate, e contestando, in particolare, il ricorrente, le risultanze della CTU medico legale.
3 2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuto un'invalidità da malattia professionale – Discopatia erniaria- presentata in via amministrativa in data 312.1.2024, in ragione delle mansioni di carrozziere, dallo stesso svolte sin dal 1.6.2001.
Com'è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nel caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, quanto alla natura delle mansioni svolte, i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, sin dal 2001, ha lavorato alle dipendenze della
[...]
in qualità di carrozziere con la mansione di responsabile tecnico, Controparte_4 addetto al montaggio e smontaggio dei veicoli.
Il suo lavoro, articolato con un disimpegno orario pieno (quindi per cinque giorni alla settimana, per otto ore al giorno), consisteva prevalentemente nello smontaggio delle parti del veicolo danneggiate e nel rimontaggio di quelle riparate o nuove prima della consegna al cliente, oltre, quando necessario, nella rifinitura e lucidatura dei pezzi e nello stoccaggio della merce in arrivo in magazzino.
Nell'espletamento di tali mansioni utilizzava gli ordinari strumenti di lavoro, quali il trapano a percussioni, leve, martelli, pinze, e per la lucidatura le relative macchine a rotazione.
4 Il lavoro spesso richiedeva sollevamento e movimentazione di vari pezzi e oggetti che potevano arrivare a pesare anche decine di kg (ad es. i vetri, cofani, lamiere, sportelli, tettucci), e quando collocate in posizioni scomode, potevano imporre al ricorrente di lavorare da terra, sdraiato (cfr. testi , impiegata, e , Tes_1 Testimone_2 carrozziere).
Nell'ambito della CTU è, inoltre, emerso che le parti del veicolo danneggiate venivano trasportate manualmente, con un carrello, per alcuni metri fino al reparto dove veniva eseguita la riparazione mentre quelle nuove venivano trasportate, sempre manualmente, con un carrello, dal magazzino fino al reparto carrozzeria per il montaggio. Inoltre il peso dei pezzi era variabile dai 10 kg ai 20 kg (i testi hanno fatto riferimento ad una decina di chili) ed il trasporto di quelli più pesanti avveniva in due.
Ebbene, alla luce della natura delle mansioni svolte ed anche del peso dei mezzi movimentati, per come risultanti dal Dvr, ma anche per come confermato dai testi escussi, il
CTU nominato, dott.ssa ha sottolineato come il lifting index ( indice di Persona_3 sollevamento: valore numerico che indica il rapporto tra peso effettivamente sollevato e il peso massimo raccomandato per un'attività di sollevamento) che fornisce un'indicazione del rischio di sovraccarico biomeccanico è pari o inferiore a 1, valore che equivale a un rischio molto basso.
A dispetto di quanto contestato dal ricorrente in sede di note di udienza, il CTU, nella determinazione del peso dei mezzi movimentati, non ha fatto riferimento solo al Dvr, atteso che il dato relativo è stato confermato anche dai testi escussi.
Valga, inoltre, rilevare che l'ausiliario del giudice, sotto il profilo medico legale, al fine di rispondere ai quesiti posti, ha escluso la sussistenza del nesso causale, facendo riferimento, non solo al valore di peso risultante dal documento di valutazione dei rischi (come confermato dai testi escussi), ma anche affermando che con buona probabilità la patologia erniaria lombare è causata dall'obesità di III grado (BMI 43,83) della quale il ricorrente è portatore. E quindi individuando l'eziologia della malattia in una ragione di natura non professionale, rispetto alla quale l'attività lavorativa non ha presentato valore neppure concausale.
L'ausiliario del Giudice ha, pertanto, concluso ritenendo di non poter ammettere l'origine professionale alla patologia denunciata.
Nel termine all'uopo assegnato, parte ricorrente ha presentato osservazioni assumendo che il CTU si sarebbe basato solo sul Dvr e non avrebbe tenuto conto della realtà delle mansioni svolte, anche rispetto all'uso della macchina lucidatrice.
5 Il CTU, in risposta ai chiarimenti richiesti, ha rilevato quanto segue: “La mia valutazione non si basa solo sul DVR, che peraltro è un documento firmato anche dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che , nel caso in esame, per quanto riguarda il rischio da movimentazione dei carichi, riporta un lifting index inferiore a 1 e quindi molto basso, ma anche sulle testimonianze, sull'anamnesi lavorativa e sugli accertamenti strumentali. Il rischio specifico da microtraumi riguarda quelle attività lavorative in cui si compiono movimenti sempre uguali, ripetitivi e veloci durante tutto l'orario di lavoro o in cui si utilizza una forza eccessiva. Non è il caso del carrozziere che svolge un'attività diversificata in cui
l'uso di strumenti a percussione o l'assunzione di posizioni incongrue (in ginocchio e/o accovacciato) non è continuativo ma occasionale. In merito all'utilizzo del lucidatore per le autovetture, peraltro non continuativo, il rischio riguarda il sistema mano-braccio (problemi circolatori, tendiniti, disturbi neurologici) e non il rachide lombare. Pertanto, escludendo il rischio da microtraumi, da movimentazione manuale dei carichi e da vibrazioni nel determinismo della patologia discoartrosica del rachide, NON è possibile riconoscerne
l'origine professionale nemmeno come concausa , ma , con buona probabilità, sia al fisiologico invecchiamento dell'apparato osteoarticolare soprattutto all'obesità di III° grado
( BMI 43,83) da cui è affetto il signor ” Pt_1
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Le conclusioni a cui è giunto il CTU sotto il profilo medico legale appiano, peraltro, plausibili e coerenti, alla luce delle risultanze della prova testimoniale, che hanno confermato il peso dei mezzi movimentati, e quindi il basso rischio specifico, la non continuità nell'uso della macchina lucidatrice (che come spiegato dal CTU non incide sulle patologie erniali), oltre ad essere precisa rispetto alla individuazione della diversa causa della malattia denunciata.
Inoltre, si ritiene che il CTU, ha dato adeguatamente conto delle proprie valutazioni mediche, anche in relazione all'anamnesi lavorativa del ricorrente e alla natura delle mansioni dallo stesso svolte.
La domanda non può, dunque, essere accolta e va rigettata.
3. La natura controvertibile del giudizio, attesa la patologia effettivamente sofferta dal ricorrente, che verosimilmente ha indotto lo stesso a proporre domanda per il riconoscimento dell'eziologia professionale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
6 Non sussistendo, invece, le condizioni di cui all'articolo 152 disp. att c.p.c., le spese di
CTU sono poste a carico solidale delle parti, nell'importo già liquidato con decreto separato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2000/2024, così provvede:
• Rigetta la domanda;
• Compensa le spese di lite;
• pone le spese di CTU, a carico solidale delle parti, come da liquidazione effettuata con separato decreto.
Teramo, 16.9.2025 Il Giudice
Dott.ssa Daniela Malatucci
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