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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
MA RE PA Presidente
AT AR Consigliere relatore
Grazia MA Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048
c.c.)
Nella causa iscritta al n. 40 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
, C.F. Parte_1
), già P.IVA_1 Parte_2
, in persona del Ministro in carica,
[...] rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso i cui uffici, in Cagliari nella via Dante n. 23, è legalmente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, CF. , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1 ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Sassari nella Via Alghero 42 presso lo studio degli avv.ti Bernardo Livesi e AN Golme, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
E , CP_2 Controparte_3 contumaci;
1 , E CP_4 Controparte_5 [...]
, contumaci CP_6
APPELLATI
Controparte_7
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede
[...]
a Milano in Piazza Vetra n. 17, C.F. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Milano nel Corso Genova n. 14, presso lo studio degli avv.ti
ED NI e AN AN BU, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, riformare la sentenza n. 1709/2022 pubblicata in data 29.6.2022 dal
Tribunale di Cagliari in accoglimento dei motivi del presente appello, e per l'effetto:
- in via principale, respingere la domanda risarcitoria proposta in primo grado nei confronti del in quanto Parte_1 infondata per le ragioni di cui all'espositiva;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità del per l'evento lesivo occorso a Parte_1 CP_1 accogliere integralmente la domanda di manleva formulata nei confronti di in riforma dell'impugnata sentenza;
Controparte_8
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di CP_1 costituzione e risposta):
“Tutto ciò premesso, riservata ogni altra difesa, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione per le ragioni sopra esposte, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
2 In via Principale:
1) Respingere l'appello ed ogni domanda a qualsiasi titolo avanzata;
2) Confermare in toto la sentenza n. 1709/2022 pubblicata il 29.06.2022;
3) Vinte le spese di lite”
Nell'interesse dell'appellata Controparte_7
, (come da comparsa di costituzione e risposta e da
[...] note depositate il 13 giugno 2025):
“Voglia l'Ill.mo Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via principale, respingere la domanda risarcitoria proposta in primo grado nei confronti del in quanto Parte_1 infondata per le ragioni di cui all'espositiva;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la responsabilità del per l'evento lesivo occorso a Parte_1 CP_1 confermare la sentenza di primo grado in punto somme cui CP_8
sarà tenuta a manlevare il;
[...] Parte_1
- in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5 novembre 2014,
e genitori esercenti la potestà CP_2 Controparte_3 genitoriale sul figlio minore hanno convenuto in giudizio davanti al CP_1
Tribunale di Cagliari il per ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patiti dal minore durante l'orario scolastico, secondo il disposto di cui all'art. 2048 c.c., esponendo che (il corsivo é della sentenza):
- “quest'ultimo, il quale al tempo frequentava la prima classe dell'Istituto
Industriale G.M. OY sito in Sassari, in data 19.11.2012 si trovava in aula dopo il rientro dalla ricreazione e, mentre la classe era incustodita, era stato infastidito da il quale gli aveva più volte lanciato CP_4 contro delle bottigliette d'acqua
- aveva spinto il al fine di farlo desistere da dette condotte CP_1 CP_4 ed era stato da lui colpito con dei pugni in viso;
3 - in conseguenza di tale evento, il 22.11.2012 era stato operato all'occhio destro per la riparazione della rottura retinica multipla occorsagli e, in seguito, erano stati necessari altri cinque interventi chirurgici;
- all'esito degli stessi, con il posizionamento nell'occhio destro del silicone, il visus era “0”;
- il G.U.P. presso il Tribunale per i Minorenni aveva accertato la responsabilità del escludendo la legittima difesa;
CP_4
- risultava, pertanto, accertata la “culpa in vigilando” della scuola, in quanto l'assenza dell'insegnante aveva consentito il verificarsi dell'evento pregiudizievole e, per l'effetto, spettava all'Istituto scolastico fornire la prova liberatoria consistente nell'esercizio della sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto.
Il , costituitosi in giudizio, ha contestato il fondamento Parte_1 dell'avversa domanda, deducendo che: CP_
- le testimonianze acquisite evidenziavano una partecipazione attiva del ai fatti oggetto di causa, in quanto questi aveva colpito per primo il CP_4
- “non c'era stato alcun prolungamento della ricreazione e gli alunni erano stati accompagnati dal prof. nel laboratorio di fisica nell'orario Per_1 previsto”;
- la classe non era rimasta incustodita in quanto, durante e successivamente alla ricreazione, la collaboratrice scolastica prestava vigilanza nel Tes_1 piano “mentre nelle ore di lezione era presente l'insegnante incaricato”;
- dalla sentenza penale non potevano essere tratti elementi di responsabilità
a carico dell'Istituto;
- “la scuola aveva adempiuto appieno ai suoi doveri di sorveglianza siccome, in quanto Istituto superiore, lo stesso era frequentato da alunni di cui doveva presumersi la capacità di discernimento delle proprie azioni in ragione dell'età e del grado di maturità”, mentre, la responsabilità dell'evento dannoso doveva essere attribuita ai genitori di CP_4 per culpa in educando ovvero allo stesso CP_4
CP_
- “comunque, il comportamento dello stesso così come il ritardo nella denuncia dell'accaduto e nel conseguente accertamento e cura, escludevano
4 il risarcimento ovvero erano idonei a ridurlo sensibilmente ai sensi dell'art.
1227, commi 1 e 2, c.c.”;
- in ogni caso, nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, dovevano essere decurtati gli importi liquidati dall per l'infortunio nonché CP_9 quelli liquidati o liquidabili agli attori in forza della polizza infortuni attivata dalla scuola;
- infatti, gli alunni erano garantiti dal contratto di assicurazione per infortuni e responsabilità civile stipulato con la Chartis Europe S.A., oggi
[...]
, la quale, in caso di accertata responsabilità di esso CP_8
, doveva tenerlo indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli Parte_1 derivanti dalla lite.
Autorizzata la chiamata in causa della , la Controparte_8 stessa, costituitasi in giudizio, ha concluso per l'integrale rigetto delle domande del ricorrente, deducendo che:
- “il dovere di vigilanza del personale scolastico andava valutato in riferimento al grado di discernimento degli allievi, i quali ben potevano essere lasciati soli in circostanze normali quali l'intervallo o il cambio
d'ora;
- nel caso concreto la vigilanza del corridoio era pur sempre esercitata dal personale ausiliario”;
- poiché non si erano mai verificati episodi simili e la classe in questione non era considerata particolarmente indisciplinata, l'evento era stato caratterizzato da imprevedibilità e non era esigibile un dovere di sorveglianza maggiore alla scuola;
- la responsabilità doveva essere riconosciuta solidamente in capo a
[...]
per fatto proprio, come accertato nella sentenza penale, e ai suoi CP_4 genitori, per culpa in educando, mentre - al più - la responsabilità dell'Istituto poteva ravvisarsi a titolo di concorso di colpa;
CP_
- in ogni caso, la condotta del costituiva fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento, in quanto egli aveva per primo schiaffeggiato il e neppure si era fatto tempestivamente CP_4 accompagnare in ospedale, aggravando così il danno;
5 - la polizza stipulata dall'istituto scolastico G.M. OY prevedeva dei massimali per l'invocata garanzia, oltre i quali l'assicurazione non era tenuta a rispondere e dovevano, comunque, essere decurtati gli importi CP_ liquidati dall' per l'infortunio, talché al poteva essere CP_9 riconosciuto soltanto il danno differenziale;
- restava fermo il diritto della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili, ovverosia e i suoi CP_4 genitori, dei quali ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa.
e CP_4 Controparte_5 Controparte_6 costituitisi in giudizio, hanno replicato che:
- doveva ravvisarsi una responsabilità piena dell'Amministrazione scolastica per omissione del dovere di vigilanza in quanto l'evento si era verificato mentre i minori si trovavano in aula, nel lasso di tempo compreso tra la fine della ricreazione e la programmata lezione di fisica, in assenza dei docenti;
CP_
- si era solo difeso dalle aggressioni ricevute dal con un CP_4 unico pugno, dal quale erano derivate conseguenze imprevedibili e non volute e la sua difesa, invero, era stata proporzionata all'offesa ricevuta, ingiusta in quanto seguita ad una condotta di mero gioco e priva di CP_ conseguenze dannose per il che al tempo era suo amico;
- la sentenza penale del GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari non poteva avere efficacia di giudicato nella presente controversia;
- non sussisteva alcuna responsabilità di essi genitori, i quali non avrebbero potuto in alcun modo evitare l'evento in quanto il minore era affidato all'istituto scolastico ed avevano sempre impartito al figlio adeguata educazione, come dimostrato dal fatto che l'episodio per cui è causa era l'unico nel quale era stato coinvolto il quale aveva rapporti sereni CP_4 con gli insegnanti e con i compagni e aveva sempre tenuto un comportamento rispettoso delle regole;
- la stessa condotta del danneggiato era stata causa concorrente dell'evento lesivo;
Con
- la domanda di regresso formulata dalla terza chiamata era improponibile in quanto rinunciata contrattualmente, come previsto dalla clausola n. 29 della polizza assicurativa.
6 Disposto il mutamento del rito, la causa, istruita con produzioni documentali, prova per interpello e per testi, e CTU, è stata decisa con la sentenza n. 1709/2022, emessa il 20 giugno 2022 e pubblicata il 29 giugno
2022, con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, - accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla concorrente responsabilità delle parti in lite nella misura meglio descritta in parti motiva;
- dichiara tenuto e condanna il a corrispondere a parte attrice, a CP_10 titolo di risarcimento danni, la somma di € 138.115,00, oltre interessi di legge dalla presente decisione al saldo;
- dichiara tenuta e condanna la a tenere indenne il Controparte_8
dalle conseguenze Controparte_11 pregiudizievoli del suddetto sinistro nei limiti dei massimali di cui alla polizza nr. 11440 e, pertanto, fino alla concorrenza di € 96.864,00;
- condanna il e la , in solido tra loro, alla CP_10 Controparte_8 rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 607,41 per spese e € 14.800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché spese generali nella misura del 15%; condanna la alla Controparte_8 rifusione delle spese di lite in favore del che liquida in € CP_10
13.400,00 per compensi, oltre I.VA. e C.P.A., nonché spese generali nella misura del 15% e oltre spese prenotate a debito;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_8 dei chiamati e +, che liquida in € 276,00 per spese e € 14.800,00 CP_4 per compensi, oltre I.VA. e C.P.A., nonché spese generali nella misura del
15%;
- pone a carico del e della Compagnia di Assicurazione, in solido tra CP_10 loro, le spese della CTU.”
Con atto di citazione in data 2 febbraio 2023, ha proposto appello il
, rassegnando le conclusioni in Parte_1 epigrafe trascritte.
Si è costituito in giudizio il quale ha concluso per il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
7 La (da ora Controparte_7
, costituita regolarmente in giudizio, ha chiesto di respingere la CP_8 domanda risarcitoria proposta in primo grado nei confronti del
[...]
in quanto infondata e, in via subordinata, la Parte_1 conferma della sentenza di primo grado, con rigetto dell'appello.
La Corte, all'udienza del 9 giugno 2023, accertata la regolarità della notifica dell'atto di appello, ha dichiarato la contumacia di CP_2
, e Controparte_3 Controparte_6 Controparte_5 [...]
CP_4
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SULLA RESPONSABILITÀ DEL Parte_1
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell'Istituto scolastico e, per l'effetto, del nella causazione dell'evento lesivo incorso al CP_10
CP_
, per culpa in vigilando ai sensi dell'art. 2048, c. 2 e 3 c.c., poiché: da un lato era incontroverso che “nel momento in cui si sono svolti i fatti per cui si procede lo studente danneggiante e quello danneggiato (e su cui v. infra) si trovassero sotto la vigilanza, e dunque sotto la responsabilità, dell'istituto scolastico, visto che si trattava della fase successiva alla ricreazione”, dall'altro lato il non aveva fornito la prova Parte_1 liberatoria richiesta dalla citata disposizione.
Difatti, secondo il Giudice di prime cure, pur riconoscendo che
“l'obbligo di sorveglianza deve concretizzarsi in misure di diversa intensità in rapporto al grado di maturazione raggiunto dagli allievi: cosicché mentre la presenza costante di un insegnante o di un suo incaricato per tutto il tempo di permanenza degli allievi nell'istituto deve considerarsi necessaria ed adeguata rispetto a bambini in tenera età, essa diventa via via meno essenziale con il crescere degli stessi fino ad assumere valore marginale nelle classi di studenti maggiorenni, dei quali si può ben presumere la capacità di autocontrollo (così v. Cass. 9337/2016)”, non poteva omettersi che nel caso in esame il verificarsi dei fatti era stato reso possibile “dall'apprezzabile lasso di tempo in cui la classe, composta da soggetti appena adolescenti, è rimasta incustodita, pari ad almeno 15
8 minuti dopo la fine della ricreazione (come può apprendersi dal fatto che tutti gli altri insegnanti fossero nelle rispettive aule”.
In particolare, dalle prove orali era emerso concordemente che si era CP_ trattato di un lasso di tempo non trascurabile in cui il era stato infastidito da alcuni compagni, tra cui il che lo avevano preso di CP_4 mira mediante il lancio di bottigliette, che egli aveva affrontato il al CP_4 fine di farlo smettere, che da ciò era conseguito un litigio con rispettivi scambi di colpi, terminato con il pugno sul viso subito dal danneggiato.
Il giudice di prime cure ha pertanto quantificato la responsabilità del nella misura del 30%. Parte_1
Ha poi riconosciuto la prevalente responsabilità di CP_4 quantificata nel 60%, nella causazione del danno, dovendo escludersi che egli avesse agito per legittima difesa, innescando egli per primo la lite e tenendo una condotta non proporzionale tenuto conto che egli avrebbe ben CP_ potuto desistere dall'atteggiamento irridente nei confronti del , evitando lo scontro. Ha, poi, ritenuto concorrente con quella del minore la responsabilità dei genitori, non essendo superata la presunzione di colpa posta dall'art. 2048 c.c., considerando che le modalità di svolgimento dei fatti denotavano un comportamento del connotato da scarsa CP_4 maturità in relazione all'età all'epoca dei fatti e inducevano a far presumere una scarsa capacità di autocontrollo del minore che aveva colpito con forza in un occhio, ovvero in un punto molto delicato del viso, il compagno che aveva infastidito e colpito.
Infine, ha quantificato nel 10% la responsabilità del danneggiato il quale non si era limitato a subire passivamente la condotta illecita del ma gli si era avvicinato per far cessare il lancio delle bottigliette ed CP_4 aveva contribuito alla degenerazione della lite poi esitata col pugno sferrato da costui.
Primo motivo di appello del : “Sulla responsabilità del Parte_1
– violazione dell'art. 2048, commi 2 e 3, cod. Civ. – Parte_1 contraddittorietà e illogicità della motivazione”
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, premesso che l'obbligo di sorveglianza della scuola previsto dall'art. 2048
9 c.c. non è assoluto ma “deve concretizzarsi in misure di diversa intensità in rapporto al grado di maturazione raggiunto dagli allievi”, ha ritenuto che l'amministrazione scolastica fosse responsabile, nella misura del 30%, del CP_ fatto illecito occorso al per omessa vigilanza, in quanto l'evento era stato reso possibile dall'apprezzabile lasso di tempo in cui la classe era rimasta incustodita, pari ad almeno 15 minuti dopo la fine della ricreazione e non era stata fornita la prova liberatoria richiesta ai sensi dell'art. 2048 c.c.
Con la prima articolazione del motivo, lamenta una evidente contraddizione della motivazione della sentenza rispetto alla premessa, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere sufficienti le misure di vigilanza apprestate dalla scuola nel caso concreto se avesse considerato che i fatti si erano svolti in una classe di ragazzi di prima superiore, che prima dell'evento non si erano mai presentati diverbi o conflitti tra i compagni di classe, che il docente si era assentato soltanto per 15 minuti e che in tale frangente di tempo nel piano era presente la collaboratrice scolastica di talché la classe non era mai rimasta incustodita.
Con la seconda articolazione del motivo, censura la sentenza laddove il Tribunale aveva ritenuto che la convenuta non avesse fornito in giudizio la prova liberatoria di cui all'art. 2048, co. 3, c.c., ovverosia “di non aver potuto impedire il fatto”.
In merito osserva che, considerati l'età ed il grado di maturazione degli alunni nonché l'assenza di precedenti litigi od anche solo di dissidi CP_ nella classe del e del l'evento lesivo per cui è causa si era CP_4 verificato a causa di fattori straordinari, imprevisti e imprevedibili, estranei alla sfera di governabilità dell'amministrazione scolastica, ovverosia, la condotta sconsiderata e di rilevanza penale del pertanto, alla luce CP_4 delle circostanze del caso concreto nessun'altra condotta attiva, rispetto a quelle concretamente adottate dalla scuola e ragionevolmente esigibili, avrebbe potuto evitare l'evento. A sostegno di quanto suesposto,
l'appellante richiama Cass. n. 6937/1993: “In tema di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall'art. 2048, comma 2, c.c. non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e
10 l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all' età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi (nella specie in base al principio così formulato la C.S. ha confermato la decisione del merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento di un allievo quindicenne di un istituto tecnico che, nel corso dell'intervallo ed in assenza di sorveglianza da parte degli insegnanti, aveva riportato lesioni personali dalla rottura di una vetrata causata da altri coetanei)” nonché Tribunale di Milano, sez. X, n. 4959/2009: “qualora, in particolare, si considerino alunni di scuola media, dotati di età e di livello di maturità tale da rendere legittima l'aspettativa da parte dell'insegnante di un certo grado di autocontrollo e di rispetto delle regole, il livello di vigilanza richiesto al docente non è tale da rendere assolutamente indispensabile la sua presenza in aula, con la conseguenza che, se anche
l'insegnante si sia trovata al momento dell'accadimento appena fuori l'aula oppure nelle sue strette vicinanze, non sarebbe stata in ogni caso configurabile una omessa vigilanza di alunni, idonea a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti del docente e, per esso, del
[...]
”, pronunce che dettavano principi che valevano vieppiù nel Parte_1 caso di specie dove si discorreva di alunni di scuole superiori.
Primo motivo dell'appello incidentale di “Sulla CP_8 insussistenza di responsabilità esclusiva del ” Parte_1
Con il primo motivo di appello incidentale l'assicurazione impugna il riconoscimento della responsabilità del , negandone la ricorrenza Parte_1 dei presupposti alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.
6937/1993.
Considerato che
l'evento dannoso si era verificato nel periodo dell'intervallo o comunque nel contesto immediatamente successivo a quello del “cambio dell'ora”, l'appellante incidentale contesta che, anche in relazione all'età degli studenti, ricorressero i presupposti della necessità di una continua vigilanza, considerato che in quel contesto la vigilanza degli alunni era affidata al personale ausiliario così come era avvenuto nel caso
11 scrutinato. L'evento dannoso doveva pertanto essere ascritto a quelli connotati da imprevedibilità, rispetto ai quali non era esigibile un'attuazione del dovere di sorveglianza maggiore a quella ordinariamente attuata.
Al contrario, la responsabilità dell'evento de quo doveva essere ascritta esclusivamente alla responsabilità di e dei suoi CP_4 genitori, dovendosi richiamare l'art. 651 c.p.p. che statuisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale di condanna quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile promosso nei confronti del condannato per le restituzioni ed il risarcimento del danno. In forza del giudicato, pertanto, sussisteva la responsabilità risarcitoria esclusiva in capo a ed, in solido, CP_4 dei suoi genitori a titolo di culpa in educando. Anche a voler riconoscere una qualche responsabilità dell'Istituto, questa poteva configurarsi pertanto esclusivamente a titolo di concorso di colpa.
*****
Deve in via preliminare dichiararsi l' inammissibilità dell'appello incidentale dell'assicurazione in quanto la comparsa di costituzione, nella cui intestazione per il vero non è indicata la proposizione dell'appello incidentale formulato solo nelle conclusioni in epigrafe trascritte, è stata depositata il 23 maggio 2023 a fronte di una prima udienza fissata il 26 maggio 2023.
Si richiama Cass., n. 6386/2020: “Il termine per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di espressa qualificazione normativa come "libero", va calcolato, in quanto termine a ritroso, con esclusione del giorno iniziale ("dies a quo"), ovvero del giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (o della data dell'udienza differita di ufficio dal giudice ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c.), e con computo, invece, di quello finale ("dies ad quem"), ovvero del ventesimo giorno precedente l'udienza stessa. Ne consegue che, qualora il deposito della comparsa di costituzione con appello incidentale non rispetti tale termine, l'appello va dichiarato inammissibile, a nulla rilevando che per
l'appellante non sia ancora spirato il termine per impugnare di cui agli artt.
325 o 327 del codice di rito”.
12 Passando ad esaminare, nel merito, il primo motivo di appello del
, si osserva quanto segue. Parte_1
Premesso che è pacifico che gli attori hanno agito in giudizio in forza dell'art. 2048 c.c., ad avviso della Corte, contrariamente a quanto da esso sostenuto con l'atto di impugnazione, il non ha offerto la Parte_1 prova di aver adottato le misure organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
Non può revocarsi dubbio, come più volte ribadito nell'atto di appello, che tra le circostanze da apprezzare ai fini della valutazione se nel caso concreto siano stati assolti gli obblighi di vigilanza e di controllo a carico della scuola vi sia “l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica” (Cass. Sez. 3, sent. 29 maggio 2013, n. 13457, Rv. 626650-01), essendosi, in particolare, precisato che “il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza”, e ciò perché siffatta condizione, nei casi in cui si controverta in merito al danno cagionato da uno studente ad un altro, è “tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere” (Cass. Sez. 3, ord. 31 gennaio 2018, n. 2334, Rv. 647926-
01; negli stessi termini pure Cass. Sez. 3, ord. 24 gennaio 2024, n. 2394, non massimata, peraltro relativa ad un caso di lesione cagionata ad un alunno volontariamente – e non, come nella specie, accidentalmente – da un altro).” (in motivazione Cass. n. 27923/2025).
In particolare: “In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito dell'allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un'età ad essa prossima) da parte di quest'ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, comma 2,
c.c., incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell'insegnante, nel senso che l'età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l'evento posto in essere da persona che non necessita - quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico - di vigilanza alcuna
13 poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato. (Fattispecie relativa a danno provocato ad una compagna di scuola dall'accalcamento e dalle spinte verificatesi all'uscita della palestra al termine della lezione di educazione fisica tra gli allievi frequentanti l'ultimo anno di scuola superiore)” (Cass. n. 2334/2018).
Ad avviso del Collegio, si ritiene che la sentenza si sia attenuta a questi principi se si considera che l'evento si è verificato quando per un apprezzabile lasso di tempo, circa un quarto d'ora, la classe, composta da soggetti minori e appena adolescenti, è rimasta incustodita tra la fine della ricreazione e l'inizio della lezione, in un momento in cui gli stessi necessitavano di essere sorvegliati e ricondotti all'ordine. Giova evidenziare che la classe era una prima liceo talché gli alunni erano giovanissimi (14-15 anni e, pertanto, di età non prossima alla maturità) e che il diverbio si è verificato nel mese di novembre, ovvero poco dopo l'inizio della scuola, quando non potevano ancora, con ogni ragionevole presunzione, essere pienamente conosciute le dinamiche tra compagni e gli assetti comportamentali della classe, così come, al contrario, adombrato dal
. Parte_1
Né può ritenersi fondato l'assunto dell'appellante laddove vorrebbe ascrivere l'evento al caso fortuito ovvero ad una situazione imprevedibile e non evitabile neppure con l'adozione di tutte le ordinarie misure di vigilanza da parte del personale scolastico.
Considerata la dinamica dei fatti (iniziale lancio delle bottigliette CP_ d'acqua da parte del , reazione del dapprima solo verbale e poi CP_4 scatenante uno scambio di colpi tra i due), la semplice presenza del docente o del collaboratore scolastico in aula avrebbe certamente impedito il verificarsi degli accadimenti per cui è causa, “visto che “il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 cod. civ., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno” (cfr.
14 Cass. Sez. 1, sent. 9 maggio 2016, n. 9337, Rv. 639666-01)” (in motivazione Cass., n. 2394/2024). Infatti non può revocarsi in dubbio che, in presenza dell'insegnante o del collaboratore, con ogni ragionevole presunzione, non vi sarebbe stato il lancio delle bottigliette che, comunque, sarebbe stato da essi bloccato immediatamente, così impedendo il proseguimento del diverbio ed il suo epilogo.
Non pare fuor d'opera rammentare che, proprio in relazione alle circostanze da esso allegate a fondamento dell'impugnazione, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità del soltanto nella misura del Parte_1
30%.
In conclusione, si ritiene che, in relazione alle circostanze del caso concreto, il oggi appellante non abbia offerto la prova esonerativa Parte_1 della sua responsabilità in forza dell'art. 2048 c.c. e debba pertanto trovare piena conferma la pronuncia di condanna di cui alla sentenza impugnata, non essendo stato proposto alcun gravame sotto il profilo del quantum. Sono pertanto inconferenti le deduzioni di cui alla comparsa di costituzione di inerenti alla quantificazione del risarcimento dei danni CP_1 riconosciutogli, considerato che egli non ha proposto appello incidentale, chiedendo nelle conclusioni rassegnate la conferma della sentenza.
SULLA DOMANDA DI MANLEVA
Accertata la responsabilità dell'Amministrazione convenuta, in forza della polizza n. 11440 che l'Istituto scolastico aveva stipulato con la compagnia assicuratrice, comprensiva anche dell'assicurazione per la responsabilità civile, il Tribunale ha accolto la domanda formulata dal di essere tenuto indenne dalle conseguenze pregiudizievoli Parte_1 riferibili ai danni occorsi ad nei limiti dei massimali previsti dal CP_1 contratto stipulato.
Invero, l'Assicurazione aveva correttamente eccepito l'operatività dei massimali previsti dalla polizza sottoscritta, “ossia quelli riguardanti la combinazione n. 12 e specificati nell'Allegato I alla polizza stessa (quadro sinottico massimali combinazione 12) e nella tabella indennizzi invalidità permanenti di cui all'Allegato A”, che, per un'invalidità permanente pari a quella accertata del 28%, prevede un massimale pari ad euro 96.864,00.
15 Secondo motivo di appello del : “In subordine, sulla domanda Parte_1 di manleva formulata nei confronti di aig europe – erroneità della sentenza nell'applicare i massimali di polizza – violazione art. 24 delle condizioni generali del contratto assicurativo”.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, in forza della polizza che l'Istituto scolastico aveva stipulato con la compagnia assicuratrice, comprensiva anche dell'assicurazione per la responsabilità civile, ha accolto la domanda di manleva formulata nei confronti dell' nei limiti dei suddetti massimali previsti dalla CP_8 polizza sottoscritta, condannando l'assicurazione a tenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro fino alla concorrenza di euro
96.864,00.
Al riguardo, lamenta che, in spregio all'art. 24 delle condizioni generali del contratto, avesse applicato i massimali previsti per l'invalidità permanente da infortunio, anziché i massimali previsti nell'allegato 1,
“quadro sinottico massimali combinazione 12 – Polizza n. 11440”, concernenti la responsabilità civile verso terzi, pari ad euro 25.000.000,00; di talché la domanda di manleva doveva essere accolta per l'intero importo.
La censura è fondata alla luce della polizza depositata in atti (vedasi doc. n. 6 e, peraltro, l'assunto del Ministero non è stato CP_8 contestato in alcun modo dall'assicurazione seppure costei, contraddittoriamente, ha concluso per la conferma dell'impugnata sentenza.
In riforma della sentenza appellata, la domanda di manleva formulata nei confronti dell' deve pertanto essere accolta per CP_8
l'intero e, conseguentemente, costei deve essere condannata a tenere indenne il da tutte le conseguenze pregiudizievoli ad esso Parte_1 derivanti dall'accoglimento delle domande proposte da CP_1
Letta la comparsa di costituzione dell'assicurazione, poiché nella stessa si legge “Resta fermo il diritto della convenuta compagnia assicuratrice a rivalersi di quanto sarà tenuta a pagare in luogo del
convenuto alla parte attrice, nei confronti dei responsabili, con Parte_1 conseguente necessità che venga integrato il contraddittorio tra tutte le parti coinvolte nella fattispecie oggetto di causa”, si osserva che il
16 Tribunale, ritenuto, con esauriente motivazione, che la compagnia avesse contrattualmente rinunciato ad agire in regresso sia nei confronti degli assicurati, tra cui gli alunni, sia dei loro genitori, ha rigettato la domanda di regresso da essa proposta. Verso detta pronuncia non è stato proposto appello, che sarebbe peraltro inammissibile per le ragioni sopra esposte, essendosi l'appellata limitata alla riportata affermazione senza sviluppare alcuna censura specifica.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
Il e l'assicurazione devono Parte_1 essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano avuto riguardo allo scaglione compreso tra CP_1 euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di cui al DM n. 147/2022, considerata la consistenza dell'attività difensionale spiegata;
non si riconosce alcun compenso per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non tenutasi.
La valutazione dell'esito complessivo della lite impone la condanna dell'assicurazione alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
di entrambi i gradi del giudizio. Confermata per Parte_1 il primo grado la quantificazione operata dal Tribunale, verso la quale non sono state sollevate contestazioni, le spese per il presente grado di giudizio sono liquidate utilizzando il diverso scaglione compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in relazione all'ammontare della somma per cui è giudizio, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di cui al DM n. 147/2022, stante la semplicità della questione trattata. Non si riconosce alcun compenso per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non tenutasi.
Nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 1709/2022, pubblicata il 29 giugno 2022, che per il resto conferma:
17 - dichiara inammissibile l'appello incidentale formulato da
[...]
; Controparte_7
- dichiara tenuta e condanna la Controparte_7
a tenere indenne il da tutte
[...] Parte_1 le conseguenze pregiudizievoli ad esso derivanti dall'accoglimento delle domande proposte da CP_1
- condanna il alla refusione delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio in favore di che liquida in CP_1 euro 4.997,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
- condanna la alla refusione delle spese di lite del Controparte_8 presente giudizio in favore del , che Parte_1 liquida in euro 3.473,00 oltre spese generali, IVA e CPA;
- Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 13 novembre 2025.
Il Presidente
MA RE PA
Il Consigliere relatore
AT AR
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