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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1584/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione
giudiziale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1584/2025R.G.
promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via Cavour, 23, c. f. , elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia, C.F._1
52 presso lo Studio dell'Avv. Matilde Chiadò, che la rappresenta e difende per delega in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 621 del 6.5.2025 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
nei confronti del resistente
nato a [...] il [...], c. f. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), via Dante n. 23, presso lo Studio degli Avv. Tiziana
BE e IA TI, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare la separazione legale dei coniugi;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, in Nole, via Cavour 23, alla signora Pt_1
dando atto che il marito si è allontanato prima d'ora, con possibilità di prelevare i propri beni ed
effetti personali entro il 30 settembre;
- disporre la collocazione e residenza anagrafica dei figli minorenni e presso la Per_1 Per_2
mamma, in Nole via Cavour 23, dove mantiene la residenza anche la figlia maggiorenne Per_3
ma non economicamente indipendente;
- disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune
accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla
salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa
previsione che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun
genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- disporre, fatto salvo ogni diverso accordo rispettoso dei preminenti interessi e desideri dei figli
che rimangono prioritari, il padre terrà con sé i figli minorenni e con le seguenti Per_1 Per_2
modalità:
fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dal lavoro fino alla domenica sera alle 21,30
riportandoli a casa dalla mamma;
almeno uno o almeno due pomeriggi infrasettimanali con il pernottamento e, quanto a , Per_2
riaccompagnamento a scuola il mattino successivo, rispettivamente nella settimana con il weekend
paterno e in quella senza il weekend paterno;
Vacanze natalizie: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al rientro a scuola dopo l'epifania ad anni alterni;
metà periodo durante le vacanze pasquali alternando Pasqua o Lunedì dell'Angelo; tre settimane
di cui una anche non consecutiva durante le vacanze estive;
ponti e altre feste in corso d'anno con
l'uno o l'altro genitore con criterio rispettoso dell'alternanza.
pagina 2 di 7 - i genitori danno atto che il figlio minorenne convivente con la madre, è assunto come Per_1
coadiuvante nell'azienda del padre e percepisce un compenso mensile di euro 1.000,00 e danno
quindi atto della sua intervenuta indipendenza economica;
- disporre che a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenne ma non Per_3
economicamente indipendente e , il signor corrisponda alla signora entro Per_2 CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), soggetta ad
automatica rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
- disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative
ai figli e , individuate e tra gli stessi regolate in conformità alle previsioni di cui al Per_3 Per_2
Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea che le
Parti dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto in copia dal sottoscritto difensore, che allegato
sub lettera A) al presente accordo ne fa parte integrante;
- dare atto che l'assegno Unico viene percepito al 100% alla signora con rinuncia del Pt_1
signor al 50% di sua spettanza;
CP_1
- dare atto che il signor continuerà a farsi integralmente carico del pagamento della rata del CP_1
mutuo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, di euro 500,00 mensili ca;
spese di
manutenzione a carico della signora che se le accolla;
Pt_1
- dare atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e
documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.
- dare atto che la signora si impegna e obbliga a rimettere la querela sporta nei confronti Pt_1
del signor entro e non oltre il 15 settembre 2025; CP_1
- spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con Parte_1 CP_1
rito civile, in San Maurizio Canavese, in data 26.7.2003, trascritto nello stesso Comune,
anno 2003, parte I, atto n. 8.
pagina 3 di 7 Dall'unione matrimoniale sono nati a Ciriè: , nata il [...], nato il Per_3 Per_1
16.10.2008 e , nato il [...]. Per_2
I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea e sono stati autorizzati a vivere separati il 30.09.2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi del venir meno dell'affectio coniugalis), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). Del resto, tali condizioni hanno tenuto conto degli esiti delle relazioni dei Servizi incaricati ed in particolare di quanto riportato nella relazione psicologica depositata il 19.9.2025 ossia: “Sulla base degli elementi esposti;
assenza
di conflittualità/disfunzionalità famigliare, e assenza di sintomatologia dei minori il Servizio
scrivente non ritiene ci siano gli estremi per avviare una presa in carico”.
pagina 4 di 7 Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore di avv. Matilde Chiadò, Parte_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1584/2025,
sentito il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio, con rito civile, in San Maurizio Canavese, in
[...]
data 26.7.2003, trascritto nello stesso Comune, anno 2003, parte I, atto n. 8;
devono eseguirsi le formalità di legge;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, in Nole, via Cavour 23, alla signora dando atto che il marito si è allontanato prima d'ora, con possibilità di Pt_1
prelevare i propri beni ed effetti personali entro il 30 settembre;
- dispone la collocazione e residenza anagrafica dei figli minori e presso Per_1 Per_2
la mamma, in Nole via Cavour 23, dove mantiene la residenza anche la figlia Per_3
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa previsione che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente;
pagina 5 di 7 - dispone, fatto salvo ogni diverso accordo rispettoso dei preminenti interessi e desideri dei figli che rimangono prioritari, il padre terrà con sé i figli minorenni e Per_2
con le seguenti modalità: Per_1
fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dal lavoro fino alla domenica sera alle 21,30
riportandoli a casa dalla mamma;
almeno uno o almeno due pomeriggi infrasettimanali con il pernottamento e, quanto a
, riaccompagnamento a scuola il mattino successivo, rispettivamente nella Per_2
settimana con il weekend paterno e in quella senza il weekend paterno;
Vacanze natalizie: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al rientro a scuola dopo l'epifania ad anni alterni;
metà periodo durante le vacanze pasquali alternando Pasqua o Lunedì
dell'Angelo; tre settimane di cui una anche non consecutiva durante le vacanze estive;
ponti e altre feste in corso d'anno con l'uno o l'altro genitore con criterio rispettoso dell'alternanza.
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il figlio minorenne Per_1
convivente con la madre, assunto come coadiuvante nell'azienda del padre e percepisce un compenso mensile di euro 1.000,00, è divenuto economicamente autosufficiente;
- dispone che a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenne ma non Per_3
economicamente indipendente e , il signor corrisponda alla signora Per_2 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun Pt_1
figlio), soggetta ad automatica rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli e , individuate e tra gli stessi regolate in conformità alle Per_3 Per_2
previsioni di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea che le Parti dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto in copia dal sottoscritto difensore, che allegato sub lettera A) al presente accordo ne fa parte integrante;
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno Unico venga percepito al 100% alla signora con rinuncia del signor al 50% di sua spettanza;
Pt_1 CP_1
pagina 6 di 7 - dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il signor continuerà a farsi CP_1
integralmente carico del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, di euro 500,00 mensili ca;
spese di manutenzione a carico della signora che se le accolla;
Pt_1
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che i genitori autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che la signora si impegna e Pt_1
obbliga a rimettere la querela sporta nei confronti del signor entro e non oltre il 15 CP_1
settembre 2025;
- spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione
giudiziale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1584/2025R.G.
promossa dalla ricorrente
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
via Cavour, 23, c. f. , elettivamente domiciliata in Torino, corso Francia, C.F._1
52 presso lo Studio dell'Avv. Matilde Chiadò, che la rappresenta e difende per delega in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 621 del 6.5.2025 del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
nei confronti del resistente
nato a [...] il [...], c. f. CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Ciriè (TO), via Dante n. 23, presso lo Studio degli Avv. Tiziana
BE e IA TI, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
pagina 1 di 7 Conclusioni congiunte
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- dichiarare la separazione legale dei coniugi;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, in Nole, via Cavour 23, alla signora Pt_1
dando atto che il marito si è allontanato prima d'ora, con possibilità di prelevare i propri beni ed
effetti personali entro il 30 settembre;
- disporre la collocazione e residenza anagrafica dei figli minorenni e presso la Per_1 Per_2
mamma, in Nole via Cavour 23, dove mantiene la residenza anche la figlia maggiorenne Per_3
ma non economicamente indipendente;
- disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune
accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla
salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa
previsione che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun
genitore potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
- disporre, fatto salvo ogni diverso accordo rispettoso dei preminenti interessi e desideri dei figli
che rimangono prioritari, il padre terrà con sé i figli minorenni e con le seguenti Per_1 Per_2
modalità:
fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dal lavoro fino alla domenica sera alle 21,30
riportandoli a casa dalla mamma;
almeno uno o almeno due pomeriggi infrasettimanali con il pernottamento e, quanto a , Per_2
riaccompagnamento a scuola il mattino successivo, rispettivamente nella settimana con il weekend
paterno e in quella senza il weekend paterno;
Vacanze natalizie: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al rientro a scuola dopo l'epifania ad anni alterni;
metà periodo durante le vacanze pasquali alternando Pasqua o Lunedì dell'Angelo; tre settimane
di cui una anche non consecutiva durante le vacanze estive;
ponti e altre feste in corso d'anno con
l'uno o l'altro genitore con criterio rispettoso dell'alternanza.
pagina 2 di 7 - i genitori danno atto che il figlio minorenne convivente con la madre, è assunto come Per_1
coadiuvante nell'azienda del padre e percepisce un compenso mensile di euro 1.000,00 e danno
quindi atto della sua intervenuta indipendenza economica;
- disporre che a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenne ma non Per_3
economicamente indipendente e , il signor corrisponda alla signora entro Per_2 CP_1 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), soggetta ad
automatica rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
- disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative
ai figli e , individuate e tra gli stessi regolate in conformità alle previsioni di cui al Per_3 Per_2
Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea che le
Parti dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto in copia dal sottoscritto difensore, che allegato
sub lettera A) al presente accordo ne fa parte integrante;
- dare atto che l'assegno Unico viene percepito al 100% alla signora con rinuncia del Pt_1
signor al 50% di sua spettanza;
CP_1
- dare atto che il signor continuerà a farsi integralmente carico del pagamento della rata del CP_1
mutuo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, di euro 500,00 mensili ca;
spese di
manutenzione a carico della signora che se le accolla;
Pt_1
- dare atto che i genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e
documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.
- dare atto che la signora si impegna e obbliga a rimettere la querela sporta nei confronti Pt_1
del signor entro e non oltre il 15 settembre 2025; CP_1
- spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con Parte_1 CP_1
rito civile, in San Maurizio Canavese, in data 26.7.2003, trascritto nello stesso Comune,
anno 2003, parte I, atto n. 8.
pagina 3 di 7 Dall'unione matrimoniale sono nati a Ciriè: , nata il [...], nato il Per_3 Per_1
16.10.2008 e , nato il [...]. Per_2
I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea e sono stati autorizzati a vivere separati il 30.09.2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi del venir meno dell'affectio coniugalis), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). Del resto, tali condizioni hanno tenuto conto degli esiti delle relazioni dei Servizi incaricati ed in particolare di quanto riportato nella relazione psicologica depositata il 19.9.2025 ossia: “Sulla base degli elementi esposti;
assenza
di conflittualità/disfunzionalità famigliare, e assenza di sintomatologia dei minori il Servizio
scrivente non ritiene ci siano gli estremi per avviare una presa in carico”.
pagina 4 di 7 Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83
comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore di avv. Matilde Chiadò, Parte_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1584/2025,
sentito il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio, con rito civile, in San Maurizio Canavese, in
[...]
data 26.7.2003, trascritto nello stesso Comune, anno 2003, parte I, atto n. 8;
devono eseguirsi le formalità di legge;
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, in Nole, via Cavour 23, alla signora dando atto che il marito si è allontanato prima d'ora, con possibilità di Pt_1
prelevare i propri beni ed effetti personali entro il 30 settembre;
- dispone la collocazione e residenza anagrafica dei figli minori e presso Per_1 Per_2
la mamma, in Nole via Cavour 23, dove mantiene la residenza anche la figlia Per_3
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
con l'espressa previsione che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità
genitoriale separatamente;
pagina 5 di 7 - dispone, fatto salvo ogni diverso accordo rispettoso dei preminenti interessi e desideri dei figli che rimangono prioritari, il padre terrà con sé i figli minorenni e Per_2
con le seguenti modalità: Per_1
fine settimana alternati dal venerdì all'uscita dal lavoro fino alla domenica sera alle 21,30
riportandoli a casa dalla mamma;
almeno uno o almeno due pomeriggi infrasettimanali con il pernottamento e, quanto a
, riaccompagnamento a scuola il mattino successivo, rispettivamente nella Per_2
settimana con il weekend paterno e in quella senza il weekend paterno;
Vacanze natalizie: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al rientro a scuola dopo l'epifania ad anni alterni;
metà periodo durante le vacanze pasquali alternando Pasqua o Lunedì
dell'Angelo; tre settimane di cui una anche non consecutiva durante le vacanze estive;
ponti e altre feste in corso d'anno con l'uno o l'altro genitore con criterio rispettoso dell'alternanza.
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il figlio minorenne Per_1
convivente con la madre, assunto come coadiuvante nell'azienda del padre e percepisce un compenso mensile di euro 1.000,00, è divenuto economicamente autosufficiente;
- dispone che a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenne ma non Per_3
economicamente indipendente e , il signor corrisponda alla signora Per_2 CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun Pt_1
figlio), soggetta ad automatica rivalutazione annuale in base agli indici Istat;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie relative ai figli e , individuate e tra gli stessi regolate in conformità alle Per_3 Per_2
previsioni di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24/6/2016 tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea che le Parti dichiarano di conoscere e di aver già ricevuto in copia dal sottoscritto difensore, che allegato sub lettera A) al presente accordo ne fa parte integrante;
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'assegno Unico venga percepito al 100% alla signora con rinuncia del signor al 50% di sua spettanza;
Pt_1 CP_1
pagina 6 di 7 - dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il signor continuerà a farsi CP_1
integralmente carico del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, di euro 500,00 mensili ca;
spese di manutenzione a carico della signora che se le accolla;
Pt_1
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che i genitori autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne.
- dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che la signora si impegna e Pt_1
obbliga a rimettere la querela sporta nei confronti del signor entro e non oltre il 15 CP_1
settembre 2025;
- spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 7 di 7