CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 831/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 marzo 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via della Libertà n. 203/B, presso lo studio legale degli avv.ti Salvatore
NN e EA L'LI che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
), in persona Controparte_1
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 5 aprile 2020, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da Pt_1
Con
nei confronti del e Reati
[...] Controparte_2
e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Controparte_3
Esponeva il primo giudice che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 29.3.2017 e ritualmente notificato, aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad accedere al Parte_1
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, per l'erogazione delle somme riconosciutegli a titolo di risarcimento del danno e di provvisionale dal Tribunale di Palermo con le sentenze nn. 273 del 21.1.2010, nonché dal G.U.P. di Palermo con la sentenza n. 791 del
16.7.2009.
L' aveva affermato di essere un imprenditore vittima di richieste estorsive da parte della Pt_1
criminalità organizzata e di essersi costituito parte civile innanzi al GUP di Palermo nel procedimento
RG GIP n. 800269/08 nei confronti di e , imputati di Controparte_4 Controparte_5
associazione mafiosa ed estorsione aggravata ex art. 7 DL 152/1991, nonché dinanzi al Tribunale di
Palermo nel procedimento penale iscritto al n. 334/09 e n. 469/09 R.G. Tribunale nei confronti di
[...]
e , imputati di associazione mafiosa e di estorsione aggravata dal Controparte_6 Controparte_7
metodo mafioso e dall'agevolazione all'associazione mafiosa . CP_8
L' aveva riferito che il GUP di Palermo, con la sentenza n. 791/09, aveva condannato gli Pt_1
imputati alle pene di legge ed al pagamento di una provvisionale di euro 56.000,00 e che, in seguito alla proposizione dell'istanza per l'accesso al Fondo di rotazione, il Comitato di solidarietà, con delibera n. 381 del 23.09.2011, verificato positivamente il possesso in capo all'odierno ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi ex art. 4 l. 512/1999 per l'accesso al Fondo nonché l'insussistenza di motivi ostativi alla erogazione delle somme, aveva disposto in favore dell'odierno ricorrente il pagamento della somma riconosciuta a titolo di provvisionale e che, nel frattempo, il Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 273 del 21.1.2010 aveva condannato gli imputati e Controparte_6 [...]
alle pene di legge e al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in favore CP_7
dell'odierno ricorrente.
L' aveva esposto che tutti i predetti imputati risultavano condannati per lo stesso fatto Pt_1
criminoso, in concorso fra loro, sebbene con pronunzie rese all'esito di procedimenti celebrati con riti diversi per scelta degli imputati (rito ordinario e rito abbreviato)e, pertanto, conformemente agli artt. 4 e 5 della l. 512/1999, l'odierno ricorrente aveva presentato formale istanza di accesso al fondo 4
di rotazione, presso gli uffici della per l'erogazione della somma di euro Controparte_9
100.000,00, così come riconosciuta nella sentenza n. 273/2010 a titolo di provvisionale ma, con delibera ministeriale n. 45 del 31.1.2012 il , aveva accolto parzialmente Controparte_2
l'istanza per le sole spese legali, negando l'ulteriore somma di euro 20.000,00, in quanto ricompresa nella maggior somma di euro 56.000,00 precedentemente riconosciuta ed erogata.
Assumendo l'illegittimità della delibera n. 45/2012, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto al pagamento dell'intero importo liquidato in suo favore dalle suindicate sentenze.
Il Controparte_10
aveva chiesto il rigetto delle domande promosse perché infondate in fatto e in
[...]
diritto, per la ritenuta legittimità delle delibere impugnate.
Affermava il primo giudice che doveva ritenersi che, sulla base delle sentenze sopra indicate e della documentazione versata in atti, non poteva discutersi della sussistenza dei presupposti oggettivamente posti dalla normativa vigente per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
A fronte di più sentenze pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati per il medesimo fatto criminoso, nei confronti di soggetti diversi che avevano agito in concorso tra loro e per il medesimo danno - ciò che si verificava frequentemente quando il procedimento penale, a seguito di differenti scelte difensive da parte dei diversi imputati, pur se iniziato unitariamente, si concludeva con le sentenze pronunciate da giudici diversi secondo il rito prescelto, ognuna contenente una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della parte civile - il aveva seguito CP_1
l'orientamento di riconoscere alla parte civile il diritto di accedere al fondo per la sola provvisionale di maggiore consistenza.
Rilevava che nel caso di specie, considerato che la P.A. aveva fondato la propria interpretazione sulla lettura sistematica e teleologica della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p., non poteva ritenersi che si fosse in presenza dell'esercizio di un potere discrezionale diretto ad effettuare delle valutazioni di merito, quanto piuttosto che si trattava di un'attività interpretativa volta all'applicazione corretta della norma, sistematicamente interpretata alla luce dei principi e delle regole proprie del processo penale.
L' attività interpretativa della P.A. non aveva portata innovativa rispetto alle norme di cui alla l.
512/1999, ma conseguiva ad un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolavano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili, per cui nello specifico 5
occorreva individuare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato penale che conteneva una condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno o ad una provvisionale e, al riguardo,osservava che l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”.
Dalla lettura dell'art. 187 c.p. si evinceva, dunque, che presupposto per la solidarietà era l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus in quanto il legislatore non richiedeva che la penale responsabilità dei coautori dell'illecito fosse giudicata nel medesimo processo, ma si limitava a configurare le obbligazioni ex delicto come solidali, al fine di rafforzare la garanzia per il danneggiato e, pertanto, l'obbligazione risarcitoria conseguente alla commissione di un reato era unica nei confronti del creditore, senza che fosse attribuito alcun rilievo ai rapporti interni tra i debitori.
Non poteva condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui il giudice penale procedeva alla quantificazione del danno avuto riguardo alle singole condotte, al nesso di causalità e al contributo di ogni coautore del reato e a medesime conclusioni era giunta la giurisprudenza nell'affermare che “la condanna al risarcimento del danno causato dal reato, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 c.c., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare pro quota, in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria”, con la conseguenza che il giudice penale valutava, ai fini del riconoscimento di un danno risarcibile, il reato considerato nel suo complesso, come medesimo fatto dannoso ex art. 2055 c.c. ed era indubbio, quindi, che nel procedere alla valutazione del danno il giudice considerava come evento dannoso l'intero reato, anche quando era stato commesso da più soggetti in concorso tra loro.
Non era giuridicamente fondata la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui i diversi giudici avrebbero giudicato fatti differenti penalmente rilevanti, ovvero diverse condotte di più soggetti, in quanto le eventuali difformità tra le somme liquidate a favore della parte civile in sentenze diverse non erano determinate dal frazionamento del credito della parte civile in relazione al quantum di responsabilità addebitabile a ciascuno dei coautori del reato ma piuttosto conseguivano al differente quadro probatorio raggiunto in sede processuale ed, invero, sia nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno, sia nelle ipotesi di condanna ad una provvisionale, conformemente agli art. 538 e 539 c.p.p., 6
il giudice provvedeva, rispettivamente, alla liquidazione dell'intero danno ovvero alla liquidazione del danno nei limiti del quantum per cui riteneva raggiunta la prova.
Era da condividere l'interpretazione della l. 512/1999 assunta dal Comitato, alla luce degli artt. 187
c.p. e 539 c.p.p., in quanto la contraria tesi espressa dal ricorrente si poneva in contrasto con i principi e le regole proprie del processo penale, traducendosi in un rischio di moltiplicazione del diritto risarcitorio per i danni sofferti dalla parte civile a causa di un unico evento criminoso.
Non era condivisibile, altresì, la censura mossa dalla parte ricorrente secondo cui la verifica della circostanza che si trattava del medesimo reato posto in essere da più soggetti in concorso tra loro implicherebbe un'indagine nel merito della decisione del giudice penale e quindi l'esercizio di un potere discrezionale in quanto doveva ritenersi che qualora la suddetta circostanza emergeva, ictu oculi, dalla lettura dei capi d'imputazione delle diverse sentenze opposte al Fondo dalla parte civile, non era necessaria alcuna attività valutativa circa le pronunce del giudice penale ed i fatti oggetto del processo.
L'interpretazione della l. 512/1999 accolta dal non determinava alcun pregiudizio in capo CP_1
alla persona danneggiata costituitasi parte civile considerato che la stessa, a seguito del riconoscimento di una provvisionale, poteva rivolgersi al giudice civile, ovvero in caso di condanna risarcitoria del giudice penale poteva impugnare la sentenza, per vedersi riconosciuto il maggior danno che ritenesse non essere stato accertato e l'eventuale riconoscimento di un maggior danno sarebbe certamente opponibile al . CP_1
Affermava il Tribunale, quindi, , quindi, che, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi enunciati dal ricorrente, doveva ritenersi la legittimità del diniego di accesso al Fondo in parola, dovendosi ritenere che l'interpretazione seguita dal Comitato era conforme al diritto e non si traduceva in esercizio di potere discrezionale , e, conseguentemente, la domanda del ricorrente andava rigettata.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello affermando che era erronea in Parte_1
ordine alla ritenuta sussistenza di una legittima attività interpretativa della l. 512/1999 ad opera della
P.A..
Invero il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'unanime, costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la P.A. è priva di ogni potestà discrezionale, dunque valutativa, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità delle somme richieste dalla parte civile. 7
Anche la giurisprudenza amministrativa era costante nell'affermare che era preclusa alla P.A ogni potestà valutativa circa l'entità della somma da erogare ex l. 512/1999 .
L'ordinanza appellata si poneva anche in contrasto con la giurisprudenza dello stesso Tribunale di
Palermo che, in più occasioni ed in fattispecie identiche a quella per cui oggi è causa, aveva condannato il al pagamento delle somme in favore della vittima, già costituitosi Controparte_1
parte civile contro i propri estortori al pari dello stesso . CP_11
Pertanto, era ingiusta la conclusione cui perveniva il Giudice di prime cure allorquando qualificava come attività interpretativa della l. 512/1999 quella che, pacificamente, era invece attività discrezionale di valutazione delle pronunce penali e di revisione del quantum risarcitorio liquidato dall'Autorità giudiziaria penale alla parte civile.
L'errore in cui incorreva il Giudice nella ordinanza impugnata era ancor più evidente a pag. 5 del provvedimento laddove si leggeva: ”Nello specifico occorre individuare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato penale che contenga una condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno o ad una provvisionale”.
Invero, l'analisi del giudicato da parte della P.A. si traduceva imperscrutabilmente in una valutazione dei presupposti di erogabilità delle somme, oggetto di istanza di accesso al Fondo, operazione, questa, non consentita dalla l. 512/1999 poiché la stessa non conteneva nessun riferimento, nemmeno implicito, a pretesi poteri della P.A. di interpretazione del giudicato penale (la cui intangibilità verrebbe diversamente violata), delle condotte dei soggetti condannati per mafia, della congruità delle poste risarcitorie riconosciute in favore delle vittime.
A tal proposito ricordava che la Suprema Corte, differenziando le previsioni di cui alla l. 302/1990 e quelle di cui alla l. 512/1999, aveva chiarito che il dubbio circa il carattere valutativo dei presupposti di accesso al beneficio non potevano porsi nemmeno rispetto alla Legge del 1999 in ragione della sua formulazione più restrittiva (art. 4: Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (…); art. 6: La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 e' disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante. 8
Anche prescindendo dai superiori rilievi, il Giudice di prime cure aveva errato anche perché aveva ritenuto apoditticamente (e senza nulla motivare sul punto) che nella odierna fattispecie ricorreva l'ipotesi di uno “stesso fatto criminoso”, di una “medesima tipologia di danno” e di un “concorso tra imputati”. Simili presupposti logico-giuridici erano errati e, in ogni caso, non risultavano in alcun modo provati dalla P.A.
Inoltre il Tribunale aveva affermato che la P.A. aveva legittimamente fondato la propria interpretazione sulla lettura sistematica della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p.
Sul punto rilevava che, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'interpretazione condotta dal , anche ove la stessa non si sostanziasse in attività valutativa e Controparte_1
discrezionale era in palese contrasto con la ratio e lo spirito della legge in commento.
Era in definitiva errata l'ordinanza sulla interpretazione delle disposizioni della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p., 539 c.p.p. e 2055 c.c..
Invero la pronuncia appellata era il frutto di una lettura errata delle disposizioni in materia di solidarietà tra soggetti responsabili di un fatto illecito commesso in concorso.
In ogni caso, una interpretazione dell'art. 187 c.p. coerente con la ratio e le finalità della l. 512/1999 avrebbe, al più, potuto condurre all'assurdo di ritenere, ad esempio, responsabili in solido i condannati e (giudicati con rito abbreviato) per i danni arrecati dalle Controparte_4 Controparte_5
condotte di e (processati con rito ordinario), così da Controparte_6 Controparte_7
riconoscere alla vittima l'integrale valore delle poste liquidate in sede penale, e non nel senso di concludere che all'appellante spetti solo uno dei risarcimenti riconosciuti dall'Autorità giudiziaria penale.
La criticità del ragionamento del ragionamento adottato dalla P.A. si appalesava maggiormente allorquando, in seno alle delibere impugnate, si affermava che “il pagamento di entrambi i risarcimenti disposti per lo stesso danno comporterebbe la corresponsione di una somma d'importo superiore a quella liquidata in ciascuna delle sentenze”.
La circostanza, cioè, di prescindere dalle risultanze dei processi penali, consentendo alla P.A. revisioni incontrollate dei risarcimenti, non poteva che condurre all'incertezza nella applicazione di una normativa che era posta a tutela, garanzia ed effettivo sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso.
Il Giudice di primo grado, dunque, aveva erroneamente ritenuto come illegittimamente frazionate e/o duplicate poste risarcitorie che erano state, invece, correttamente riconosciute da diversi Organi 9
Giudiziari, che avevano condannato diversi imputati per i differenti ruoli nella commissione delle estorsioni in suo danno.
Sostenere una solidarietà tra tutti gli imputati (sebbene giudicati separatamente nel tempo) per farne da ciò discendere che spettava solo uno dei risarcimenti riconosciuti in sede penale, significava ledere gli interessi della vittima di reato e, soprattutto, stravolgere la finalità solidaristica della l. 512/99 e la qualifica di “diritto soggettivo” in capo al soggetto destinatario di estorsione mafiosa;
posizione di diritto soggettivo, così come affermato dalla Giurisprudenza assolutamente costante sul punto, che non ammetteva interpretazioni o autonomi poteri di valutazione della P.A. (ma anche del Giudice civile) dei fatti per come accertati in sede penale con sentenze passate in giudicato.
Manifestamente infondata e non aderente alla realtà delle pronunce era, poi, la parte della decisione in cui veniva sostenuto che “Le eventuali difformità tra le somme liquidate a favore della parte civile in pronunce diverse, difatti, non sono determinate dal frazionamento del credito della parte civile in relazione al quantum di responsabilità addebitabile a ciascuno dei coautori del reato;
piuttosto conseguono al differente quadro probatorio raggiunto in sede processuale. Invero, sia nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno sia nelle ipotesi di condanna ad una provvisionale, conformemente agli art. 538 e 539 c.p.p., il giudice provvedeva, rispettivamente, alla liquidazione dell'intero danno ovvero alla liquidazione dello stesso nei limiti del quantum per cui riteneva raggiunta la prova.”.
Il richiamo alla “diversità del quadro probatorio” come causa di “difformità tra somme liquidate in pronunce diverse” era erroneo.
La diversità dei vari risarcimenti riconosciuti all'appellante discendeva dalla valutazione operata da varie Autorità Giudiziarie delle diverse condotte e stati soggettivi dei responsabili dei reati subiti dallo stesso.
Ogni Giudice, quindi, all'esito di ogni processo penale, aveva correttamente considerato solidalmente obbligati al risarcimento soltanto gli imputati del “suo” processo, e quantificato i danni sulla base della compromissione dei diritti della parte civile a causa delle condotte dei soli imputati in quel momento giudicati.
Inconducente, infine, era il richiamo alla liquidazione del risarcimento per l'intero o nei limiti del quantum per cui si riteneva raggiunta la prova (art. 539 c.p.p.), poiché tale previsione veniva utilizzata dal Giudice per costruire un concetto di solidarietà “esterna” non prevista dal diritto penale sostanziale e processuale. 10
Il Tribunale aveva altresì ritenuto che:
“In virtù di quanto fin qui osservato, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi enunziati dall'odierno ricorrente, deve ritenersi la legittimità del diniego di accesso del ricorrente al Fondo in parola, dovendosi ritenere che l'interpretazione seguita dal Comitato è conforme al diritto e non si traduce in esercizio di potere discrezionale”.
Il Giudice di prime cure, ritenendo la legittimità del diniego opposto dalla P.A., aveva totalmente ignorato le censure rivolte alla parte motiva della delibera amministrativa di cui si chiedeva la disapplicazione.
In particolare, in seno alla delibera n. 45 del 31.1.2012, la P.A. aveva richiamato il parere del
15.7.2011 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e riferito al solo caso di molteplicità di liquidazione di provvisionali.
Tale indirizzo interpretativo:
- era inapplicabile al caso in esame in cui non ricorrevano più provvisionali, bensì un risarcimento dei danni interamente quantificato ed una provvisionale;
- si poneva in contrasto con l'unanime giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi in materia;
- collideva con l'intero impianto della l. 512/1999 che non attribuiva alla P.A. alcun potere valutativo in ordine al quantum erogabile alle vittime dei reati mafiosi (“il pagamento di entrambe le provvisionali, disposte per lo stesso danno, comporterebbe la corresponsione di una somma di importo superiore a quella liquidata in ciascuna delle cennate sentenze”, p. 2 delibera) Il
[...]
aveva dunque argomentato il proprio diniego in adesione ad un ragionamento (quello CP_1
suffragato da parere dell'Avvocatura Generale dello Stato) che, oltre a porsi in palese contrasto con i principi dettati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, era riferito a fattispecie del tutto diversa da quella del caso concreto.
Invero, l'iter argomentativo dell'Avvocatura Generale dello Stato e posto alla base delle successive determine del (“A fronte di un'istanza di accesso fondata su più provvisionali, pertanto, si CP_1
ritiene corretto liquidare quella di maggiore consistenza in attesa che il giudice civile accerti la sussistenza di un'eventuale ulteriore porzione di danno patito per il medesimo reato commesso da più soggetti in concorso tra loro. Tale soluzione oltre che prudenziale pare, in ogni caso, senz'altro conforme alla ratio non solo della Legge 512 del 1999 ma della disciplina sopra riferita in tema di risarcimento e liquidazione del danno. D'altra parte, ogni diversa soluzione comporterebbe un giudizio prognostico – a carico del Comitato – in ordine alla possibile entità del danno effettivamente 11
subito dalla parte ed alla conclusione del giudizio risarcitorio in sede civile; giudizio questo che potrebbe anche dare esito negativo per la parte istante in difetto di prova sul danno, con conseguente onere di ripetizione delle somme erogate in eccesso”), era palesemente inapplicabile alla fattispecie in oggetto per l'ovvia ragione che, quanto alla statuizione di condanna degli imputati e CP_4
al risarcimento del danno in favore della parte civile non vi sarà alcun successivo CP_5 Pt_1
accertamento di un Giudice civile, essendo stato il pregiudizio interamente quantificato.
Anche di tali argomentazioni il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto ai fini dell'accoglimento delle domande dell'odierno appellante.
In ragione dei predetti rilievi, il provvedimento appellato meritava di essere integralmente riformato.
Il –Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati Controparte_1
intenzionali violenti si costituiva in giudizio esponendo che il gravame proposto non meritava accoglimento, avendo l'ordinanza impugnata fatto corretto uso dei principi valevoli per la res controversa e avendo adeguatamente motivato i passaggi salienti.
Come già ampiamente dedotto in infatti, la delibera era stata adottata legittimamente dal Parte_2
, che aveva deciso di accogliere parzialmente la domanda di accesso al Fondo limitatamente CP_1
alla rifusione delle sole spese processuali e di rigettare la richiesta di pagamento della provvisionale di € 20.000,00, liquidata dal Tribunale di Palermo con sentenza n° 273/2010 del 21/01/2010, essendo, per lo stesso danno, già stata corrisposta all' la somma superiore di € 56.000,00 a titolo di Pt_1
risarcimento in relazione alla sentenza n° 791/2009 del 16/07/2009, emessa dal GUP presso il
Tribunale di Palermo.
Le argomentazioni contrarie dedotte in ricorso e reiterate in questa sede, volte a confermare la legittimità della richiesta, erano infondate, ancorché venga invocata la circostanza che la quantificazione dei danni era stata stabilita da due Autorità giudiziarie diverse che avevano individuato due poste risarcitorie diverse in quanto diversi erano i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati.
Al contrario, entrambe le pretese afferivano allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, avevano agito in concorso tra loro. Le sentenze nn. 791/2009 del 16/7/2009 e 273 del 21/1/2010 erano state pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati sostanzialmente per lo stesso fatto criminoso, riconducibile ad agenti diversi che tuttavia avevano agito inequivocabilmente in concorso. 12
L' orientamento seguito dal primo giudice conseguiva a regole normative che l'Amministrazione aveva pedissequamente applicato.
Invero, l'interpretazione sistematica e teleologica della L. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539
c.p.p., non poteva che condurre ad affermare, come aveva fatto il Primo Giudice, la piena legittimità della decisione impugnata, frutto di “un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolavano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili”.
Al riguardo, come era noto, l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale” ed era altrettanto noto che presupposto per la solidarietà era l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus.
In altri termini, il legislatore non richiedeva che la penale responsabilità dei coautori dell'illecito fosse giudicata nel medesimo processo, ma si limitava a configurare le obbligazioni ex delicto come solidali, al fine di rafforzare la garanzia per il danneggiato. Le argomentazioni contrarie dedotte in ricorso e reiterate in questa sede,volte a confermare la legittimità della richiesta, erano infondate, ancorché venga invocata la circostanza che la quantificazione dei danni era stata stabilita da due
Autorità giudiziarie diverse che avevano individuato due poste risarcitorie diverse in quanto diversi sarebbero i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati.
Al contrario, entrambe le pretese afferivano allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, avevano agito in concorso tra loro. Le sentenze nn. 791/2009 del 16/7/2009 e 273 del 21/1/2010 erano state pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati sostanzialmente per lo stesso fatto criminoso, riconducibile ad agenti diversi che tuttavia avevano agito inequivocabilmente in concorso.
L'interpretazione sistematica e teleologica della L. 512/1999, alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p., non poteva che condurre ad affermare, come aveva fatto il Primo Giudice, la piena legittimità della decisione impugnata, frutto di “un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolavano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili”.
Il 6 marzo 2025, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' pacifico, in punto di fatto che l' si è costituito parte civile innanzi al G.U.P. presso il Pt_1
Tribunale di Palermo nel procedimento penale iscritto al n. 800269/08 R.G.GIP nei confronti di
[...]
e , imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e CP_4 Controparte_5 13
dall'agevolazione all'associazione mafiosa e che il predetto giudice, con sentenza n. CP_8
791 del 16.07.2009, ha condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al risarcimento dei danni quantificati in euro 56.000,00 in favore dell'odierno ricorrente e che, in seguito alla proposizione dell'istanza per l'accesso al Fondo di rotazione, il solidarietà, con delibera n. 381 del CP_1
23.09.2011, verificato positivamente il possesso in capo all' dei requisiti soggettivi ed Pt_3
oggettivi ex art. 4 l. 512/199 per l'accesso al Fondo, nonché l'insussistenza di motivi ostativi alla erogazione delle somme, ha disposto in suo favore il pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
L risultava costituito parte civile in altro procedimento penale, celebrato a carico di Pt_3 [...]
e per i reati da costoro commessi in concorso fra loro e con i Controparte_6 Controparte_12
predetti , ma giudicati separatamente in ragione della scelta da Controparte_13
parte di alcuni del rito ordinario e, più precisamente, nel procedimento iscritto ai nn. 334/09 e 469/09
R.G.T. nei confronti di e , entrambi imputati di estorsione in Controparte_6 Controparte_7
concorso, aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione all'associazione mafiosa;
CP_8
il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 273 del 21.01.2010, ha condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in suo favore e, pertanto, conformemente agli artt. 4 e 5 della Legge n. 512/99, l' ha presentato formale istanza di Pt_3
accesso al fondo di rotazione, presso gli uffici della per l'erogazione della Controparte_9
somma di euro 20.000,00, così come riconosciuta in sentenza a titolo di provvisionale, ma , tuttavia, con delibera n. 45 del 31-'1.2012.2011 il , dopo aver comunicato all'istante i Controparte_2
motivi ostativi,ha accolto parzialmente, per le sole spese legali, l'istanza, negando l'ulteriore somma di euro 20.000,00, in quanto precedentemente riconosciuta ed erogata.
Assume l' la illegittimità della suddetta delibera ministeriale e chiede il riconoscimento Pt_3
del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo liquidato in suo favore dalla suindicata sentenza.
A giudizio del primo giudice la P.A. ha correttamente esercitato il suo compito interpretativo della normativa in oggetto non compiendo alcuna valutazione discrezionale in ordine a quanto richiesto ed ha correttamente affermato che, in virtù della solidarietà passiva esistente tra gli autori dei reati di cui ai citati procedimenti penali, non competeva all' la somma richiesta al fondo di Pt_3
rotazione, corrispondente alla provvisionale di euro 20.000,00 disposta in suo favore al Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 273 del 21.01.2010. 14
La tesi della difesa dell' si basa sostanzialmente su una interpretazione letterale dell'art. 4 Pt_3
della l. n. 512/1999 che prevede “il diritto” di acceso al Fondo da parte di colui che, costituitosi parte civile, ha ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico degli imputati di reati commessi al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso o con metodo mafioso, come nella specie avvenuto.
Come rilevato dal appellato, la detta norma va però letta e interpretata alla luce dei principi CP_1
dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno e nella specie del divieto di duplicazione della medesima posta risarcitoria.
Sul punto va sottolineato che l' con le sentenze del GUP ha già ottenuto il risarcimento Pt_3
dell'integrale danno subito dal già menzionato fatto di reato che non può duplicarsi di certo per la ragione della pluralità di correi, trattandosi, appunto, di un “unico fatto” valutato nella sua globalità fonte di un “unico danno”.
La presenza, infatti, di più responsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055 c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, e il diverso apporto fornito da ciascuna condotta rileva solo ai fini del regresso interno che può esercitare il condebitore che ha pagato nei confronti degli altri responsabili, ma non può di certo portare ad una pluralità di illeciti.
È, poi, da escludere che la solidarietà tra i correi rispetto l'unico illecito commesso venga meno nell'ipotesi di separazione dei giudizi a carico dei coimputati: la solidarietà, infatti, attiene al fatto ed alle condotte concorsuali e non di certo al numero dei giudizi attraverso cui è stata affermata la responsabilità dei correi.
Anche l'art. 187 c.p. statuisce peraltro la responsabilità solidale dei condannati per uno stesso reato, prescindendo dal fatto che la condanna sia contestuale o pronunciata all'esito di più giudizi;
ed a tale articolo nel diritto civile corrisponde, con portata peraltro ancor più estesa, l'art. 2055 c.c.
A fronte, quindi, dell'unicità del fatto illecito subito, integralmente risarcito dal GUP con la sentenza sopra citata, alcun ulteriore pregiudizio separatamente liquidabile può vantare l' sicché Pt_3
correttamente, con riferimento alla sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti dei , CP_6
era stato ammesso al Fondo solo per le spese di lite di costituzione di parte civile.
In definitiva, il disposto dell'art. 4 della l. n. 512 del 1999, interpretato alla luce dei principi cardini dell'ordinamento, non consente alle vittime di mafia, in ragione della presenza di più sentenze che liquidano ripetutamente il medesimo pregiudizio per lo stesso fatto criminoso, di poter accedere al 15
fondo per ottenere più risarcimenti per il medesimo fatto di reato seppur commesso da più correi in concorso tra loro.
In altri termini è da escludere l'accesso al fondo per ottenere un risarcimento superiore a quello ottenibile, in virtù delle sentenze di condanna, dai responsabili dell'illecito che, ai sensi dell'art. 1306
c.c., possono opporre al creditore la sentenza pronunciata nei confronti degli altri debitori.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta dall' ei confronti Pt_1
del . Controparte_14
Tenuto conto della particolare complessità giuridica delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
dei reati intenzionali violenti avverso Controparte_15
l'ordinanza resa in data 5 aprile 2020 dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 831/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 marzo 2025, promossa in questo grado
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Palermo, via della Libertà n. 203/B, presso lo studio legale degli avv.ti Salvatore
NN e EA L'LI che lo rappresentano e difendono, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
), in persona Controparte_1
del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in Palermo, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza in data 5 aprile 2020, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da Pt_1
Con
nei confronti del e Reati
[...] Controparte_2
e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Controparte_3
Esponeva il primo giudice che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 29.3.2017 e ritualmente notificato, aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad accedere al Parte_1
Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, per l'erogazione delle somme riconosciutegli a titolo di risarcimento del danno e di provvisionale dal Tribunale di Palermo con le sentenze nn. 273 del 21.1.2010, nonché dal G.U.P. di Palermo con la sentenza n. 791 del
16.7.2009.
L' aveva affermato di essere un imprenditore vittima di richieste estorsive da parte della Pt_1
criminalità organizzata e di essersi costituito parte civile innanzi al GUP di Palermo nel procedimento
RG GIP n. 800269/08 nei confronti di e , imputati di Controparte_4 Controparte_5
associazione mafiosa ed estorsione aggravata ex art. 7 DL 152/1991, nonché dinanzi al Tribunale di
Palermo nel procedimento penale iscritto al n. 334/09 e n. 469/09 R.G. Tribunale nei confronti di
[...]
e , imputati di associazione mafiosa e di estorsione aggravata dal Controparte_6 Controparte_7
metodo mafioso e dall'agevolazione all'associazione mafiosa . CP_8
L' aveva riferito che il GUP di Palermo, con la sentenza n. 791/09, aveva condannato gli Pt_1
imputati alle pene di legge ed al pagamento di una provvisionale di euro 56.000,00 e che, in seguito alla proposizione dell'istanza per l'accesso al Fondo di rotazione, il Comitato di solidarietà, con delibera n. 381 del 23.09.2011, verificato positivamente il possesso in capo all'odierno ricorrente dei requisiti soggettivi ed oggettivi ex art. 4 l. 512/1999 per l'accesso al Fondo nonché l'insussistenza di motivi ostativi alla erogazione delle somme, aveva disposto in favore dell'odierno ricorrente il pagamento della somma riconosciuta a titolo di provvisionale e che, nel frattempo, il Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 273 del 21.1.2010 aveva condannato gli imputati e Controparte_6 [...]
alle pene di legge e al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in favore CP_7
dell'odierno ricorrente.
L' aveva esposto che tutti i predetti imputati risultavano condannati per lo stesso fatto Pt_1
criminoso, in concorso fra loro, sebbene con pronunzie rese all'esito di procedimenti celebrati con riti diversi per scelta degli imputati (rito ordinario e rito abbreviato)e, pertanto, conformemente agli artt. 4 e 5 della l. 512/1999, l'odierno ricorrente aveva presentato formale istanza di accesso al fondo 4
di rotazione, presso gli uffici della per l'erogazione della somma di euro Controparte_9
100.000,00, così come riconosciuta nella sentenza n. 273/2010 a titolo di provvisionale ma, con delibera ministeriale n. 45 del 31.1.2012 il , aveva accolto parzialmente Controparte_2
l'istanza per le sole spese legali, negando l'ulteriore somma di euro 20.000,00, in quanto ricompresa nella maggior somma di euro 56.000,00 precedentemente riconosciuta ed erogata.
Assumendo l'illegittimità della delibera n. 45/2012, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del diritto al pagamento dell'intero importo liquidato in suo favore dalle suindicate sentenze.
Il Controparte_10
aveva chiesto il rigetto delle domande promosse perché infondate in fatto e in
[...]
diritto, per la ritenuta legittimità delle delibere impugnate.
Affermava il primo giudice che doveva ritenersi che, sulla base delle sentenze sopra indicate e della documentazione versata in atti, non poteva discutersi della sussistenza dei presupposti oggettivamente posti dalla normativa vigente per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
A fronte di più sentenze pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati per il medesimo fatto criminoso, nei confronti di soggetti diversi che avevano agito in concorso tra loro e per il medesimo danno - ciò che si verificava frequentemente quando il procedimento penale, a seguito di differenti scelte difensive da parte dei diversi imputati, pur se iniziato unitariamente, si concludeva con le sentenze pronunciate da giudici diversi secondo il rito prescelto, ognuna contenente una condanna risarcitoria o provvisionale in favore della parte civile - il aveva seguito CP_1
l'orientamento di riconoscere alla parte civile il diritto di accedere al fondo per la sola provvisionale di maggiore consistenza.
Rilevava che nel caso di specie, considerato che la P.A. aveva fondato la propria interpretazione sulla lettura sistematica e teleologica della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p., non poteva ritenersi che si fosse in presenza dell'esercizio di un potere discrezionale diretto ad effettuare delle valutazioni di merito, quanto piuttosto che si trattava di un'attività interpretativa volta all'applicazione corretta della norma, sistematicamente interpretata alla luce dei principi e delle regole proprie del processo penale.
L' attività interpretativa della P.A. non aveva portata innovativa rispetto alle norme di cui alla l.
512/1999, ma conseguiva ad un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolavano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili, per cui nello specifico 5
occorreva individuare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato penale che conteneva una condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno o ad una provvisionale e, al riguardo,osservava che l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale”.
Dalla lettura dell'art. 187 c.p. si evinceva, dunque, che presupposto per la solidarietà era l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus in quanto il legislatore non richiedeva che la penale responsabilità dei coautori dell'illecito fosse giudicata nel medesimo processo, ma si limitava a configurare le obbligazioni ex delicto come solidali, al fine di rafforzare la garanzia per il danneggiato e, pertanto, l'obbligazione risarcitoria conseguente alla commissione di un reato era unica nei confronti del creditore, senza che fosse attribuito alcun rilievo ai rapporti interni tra i debitori.
Non poteva condividersi la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui il giudice penale procedeva alla quantificazione del danno avuto riguardo alle singole condotte, al nesso di causalità e al contributo di ogni coautore del reato e a medesime conclusioni era giunta la giurisprudenza nell'affermare che “la condanna al risarcimento del danno causato dal reato, ove si sia in presenza di più autori del fatto alcuni dei quali rimasti ignoti, va pronunciata per l'intero nei confronti dell'imputato riconosciuto colpevole, in forza del vincolo di solidarietà passiva per l'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex art. 2055 c.c., ed è pertanto illegittima la decisione di frazionare pro quota, in misura percentuale, la responsabilità risarcitoria”, con la conseguenza che il giudice penale valutava, ai fini del riconoscimento di un danno risarcibile, il reato considerato nel suo complesso, come medesimo fatto dannoso ex art. 2055 c.c. ed era indubbio, quindi, che nel procedere alla valutazione del danno il giudice considerava come evento dannoso l'intero reato, anche quando era stato commesso da più soggetti in concorso tra loro.
Non era giuridicamente fondata la tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui i diversi giudici avrebbero giudicato fatti differenti penalmente rilevanti, ovvero diverse condotte di più soggetti, in quanto le eventuali difformità tra le somme liquidate a favore della parte civile in sentenze diverse non erano determinate dal frazionamento del credito della parte civile in relazione al quantum di responsabilità addebitabile a ciascuno dei coautori del reato ma piuttosto conseguivano al differente quadro probatorio raggiunto in sede processuale ed, invero, sia nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno, sia nelle ipotesi di condanna ad una provvisionale, conformemente agli art. 538 e 539 c.p.p., 6
il giudice provvedeva, rispettivamente, alla liquidazione dell'intero danno ovvero alla liquidazione del danno nei limiti del quantum per cui riteneva raggiunta la prova.
Era da condividere l'interpretazione della l. 512/1999 assunta dal Comitato, alla luce degli artt. 187
c.p. e 539 c.p.p., in quanto la contraria tesi espressa dal ricorrente si poneva in contrasto con i principi e le regole proprie del processo penale, traducendosi in un rischio di moltiplicazione del diritto risarcitorio per i danni sofferti dalla parte civile a causa di un unico evento criminoso.
Non era condivisibile, altresì, la censura mossa dalla parte ricorrente secondo cui la verifica della circostanza che si trattava del medesimo reato posto in essere da più soggetti in concorso tra loro implicherebbe un'indagine nel merito della decisione del giudice penale e quindi l'esercizio di un potere discrezionale in quanto doveva ritenersi che qualora la suddetta circostanza emergeva, ictu oculi, dalla lettura dei capi d'imputazione delle diverse sentenze opposte al Fondo dalla parte civile, non era necessaria alcuna attività valutativa circa le pronunce del giudice penale ed i fatti oggetto del processo.
L'interpretazione della l. 512/1999 accolta dal non determinava alcun pregiudizio in capo CP_1
alla persona danneggiata costituitasi parte civile considerato che la stessa, a seguito del riconoscimento di una provvisionale, poteva rivolgersi al giudice civile, ovvero in caso di condanna risarcitoria del giudice penale poteva impugnare la sentenza, per vedersi riconosciuto il maggior danno che ritenesse non essere stato accertato e l'eventuale riconoscimento di un maggior danno sarebbe certamente opponibile al . CP_1
Affermava il Tribunale, quindi, , quindi, che, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi enunciati dal ricorrente, doveva ritenersi la legittimità del diniego di accesso al Fondo in parola, dovendosi ritenere che l'interpretazione seguita dal Comitato era conforme al diritto e non si traduceva in esercizio di potere discrezionale , e, conseguentemente, la domanda del ricorrente andava rigettata.
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello affermando che era erronea in Parte_1
ordine alla ritenuta sussistenza di una legittima attività interpretativa della l. 512/1999 ad opera della
P.A..
Invero il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'unanime, costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la P.A. è priva di ogni potestà discrezionale, dunque valutativa, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità delle somme richieste dalla parte civile. 7
Anche la giurisprudenza amministrativa era costante nell'affermare che era preclusa alla P.A ogni potestà valutativa circa l'entità della somma da erogare ex l. 512/1999 .
L'ordinanza appellata si poneva anche in contrasto con la giurisprudenza dello stesso Tribunale di
Palermo che, in più occasioni ed in fattispecie identiche a quella per cui oggi è causa, aveva condannato il al pagamento delle somme in favore della vittima, già costituitosi Controparte_1
parte civile contro i propri estortori al pari dello stesso . CP_11
Pertanto, era ingiusta la conclusione cui perveniva il Giudice di prime cure allorquando qualificava come attività interpretativa della l. 512/1999 quella che, pacificamente, era invece attività discrezionale di valutazione delle pronunce penali e di revisione del quantum risarcitorio liquidato dall'Autorità giudiziaria penale alla parte civile.
L'errore in cui incorreva il Giudice nella ordinanza impugnata era ancor più evidente a pag. 5 del provvedimento laddove si leggeva: ”Nello specifico occorre individuare i limiti oggettivi e soggettivi del giudicato penale che contenga una condanna, in favore della parte civile, al risarcimento del danno o ad una provvisionale”.
Invero, l'analisi del giudicato da parte della P.A. si traduceva imperscrutabilmente in una valutazione dei presupposti di erogabilità delle somme, oggetto di istanza di accesso al Fondo, operazione, questa, non consentita dalla l. 512/1999 poiché la stessa non conteneva nessun riferimento, nemmeno implicito, a pretesi poteri della P.A. di interpretazione del giudicato penale (la cui intangibilità verrebbe diversamente violata), delle condotte dei soggetti condannati per mafia, della congruità delle poste risarcitorie riconosciute in favore delle vittime.
A tal proposito ricordava che la Suprema Corte, differenziando le previsioni di cui alla l. 302/1990 e quelle di cui alla l. 512/1999, aveva chiarito che il dubbio circa il carattere valutativo dei presupposti di accesso al beneficio non potevano porsi nemmeno rispetto alla Legge del 1999 in ragione della sua formulazione più restrittiva (art. 4: Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore e' stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre
1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (…); art. 6: La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 e' disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica: a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante. 8
Anche prescindendo dai superiori rilievi, il Giudice di prime cure aveva errato anche perché aveva ritenuto apoditticamente (e senza nulla motivare sul punto) che nella odierna fattispecie ricorreva l'ipotesi di uno “stesso fatto criminoso”, di una “medesima tipologia di danno” e di un “concorso tra imputati”. Simili presupposti logico-giuridici erano errati e, in ogni caso, non risultavano in alcun modo provati dalla P.A.
Inoltre il Tribunale aveva affermato che la P.A. aveva legittimamente fondato la propria interpretazione sulla lettura sistematica della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p.
Sul punto rilevava che, al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, l'interpretazione condotta dal , anche ove la stessa non si sostanziasse in attività valutativa e Controparte_1
discrezionale era in palese contrasto con la ratio e lo spirito della legge in commento.
Era in definitiva errata l'ordinanza sulla interpretazione delle disposizioni della l. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p., 539 c.p.p. e 2055 c.c..
Invero la pronuncia appellata era il frutto di una lettura errata delle disposizioni in materia di solidarietà tra soggetti responsabili di un fatto illecito commesso in concorso.
In ogni caso, una interpretazione dell'art. 187 c.p. coerente con la ratio e le finalità della l. 512/1999 avrebbe, al più, potuto condurre all'assurdo di ritenere, ad esempio, responsabili in solido i condannati e (giudicati con rito abbreviato) per i danni arrecati dalle Controparte_4 Controparte_5
condotte di e (processati con rito ordinario), così da Controparte_6 Controparte_7
riconoscere alla vittima l'integrale valore delle poste liquidate in sede penale, e non nel senso di concludere che all'appellante spetti solo uno dei risarcimenti riconosciuti dall'Autorità giudiziaria penale.
La criticità del ragionamento del ragionamento adottato dalla P.A. si appalesava maggiormente allorquando, in seno alle delibere impugnate, si affermava che “il pagamento di entrambi i risarcimenti disposti per lo stesso danno comporterebbe la corresponsione di una somma d'importo superiore a quella liquidata in ciascuna delle sentenze”.
La circostanza, cioè, di prescindere dalle risultanze dei processi penali, consentendo alla P.A. revisioni incontrollate dei risarcimenti, non poteva che condurre all'incertezza nella applicazione di una normativa che era posta a tutela, garanzia ed effettivo sostegno delle vittime dei reati di tipo mafioso.
Il Giudice di primo grado, dunque, aveva erroneamente ritenuto come illegittimamente frazionate e/o duplicate poste risarcitorie che erano state, invece, correttamente riconosciute da diversi Organi 9
Giudiziari, che avevano condannato diversi imputati per i differenti ruoli nella commissione delle estorsioni in suo danno.
Sostenere una solidarietà tra tutti gli imputati (sebbene giudicati separatamente nel tempo) per farne da ciò discendere che spettava solo uno dei risarcimenti riconosciuti in sede penale, significava ledere gli interessi della vittima di reato e, soprattutto, stravolgere la finalità solidaristica della l. 512/99 e la qualifica di “diritto soggettivo” in capo al soggetto destinatario di estorsione mafiosa;
posizione di diritto soggettivo, così come affermato dalla Giurisprudenza assolutamente costante sul punto, che non ammetteva interpretazioni o autonomi poteri di valutazione della P.A. (ma anche del Giudice civile) dei fatti per come accertati in sede penale con sentenze passate in giudicato.
Manifestamente infondata e non aderente alla realtà delle pronunce era, poi, la parte della decisione in cui veniva sostenuto che “Le eventuali difformità tra le somme liquidate a favore della parte civile in pronunce diverse, difatti, non sono determinate dal frazionamento del credito della parte civile in relazione al quantum di responsabilità addebitabile a ciascuno dei coautori del reato;
piuttosto conseguono al differente quadro probatorio raggiunto in sede processuale. Invero, sia nelle ipotesi di condanna al risarcimento del danno sia nelle ipotesi di condanna ad una provvisionale, conformemente agli art. 538 e 539 c.p.p., il giudice provvedeva, rispettivamente, alla liquidazione dell'intero danno ovvero alla liquidazione dello stesso nei limiti del quantum per cui riteneva raggiunta la prova.”.
Il richiamo alla “diversità del quadro probatorio” come causa di “difformità tra somme liquidate in pronunce diverse” era erroneo.
La diversità dei vari risarcimenti riconosciuti all'appellante discendeva dalla valutazione operata da varie Autorità Giudiziarie delle diverse condotte e stati soggettivi dei responsabili dei reati subiti dallo stesso.
Ogni Giudice, quindi, all'esito di ogni processo penale, aveva correttamente considerato solidalmente obbligati al risarcimento soltanto gli imputati del “suo” processo, e quantificato i danni sulla base della compromissione dei diritti della parte civile a causa delle condotte dei soli imputati in quel momento giudicati.
Inconducente, infine, era il richiamo alla liquidazione del risarcimento per l'intero o nei limiti del quantum per cui si riteneva raggiunta la prova (art. 539 c.p.p.), poiché tale previsione veniva utilizzata dal Giudice per costruire un concetto di solidarietà “esterna” non prevista dal diritto penale sostanziale e processuale. 10
Il Tribunale aveva altresì ritenuto che:
“In virtù di quanto fin qui osservato, ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi enunziati dall'odierno ricorrente, deve ritenersi la legittimità del diniego di accesso del ricorrente al Fondo in parola, dovendosi ritenere che l'interpretazione seguita dal Comitato è conforme al diritto e non si traduce in esercizio di potere discrezionale”.
Il Giudice di prime cure, ritenendo la legittimità del diniego opposto dalla P.A., aveva totalmente ignorato le censure rivolte alla parte motiva della delibera amministrativa di cui si chiedeva la disapplicazione.
In particolare, in seno alla delibera n. 45 del 31.1.2012, la P.A. aveva richiamato il parere del
15.7.2011 reso dall'Avvocatura Generale dello Stato e riferito al solo caso di molteplicità di liquidazione di provvisionali.
Tale indirizzo interpretativo:
- era inapplicabile al caso in esame in cui non ricorrevano più provvisionali, bensì un risarcimento dei danni interamente quantificato ed una provvisionale;
- si poneva in contrasto con l'unanime giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi in materia;
- collideva con l'intero impianto della l. 512/1999 che non attribuiva alla P.A. alcun potere valutativo in ordine al quantum erogabile alle vittime dei reati mafiosi (“il pagamento di entrambe le provvisionali, disposte per lo stesso danno, comporterebbe la corresponsione di una somma di importo superiore a quella liquidata in ciascuna delle cennate sentenze”, p. 2 delibera) Il
[...]
aveva dunque argomentato il proprio diniego in adesione ad un ragionamento (quello CP_1
suffragato da parere dell'Avvocatura Generale dello Stato) che, oltre a porsi in palese contrasto con i principi dettati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, era riferito a fattispecie del tutto diversa da quella del caso concreto.
Invero, l'iter argomentativo dell'Avvocatura Generale dello Stato e posto alla base delle successive determine del (“A fronte di un'istanza di accesso fondata su più provvisionali, pertanto, si CP_1
ritiene corretto liquidare quella di maggiore consistenza in attesa che il giudice civile accerti la sussistenza di un'eventuale ulteriore porzione di danno patito per il medesimo reato commesso da più soggetti in concorso tra loro. Tale soluzione oltre che prudenziale pare, in ogni caso, senz'altro conforme alla ratio non solo della Legge 512 del 1999 ma della disciplina sopra riferita in tema di risarcimento e liquidazione del danno. D'altra parte, ogni diversa soluzione comporterebbe un giudizio prognostico – a carico del Comitato – in ordine alla possibile entità del danno effettivamente 11
subito dalla parte ed alla conclusione del giudizio risarcitorio in sede civile; giudizio questo che potrebbe anche dare esito negativo per la parte istante in difetto di prova sul danno, con conseguente onere di ripetizione delle somme erogate in eccesso”), era palesemente inapplicabile alla fattispecie in oggetto per l'ovvia ragione che, quanto alla statuizione di condanna degli imputati e CP_4
al risarcimento del danno in favore della parte civile non vi sarà alcun successivo CP_5 Pt_1
accertamento di un Giudice civile, essendo stato il pregiudizio interamente quantificato.
Anche di tali argomentazioni il Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto ai fini dell'accoglimento delle domande dell'odierno appellante.
In ragione dei predetti rilievi, il provvedimento appellato meritava di essere integralmente riformato.
Il –Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati Controparte_1
intenzionali violenti si costituiva in giudizio esponendo che il gravame proposto non meritava accoglimento, avendo l'ordinanza impugnata fatto corretto uso dei principi valevoli per la res controversa e avendo adeguatamente motivato i passaggi salienti.
Come già ampiamente dedotto in infatti, la delibera era stata adottata legittimamente dal Parte_2
, che aveva deciso di accogliere parzialmente la domanda di accesso al Fondo limitatamente CP_1
alla rifusione delle sole spese processuali e di rigettare la richiesta di pagamento della provvisionale di € 20.000,00, liquidata dal Tribunale di Palermo con sentenza n° 273/2010 del 21/01/2010, essendo, per lo stesso danno, già stata corrisposta all' la somma superiore di € 56.000,00 a titolo di Pt_1
risarcimento in relazione alla sentenza n° 791/2009 del 16/07/2009, emessa dal GUP presso il
Tribunale di Palermo.
Le argomentazioni contrarie dedotte in ricorso e reiterate in questa sede, volte a confermare la legittimità della richiesta, erano infondate, ancorché venga invocata la circostanza che la quantificazione dei danni era stata stabilita da due Autorità giudiziarie diverse che avevano individuato due poste risarcitorie diverse in quanto diversi erano i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati.
Al contrario, entrambe le pretese afferivano allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, avevano agito in concorso tra loro. Le sentenze nn. 791/2009 del 16/7/2009 e 273 del 21/1/2010 erano state pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati sostanzialmente per lo stesso fatto criminoso, riconducibile ad agenti diversi che tuttavia avevano agito inequivocabilmente in concorso. 12
L' orientamento seguito dal primo giudice conseguiva a regole normative che l'Amministrazione aveva pedissequamente applicato.
Invero, l'interpretazione sistematica e teleologica della L. 512/1999 alla luce degli artt. 187 c.p. e 539
c.p.p., non poteva che condurre ad affermare, come aveva fatto il Primo Giudice, la piena legittimità della decisione impugnata, frutto di “un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolavano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili”.
Al riguardo, come era noto, l'art. 187 c.p. disponeva che “i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale” ed era altrettanto noto che presupposto per la solidarietà era l'unicità del reato e non anche l'unicità della condanna o il simultaneus processus.
In altri termini, il legislatore non richiedeva che la penale responsabilità dei coautori dell'illecito fosse giudicata nel medesimo processo, ma si limitava a configurare le obbligazioni ex delicto come solidali, al fine di rafforzare la garanzia per il danneggiato. Le argomentazioni contrarie dedotte in ricorso e reiterate in questa sede,volte a confermare la legittimità della richiesta, erano infondate, ancorché venga invocata la circostanza che la quantificazione dei danni era stata stabilita da due
Autorità giudiziarie diverse che avevano individuato due poste risarcitorie diverse in quanto diversi sarebbero i ruoli, le condotte e gli stati soggettivi degli imputati.
Al contrario, entrambe le pretese afferivano allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, avevano agito in concorso tra loro. Le sentenze nn. 791/2009 del 16/7/2009 e 273 del 21/1/2010 erano state pronunciate in procedimenti penali separati, ma instaurati sostanzialmente per lo stesso fatto criminoso, riconducibile ad agenti diversi che tuttavia avevano agito inequivocabilmente in concorso.
L'interpretazione sistematica e teleologica della L. 512/1999, alla luce degli artt. 187 c.p. e 539 c.p.p., non poteva che condurre ad affermare, come aveva fatto il Primo Giudice, la piena legittimità della decisione impugnata, frutto di “un legittimo e doveroso esame congiunto delle suindicate norme e di quelle che regolavano la pronuncia del giudice penale sulle statuizioni civili”.
Il 6 marzo 2025, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
E' pacifico, in punto di fatto che l' si è costituito parte civile innanzi al G.U.P. presso il Pt_1
Tribunale di Palermo nel procedimento penale iscritto al n. 800269/08 R.G.GIP nei confronti di
[...]
e , imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e CP_4 Controparte_5 13
dall'agevolazione all'associazione mafiosa e che il predetto giudice, con sentenza n. CP_8
791 del 16.07.2009, ha condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al risarcimento dei danni quantificati in euro 56.000,00 in favore dell'odierno ricorrente e che, in seguito alla proposizione dell'istanza per l'accesso al Fondo di rotazione, il solidarietà, con delibera n. 381 del CP_1
23.09.2011, verificato positivamente il possesso in capo all' dei requisiti soggettivi ed Pt_3
oggettivi ex art. 4 l. 512/199 per l'accesso al Fondo, nonché l'insussistenza di motivi ostativi alla erogazione delle somme, ha disposto in suo favore il pagamento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.
L risultava costituito parte civile in altro procedimento penale, celebrato a carico di Pt_3 [...]
e per i reati da costoro commessi in concorso fra loro e con i Controparte_6 Controparte_12
predetti , ma giudicati separatamente in ragione della scelta da Controparte_13
parte di alcuni del rito ordinario e, più precisamente, nel procedimento iscritto ai nn. 334/09 e 469/09
R.G.T. nei confronti di e , entrambi imputati di estorsione in Controparte_6 Controparte_7
concorso, aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione all'associazione mafiosa;
CP_8
il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 273 del 21.01.2010, ha condannato i suddetti imputati alle pene di legge e al pagamento di una provvisionale di euro 20.000,00 in suo favore e, pertanto, conformemente agli artt. 4 e 5 della Legge n. 512/99, l' ha presentato formale istanza di Pt_3
accesso al fondo di rotazione, presso gli uffici della per l'erogazione della Controparte_9
somma di euro 20.000,00, così come riconosciuta in sentenza a titolo di provvisionale, ma , tuttavia, con delibera n. 45 del 31-'1.2012.2011 il , dopo aver comunicato all'istante i Controparte_2
motivi ostativi,ha accolto parzialmente, per le sole spese legali, l'istanza, negando l'ulteriore somma di euro 20.000,00, in quanto precedentemente riconosciuta ed erogata.
Assume l' la illegittimità della suddetta delibera ministeriale e chiede il riconoscimento Pt_3
del diritto ad ottenere il pagamento dell'importo liquidato in suo favore dalla suindicata sentenza.
A giudizio del primo giudice la P.A. ha correttamente esercitato il suo compito interpretativo della normativa in oggetto non compiendo alcuna valutazione discrezionale in ordine a quanto richiesto ed ha correttamente affermato che, in virtù della solidarietà passiva esistente tra gli autori dei reati di cui ai citati procedimenti penali, non competeva all' la somma richiesta al fondo di Pt_3
rotazione, corrispondente alla provvisionale di euro 20.000,00 disposta in suo favore al Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 273 del 21.01.2010. 14
La tesi della difesa dell' si basa sostanzialmente su una interpretazione letterale dell'art. 4 Pt_3
della l. n. 512/1999 che prevede “il diritto” di acceso al Fondo da parte di colui che, costituitosi parte civile, ha ottenuto sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico degli imputati di reati commessi al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso o con metodo mafioso, come nella specie avvenuto.
Come rilevato dal appellato, la detta norma va però letta e interpretata alla luce dei principi CP_1
dell'ordinamento in materia di risarcimento del danno e nella specie del divieto di duplicazione della medesima posta risarcitoria.
Sul punto va sottolineato che l' con le sentenze del GUP ha già ottenuto il risarcimento Pt_3
dell'integrale danno subito dal già menzionato fatto di reato che non può duplicarsi di certo per la ragione della pluralità di correi, trattandosi, appunto, di un “unico fatto” valutato nella sua globalità fonte di un “unico danno”.
La presenza, infatti, di più responsabili del fatto illecito, per il disposto dell'art. 2055 c.c., determina la responsabilità solidale tra loro, e il diverso apporto fornito da ciascuna condotta rileva solo ai fini del regresso interno che può esercitare il condebitore che ha pagato nei confronti degli altri responsabili, ma non può di certo portare ad una pluralità di illeciti.
È, poi, da escludere che la solidarietà tra i correi rispetto l'unico illecito commesso venga meno nell'ipotesi di separazione dei giudizi a carico dei coimputati: la solidarietà, infatti, attiene al fatto ed alle condotte concorsuali e non di certo al numero dei giudizi attraverso cui è stata affermata la responsabilità dei correi.
Anche l'art. 187 c.p. statuisce peraltro la responsabilità solidale dei condannati per uno stesso reato, prescindendo dal fatto che la condanna sia contestuale o pronunciata all'esito di più giudizi;
ed a tale articolo nel diritto civile corrisponde, con portata peraltro ancor più estesa, l'art. 2055 c.c.
A fronte, quindi, dell'unicità del fatto illecito subito, integralmente risarcito dal GUP con la sentenza sopra citata, alcun ulteriore pregiudizio separatamente liquidabile può vantare l' sicché Pt_3
correttamente, con riferimento alla sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti dei , CP_6
era stato ammesso al Fondo solo per le spese di lite di costituzione di parte civile.
In definitiva, il disposto dell'art. 4 della l. n. 512 del 1999, interpretato alla luce dei principi cardini dell'ordinamento, non consente alle vittime di mafia, in ragione della presenza di più sentenze che liquidano ripetutamente il medesimo pregiudizio per lo stesso fatto criminoso, di poter accedere al 15
fondo per ottenere più risarcimenti per il medesimo fatto di reato seppur commesso da più correi in concorso tra loro.
In altri termini è da escludere l'accesso al fondo per ottenere un risarcimento superiore a quello ottenibile, in virtù delle sentenze di condanna, dai responsabili dell'illecito che, ai sensi dell'art. 1306
c.c., possono opporre al creditore la sentenza pronunciata nei confronti degli altri debitori.
Correttamente, quindi, il primo giudice ha rigettato la domanda proposta dall' ei confronti Pt_1
del . Controparte_14
Tenuto conto della particolare complessità giuridica delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
dei reati intenzionali violenti avverso Controparte_15
l'ordinanza resa in data 5 aprile 2020 dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE