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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13257 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 9068/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NI, spirati i termini per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Parte_1
Moscariello che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
, Controparte_1
- contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, , dedotto di avere svolto attività di Parte_1 docenza nei seguenti anni scolastici:
- anno scolastico 2022/2023 con contratti di supplenza dal 31 gennaio 2022 al 30 giungo 2022
(12 h) e dal 4 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 (12 h);
- anno scolastico 2023/2024 con contratto di supplenza dal 29 settembre 2023 al 30 giugno 2024
(24 h);
- anno scolastico 2024/2025 con contratto di supplenza dal 16 settembre 2024 al 30 giugno 2025
(24 h),
e che non le era stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 - che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di
Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio 2022 - e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, chiedeva la condanna del convenuto al CP_1 pagamento, tramite carta elettronica, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici in cui aveva svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il rimaneva contumace. Controparte_1
Con nota di deposito del 18.12.2025 parte ricorrente comprovava la permanenza nel sistema scolastico attraverso la produzione di contratto di supplenza per l'a.s. 2025/26.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 22.12.2025, la causa, di natura documentale, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla Controparte_3 data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria”.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma
3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3, DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 in virtù di incarichi sino al termine delle attività didattiche.
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sanciti nella succitata pronuncia delle
Sezioni Unite della Cassazione, parte ricorrente ha diritto all'accredito, tramite carta elettronica, della complessiva somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici rispetto ai quali è stata conferitaria di incarichi sino al termine delle attività didattiche.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € 1.080,00 oltre accessori di CP_1 legge, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/23,
2023/24 e 2024/25 per l'importo complessivo di euro 1.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 liquidate in € 1.080,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 23.12.2025
Il Giudice
VI NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI NI, spirati i termini per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Parte_1
Moscariello che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- ricorrente
E
, Controparte_1
- contumace -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.09.2023, , dedotto di avere svolto attività di Parte_1 docenza nei seguenti anni scolastici:
- anno scolastico 2022/2023 con contratti di supplenza dal 31 gennaio 2022 al 30 giungo 2022
(12 h) e dal 4 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 (12 h);
- anno scolastico 2023/2024 con contratto di supplenza dal 29 settembre 2023 al 30 giugno 2024
(24 h);
- anno scolastico 2024/2025 con contratto di supplenza dal 16 settembre 2024 al 30 giugno 2025
(24 h),
e che non le era stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 - che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di
Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio 2022 - e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, chiedeva la condanna del convenuto al CP_1 pagamento, tramite carta elettronica, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici in cui aveva svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il rimaneva contumace. Controparte_1
Con nota di deposito del 18.12.2025 parte ricorrente comprovava la permanenza nel sistema scolastico attraverso la produzione di contratto di supplenza per l'a.s. 2025/26.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 22.12.2025, la causa, di natura documentale, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla Controparte_3 data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_3 categoria”.
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma
3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3, DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25 in virtù di incarichi sino al termine delle attività didattiche.
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sanciti nella succitata pronuncia delle
Sezioni Unite della Cassazione, parte ricorrente ha diritto all'accredito, tramite carta elettronica, della complessiva somma di € 1.500,00 per gli anni scolastici rispetto ai quali è stata conferitaria di incarichi sino al termine delle attività didattiche.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € 1.080,00 oltre accessori di CP_1 legge, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/23,
2023/24 e 2024/25 per l'importo complessivo di euro 1.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 liquidate in € 1.080,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 23.12.2025
Il Giudice
VI NI