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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 22.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5263/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Martino Gragnaniello, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Alessandro Funari, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione e all'assegno ordinario ai sensi della L. 222/84, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare occorre osservare che con memoria depositata il 18.12.2023 CP_ nel giudizio di atp, l eccepiva che in via di autotutela era stato riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità, liquidato con decorrenza dal 4.9.2023. Trattasi, dunque, di parziale riconoscimento della prestazione, fatto valere in giudizio dall' , che preclude un successivo accertamento giudiziale;
sicché in parte CP_2 qua era cessata la materia del contendere.
Per la restante parte, la domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di
1 consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente censura la consulenza tecnica per avere il consulente sottostimato il complesso patologico. In particolare, l'opponente, in maniera del tutto generica, lamenta che il ctu Dott. non avrebbe Persona_1 adeguatamente valutato la reale incidenza che le patologie sofferte dal Sig.
hanno avuto sulla propria capacità di lavoro, giungendo pertanto a Pt_1 conclusioni errate e contraddittorie, oltre che in netto contrasto con la documentazione medica in atti.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
Ebbene, l'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 9.4.24, Persona_1 ha riferito di un soggetto in buone condizioni generali, ben orientato nel tempo e nello spazio, con deambulazione autonoma al pari dei passaggi posturali anch'essi autonomi. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «In base a quanto emerso dalle risultanze degli accertamenti medico-legali d'Ufficio esperiti in persona di
, assicurato in qualità di autista di camion, si può Parte_1 CP_1 affermare che trattasi di soggetto di anni 60, affetto dalle seguenti, fondamentali infermità:
1- Esiti di intervento in artroscopia di meniscectomia selettiva per rottura del corno posteriore mediale del ginocchio destro, esiti di intervento in artroscopia di tenotomia CLB + sutura del tendine sovraspinoso spalla destra ed esiti di intervento chirurgico di acromionplastica spalla sinistra.
2- Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali».
Ciò posto, il ctu ha valutato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'inabilità lavorativa ai sensi della L. 222/84, così concludendo: «le infermità sopra diagnosticate sono tutte a carattere permanente e sul piano clinico-funzionale tali da non incidere in maniera significativa sulla capacità lavorativa dell'esaminando.
In altri termini, tali infermità, al momento, non incidono in modo significativo sullo svolgimento dell'attività lavorativa cui si è sempre dedicato l'assicurato
(autista di camion) e consentono la prosecuzione della predetta attività
2 lavorativa, che nella fattispecie non costituisce un fattore particolarmente dannoso e usurante.
In altre parole, non sussistono i requisiti biologici per il diritto alla pensione e/o all'assegno ordinario di invalidità, in quanto non ricorrono i requisiti bio- attitudinali previsti dal Legislatore (art.1 e 2 legge 222/84), tenuto conto che la capacità lavorativa dell'assicurato, a causa delle predette infermità, non è ridotta in modo permanente a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ovvero nei riguardi dell'attività lavorativa svolta in maniera continuativa (portiere di condominio) e di quelle attività lavorative affini che potrebbero essere svolte in base al sesso, all'età, alla costituzione fisica, al titolo di studio, alla capacità intellettiva, alla predisposizione naturale ed all'esperienza acquisita». Tutto ciò posto, a ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa valutazione delle patologie del sig. . Pt_1
Orbene, la parte, lungi dal prospettare un vizio logico o di metodo a opera del ctu, si limita a dedurre una più grave stima della patologia.
Sicché il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione, che si risolvono in un mero dissenso diagnostico.
Nel caso di specie, dunque, le censure mosse alla perizia da parte opponente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
Invero, «Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di
3 revisione del merito del convincimento del giudice» (Cass. civ., sez. lav., n.
7341 del 17/04/2004).
Del resto, la parte nel riportare la diagnosi contenuta nel referto della gastroscopia del luglio 2024 avrebbe dovuto specificare perché le patologie riscontrate inciderebbero e avrebbero inciso sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Invero, è principio consolidato quello per l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n.
6428/1994; Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a.c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass. C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla
Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
4 Per tali ragioni si ritiene, in conclusione, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute del sig. . Pt_1
L'opposizione va dunque rigettata.
Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. CP_ Spese di ctu a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda volta al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 4.9.2023 e per la restante parte rigetta l'opposizione;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
3) pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
Nola, 22.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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