Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella cause riunite nn. 40000788 R.G. e 10676/13 R.G., aventi ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti della minore rappresentati e difesi Persona_1 dall'avv. Maximo Russo;
ATTORI
E
PROF. DOTT. , rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Greco;
Controparte_2
CONVENUTO
E
IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Polverino;
CP_4
CONVENUTA
E
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- Controparte_5
TEMPORE, quale gestore della Clinica Villa del Sole di Napoli;
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
DOTT. , rappresentato e difeso dall'avv. Martino Galasso;
Controparte_6
CHIAMATO IN CAUSA
E
DOTT. , rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Vassallo;
Persona_2
CHIAMATO IN CAUSA
1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Controparte_7
PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cosma;
CHIAMATA IN CAUSA
E
ALLIANZ SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bonagura;
CHIAMATA IN CAUSA
E
GROUPAMA ASS.NI SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-
TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sica;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. in atti che qui si intendono riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2012 i SIg. e in Parte_1 Controparte_1
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , convenivano Persona_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Cava de' Tirreni, la CP_5
quale gestore della Clinica Villa del Sole di Napoli, il
[...] Controparte_8
ed il prof. , per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni,
[...] CP_9
patrimoniali e non, subiti e subendi, dalla CO , per la ritardata diagnosi di una Persona_1 displasia congenita dell'anca destra e per il, conseguente, tardivo trattamento sanitario.
Con comparsa depositata in data 8.03.2013 si costituiva Controparte_8
la quale, previa autorizzazione alla chiamata in causa del proprio assicuratore –
[...] [...]
- e dei professionisti che operavano presso la propria struttura e che avevano Controparte_10
eseguito gli esami ecografici alle anche della CO dott. e dott. Per_1 Controparte_6
, chiedeva il rigetto della domanda e , in via subordinata, la condanna del terzo Persona_2
Assicuratore in accoglimento della domanda di manleva, e in via ancora gradata la condanna dei terzi professionisti chiamati in causa.
Con comparsa depositata in data 16.03.2013 si costituiva il dott. , chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., e, nel merito, il rigetto della domanda nei propri confronti;
in subordine, in caso di accoglimento di questa, la condanna in solido della e del con i loro Controparte_11 CP_3
2 assicuratori al risarcimento dei danni in favore degli attori, in via ancora più gradata, l'accertamento del grado di responsabilità di ciascun obbligato.
Autorizzate ed espletate le richieste di chiamata in causa, con comparsa depositata in data
20.11.2013 si costituiva il dott. instando per il rigetto della domanda nei propri Controparte_6
confronti. Lo stesso, inoltre, veniva autorizzato alla chiamata in causa della Groupama Ass.ni con la quale aveva stipulato una polizza per la RC professionale.
Con comparsa depositata in data 18.12.2013 si costituiva il dott. instando per il Persona_2
rigetto della domanda nei propri confronti.
Con provvedimento presidenziale del 9.12.2013 il fascicolo veniva trasferito dalla sede distaccata di
Cava de' Tirreni, nelle more soppressa, alla sede centrale del Tribunale.
Con comparsa depositata in data 18.12.2013, chiamata in causa da si costituiva in CP_3
giudizio Allianz S.p.a. la quale impugnava tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto ex adverso, evidenziando la infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse pretese.
Con comparsa depositata in data 27.07.2015, chiamata in causa dal dott. si Controparte_6
costituiva in giudizio Groupama Spa che instava per il rigetto della domanda nei propri confronti. rimaneva contumace. Controparte_5
Alla successiva udienza del 25.09.2014, al presente giudizio veniva riunito il procedimento iscritto al n. 10676/2013 RG promosso dal dott. nei confronti del suo assicuratore Persona_2
al fine di essere manlevato da ogni eventuale risarcimento dovuto in Controparte_7
favore degli attori.
Quindi, integrato il contraddittorio ed espletata l'attività istruttoria ovvero la prova testimoniale e la
C.T.U. medico-legale, il Giudice unico deSInato, mutato per provvedimento presidenziale del
17.09.2024, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnava la causa in decisione, assegnando alle parti il termine abbreviato di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale ed il termine di giorni venti per le memorie di replica.
Si dà atto che il presente fascicolo è stato assegnato al sottoscritto con provvedimento presidenziale in data 17/09/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità sanitaria. Inquadramento generale della disciplina.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento delle dedotte responsabilità delle strutture e dei sanitari convenuti con riferimento alle condizioni di salute della minore e, quindi, della sussistenza di un nesso causale o concausale fra le patologie di cui la Persona_1
stessa risulta affetta sin dalla nascita ed eventuali condotte attive o omissive colpose delle strutture e dei sanitari convenuti, connotate da profili di imprudenza e/o negligenza e/o imperizia.
3
1.1. Inquadramento responsabilità sanitaria.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n.
10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Quanto, invece, alla responsabilità del medico chirurgo, secondo l'impostazione giurisprudenziale da tempo consolidata, la stessa, ancorché non fondata su di un contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che dal contratto - o dal “contatto sociale” - sorge un rapporto che ha ad oggetto obblighi di comportamento diretti a garantire che siano tutelati gli interessi del paziente che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso (cfr., per tutte, Cass. n.
9085/06). Di modo che l'obbligazione ricadente sul professionista sanitario non si modella diversamente a seconda che nasca dal contratto o dal contatto sociale, essendo al medico richiesto
4 pur sempre quel “facere” con perizia, che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento. E val la pena precisare che deve considerarsi ininfluente, in questa sede, la promulgazione della L. n. 24 del 2017 – che, all'art. 7, comma 3, prevede che il professionista che operi all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata risponda del proprio operato ex art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente –, non potendo tale legge applicarsi a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in ragione della regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c. (cfr., in argomento, Trib. Avellino 12/10/17, n. 1806). Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata dal recente arresto di Cass. n. 28994/19, secondo cui le norme sostanziali contenute nelle leggi 189/2012 e
24/2017 non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti che, come nel caso di specie, si sono verificati anteriormente alla loro entrata in vigore.
Peraltro, per quanto attiene specificamente alle disposizioni della L. n. 189/12 (comunque non applicabile al caso di specie), di conversione del D.L. n. 158/12 (cd. decreto Balduzzi), si è già da tempo precisato in giurisprudenza che l'art. 3, co. 1, di tale legge - nel prevedere che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile” - non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito,
l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. n. 27391/14, n. 8940/14).
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale con riferimento a tutte le parti convenute nel presente giudizio.
1.2. Conseguenze della riconduzione del rapporto con le strutture sanitarie e con i singoli medici nell'ambito contrattuale: misura dello sforzo diligente necessario
Ebbene, essendo sia la responsabilità della struttura sanitaria, che quella dei medici chirurghi riconducibile al modello di quella contrattuale, deve inferirsi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di
5 specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
1.3. Conseguenze della riconduzione del rapporto con le strutture sanitarie e con i singoli medici nell'ambito contrattuale: prescrizione.
Dalla qualificazione della responsabilità astrattamente ascrivibile ai soggetti convenuti nel presente giudizio come responsabilità contrattuale, discende che il termine prescrizionale da applicarsi sia quello ordinario decennale.
Sul punto, risulta necessario precisare che il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre dal momento in cui il paziente danneggiato ha piena consapevolezza e conoscenza, in tutte le sue componenti, del danno subìto e del nesso eziologico tra il danno e l'attività terapeutica dei sanitari. Il paziente danneggiato dovrà quindi raggiungere la piena consapevolezza che il danno è riferibile alla negligente prestazione del professionista (cfr. Tribunale di Monza, sez. II, n. 1021 del 28/04/2023; Tribunale di Arezzo, n. 491 del 02/05/2018).
Nel caso di specie, deve ritenersi, in base alla documentazione medica in atti, che la piena consapevolezza e conoscenza del danno subito sia stata da parte attrice raggiunta solo in data
3.02.2010 allorché, sulla base degli esiti della ecografia del 28.01.2010, la CO veniva Per_1
sottoposta a visita specialistica ortopedica, eseguita dal Prof. , che certificava una lieve CP_2
displasia dell'anca destra.
6 Tenuto conto di ciò, deve ritenersi che il dies a quo dal quale far decorrere il termine prescrizionale decennale è il giorno 3.02.2010.
In considerazione di ciò, rilevato che la prima lettera di messa in mora è del 31.05.2012 (nei confronti di e che tutte parti sono state chiamate in causa entro il 3.02.2020, il credito CP_3
vantato dagli attori non risulta prescritto e la relativa eccezione proposta dai convenuti va, pertanto, rigettata.
1.4. Conseguenze della riconduzione del rapporto con le strutture sanitarie e con i singoli medici nell'ambito contrattuale: onere probatorio.
Dalla riconduzione del rapporto con la struttura sanitaria e con il suo personale sanitario nell'ambito contrattuale discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017;
Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa imprevedibile ed
7 inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n.
18392/2017).
2. Riconduzione al caso concreto. Ricostruzione della vicenda sottesa al presente giudizio.
Appare opportuno delineare, brevemente e preliminarmente, l'iter clinico della SI.ra
[...]
e della FI al fine di inquadrare la patologia di cui quest'ultima CP_1 Persona_1
era portatrice, e, delle complicanze che sono comparse e, quindi, pervenire ad un inquadramento di esse e ad argomentare in relazione alle scelte diagnostiche e terapeutiche che vennero poste in essere dai sanitari che ebbero in cura la NO ed il minore . Controparte_1 Persona_1
Dalla disamina della documentazione in atti si evince che la SI.ra , madre Controparte_1
della CO , a partire dal giugno del 2009, in stato di gravidanza, si rivolgeva alla Persona_1
Clinica Villa del Sole di Napoli, onde essere seguita nel corso della gravidanza ed eseguiva plurimi esami ecografici ed ostetrici che documentavano la regolare evoluzione della gravidanza;
in particolare, secondo l'interpretazione degli attori l'ecografia eseguita in data 14 luglio 2009 evidenziava una “posizione in corrispondenza del profilo fetale non fisiologica e nello specifico una gamba dx con difetto torsionale”.
In seguito, la SI.ra veniva sottoposta ad ulteriori ecografie senza che venisse effettuato un CP_1
controllo sulla mal postura interessante il plesso pelvico del feto.
In data 12.11.2009, l'attrice veniva sottoposta a taglio cesareo con feto posizionato “podalico varietà natiche”, dando alla luce la CO la quale avrebbe presentato segni evidenti di Per_1
ecchimosi in prossimità del bacino lato destro, sia anteriormente che posteriormente.
A due giorni dalla nascita la CO veniva sottoposta ad una ecografia alle anche a seguito Per_1 della quale il Dott. prescriveva l'uso del doppio pannolino a scopo preventivo ed un nuovo Pt_2
controllo a due mesi e mezzo.
In data 16.11.2009 la CO veniva dimessa dalla Casa di Cura Villa del Sole con diagnosi Per_1
di IA dx, 2° sin, senza ulteriori prescrizioni.
Successivamente, in data 16.12.2009 la neonata veniva sottoposta, presso il Controparte_3
di Cava de' Tirreni, ad ecografia alle anche eseguita dal Dott. : tale
[...] Persona_2 esame veniva eseguito secondo la metodologia GRAF con diagnosi “a dx anca matura di tipo Ib e a sinistra anca matura di tipo II a” e veniva conSIliato l'utilizzo di doppio pannolino o mutandine semirigide con controllo programmato dopo trenta giorni.
Il giorno 28.01.2010 la minore veniva sottoposta ad un'ulteriore ecografia alle anche, esame Per_1 eseguito dal Dott. presso il di Cava de' Tirreni che CP_6 Controparte_3 certificava “... anca destra: conformazione del tetto osseo scarsa, ciglio cotiloideo arrotondato, cartilagine acetabolare normo-strutturata, labrum fibrocartilagineo di maggiore spessore,
8 estesamente coprente, Goniometria angolo alfa 57°, angolo beta 56°. Deduzioni: anca in stato di ritardo di ossificazione con quadro lieve di displasia, classificabile come di stadio II sottostadio b
...” e si conSIliava l'esecuzione di controlli seriati e di consulenza specialistica ortopedica pediatrica.
Pertanto, in data 3 febbraio 2010 la CO veniva sottoposta a visita specialistica Per_1 ortopedica, eseguita dal Prof. , che certificava una lieve displasia dell'anca destra e CP_2
conSIliava di indossare mutandina divaricatrice e, a seguito della visita del 01.04.2010, prescriveva un esame RX del bacino presso il centro radiologico Verrengia.
Alla luce di quanto evidenziato da tale ultimo esame, gli odierni attori decidevano di sottoporre la CO a visita presso l'istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ove i sanitari le Per_1 diagnosticavano “anca destra discosta che nel movimento di rotazione si lussa posteriormente.
Vista la RX si conSIlia trazione 7/10 giorni quindi riduzione incruenta a mani pulite”.
Presso il predetto Ospedale, la CO veniva ricoverata tre volte per essere sottoposta a cure Per_1
e terapie specialistiche ma, nonostante ciò, alla minore residuavano postumi permanenti pari al 10%
Gli attori, pertanto, deducendo che la patologia riscontrata nella CO era in rapporto Per_1
causale con alcuni errori dei sanitari che l'avevano avuta in cura, promuovevano l'odierno giudizio chiedendo la condanna in solido dei convenuti , Controparte_5 Controparte_8
e Prof. , al risarcimento in favore della CO di tutti i
[...] Controparte_2 Per_1
danni patiti, patrimoniali e non.
3. Accertamento della responsabilità in capo alla struttura e ai sanitari convenuti. Valutazione critica delle risultanze della CTU.
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n.
30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
9 Nel caso di specie gli attori, deducendo che la patologia riscontrata nella CO sia in Per_1 rapporto causale con alcuni errori diagnostici dei sanitari che l'avevano avuta in cura, hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti Controparte_5 Controparte_8
e Prof. , al risarcimento in favore della CO di tutti i danni patiti,
[...] Controparte_2 Per_1
patrimoniali e non.
I convenuti, dal canto loro, hanno escluso, prima di tutto, la sussistenza di un vero è proprio evento dannoso e, in ogni caso, né hanno escluso la riconducibilità eziologica alla condotta dei sanitari e alla struttura come organizzazione complessa, avendo essi ribadito che la condotta dei medesimi e della struttura, a ben vedere, fu esente da colpa.
I consulenti nominati, il prof. dott. e il dott. hanno evidenziato Persona_3 Persona_4
nella loro relazione peritale, le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, che “In conclusione, alla luce di quanto sin ora argomentato, non si rilevano censurabilità nella condotta dei sanitari che monitorarono ecograficamente la gravidanza della SI.ra e di CP_1
quelli che ebbero in cura la CO nel periodo compreso tra il novembre 2009 ed il Per_1
maggio 2010 non ravvisandosi quindi alcun maggior danno, né in termini di inabilità temporanea assoluta o parziale né in termini di danno biologico permanente causalmente riconducibile a comportamenti sanitari inadeguati e/o intempestivi. Inoltre, in considerazione della assenza di comportamenti alternativi eSIibili e del fatto che le possibili patologie future descritte nella relazione medico legale di parte attrice sono connaturate alla patologia congenita da cui la
era affetta, si ritiene che non possano individuarsi, neppure in via ipotetica, in Persona_1 futuro patologie intercorrenti riguardanti l'articolazione in oggetto che possano essere in qualche modo connesse ad inadeguatezza diagnostico-terapeutica dei sanitari che ebbero in cura la CO
. Anche con riferimento alle spese prodotte al fascicolo processuale si ritiene che le stesse Per_1
siano da correlare ai controlli resi necessari dalla patologia e non correlabili causalmente a inadeguatezze diagnostiche e/o terapeutiche”.
3.1. Accertamento assenza di responsabilità in capo alle strutture e ai sanitari convenuti che monitorarono ecograficamente la gravidanza della SI.ra . CP_1
Per addivenire a tali conclusioni, i CCTTUU si sono preliminarmente soffermati sulla possibilità di eseguire una diagnosi prenatale della displasia congenita dell'anca e, a tale riguardo, hanno evidenziato che non è possibile fare prevenzione, in quanto in epoca pre-natale non esistono prove diagnostiche che consentono di rilevare tale alterazione morfologica.
10 Nel corso del periodo gestazionale, mediante l'esame ecografico è possibile individuare fattori di rischio che spesso si accompagnano a tale condizione patologica quali, in primo luogo, una mal posizione fetale (in specie la presentazione podalica), oppure vizi torsionali degli arti inferiori.
A tale riguardo i CCTTUU hanno osservato: “Sulla scorta della documentazione in atti, è possibile riscontrare che nel periodo prenatale compreso tra il giugno ed il novembre 2009, la SI.ra
[...]
, madre della CO , primigravida, veniva sottoposta a plurimi esami CP_1 Per_1
ecografici ostetrici di controllo. Nel corso dei suddetti esami, si documentava la regolare evoluzione della gravidanza;
secondo gli Attori l'ecografia eseguita in data 14 luglio 2009 avrebbe evidenziato la posizione non fisiologica del feto e l'associata presenza di un difetto torsionale della gamba destra fattispecie che non sarebbe stata rilevata dal medico refertatore. In realtà la revisione della foto allegata agli atti non consente di ottenere informazioni così certe sulla patologia. In primis deve essere rilevato come l'ecografia rappresenta un esame dinamico e operatore dipendente per cui quello estratto è unicamente un fotogramma di una sequenza di immagini ben più ampia. In secondo luogo, la posizione asseritamente viziata ivi presente potrebbe essere stata solo momentanea e, quindi, non diagnostica. In ogni caso si ritiene che detta posizione, quando considerata con criterio ex ante, non sia assolutamente tale da poter consentire una diagnosi della patologia successivamente accertata che, si ribadisce, anche al momento della nascita era sfumata e non certamente del massimo grado di gravità possibile. In realtà anche ove volesse accettarsi la tesi attorea in merito alla interpretazione delle immagini ecografiche del 14 luglio 2009, in ogni caso non sarebbe stato possibile ed indicato attuare alcun provvedimento di natura terapeutica intrauterina. Pertanto, nessuna perplessità suscita la condotta dei sanitari che ebbero ad eseguire le ecografie ostetriche nel periodo prenatale compreso tra il giugno ed il novembre 2009”. Per tali ragioni non possono rilevarsi negligenze o imperizie nella condotta dei sanitari che monitorarono ecograficamente la gravidanza della SI.ra . CP_1
3.2. Accertamento assenza di responsabilità in capo alle strutture e ai sanitari convenuti che ebbero in cura la CO nel periodo compreso tra il novembre 2009 ed il maggio Per_1
2010
Il Collegio si è, quindi, si è soffermato sulla valutazione medico-legale dell'operato diagnostico- terapeutico dei sanitari che ebbero in cura la CO sin dal momento della sua nascita. Per_1
La CO che al momento del parto, eseguito mediante intervento chirurgico di taglio Per_1
cesareo in data 12.11.2009, si presentava in posizione podalica varietà natiche, a due giorni di vita veniva sottoposta ad esame ecografico delle anche da parte del dr. , specialista in Pediatria, Pt_2
Neonatologia ed Ecografia dell'anca, che certificava una una condizione di sostanziale “normalità” dell'articolazione. Ciononostante, a scopo preventivo, il sanitario conSIliava l'uso di un doppio
11 pannolino. Improntato a prudenza appare quindi l'atteggiamento diagnostico dei sanitari che assistettero la CO nei giorni immediatamente successivi al parto, i quali a fronte della Per_1 presentazione podalica e della presenza di ecchimosi a livello dell'anca destra eseguirono un controllo ecografico.
La CO , che presentava fattori di rischio per lo sviluppo di tale anomalia (sesso Per_1 femminile, presentazione podalica al momento del parto) all'età di due giorni veniva correttamente sottoposta a valutazione ecografica delle anche, metodica di scelta per valutare un bambino ad alto rischio e per evidenziare alterazioni morfologiche. In siffatta occasione lo specialista pediatra conSIliava preventivamente l'utilizzo di doppio pannolino che, pur non rientrando nei trattamenti più indicati per tale patologia in quanto non garantisce la flessione delle anche ed un adeguato grado di abduzione delle stesse, era comunque indicato in considerazione della età della CO (due giorni) visto che la mutandina divaricatrice trova indicazione a partire dalle due settimane di vita.
Tale prescrizione non ebbe a condizionare negativamente l'evoluzione clinica della patologia, dal momento che il riscontro di un reperto iniziale di normalità dell'anca, come nel caso di specie, non richiede alcun tipo di trattamento.
A distanza di circa un mese (16.12.09) la bambina veniva sottoposta a nuovo controllo ecografico che certificava un'anca destra “normale” e un'anca sinistra “normale” con immaturità dell'ossificazione di tipo fisiologico, e veniva conSIliato l'utilizzo di doppio pannolino o mutandine semirigide con controllo programmato dopo trenta giorni. Appare dunque evidente come di fronte ad una modificazione dell'iniziale reperto a sinistra l'ecografista stesso indicava l'utilizzo di mutandine semirigide: pertanto il sanitario individuava correttamente la evoluzione della patologia ed indicava quanto di competenza.
Ebbene anche in tale momento della vicenda clinica, stante la negatività della valutazione ecografica e la presenza di fattori di rischio, correttamente i sanitari a distanza di un mese sottoposero la neonata a rivalutazione ecografica, che ancora una volta evidenziava reperti di una evoluzione a sinistra che veniva prontamente individuata e segnalata dall'ecografista, per cui ancora non era richiesto alcun trattamento specifico a destra mentre per il reperto contro laterale veniva comunque conSIliato l'utilizzo del doppio pannolino o della mutandina semirigida.
Durante l'ulteriore ecografia di controllo, eseguita così come previsto dalle linee guida, a circa un mese di distanza dalla precedente, il 28.01.2010, veniva documentato un quadro di lieve displasia dell'anca destra. In questo caso, stante il reperto patologico, congruamente i sanitari conSIliarono di far sottoporre la bambina a valutazione specialistica ortopedica, che venne eseguita a distanza di pochi giorni (3.02.2010) dal Prof. , il quale confermava la diagnosi di lieve displasia dell'anca CP_2
destra e correttamente conSIliava di far indossare alla neonata la mutandina divaricatrice.
12 Nonostante la prescrizione di tale device terapeutico, il successivo monitoraggio strumentale, eseguito per mezzo di esame ecografico e radiografico, effettuati rispettivamente in data 31 marzo
2010 e 1° aprile 2010, confermavano la diagnosi patologica a carico dell'anca destra.
Per tale motivo, in data 7 aprile 2010, la CO veniva sottoposta a nuova visita Per_1
specialistica ortopedica presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, che certificava la lussabilità posteriore dell'anca destra durante il movimento di rotazione e, sulla base dell'esame radiografico precedentemente eseguito, correttamente, il sanitario conSIliava il trattamento di scelta in relazione all'età della bambina, superiore ai quattro mesi di vita, rappresentato dalla trazione con riduzione incruenta.
Dunque, il 7.05.2010, la CO veniva ricoverata presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna al fine di sottoporre l'arto inferiore destro a trazione ed a successivo intervento di riduzione ed apposizione di gesso. In seguito a tale intervento, seguivano ulteriori due ricoveri presso il medesimo nosocomio al fine di rinnovare il gesso.
Sulla base di tutto quanto analiticamente ricostruito e valutato dai CTU, appare possibile affermare che, nel caso di specie, non emergono elementi di censurabilità in tutto il percorso diagnostico e terapeutico successivo alla nascita della CO Per_1
Peraltro, i CCTTUU, nel corso della visita peritale, hanno ravvisato una sostanziale normalità della condizione clinica del soggetto a riprova che alcun maggior danno si è determinato nella CO paziente. Ne discende quindi che i trattamenti a cui la stessa venne sottoposta sono stati corretti e tempestivi ed in ogni caso non hanno determinato alcuna maggiore conseguenza rispetto a quelle attese in soggetti portatori della patologia in oggetto. I CCTTUU hanno, anzi, evidenziato che il risultato attualmente evidenziabile appare ottimale dal punto di vista clinico e funzionale, dovendosi ritenere che i trattamenti eseguiti, quand'anche volessero essere considerati eseguiti con ritardo
(cosa che non è per quanto argomentato in precedenza) non hanno comunque costituito elemento causale efficiente a determinare una modificazione peggiorativa dello stato della CO Per_1
Né, a parere del Collegio, è possibile ipotizzare o prevedere possibili evoluzioni sfavorevoli della displasia congenita posto che, da un lato, allo stato, la CO fortunatamente, non presenta Per_1 alcun segno e/o sintomo delle patologie elencate dal CT di parte attrice, dall'altro, dette ipotetiche evoluzioni sfavorevoli sono indipendenti dalla effettuazione di un trattamento precoce, corretto ed efficace.
In ogni caso, precisano i CCTTUU “la correttezza dei trattamenti eseguiti subito dopo la nascita sopra rilevata non consente di poter far presagire, con criteri di probabilità e ancora meno di ragionevole certezza, che dette complicanze sfavorevoli andranno a verificarsi nel caso di specie.
Ed inoltre … la correttezza e tempestività dei trattamenti eseguiti rende scevra da ogni efficienza
13 causale il comportamento dei sanitari che ebbero in cura . Fattispecie questa Persona_1 avvalorata anche dal fatto che i sanitari dell'ospedale Rizzoli di Bologna, nei cui confronti non sembrano emergere lagnanze da parte degli attori, non procedettero alla prima osservazione della CO paziente a sostanziali modifiche di quella che era la terapia in atto in quel momento ed attesero circa un mese e mezzo prima di procedere a trattamento diverso con effettuazione di intervento di riduzione in narcosi”.
3.3. Contestazioni del CTP di parte attrice.
Venendo alle osservazioni proposte dal C.T.P. di parte attrice, dott. Maximo Russo, alla bozza di consulenza dei CC.TT.UU. è necessario evidenziare come esse siano sostanzialmente consistite nell'evidenziare, in primo luogo, che i CCTTUU abbiano omesso di dare risposte sulla correttezza o meno degli esami ecografici e di valutare la qualità delle immagini ecografiche, atteso che “l'unica spiegazione plausibile al fatto che da una lieve displasia si sia arrivati ad una grave lussazione dell'anca nonostante corretti e tempestivi trattamenti sanitari, come affermato dai ctu, risiede nella circostanza che le ecografie non hanno offerto un'affidabile accertamento strumentale della patologia si' da consentire un efficiente percorso terapeutico e di monitoraggio”.
A tale riguardo i CCTTUU hanno evidenziato tutti i punti (da 1 a 5) della relazione peritale che ineriscono esplicitamente gli esami ecografici. Appare, a tale riguardo, convincente l'argomentazione utilizzata dal Collegio peritale in ordine al fatto che una diagnosi prenatale di
“lieve” displasia dell'anca appare pressoché impossibile e che non è, in ogni caso, possibile fare prevenzione, in quanto in epoca pre-natale non esistono prove diagnostiche che consentono di rilevare tale alterazione morfologica. In altre parole, una diagnosi prenatale di displasia dell'anca, per di più “lieve”, come dalla stessa parte attrice graduata, appare fattispecie non realizzabile in ambito clinico, né il CTP di parte attrice ha chiarito quale trattamento terapeutico sarebbe stato possibile tempestivamente somministrare alla CO nel caso (peraltro come visto Per_1
impossibile) di diagnosi prenatale della patologia.
Pertanto, sulla base di tutto quanto considerato, la domanda non merita accoglimento.
4. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 40000788/2012
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da parte attrice;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Salerno, il 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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