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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr. Massimo DE CESARE - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 20 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello n. 86/24 R.G.
TRA
Parte_1 elett.te domicil.ta presso l'indirizzo PEC del difensore rappr. e dif. dall'Avv.to Stefano Mariano giusta procura in atti APPELLANTE E
Controparte_1 elett.te domicil.to in Teramo, Viale Mazzini, n. 2 rappr. e dif. dall'Avv.to Domenico Di Sabatino giusta procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del 07.09.2023 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.02.2024 proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza emessa in data 08.06.2023, depositata in data 07.09.2023 e non notificata, con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro,
1 aveva accolto l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento, in favore di – ex Controparte_1 dipendente della società – della complessiva somma di € 4429,53 a titolo di T.F. R. e competenze di fine rapporto.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuta, da parte dell la restituzione del prestito ricevuto, pur avendo costui CP_1 ammesso di avere ricevuto il prestito e di averlo restituito solo in parte;
censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuta la restituzione degli importi erogati all a titolo di retribuzione, pur avendo riconosciuto che CP_1 nessuna prestazione lavorativa era stata svolta dal medesimo in favore della società.
Si costituiva in giudizio , il quale sosteneva la correttezza Controparte_1 della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo. Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato, ancorché con diversa motivazione.
ex dipendente di ha chiesto ed Controparte_1 Parte_1 ottenuto la condanna, in via monitoria, della società al pagamento di € 4429,53 per T.F.R. e competenze di fine rapporto.
La società ha proposto opposizione avverso il decreto con ricorso al Tribunale di Teramo depositato in data 08.10.2019, esponendo che l era stato CP_1 assunto fittiziamente, senza avere mai prestato alcuna attività lavorativa in azienda, da sua madre, , la quale fino al 12.10.2018 era stata l'amministratore di Controparte_2 fatto di , società a conduzione familiare;
che era stata Parte_1 Controparte_2 successivamente allontanata, in quanto accusata dai fratelli di gestire in maniera poco limpida la società, e, contestualmente, anche il figlio aveva smesso di frequentare l'azienda di famiglia;
che, a seguito di procedimento disciplinare, l era CP_1 stato perciò licenziato per assenza ingiustificata dal lavoro;
che aveva Controparte_2 elargito all a titolo di retribuzione, compensi in realtà non dovuti, non CP_1 avendo costui mai prestato alcuna attività lavorativa per la società, ragion per cui la controparte doveva restituire le somme indebitamente percepite, per un importo non inferiore ad € 40.000,00; che, inoltre, il convenuto aveva ricevuto dalla società un prestito di € 6000,00, come da busta paga di luglio 2017, senza provvedere alla sua restituzione, importo che doveva essere perciò portato in compensazione con il minor credito azionato dal lavoratore;
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di accertare che l non aveva svolto alcuna attività lavorativa per la società, era CP_1 debitore nei suoi confronti di una somma non inferiore ad € 40.000,00 ed era, altresì,
2 tenuto a restituire la somma ricevuta in prestito, pari ad € 6000,00, e, “per l'effetto”, di “revocare il suindicato D.I.”.
Nel costituirsi in giudizio, l ha negato che il rapporto di lavoro CP_1 fosse fittizio, ha affermato che la lettera di assunzione era stata sottoscritta da LA EL, legale rappresentante della società, ha sostenuto di essere stato assunto in data 01.02.2017 e di avere svolto regolarmente la sua attività lavorativa fino al 30.09.2018, ha ammesso di avere ricevuto un prestito di € 6000,00, ma ha sostenuto di averlo in parte restituito (per un importo di € 600,00).
Alla prima udienza di discussione il difensore dell'opponente ha disconosciuto la firma apposta dal legale rappresentante della società sulla lettera di assunzione dell il difensore di controparte ha chiesto disporsi perizia calligrafica, CP_1 istanza sulla quale il Tribunale si è riservato di provvedere all'esito dell'istruttoria (senza, poi, adottare alcun provvedimento).
Istruita, quindi, la causa mediante escussione di cinque testimoni, il Tribunale, ritenuto che la società fosse a conoscenza del rapporto di lavoro intercorso con l tanto è vero che gli aveva formalmente contestato l'assenza CP_1 ingiustificata e l'aveva poi licenziato;
ritenuto, tuttavia, che “parte opposta non
[aveva] fornito un apporto probatorio in ordine all'asserito svolgimento di una determinata attività”, né aveva indicato “le mansioni che avrebbe dovuto assolvere all'interno dell'azienda”; ritenuto, altresì, che “le testimonianze rese dai testi di parte opponente” erano “univoche e circostanziate nel negare la presenza del giovane all'interno della società”, mentre “i testimoni addotti dall'opposto non [erano] stati in grado di riferire circostanze atte a dimostrare la prestazione effettuata dall' ; ritenuta, inoltre, provata la qualità di amministratore di fatto della CP_1 madre del convenuto;
ritenuto, pertanto, che “la madre, per mero affectio familiaris
[aveva] provveduto a far assumere il figlio, gestendo tutti gli aspetti di natura economica e fiscale connessi”; ritenuto che “fino a quando [era] Controparte_2 rimasta a gestire l'attività (…) il figlio [aveva] regolarmente ricevuto lo stipendio, corredato da buste paga in atti”; ritenuto, di conseguenza, che “in assenza di attività lavorativa accertata (…) alcuna pretesa creditoria [poteva] essere avanzata” dall ritenuto che “l'eccezione di compensazione relativa al prestito” CP_1 ricevuto doveva essere rigettata, in quanto “la parziale restituzione della somma (…) se prova[va] che fino alla concorrenza del quantum restituito l'accipiens era da considerarsi mero mutuatario”, era, invece, circostanza “inidonea a dimostrare che, per l'eccedenza, [egli] avesse assunto l'obbligo di restituzione, vale a dire che esistesse una causa accipiendi onerosa relativamente ad essa”; ritenuto che doveva essere disattesa anche la domanda di ripetizione delle somme erogate a titolo di retribuzione, in quanto “la gestione e il modus operandi di [era] stato” a CP_2 lungo “condiviso dalla società”, la quale non aveva “mai mosso rilievi sino al momento delle assenze ingiustificate” ed aveva dimostrato di non ritenere affatto simulato il rapporto, tanto è vero che quando aveva deciso di interromperlo aveva intimato al
3 lavoratore “un atto formalmente qualificato come licenziamento”; ritenuto, pertanto, che la società non era “riuscita a dimostrare la mancanza della causa debendi (…) che, al contrario, [era] da ravvisarsi nel rapporto di lavoro instaurato tra le parti per volontà di , seppur esclusivamente per affectio materna”; tanto Controparte_2 premesso, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettato la domanda riconvenzionale dell'opponente.
La società censura la sentenza per avere il Tribunale Parte_1 ritenuto non dovuta, da parte dell la restituzione del prestito ricevuto, CP_1 pur avendo costui ammesso di avere ricevuto il prestito e di averlo restituito solo in parte;
censura, altresì, la sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuta la restituzione degli importi erogati all a titolo di retribuzione, pur avendo CP_1 riconosciuto che nessuna prestazione lavorativa era stata svolta dal medesimo in favore della società.
Le censure sono fondate, ma inidonee a determinare la riforma della sentenza impugnata.
Quanto alla prima censura, nel costituirsi in giudizio ha Controparte_1 dichiarato che “il prestito di Euro 6.000,00 è stato in parte restituito, come risulta dalle buste paga di luglio, agosto 2018”, dalle quali emerge che “l'opposto ha restituito la somma totale di Euro 600,00” (cfr. pag. 5) memoria di costituzione di primo grado).
Pertanto, avendo l ammesso di avere ricevuto dalla società CP_1
l'importo di € 6000,00 a titolo di prestito e di avere restituito soltanto il minore importo di € 600,00 ed essendo, perciò, pacifico che il titolo in base al quale la somma è stata ricevuta ne imponeva la restituzione, erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto non provato l'obbligo del lavoratore di restituire il residuo importo di € 5400,00.
Quanto alla seconda censura, il Tribunale ha ritenuto provato che l CP_1 non ha svolto alcuna attività lavorativa in favore della società: tale affermazione è stata contestata dall'appellato, il quale, però, non ha, a tal fine, proposto – come avrebbe dovuto – appello incidentale (condizionato all'accoglimento dell'appello principale), ragion per cui non può costituire oggetto di riesame in questa sede.
Rebus sic stantibus, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere alla società il diritto di ripetere le somme erogare all a titolo di retribuzione, essendo, per CP_1
l'appunto, la retribuzione il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta in favore del datore di lavoro, ragion per cui, in assenza di tale attività, il versamento della retribuzione è un pagamento non dovuto, in quanto tale suscettibile di ripetizione, a nulla rilevando il fatto che la società fosse consapevole del trattamento di favore riservato all per “affectio familiaris”. CP_1
4 Ciò posto, occorre, però, considerare che in primo grado non ha Parte_1 mai chiesto la condanna dell alla restituzione né del prestito ricevuto, né CP_1 degli importi versati dalla società a titolo di retribuzione, bensì ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio controcredito al solo fine di paralizzare la pretesa azionata in via monitoria dalla controparte: infatti, nelle conclusioni del ricorso la società chiede al Tribunale di “dichiarare che il signor non ha prestato attività Controparte_1 lavorativa, per conto della società , di “dichiarare che il signor Pt_1 Parte_1
è debitore della società opponente per somma non inferiore ad Controparte_1
€ 40.000,00”, di “dichiarare che il signor è comunque tenuto alla Controparte_1 restituzione del prestito di € 6000,00” e, “per l'effetto, accogliere la proposta opposizione e conseguentemente annullare, dichiarare nullo e revocare il suindicato D.I.”.
Erroneamente, perciò, il giudice di prime cure ha respinto una domanda riconvenzionale che, in realtà, la società non aveva mai proposto.
Soltanto in appello, chiede, per la prima volta, di “condannare il Parte_1 signor alla restituzione delle somme sopraindicate”, ma la Controparte_1 domanda è inammissibile per violazione del divieto previsto dall'art. 437 II CO. C.P.C..
Nulla può essere, perciò, preteso dalla società in restituzione delle somme erogate all CP_1
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere rigettato, ancorché con diversa motivazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da separato dispositivo in favore dell'Avv.to Domenico Di Sabatino, antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte
rigetta l'appello con diversa motivazione;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3473,00, oltre rimborso forfettario delle spese
5 generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv.to Domenico Di Sabatino, antistatario;
dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
L'Aquila, 20 marzo 2025 Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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