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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8809 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 12 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 19903-2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Parte_1
Naso per procura in atti (ricorrente)
E
(resistente Controparte_1
contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. Parte_1 ha chiesto di accogliere nei confronti del Controparte_1 le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione,
eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto resistente a provvedereCondannare il Controparte_1
in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di €
500,00 per anno scolastico, per un totale di € 500,00..".
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 in relazione all' incarico di servizio a tempo determinato prestato nell' a.s. 2024/2025.
Risulta infatti per tabulas che la stessa ha prestato nel predetto anno scolastico attività didattica alle dipendenze del Controparte_1
[...] in forza di un contratto a termine di durata superiore ai 180 giorni, '
con scadenza al 30 giugno.
E' noto che il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico
2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo al relativo art. 7, che "Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive." integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali. Anche in questo caso il CP_1 (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015)
ritiene che il beneficio spetti solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge, nel riconoscere un ruolo fondamentale ai docenti, in termini di miglioramento del servizio scolastico, nonché valorizzare la professione dell'insegnante di ogni ordine e grado, vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il beneficio stesso.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del
2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto ritenere (...) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al "personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle "modalità"
stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate nel contratto integrativo."
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la Clausola n.
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e infatti la
Cassazione ha precisato che "una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata del temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come "l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare a lavoratore a tempo determinato' condizioni di impiego' che non siano men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di
Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 32)".
Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali.
Il fatto che si tratti oggi di un beneficio disciplinato dalla legge non può
condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza".
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022
resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015,
nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine,
contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al
personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio '
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il
principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale".
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato "Formazione in Servizio", che "1. La
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La
formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà
promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)".
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione", prevede inoltre che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio)
comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione la sentenza n. 29961 del
4/27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione, per ciò che rileva in questa sede,
ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi perdocenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al CP_1 ; ai docenti di cui sopra che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio della parte ricorrente), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della e per un valore Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma 36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso conControparte_1
assegnazione della carta docente per un valore nominale di euro 500,00;
condanna il Controparte_1 a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 620,00, oltre spese generali
(15%),rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.
Roma lì 12.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 12 settembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 19903-2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Domenico Parte_1
Naso per procura in atti (ricorrente)
E
(resistente Controparte_1
contumace);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. Parte_1 ha chiesto di accogliere nei confronti del Controparte_1 le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni avversa deduzione,
eccezione e difesa, così provvedere: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto resistente a provvedereCondannare il Controparte_1
in tal senso con assegnazione della carta docente dal valore nominale di €
500,00 per anno scolastico, per un totale di € 500,00..".
L'Amministrazione resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla carta del docente introdotta dall'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 in relazione all' incarico di servizio a tempo determinato prestato nell' a.s. 2024/2025.
Risulta infatti per tabulas che la stessa ha prestato nel predetto anno scolastico attività didattica alle dipendenze del Controparte_1
[...] in forza di un contratto a termine di durata superiore ai 180 giorni, '
con scadenza al 30 giugno.
E' noto che il C.C.N.L. del 13.03.2001, relativo al biennio economico
2000/2001 aveva istituito per i tutti docenti in servizio un emolumento retributivo da corrispondere in misura fissa, c.d. Retribuzione Professionale
Docenti, prevedendo al relativo art. 7, che "Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive." integrando poi la disposizione al successivo comma 3, il quale stabilisce che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999" e precisando poi "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" ed altresì che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30
per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
In seguito, per ciò che rileva nel presente giudizio, l'art. 1, comma 121 della legge 107/2015 ha introdotto la carta del docente che appunto consiste in un bonus di 500 euro riconosciuto per ogni anno scolastico, attraverso una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di beni e servizi, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le loro competenze professionali. Anche in questo caso il CP_1 (v. già la nota prot. N. 15219 del 15.10.2015)
ritiene che il beneficio spetti solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Secondo l'opinione di parte ricorrente sarebbe invece chiaro che la legge, nel riconoscere un ruolo fondamentale ai docenti, in termini di miglioramento del servizio scolastico, nonché valorizzare la professione dell'insegnante di ogni ordine e grado, vada interpretata nel senso attribuire a tutti i docenti il beneficio stesso.
Il problema che si pone è sempre lo stesso e cioè si tratta di verificare se tale disparità di trattamento sia conforme alla Costituzione e alla normativa europea.
In base al ben noto orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 20015 del
2018), con specifico riferimento al beneficio previsto in precedenza dalla contrattazione collettiva, era stato statuito quanto segue: si deve pertanto ritenere (...) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al "personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L.n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.03.2021, alle "modalità"
stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate nel contratto integrativo."
D'altronde, un'interpretazione restrittiva tesa ad estromettere dalla percezione dell'emolumento retributivo de quo i docenti a tempo determinato che hanno svolto supplenze per brevi periodi non potrebbe comunque ritenersi legittima alla luce di quanto espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa di matrice europea in tema di trattamento diversificato dei lavoratori su base contrattuale (in particolare, la Clausola n.
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE) e infatti la
Cassazione ha precisato che "una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi CP_1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata del temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
Più di recente si è nuovamente pronunciata la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21304/2020, che richiamando esplicitamente la giurisprudenza della CGE, ha ribadito come "l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare a lavoratore a tempo determinato' condizioni di impiego' che non siano men favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato
'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di
Giustizia 9.7.2015, causa C- 177/14, Regojo Dans, punto 32)".
Con la conseguenza che la normativa interna con esse contrastante va disapplicata e vanno direttamente applicate proprio dette ultime previsioni sovranazionali.
Il fatto che si tratti oggi di un beneficio disciplinato dalla legge non può
condurre a diverse conclusioni perché anche questa non può porsi in contrasto con le "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza".
In materia si registra infatti (ancora una volta) l'intervento della Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022
resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015,
nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine,
contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Controparte_1 e non al
personale docente a tempo determinato di tale CP_1 il beneficio di un vantaggio '
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il
principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale".
Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato "Formazione in Servizio", che "1. La
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La
formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà
promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)".
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione", prevede inoltre che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), la CGUE ha concluso rilevando che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio)
comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Quanto alle conseguenze di questa palese violazione la sentenza n. 29961 del
4/27 ottobre 2023 della Corte di Cassazione, per ciò che rileva in questa sede,
ha stabilito i seguenti principi: la carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi perdocenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno (come nel caso di specie) senza che rilevi la mancata presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso rivolta al CP_1 ; ai docenti di cui sopra che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo (è il caso proprio della parte ricorrente), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della e per un valore Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione (da calcolarsi a norma dell'art. 22,comma 36, della legge 724/94); ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa.
Le spese, liquidate come da dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso conControparte_1
assegnazione della carta docente per un valore nominale di euro 500,00;
condanna il Controparte_1 a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 620,00, oltre spese generali
(15%),rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.
Roma lì 12.09.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi