Ordinanza cautelare 5 marzo 2020
Sentenza 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/07/2022, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2022
N. 01252/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01267/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2019, proposto da
IA BR, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Greco De Pascalis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Prov.le di Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- del provvedimento n. AOOUSPLE 11305 assunto in data 18/07/2019 dall'Ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ufficio VI- UST per la provincia di Lecce, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dal concorso straordinario scuola primaria su posto comune DDG 1546/2018;
- del decreto n. AOODRPU/20041 del 26/07/2019 reso dall'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, per l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con DM 17/10/2018 e DGG 1546/2018 per la Regione Puglia e Basilicata, per la scuola primaria posto di sostegno, nonché della allegata graduatoria finale;
- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia n. AOODRPU 20042, resa il 26/07/2019 e con cui è stata resa nota l'avvenuta pubblicazione del decreto n. AOODRPU/20041 del 26/07/2019, di approvazione della graduatoria finale;
- del tacito rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente con atto di diffida del 25/07/2019;
- nonché di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che la ricorrente si duole della sua esclusione dal concorso straordinario bandito dal Ministero dell’Istruzione (all’epoca MIUR) con atto n. 1546 del 7 novembre 2018.
2) Rilevato che il bando di concorso prevede, tra i requisiti di ammissione, l’aver svolto almeno due annualità, anche non continuative, di servizio specifico negli otto anni scolastici che vanno dall’a.s. 2010/2011 all’a.s. 2017/2018 (v. art. 3 bando, in all. 1 produzione documentale difesa erariale del 23 ottobre 2019).
3) Rilevato che:
- a) dalla domanda di partecipazione al concorso della ricorrente e dalla documentazione dalla medesima prodotta in atti (v. doc. 2 ricorso), emerge che la ricorrente non sia in possesso del requisito delle “due annualità”;
- b) infatti, non vale, ai fini del computo del predetto periodo, l’attività svolta dalla ricorrente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 29 dicembre 2016, presso l’Istituto Comprensivo Statale Calimera, nell’ambito del progetto “Diritti a Scuola” (v. pag. 13 del doc. 2 ricorso), in quanto la giurisprudenza ha osservato che « l’attività di carattere straordinario svolta nell’ambito dei progetti “Diritti a scuola” appare essere ben diversa dall’insegnamento nell’ambito dell’attività curriculare e, pertanto, non assimilabile al «servizio specifico» richiesto dal bando (e dalle norme regolamentari e legislative disciplinanti i requisiti di accesso al concorso straordinario) » (così C.d.S., ord. n. 3554 del 12 luglio 2019 e, nello stesso senso, ordinanze n. 3557 del 12 luglio 2019, n. 4123 del 30 agosto 2019, e, da ultimo, sentenze T.A.R. Lecce n. 61 e n. 64 del 15 gennaio 2021 e C.d.S. n. 4238 del 26 maggio 2022).
4) Ritenuto quindi che, pur non essendo esplicitato, negli atti impugnati, il motivo di esclusione della ricorrente, lo stesso emerga come conseguenza delle doverose verifiche della P.A. a fronte di quanto dichiarato dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione al concorso.
5) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto ma che le spese di lite possano essere compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO