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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 269/2021
TRA
(C.F. n. , rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_1 C.F._1
liti allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Sergio Tecce (C.F. n.
), presso il cui studio in Avellino, alla Via Tagliamento, n. 240 C.F._2
elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Avellino, Seconda
Sezione Civile, depositata in data 7.12.2020, comunicata in pari data
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 A.Giudizio di primo grado
Con ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., depositato dinanzi al Tribunale di Avellino in data 9.12.2019, deduceva che aveva concluso, presso la Parte_1 Controparte_2
, con sede in Avellino, e, precisamente, con , in data 29.12.2016 e in
[...] Controparte_1
data 10.3.2027, due contratti di investimento di € 14.000,00, ognuno, con vincolo di 24 mesi e capitale garantito;
benchè i predetti contratti recassero nella intestazione il nominativo della società di consulenza “Larefer”, e, quale luogo di stipula, la città di Lefkosia in Cipro, in cui la predetta società aveva sede, essi erano stati sottoposti dal all'attenzione di essa CP_1
ricorrente presso la sede dell'agenzia, dove essa ricorrente aveva provveduto a sottoscriverli per accettazione, consegnando, contestualmente, le somme di danaro in contanti al , che CP_1
rilasciava ricevuta in proprio, separatamente dai contratti di mandato/consulenza, di cui, peraltro, risultava sottoscritto per la parte preponente con sigla indecifrabile solo quello del
29.12.2016; nonostante le pressanti richieste, non erano mai stati specificati ad essa ricorrente, né tampoco documentati, gli investimenti che sarebbero stati conclusi;
in data 20.6.2018, il aveva consegnato ad essa ricorrente un certificato intestato ad una società finanziaria, CP_1
denominata “Yopta ltd”, su cui figurava l'importo di euro 28.000,00, oggetto dei contratti, ed il le riferiva che il predetto importo era stato reinvestito, per conto della stessa, dalla CP_1
Yopta Ltd, sebbene essa ricorrente non avesse prestato il proprio consenso;
il capitale non le era stato mai restituito, salvo le somme riscosse, previo accredito su carta elettronica, pari complessivamente a € 8.162,00, per un credito a saldo di € 19.838,00; il , pertanto, era CP_1
responsabile di fatto illecito per aver, con artifizi e raggiri, sottratto ad essa ricorrente le predette somme, senza mai giustificarne l'impiego ed, in ogni caso, appropriandosene indebitamente o indebitamente distraendole a terzi;
in ogni caso, i contratti sottoscritti da essa ricorrente erano da ritenere nulli, per la mancanza di sottoscrizione, nonché per la inesistenza, indeterminatezza o illiceità dell'oggetto e/o della causa (investimenti “fantasmi”); la condotta illecita posta in essere dal era oggetto di un procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di CP_1
Avellino a carico dello stesso e di altri agenti per truffa internazionale, associazione a delinquere ed altri reati.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento della Controparte_1 somma di € 19.838,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dal dì del dovuto al pagina 2 di 9 soddisfo, oltre spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, mediante la notifica del ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a , questi non si Controparte_1
costituiva in giudizio, rimanendo contumace
In mancanza di attività istruttoria, il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, con ordinanza depositata in data 7.12.2020, rigettava il ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., proposto dalla nulla disponendo per le spese processuali, attesa la mancata costituzione in giudizio Parte_1
del resistente.
I passaggi motivazionali su cui si fonda la decisione del primo giudice sono i seguenti:
-la ricorrente aveva prospettato di aver concluso presso , e, Controparte_2 precipuamente, con , due contratti di investimento di € 14.000,00, ognuno, Controparte_1
ma non aveva fornito nessuna prova della stipulazione, né dell'accordo contrattuale intercorso tra lei e la e/o , né dei pagamenti in contanti eseguiti in CP_2 Controparte_1 favore di quest'ultimo;
- ed invero, i due contratti asseritamente conclusi tra le parti in causa non risultavano da alcun documento allegato in atti e non era stata articolata alcuna richiesta istruttoria sul punto;
la ricorrente aveva depositato due contratti, denominati “mandato di consulenza”, da lei stipulati con la società , l'uno in data 29.12.2016 e l'altro in data 10.3.2017, con i quali Controparte_3
le parti avevano concordato la destinazione della somma di € 14.000,00, in relazione a ciascun contratto, a successive operazioni di investimento, ma tali due contratti non erano in alcun modo riconducibili alla persona di , che non li aveva mai sottoscritti, né vi Controparte_1
compariva a nessun altro titolo, neanche con la mera indicazione nominativa;
ed, anzi, nel contratto del 29.12.2016 si leggeva che la “ha richiesto, di sua totale ed unica Parte_1 iniziativa, di poter aderire come Business Partner della “ ” ad investimenti in Controparte_3 progetti…”, quindi, senza nessuna intermediazione di alcuno;
- le due quietanze di pagamento, ciascuna dell'importo di euro 14.000,00, recanti le date del
29.12.2016 e del 10.3.2017, che la ricorrente assumeva essere state rilasciate dal , non CP_1
erano a lui in alcun modo riconducibili, in quanto la sottoscrizione in calce era assolutamente illeggibile, né riferibile in nessuna maniera al;
entrambe, poi, non facevano nessun CP_1 riferimento agli investimenti delle somme destinate alla società “ ”, ma recavano Controparte_3
pagina 3 di 9 solo una dicitura generica e priva di valenza probatoria “… la somma di euro 14.000,00, da destinare alla forma di investimento concordata.”, senza specificare quale;
- in conclusione, la ricorrente non aveva fornito nessuna prova dei fatti costitutivi della domanda proposta nei confronti di : non in ordine all'esistenza ed al Controparte_1 contenuto dell'accordo negoziale che assumeva essere intercorso con lo stesso;
non in ordine all'effettiva consegna delle somme di danaro in contanti al;
non in riferimento alla CP_1
causale di tali pagamenti e nemmeno, infine, in relazione alla partecipazione ed al coinvolgimento del nei contratti stipulati con la società di intermediazione finanziaria, CP_1
Lerefer Limited.
B.Giudizio d'appello.
Avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 7.12.2020, comunicata in pari data, ha proposto tempestivo appello con atto di citazione consegnato Parte_1 all'Ufficiale Giudiziario in data 7.1.2021 per la notifica a , al fine di Controparte_1
chiedere, in totale riforma della ordinanza impugnata, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la condanna dell'appellato a risarcire il danno, o, comunque, a rimborsare la somma di
€ 19.838,00 o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza depositata in data 17.4.2023, alla quale si rinvia, è stata dichiarata la nullità della notifica effettuata all'appellato, non costituito, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e ne è stata disposta la rinnovazione;
rinnovata la notifica dell'atto di appello all'appellato , questi Controparte_1
non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
All'udienza dell'11.12.2024 la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei soli termini di 60 giorni, ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale, stante la contumacia dell'appellato.
C.Esame dei motivi di appello
Nell'atto di appello l'appellante ha reiterato le difese spiegate nel giudizio di primo grado e l'unica censura proposta avverso l'ordinanza impugnata è quella con cui l'appellante ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva affermato che le quietanze di pagamento non erano riconducibili al . L'appellante ha dedotto, di contro, CP_1
che la riscossione del danaro da parte del era provata dalle quietanze sottoscritte dallo CP_1
pagina 4 di 9 stesso , di cui erano indicate le generalità; esse, inoltre, contrariamente a quanto CP_1
asserito dal Tribunale, riportavano i numeri identificativi dei due contratti di investimento a fianco dei quali il aveva apposto una ulteriore firma;
le quietanze, quindi, CP_3 CP_1
provenivano senza dubbio dal , ed era irrilevante che fosse poco leggibile la firma CP_1
apposta in calce, circostanza che aveva indotto il Tribunale ad escludere che fossero riconducibili al , in quanto la scrittura privata fa prova fino ad espresso CP_1
disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., ed il riferimento dattiloscritto al era inequivoco. CP_1
Il motivo di appello è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, seppure le difese in esso espresse siano fondate, nondimeno esse non sono idonee a sovvertire la decisione del primo giudice.
In primo luogo, va osservato non è stato censurato – ed è, quindi, divenuto irrevocabile - il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata, con cui il primo giudice affermava che i contratti depositati dalla ricorrente, odierna appellante, datati l'uno 29.12.2016 e l'altro
10.3.2017, con i quali le parti contraenti concordavano la destinazione delle rispettive somme di
€ 14.000,00 a successive operazioni di investimento, non erano riconducibili alla persona del
, che non li aveva sottoscritti, né vi compariva a nessun altro titolo, neanche con la CP_1
mera indicazione nominativa.
Come anticipato, la censura proposta nell'atto di appello è fondata, e, pertanto, deve ritenersi provato che il riceveva dalla la somma di € 14.000,00 in relazione a CP_1 Parte_1 ciascuno dei due contratti denominati “mandato di consulenza”, somma “da destinare alla forma di investimento concordata” (cfr. quietanze in atti).
Ed invero, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la deduceva che aveva consegnato le Parte_1
somme di danaro in contanti al , che aveva rilasciato ricevuta in proprio. CP_1
In entrambe le quietanze di pagamento, l'una datata 29.12.2016 e l'altra 10.3.2017, allegate al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., si legge “Io sottoscritto, , nato ad [...]…, Controparte_1 dichiaro di ricevere dal sig. la somma di € 14.000,00 da destinare alla forma Parte_1
di investimento concordata in proprio” ; in calce alle quietanza è indicata la data e, in corrispondenza dell'indicazione “firma”, una sottoscrizione;
a margine di ciascuna quietanza è indicato un numero identificativo (“191/16” a margine della quietanza del 29.12.2016 e
“296/14” a margine della quietanza del 10.3.2017), che coincide con quello, rispettivamente, del pagina 5 di 9 contratto del 29.12.2016 e del 10.3.2017, e accanto ai predetti numeri identificativi vi è la stessa sottoscrizione che figura in calce alle due quietanze di pagamento.
Orbene, le allegazioni espresse dalla ricorrente nel ricorso, ex art. 702 bis c.p.c., e lo stesso testo delle due quietanze sono nel senso che la sottoscrizione che in figura in calce ad entrambe le suddette quietanze è riconducibile al . CP_1
Ai sensi dell'art. 215, comma 1, lett. 1), le quietanze, la sottoscrizione delle quali è attribuita a
, devono intendersi per riconosciute da quest'ultimo, in considerazione della Controparte_1
sua contumacia.
In definitiva, dal testo dei due contratti, denominati “mandato di consulenza”, risulta che essi erano conclusi dalla quale committente, con la società , quale Parte_1 Controparte_3
mandataria, e, per essa, con un rappresentante autorizzato, tale l'uno in data Persona_1
29.12.2016 e l'altro in data 10.3.2017, mentre, come affermato dal primo giudice, in maniera ormai irrevocabile, non vi è prova della partecipazione del alla conclusione dei CP_1
predetti contratti.
Risulta, poi, provato che il riceveva dalla in relazione ad ognuno dei due CP_1 Parte_1
contratti, la somma di € 14.000,00 da destinare alla “forma di investimento concordata”.
Tuttavia, tanto non basta ad accogliere le domande della Parte_1
Ed invero, posto che l'appellante ha prospettato una responsabilità extracontrattuale del
, non vi è prova degli artifici e raggiri che sarebbero stati posti in essere dal CP_1 CP_1
in danno dell'appellante, e che nella prospettazione di quest'ultima consisterebbero nella formulazione di fittizi contratti di investimento recanti i riferimenti della società di consulenza
, in quanto, come anticipato, non vi è prova che i due contratti in atti siano stati Controparte_3
confezionati dal e/o che lo stesso abbia partecipato alla stipulazione degli stessi con la CP_1
o che fosse presente al momento della sottoscrizione ed, anzi, il passaggio Parte_1
motivazionale dell'ordinanza appellata, che escludeva la riconducibilità dei due contratti di investimento al , non è stato proprio impugnato. CP_1
L'appellante ha dedotto ancora che, in ogni caso, il si era appropriato illecitamente CP_1
delle somme di danaro, in quanto non aveva eseguito le operazioni di investimento dichiarate ed aveva trasferito le somme ad una società (Yopta) senza il consenso di essa appellante, ma non è stato provato che il avesse l'obbligo di eseguire le operazioni di investimento indicate CP_1
pagina 6 di 9 nei due contratti, anche perché il non figurava nei contratti, né essi erano a lui CP_1
riconducibili; allo stesso modo, non è stato provato che il avesse trasferito le somme CP_1
alla società Yopta senza il consenso della Parte_1
Si evidenzia che era onere della ricorrente in prime cure, odierna appellante, che aveva prospettato una responsabilità extracontrattuale del , provare gli elementi costitutivi CP_1
dell'illecito extracontrattuale, sia quelli di natura oggettiva, sia quelli di natura soggettiva, ma tale onere non è stato assolto.
Elementi di prova non si possono desumere dagli atti del procedimento penale prodotti nel giudizio di primo grado (allegati alle note di trattazione scritta depositate in data 2.10.2020 dalla ricorrente), ossia dall'interrogatorio di garanzia del coimputato , in quanto, a Persona_2
prescindere da ogni considerazione sul valore probatorio di tali dichiarazioni nel presente giudizio, esse non contengono riferimenti specifici alla vicenda oggetto di causa. Il fatto, poi, che la Procura di Como, con ordine di acquisizione di documentazione presso banche, abbia disposto indagini sul non prova niente in relazione alla specifica vicenda oggetto del CP_1
presente giudizio, così come non prova nulla in relazione ai fatti di causa la sospensione, in via cautelare, disposta dalla con delibera n. 20216 del 13.12.2017), dell'agente CP_4 CP_3 tale dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta Persona_3
fuori sede per un periodo di 60 giorni.
Non possono trarsi elementi di prova dei fatti oggetto del presente giudizio neanche dallo stralcio del decreto di citazione a giudizio (prodotto dall'appellante all'udienza del 15.3.2023) emesso dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Avellino in data 1.9.2021 nei confronti, fra gli altri, di , per plurimi reati di truffa aggravata, in quanto – in Controparte_1
disparte ogni considerazione sul fatto che il decreto di citazione a giudizio emesso dal PM nei confronti di un imputato non ha valore di prova della commissione, da parte dell'imputato, dei fatti criminosi a lui ascritti – tra i vari reati di truffa addebitati al , risultanti dallo CP_1 stralcio di decreto di citazione a giudizio prodotto all'udienza del 15.3.2023, non ne risulta uno in danno dell'odierna appellante in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio.
Infine, non è configurabile neanche una responsabilità contrattuale del , anch'essa CP_1
prospettata dalla ricorrente in primo grado, odierna appellante, sul presupposto che i due contratti di investimento fossero nulli per mancanza di sottoscrizione del proponente (uno solo),
pagina 7 di 9 per inesistenza, indeterminatezza o illiceità dell'oggetto e/o della causa (investimenti
“fantasmi”), in quanto, come statuito dal primo giudice con passaggio argomentativo su cui è calato il giudicato, i due contratti non sono riconducibili al;
né hanno rilievo, per CP_1
ritenere che il abbia concluso i suddetti contratti, le due quietanze di pagamento CP_1
sottoscritte dal , nelle quali erano indicati i numeri identificativi dei contratti e nelle CP_1
quali il dichiarava di ricevere le somme da destinare “alla forma di investimento CP_1
concordata”, in quanto la ricezione, da parte del , delle somme di danaro in contanti da CP_1 parte della potrebbe ben integrare un'attività meramente materiale di incaricato alla Parte_1
ricezione di somme di danaro, da parte della senza necessariamente implicare un CP_3
coinvolgimento del nella conclusione dei contratti di “mandato di consulenza”. CP_1
Il secondo motivo di appello, sulla omessa istruttoria nel giudizio di primo grado, è infondato, in quanto nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non era formulata nessuna richiesta istruttoria;
del tutto inammissibile è la richiesta della ricorrente in primo grado - peraltro, subordinata al mancato accoglimento delle domande - contenuta nelle note scritte depositate in primo grado in data 2.10.2020, di “escutere a sommarie informazioni il sig. da Avellino ed Controparte_5 ogni altro informatore”, non essendo indicate né le circostanze su cui l'informatore CP_5
avrebbe dovuto essere sentito, né i presunti altri informatori;
né, in mancanza di rituali richieste istruttorie, il giudice di primo grado era tenuto a disporre il mutamento del rito, come richiesto dalla ricorrente, in via ancor più gradata, nelle medesime note di trattazione scritta depositate nel giudizio di primo grado 2.10.2020.
Ne deriva che sono del tutto inammissibili le richieste istruttorie (interrogatorio formale dell'appellato e prova testimoniale) articolate per la prima volta solo nell'atto di appello.
D. Le spese processuali
Non deve essere disposto nulla per le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della contumacia dell'appellato, rimasto vittorioso, che non ha sopportato spese di cui essere rimborsato.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte pagina 8 di 9 dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, depositata in data 7.12.2020, comunicata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_1
2) Rigetta l'appello;
3) Nulla per le spese del presente grado di giudizio;
4) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 30.4.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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