TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4603/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ROSINI BENEDETTA;
contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TOMASSINI MONIA.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: ““Conferma delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio fino al mese di marzo 2026 compreso, termine entro il quale la signora CP_1
dovrà lasciare la casa familiare.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.9.2024 ha chiesto, a modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio disciplinate dalla sentenza n. 96/2020 emessa dal Tribunale di Ancona il
20.1.2020, la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore della ex moglie e la revoca del contributo previsto per il mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
la quale sarebbe diventata economicamente indipendente.
- 1 - 2. si è regolarmente costituita in giudizio, opponendosi alla domanda Controparte_1
formulata dal ricorrente, evidenziando in particolare che la figlia è affetta da Per_1
“disturbo bipolare misto” per cui non sarebbe riuscita a rendersi autosufficiente.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero.
4. Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 29.1.2025 hanno chiesto al Giudice delegato di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia tenuto conto dell'età e delle condizioni di Per_1
salute della ragazza.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 4603/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ROSINI BENEDETTA;
contro nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
TOMASSINI MONIA.
OGGETTO: “MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: ““Conferma delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio fino al mese di marzo 2026 compreso, termine entro il quale la signora CP_1
dovrà lasciare la casa familiare.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione e deduzione formulate nel presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5.9.2024 ha chiesto, a modifica delle condizioni Parte_1
di divorzio disciplinate dalla sentenza n. 96/2020 emessa dal Tribunale di Ancona il
20.1.2020, la revoca dell'assegnazione della casa familiare disposta in favore della ex moglie e la revoca del contributo previsto per il mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
la quale sarebbe diventata economicamente indipendente.
- 1 - 2. si è regolarmente costituita in giudizio, opponendosi alla domanda Controparte_1
formulata dal ricorrente, evidenziando in particolare che la figlia è affetta da Per_1
“disturbo bipolare misto” per cui non sarebbe riuscita a rendersi autosufficiente.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero.
4. Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo e all'udienza del 29.1.2025 hanno chiesto al Giudice delegato di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia tenuto conto dell'età e delle condizioni di Per_1
salute della ragazza.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 05/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 2 -