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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/11/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Paolino Fusco;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro c.f. , con l'Avv. Luana Dettori;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire dic degli effetti civili CP_1 del ma ontratto in Napoli il 20/03/2004, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta depositate il 10.06.2025: “A) voglia il Tribunale adìto disporre un assegno di mantenimento esclusivamente in favore dei figli e riducendolo nella Persona_1 Persona_2 misura complessiva di €.400,00 (€.200,00 cia u , non siano ancora economicamente autosufficienti nell'ambito, in ogni caso, di una valutazione complessiva della situazione reddituale e familiare del ricorrente;
B) qualora dall'interrogatorio delle parti e/o dagli atti e documenti di causa si rilevasse che uno od entrambi i figli maggiorenni avesse un proprio
pagina 1 di 6 reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa, anche a tempo determinato e/o parziale, si chiede di revocare il riconoscimento del relativo assegno di mantenimento;
C) disporre che alcuna somma, anche a titolo di assegno divorzile, sia prevista a favore della sig.ra CP_1
in considerazione della sua giovane età lavorativa (39 anni), dei soli 5 anni di durata
[...] imonio e dei circa 15 anni (dall'età di anni 24) durante i quali ha usufruito dell'assegno di mantenimento da parte del ricorrente, nonché delle somme di cui attualmente beneficia a livello previdenziale;
D) disporre, altresì, con sentenza che in ogni caso l'assegnazione diretta delle somme versate dalla nella qualità di terzo pignorato, non superi la misura massima CP_2 complessiva d mensili, comprensive anche delle somme arretrate non corrisposte, in considerazione della tutela economica che deve essere garantita agli altri 3 figli minori e del ricorrente;
E) in via subordinata, si chiede che venga mod Per_4 Persona_5 il sistema di calcolo delle detrazioni applicate dal terzo pignorato, decurtando il salario del ricorrente prima della somma costituente l'assegno di mantenimento corrente (ad oggi €.700,00) e poi operando sulla rimanente somma la decurtazione fino al quinto previsto per i pignoramenti presso terzi;
F) condannare infine parte resistente al pagamento delle spese di lite”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che le parti si sono separate giudizialmente con sentenza n. 13190/2012 emessa dal Tribunale di Napoli il 09.11.2012, mentre con decreto del 04.06.2014 il medesimo Tribunale disponeva l'assegnazione diretta delle somme indicate nella suddetta sentenza a carico di
, da parte della società e dell' in favore di Parte_1 CP_2 CP_3
. CP_1
ha dedotto altresì di aver incardinato un procedimento di Parte_1
l Tribunale di Napoli, conclusosi con ordinanza del 06.05.2016 di declaratoria dell'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Livorno, nel quale veniva disposta in via provvisoria la riduzione del contributo di mantenimento per il coniuge e per i figli a carico dell'odierno ricorrente.
Nel ricorso ha allegato che dal matrimonio sono nati due figli, Parte_1
nato il [...] e nata il [...], con i quali non ha alcuna Per_1 Per_2 tazione e dei quali no tizie sin dal loro trasferimento a Livorno con la madre dal luglio 2013, e che dalla relazione con l'attuale compagna sono nati altri tre figli, minorenni, che vivono una condizione di disagio economico a causa della esiguità dei redditi del medesimo ricorrente, al netto delle trattenute sulla busta paga.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.02.2025 si è costituita in giudizio
, la quale non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma ha CP_1 chiesto il rigetto delle altre domande del ricorrente, assegnando le seguenti conclusioni: “chiede che Ill.mo Tribunale di Livorno adito - dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg. ri e nel Comune di Pisa in data CP_1 Pt_1
pagina 2 di 6 20.03.2004 e ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- rigetti la richiesta avanzata dal Sig. in ordine alla Pt_1 revoca del versamento del contributo al mantenimento in favore del coniuge per i in narrativa argomentati;
- rigetti la richiesta avanzata dal Sig. in ordine alla riduzione del versamento Pt_1 del contributo al mantenimento in favore dei figli e fetto - confermi quanto già statuito con precedente provvedimento ovvero disponga l'obbligo del contributo nella misura di euro 300,00 mensili per ciascun figlio oltre rivalutazione ISTAT per i motivi in narrativa argomentati;
- disponga che le somme dovute dal terzo datore di lavoro in favore del Sig. siano trattenute Pt_1 fino alla metà (importo calcolato secondo la metodologia utilizzata sino ad ersate in favore della Sig. ra anche previa autorizzazione a firma del Presidente del Tribunale o di un CP_1
Giudice dall elegato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del Giudizio”.
Nel proprio atto introduttivo, la resistente ha lamentato, in primis, il peggioramento del proprio stato di salute, quale fattore che le impedisce di svolgere attività lavorativa, in secundis ha sostenuto che il figlio ha ripreso gli studi Per_1 scolastici a seguito di un infortunio accaduto durante l'a vorativa, mentre la figlia ha intrapreso gli studi universitari. Per_2
ha allegato altresì il disinteresse del padre nei confronti dei CP_1 iorenni, ma non economicamente autosufficienti, che hanno subìto sia difficoltà economiche a causa del mancato versamento del contributo di mantenimento, sia l'interruzione dei rapporti di frequentazione da parte del ricorrente dopo il loro trasferimento a Livorno.
Con decreto del 24/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.03.2025, all'esito della quale il Giudice Relatore, sentite le parti, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza parziale di stato emessa il 24.03.2025 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinava rimetteva la causa sul ruolo, fissando per conclusioni l'udienza del 11.09.2025 in trattazione scritta e assegnando i termini ex art. 473 bis n. 28 cpc per gli scritti conclusivi finali.
All'udienza del 11.09.2025 il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2.Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine al mantenimento della prole.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
pagina 3 di 6 scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso di specie, i figli delle parti sono maggiorenni non economicamente autosufficienti, in quanto è circostanza incontestata che abbia ripreso gli Per_1 studi a seguito di un infortunio (cfr. doc. 7 comparsa di co e), mentre Per_2 abbia intrapreso gli studi universitari (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione).
Ciò posto, quanto al ricorrente, deve darsi atto del fatto che il ad oggi può Pt_1 contare su un reddito mensile medio da marittimo di circa € 25 per sei-sette mesi annui, lavorando stagionalmente;
tale reddito, poi, risulta gravato dal mantenimento di altri tre figli avuti, a seguito della separazione, dalla nuova compagna e dal canone di locazione per la casa dove vivono i minori e la donna, per cui sono documentati, anche se il on risulta ivi residente, pagamenti da Pt_1 parte del ricorrente di € 350 al mese.
A fronte di ciò, la resistente non ha reddito da lavoro, percepisce, a seguito di riconoscimento dello stato di invalidità del 80%, la somma mensile di € 390,00 al mese, a titolo di pensione, vive con i genitori e i figli nati dal nonché con Pt_1 un altro figlio nato da altra relazione e che mantiene da sola;
na da più di dieci anni si occupa della prole con il supporto della famiglia di origine, in quanto i figli della coppia dal trasferimento della resistente in Toscana di fatto non hanno rapporti con il padre.
Alla luce di tali elementi, in particolare della diversa capacità reddituale delle parti e del fatto che il ricorrente non fornisce alcun contributo di mantenimento diretto in favore dei figli e da tempo non fa neppure fronte alle spese straordinarie, appare congruo confermare un contributo per ciascun figlio di € 300,00, oltre Istat, oltre prevedere che l'assegno unico sia versato alla sola . CP_1
Va anche previsto che le spese straordinarie per i figli continuino ad essere a carico di entrambi, previo accordo, nella misura del 50% ciascuno.
3. Venendo alla richiesta di revoca del mantenimento da parte del in favore Pt_1 della , in primo luogo deve rilevarsi che la non ha ato alcuna CP_1 CP_1
pagina 4 di 6 domanda di assegno divorzile, istituto giuridico ben diverso da quello del mantenimento al coniuge separato, ma ha solo chiesto il rigetto della domanda di eliminazione di qualsiasi emolumento a carico del coniuge proposta dal ricorrente.
Ciò posto, pur potendosi riqualificare le domande delle parti, nel senso che entrambe siano riferite all'assegno divorzile, deve ritenersi che la domanda della non possa essere accolta. CP_1
In via generale, va ricordato che le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutelare l'affidamento e l'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari.
Nel caso in esame, infatti, tenuto conto della brevità del matrimonio, solo cinque anni, e del fatto che la resistente non ha mai avuto una stabile occupazione lavorativa, né prima del matrimonio quando era giovanissima, né subito dopo, nel 2009, quando era ancora giovane e dotata di capacità lavorativa, deve escludersi che la si trovi nella attuale condizione occupazionale e reddituale in ragione CP_1 delle miliari compiute con il Peraltro, dagli atti di causa, emerge Pt_1 anche che la resistente è sempre stat ta dai genitori, con cui conviveva e convive, e che i problemi di salute che ad oggi la rendono invalida siano emersi solo nel 2017, a quasi dieci anni dalla separazione, lasso di tempo in cui, come detto, la donna avrebbe potuto attivarsi per rendersi autonoma, potendo contare sul supporto della famiglia di origine per la gestione della prole.
pagina 5 di 6 Deve anche escludersi che l'assegno possa essere riconosciuto con finalità assistenziale, atteso che la già è titolare di pensione di invalidità e CP_1 percepisce a tale titolo la so 390,00 al mese.
4. Infine, deve rilevarsi che le domande avanzate dal ricorrente in ordine alla fissazione di un limite mensile per le trattenute sulla propria busta paga in favore della resistente, nonché alla modifica del sistema di calcolo delle detrazioni applicate dal terzo pignorato, sono inammissibili in questa sede, dovendo essere semmai proposte nell'ambito del giudizio esecutivo.
5. Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per metà e per la restante parte poste a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone che il ontinui a versare con decorrenza dalla data odierna la somma Pt_1 di € 600,00 oltre Istat in favore della e a titolo di mantenimento dei due CP_1 figli;
il parteciperà alle spese s rie nella misura del 50%; l'assegno Pt_1 unico li sarà percepito dalla sola resistente;
rigetta la domanda di assegno divorzile della;
CP_1 dichiara inammissibili le altre domande delle parti;
compensa per metà le spese di lite che liquida per l'intero in € 3809,00 oltre accessori come per legge, condannando il alla refusione della residua metà Pt_1 in favore della;
CP_1
Livorno, 17 novembre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Paolino Fusco;
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro c.f. , con l'Avv. Luana Dettori;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 20.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio per sentire dic degli effetti civili CP_1 del ma ontratto in Napoli il 20/03/2004, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta depositate il 10.06.2025: “A) voglia il Tribunale adìto disporre un assegno di mantenimento esclusivamente in favore dei figli e riducendolo nella Persona_1 Persona_2 misura complessiva di €.400,00 (€.200,00 cia u , non siano ancora economicamente autosufficienti nell'ambito, in ogni caso, di una valutazione complessiva della situazione reddituale e familiare del ricorrente;
B) qualora dall'interrogatorio delle parti e/o dagli atti e documenti di causa si rilevasse che uno od entrambi i figli maggiorenni avesse un proprio
pagina 1 di 6 reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa, anche a tempo determinato e/o parziale, si chiede di revocare il riconoscimento del relativo assegno di mantenimento;
C) disporre che alcuna somma, anche a titolo di assegno divorzile, sia prevista a favore della sig.ra CP_1
in considerazione della sua giovane età lavorativa (39 anni), dei soli 5 anni di durata
[...] imonio e dei circa 15 anni (dall'età di anni 24) durante i quali ha usufruito dell'assegno di mantenimento da parte del ricorrente, nonché delle somme di cui attualmente beneficia a livello previdenziale;
D) disporre, altresì, con sentenza che in ogni caso l'assegnazione diretta delle somme versate dalla nella qualità di terzo pignorato, non superi la misura massima CP_2 complessiva d mensili, comprensive anche delle somme arretrate non corrisposte, in considerazione della tutela economica che deve essere garantita agli altri 3 figli minori e del ricorrente;
E) in via subordinata, si chiede che venga mod Per_4 Persona_5 il sistema di calcolo delle detrazioni applicate dal terzo pignorato, decurtando il salario del ricorrente prima della somma costituente l'assegno di mantenimento corrente (ad oggi €.700,00) e poi operando sulla rimanente somma la decurtazione fino al quinto previsto per i pignoramenti presso terzi;
F) condannare infine parte resistente al pagamento delle spese di lite”.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che le parti si sono separate giudizialmente con sentenza n. 13190/2012 emessa dal Tribunale di Napoli il 09.11.2012, mentre con decreto del 04.06.2014 il medesimo Tribunale disponeva l'assegnazione diretta delle somme indicate nella suddetta sentenza a carico di
, da parte della società e dell' in favore di Parte_1 CP_2 CP_3
. CP_1
ha dedotto altresì di aver incardinato un procedimento di Parte_1
l Tribunale di Napoli, conclusosi con ordinanza del 06.05.2016 di declaratoria dell'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Livorno, nel quale veniva disposta in via provvisoria la riduzione del contributo di mantenimento per il coniuge e per i figli a carico dell'odierno ricorrente.
Nel ricorso ha allegato che dal matrimonio sono nati due figli, Parte_1
nato il [...] e nata il [...], con i quali non ha alcuna Per_1 Per_2 tazione e dei quali no tizie sin dal loro trasferimento a Livorno con la madre dal luglio 2013, e che dalla relazione con l'attuale compagna sono nati altri tre figli, minorenni, che vivono una condizione di disagio economico a causa della esiguità dei redditi del medesimo ricorrente, al netto delle trattenute sulla busta paga.
Con comparsa di costituzione depositata il 18.02.2025 si è costituita in giudizio
, la quale non si è opposta alla pronuncia di divorzio, ma ha CP_1 chiesto il rigetto delle altre domande del ricorrente, assegnando le seguenti conclusioni: “chiede che Ill.mo Tribunale di Livorno adito - dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sigg. ri e nel Comune di Pisa in data CP_1 Pt_1
pagina 2 di 6 20.03.2004 e ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- rigetti la richiesta avanzata dal Sig. in ordine alla Pt_1 revoca del versamento del contributo al mantenimento in favore del coniuge per i in narrativa argomentati;
- rigetti la richiesta avanzata dal Sig. in ordine alla riduzione del versamento Pt_1 del contributo al mantenimento in favore dei figli e fetto - confermi quanto già statuito con precedente provvedimento ovvero disponga l'obbligo del contributo nella misura di euro 300,00 mensili per ciascun figlio oltre rivalutazione ISTAT per i motivi in narrativa argomentati;
- disponga che le somme dovute dal terzo datore di lavoro in favore del Sig. siano trattenute Pt_1 fino alla metà (importo calcolato secondo la metodologia utilizzata sino ad ersate in favore della Sig. ra anche previa autorizzazione a firma del Presidente del Tribunale o di un CP_1
Giudice dall elegato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del Giudizio”.
Nel proprio atto introduttivo, la resistente ha lamentato, in primis, il peggioramento del proprio stato di salute, quale fattore che le impedisce di svolgere attività lavorativa, in secundis ha sostenuto che il figlio ha ripreso gli studi Per_1 scolastici a seguito di un infortunio accaduto durante l'a vorativa, mentre la figlia ha intrapreso gli studi universitari. Per_2
ha allegato altresì il disinteresse del padre nei confronti dei CP_1 iorenni, ma non economicamente autosufficienti, che hanno subìto sia difficoltà economiche a causa del mancato versamento del contributo di mantenimento, sia l'interruzione dei rapporti di frequentazione da parte del ricorrente dopo il loro trasferimento a Livorno.
Con decreto del 24/11/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20.03.2025, all'esito della quale il Giudice Relatore, sentite le parti, tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza parziale di stato emessa il 24.03.2025 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinava rimetteva la causa sul ruolo, fissando per conclusioni l'udienza del 11.09.2025 in trattazione scritta e assegnando i termini ex art. 473 bis n. 28 cpc per gli scritti conclusivi finali.
All'udienza del 11.09.2025 il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2.Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va deciso in ordine al mantenimento della prole.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo,
pagina 3 di 6 scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso di specie, i figli delle parti sono maggiorenni non economicamente autosufficienti, in quanto è circostanza incontestata che abbia ripreso gli Per_1 studi a seguito di un infortunio (cfr. doc. 7 comparsa di co e), mentre Per_2 abbia intrapreso gli studi universitari (cfr. doc. 8 comparsa di costituzione).
Ciò posto, quanto al ricorrente, deve darsi atto del fatto che il ad oggi può Pt_1 contare su un reddito mensile medio da marittimo di circa € 25 per sei-sette mesi annui, lavorando stagionalmente;
tale reddito, poi, risulta gravato dal mantenimento di altri tre figli avuti, a seguito della separazione, dalla nuova compagna e dal canone di locazione per la casa dove vivono i minori e la donna, per cui sono documentati, anche se il on risulta ivi residente, pagamenti da Pt_1 parte del ricorrente di € 350 al mese.
A fronte di ciò, la resistente non ha reddito da lavoro, percepisce, a seguito di riconoscimento dello stato di invalidità del 80%, la somma mensile di € 390,00 al mese, a titolo di pensione, vive con i genitori e i figli nati dal nonché con Pt_1 un altro figlio nato da altra relazione e che mantiene da sola;
na da più di dieci anni si occupa della prole con il supporto della famiglia di origine, in quanto i figli della coppia dal trasferimento della resistente in Toscana di fatto non hanno rapporti con il padre.
Alla luce di tali elementi, in particolare della diversa capacità reddituale delle parti e del fatto che il ricorrente non fornisce alcun contributo di mantenimento diretto in favore dei figli e da tempo non fa neppure fronte alle spese straordinarie, appare congruo confermare un contributo per ciascun figlio di € 300,00, oltre Istat, oltre prevedere che l'assegno unico sia versato alla sola . CP_1
Va anche previsto che le spese straordinarie per i figli continuino ad essere a carico di entrambi, previo accordo, nella misura del 50% ciascuno.
3. Venendo alla richiesta di revoca del mantenimento da parte del in favore Pt_1 della , in primo luogo deve rilevarsi che la non ha ato alcuna CP_1 CP_1
pagina 4 di 6 domanda di assegno divorzile, istituto giuridico ben diverso da quello del mantenimento al coniuge separato, ma ha solo chiesto il rigetto della domanda di eliminazione di qualsiasi emolumento a carico del coniuge proposta dal ricorrente.
Ciò posto, pur potendosi riqualificare le domande delle parti, nel senso che entrambe siano riferite all'assegno divorzile, deve ritenersi che la domanda della non possa essere accolta. CP_1
In via generale, va ricordato che le Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 hanno affermato che ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilita di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, che costituiscono il parametro di cui si deve tenere canto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personate di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alia durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
In sintesi, l'assegno divorzile può essere riconosciuto quando le condizioni di disparità reddituale trovano la loro causa in scelte prese dalla coppia, durante la vita familiare, e in forza delle quali uno dei due coniugi ha perso, a vantaggio dell'altro, l'opportunità di guadagnarsi una condizione reddituale di autosufficienza o, comunque, una condizione reddituale migliore di quella goduta al momento della fine del vincolo coniugale. L'assegno di divorzio, quindi, è posto a tutelare l'affidamento e l'investimento che il coniuge più debole ha riposto nella vita di coppia e nelle connesse scelte familiari.
Nel caso in esame, infatti, tenuto conto della brevità del matrimonio, solo cinque anni, e del fatto che la resistente non ha mai avuto una stabile occupazione lavorativa, né prima del matrimonio quando era giovanissima, né subito dopo, nel 2009, quando era ancora giovane e dotata di capacità lavorativa, deve escludersi che la si trovi nella attuale condizione occupazionale e reddituale in ragione CP_1 delle miliari compiute con il Peraltro, dagli atti di causa, emerge Pt_1 anche che la resistente è sempre stat ta dai genitori, con cui conviveva e convive, e che i problemi di salute che ad oggi la rendono invalida siano emersi solo nel 2017, a quasi dieci anni dalla separazione, lasso di tempo in cui, come detto, la donna avrebbe potuto attivarsi per rendersi autonoma, potendo contare sul supporto della famiglia di origine per la gestione della prole.
pagina 5 di 6 Deve anche escludersi che l'assegno possa essere riconosciuto con finalità assistenziale, atteso che la già è titolare di pensione di invalidità e CP_1 percepisce a tale titolo la so 390,00 al mese.
4. Infine, deve rilevarsi che le domande avanzate dal ricorrente in ordine alla fissazione di un limite mensile per le trattenute sulla propria busta paga in favore della resistente, nonché alla modifica del sistema di calcolo delle detrazioni applicate dal terzo pignorato, sono inammissibili in questa sede, dovendo essere semmai proposte nell'ambito del giudizio esecutivo.
5. Le spese di lite, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, vanno compensate per metà e per la restante parte poste a carico del ricorrente.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dispone che il ontinui a versare con decorrenza dalla data odierna la somma Pt_1 di € 600,00 oltre Istat in favore della e a titolo di mantenimento dei due CP_1 figli;
il parteciperà alle spese s rie nella misura del 50%; l'assegno Pt_1 unico li sarà percepito dalla sola resistente;
rigetta la domanda di assegno divorzile della;
CP_1 dichiara inammissibili le altre domande delle parti;
compensa per metà le spese di lite che liquida per l'intero in € 3809,00 oltre accessori come per legge, condannando il alla refusione della residua metà Pt_1 in favore della;
CP_1
Livorno, 17 novembre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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