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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/12/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1903/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Stoppani, n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cornelio Nepote, n. Controparte_1
21, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Cavanna, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 deducendo di essere cessionaria di plurimi crediti, derivanti da rapporti di fornitura (in relazione a diverse fatture emesse da Telecom Italia S.p.a.) e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della relativa sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 1.771,28), oltre interessi moratori e interessi anatocistici, danno per le spese di recupero (quantificato in Euro 440,00), danno per spese di recupero relative a crediti diversi (quantificato in Euro 4.040,00). 2
In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione alle diverse forniture effettuate in favore del medesimo.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, parte attrice ha circoscritto la propria domanda, evidenziando l'avvenuto saldo della quota capitale e la debenza di interessi moratori (per l'importo di Euro 179,20), interessi anatocistici (per l'importo di Euro 37,21), danno per le spese di recupero (quantificato in Euro 440,00), danno per spese di recupero relative a crediti diversi (quantificato in Euro 3.880,00), con domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
All'udienza del 23.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, in relazione alla prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011, n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Inoltre, avendo la parte convenuta la qualifica di pubblica amministrazione, viene in rilievo il requisito della forma scritta dei contratti dalla medesima stipulati, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr. Cass. n. 14570 del 30.07.2004, Cass. n. 5234 del 15.03.2004). A tal riguardo, deve infatti ritenersi che “la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta […]. La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria” (Cass. 28.09.2010, n. 20340). Nel caso di specie, parte attrice ha agito come cessionaria di credito vantato da Telecom Italia S.p.a. nei confronti dell'amministrazione convenuta, ma non ha documentato l'esistenza del contratto di fornitura di servizi telefonici intercorrente tra le parti, dotato della necessaria forma scritta. 3
A tal fine, risulta evidentemente privo di rilevanza il documento informatico recante delle generiche condizioni di offerta, sfornito di ogni sottoscrizione o riconducibilità ai contraenti e finanche privo del riempimento di campi rilevanti (cfr. doc. 14, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice). Inoltre, in considerazione del mancato deposito del contratto tra le parti e dell'assenza di ogni documentazione in ordine alle condizioni tariffarie concordate, risultano prive di rilevanza le diverse fatture allegate, in quanto documenti di formazione unilaterale, inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione del credito vantato (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Conseguentemente, la relativa domanda di pagamento articolata da parte attrice, comprensiva della quota capitale, degli interessi, accessori e spese per il recupero dei relativi crediti, deve essere rigettata.
Con riguardo alla domanda relativa al danno per spese di recupero di crediti diversi, va evidenziato che parte attrice ha depositato i relativi contratti di fornitura (cfr. doc. 12, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Tuttavia, l'attrice nulla ha documentato quanto alle forniture effettivamente eseguite in favore del convenuto, elemento costitutivo della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. 02.12.2002, n. 17041, Cass. 28.05.2004, n. 10313, Cass. 16.06.2011, n. 13193). In particolare, l'attrice, sui cui incombeva l'onere di provare l'effettivo consumo addebitato all'utente, non ha neppure depositato le relative fatture di pagamento emesse, ma ha addotto a supporto della domanda creditoria esclusivamente dei documenti riassuntivi della situazione contabile dell'utente, peraltro sfornite dell'indicazione della lettura dei contatori installati (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). Pertanto, in mancanza della prova della sussistenza del credito per cui sono state effettuate le indicate spese di recupero, anche tale domanda deve essere rigettata.
Inoltre, in relazione a tutte le domande di pagamento avanzate dall'attrice, venendo in rilievo fornitura eseguita in favore di ente pubblico locale, trova applicazione il requisito relativo alla necessaria esistenza di impegno di spesa, ai fini del riscontro della sussistenza di valida copertura finanziaria. In particolare, tale obbligo è sancito dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per il quale “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata 4
contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. Dunque, l'impegno di spesa, comprensivo dell'impegno contabile registrato e dell'attestazione di copertura finanziaria, oggetto di attività interna alla stessa amministrazione, dunque dotato di autonomia rispetto alla successiva attività negoziale esterna dell'ente pubblico, assume rilevanza come requisito per l'effettuazione di ogni spesa da parte dell'ente pubblico locale. Coerentemente, l'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Alla luce dell'indicato quadro normativo, è stato evidenziato che “l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 t.u.e.l., che ne riassume da ultimo la portata precettiva - nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico- finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa. Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi 5
siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 19.12.2019, n. 33768, Cass. 18.11.2011, n. 24303, Cass. 28.12.2010, n. 26202, Cass. 26.05.2010, n. 12880). Pertanto, risulta evidente che l'originaria previsione di cui all'art. 284 del R.D. n. 383 del 1934 e la successiva previsione di cui all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, “laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico” (Cass. 21.06.2024, n. 17197). In mancanza del necessario impegno di spesa, neppure può essere assegnata rilevanza al dato della materiale erogazione della fornitura richiesta, in quanto “l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 30.10.2013, n. 24478, Cass. 26.05.2010, n. 12880, Cass. 09.05.2007, n. 10640). Conseguentemente, occorre ritenere che l'impegno di spesa da parte dell'ente pubblico locale, corredato della puntuale indicazione delle spese da sostenere e dei mezzi per farvi fronte, costituisca requisito per affermare il carattere vincolante nei confronti dell'ente dell'obbligazione contrattuale, in suo difetto il contrato stipulato non assumendo portata impegnativa. Nel caso di specie, parte attrice non ha depositato la documentazione rilevante ai sensi dell'art. 191, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, non provando la sussistenza di impegno di spesa, comprensivo dell'impegno contabile registrato e dell'attestazione di copertura finanziaria, assunto dall'ente pubblico locale in relazione al credito azionato, ciò precludendo la possibilità di affermare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo al convenuto.
Dunque, in base a quanto indicato, le domande di parte attrice fondate sull'inadempimento contrattuale del convenuto devono essere rigettate, ricomprendendosi anche quelle inerenti interessi, accessori e spese per il recupero dei relativi crediti. 6
Infine, deve essere dichiarata improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dall'attrice, in relazione alle diverse forniture effettuate in favore del convenuto. A tal riguardo, va evidenziato che “la sussidiarietà dell'azione di arricchimento va giudicata in astratto. Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un'altra azione proponibile da parte dell'impoverito, a meno che l'azione contrattuale sia stata rigettata per l'inesistenza del titolo” (Cass. 18.08.2025, n. 23471, conf. Cass. Sez. Un. 05.12.2023, n. 33954). Nel caso di specie, deve ritenersi evidentemente escluso il requisito indicato, posta la sussistenza dell'azione di adempimento contrattuale astrattamente proponibile dall'attrice per il conseguimento del corrispettivo pattuito, rigettata per motivazioni diverse dall'inesistenza del titolo contrattuale alla base della domanda. Inoltre, con specifico riguardo alla esclusione della proponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente pubblico locale, in ipotesi di mancata documentazione dell'impegno di spesa, è stato rilevato che “in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 10.05.2017, n. 12608, Cass. 30.10.2013, n. 24478, Cass. 26.05.2010, n. 12880). Pertanto, la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dall'attrice deve essere dichiarata improponibile.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, calcolato in base all'importo della domanda creditoria spiegata, della sussistenza di elementi di complessità della controversia e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
In considerazione della manifesta infondatezza delle domande spiegate, parte convenuta ha chiesto disporsi la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In base alla disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non 7
richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 14.10.2021, n. 28226, conf. Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. 24.10.2019, n. 27326). Nel caso di specie, deve essere tenuto conto dell'esito pronosticabile del giudizio e della pluralità di concorrenti ragioni di infondatezza della domanda spiegata, tali da rendere facilmente avvertibile lo sviluppo della controversia e da denotare colpa grave nella prosecuzione della stessa. Inoltre, deve essere tenuto conto del manifesto difetto di sinteticità delle note di trattazione scritta depositate da parte attrice, arrivate finanche a diciotto pagine di lunghezza, così da concretizzarsi nell'abuso dello strumento processuale. Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, deve essere dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435 del 20.11.2020, conf. Cass. n. 21570 del 30.11.2012). Nel caso di specie, appare equo fare riferimento ad importo pari al doppio delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di pagamento proposte da parte attrice;
- Dichiara improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta da parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna parte attrice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di parte convenuta, dell'importo di Euro 6.000,00. Tivoli, 24.12.2025
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Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1903/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Stoppani, n. 1, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Claudio Coggiatti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cornelio Nepote, n. Controparte_1
21, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Cavanna, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 deducendo di essere cessionaria di plurimi crediti, derivanti da rapporti di fornitura (in relazione a diverse fatture emesse da Telecom Italia S.p.a.) e chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della relativa sorte capitale (quantificata nell'importo di Euro 1.771,28), oltre interessi moratori e interessi anatocistici, danno per le spese di recupero (quantificato in Euro 440,00), danno per spese di recupero relative a crediti diversi (quantificato in Euro 4.040,00). 2
In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto a titolo di ingiustificato arricchimento, in relazione alle diverse forniture effettuate in favore del medesimo.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il , Controparte_1 contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, parte attrice ha circoscritto la propria domanda, evidenziando l'avvenuto saldo della quota capitale e la debenza di interessi moratori (per l'importo di Euro 179,20), interessi anatocistici (per l'importo di Euro 37,21), danno per le spese di recupero (quantificato in Euro 440,00), danno per spese di recupero relative a crediti diversi (quantificato in Euro 3.880,00), con domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
All'udienza del 23.12.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che, in relazione alla prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la specifica deduzione e la prova del fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 20.01.2015, n. 826, Cass. 15.07.2011, n. 15659, Cass. 15.03.2010, n. 6205, Cass. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533). Inoltre, avendo la parte convenuta la qualifica di pubblica amministrazione, viene in rilievo il requisito della forma scritta dei contratti dalla medesima stipulati, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr. Cass. n. 14570 del 30.07.2004, Cass. n. 5234 del 15.03.2004). A tal riguardo, deve infatti ritenersi che “la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta […]. La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria” (Cass. 28.09.2010, n. 20340). Nel caso di specie, parte attrice ha agito come cessionaria di credito vantato da Telecom Italia S.p.a. nei confronti dell'amministrazione convenuta, ma non ha documentato l'esistenza del contratto di fornitura di servizi telefonici intercorrente tra le parti, dotato della necessaria forma scritta. 3
A tal fine, risulta evidentemente privo di rilevanza il documento informatico recante delle generiche condizioni di offerta, sfornito di ogni sottoscrizione o riconducibilità ai contraenti e finanche privo del riempimento di campi rilevanti (cfr. doc. 14, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. di parte attrice). Inoltre, in considerazione del mancato deposito del contratto tra le parti e dell'assenza di ogni documentazione in ordine alle condizioni tariffarie concordate, risultano prive di rilevanza le diverse fatture allegate, in quanto documenti di formazione unilaterale, inidonei a fornire la prova della sussistenza e della quantificazione del credito vantato (cfr. Cass. n. 128 del 04.01.2022, Cass. n. 299 del 12.01.2016, Cass. n. 15383 del 28.06.2010, Cass. n. 9593 del 20.05.2004). Conseguentemente, la relativa domanda di pagamento articolata da parte attrice, comprensiva della quota capitale, degli interessi, accessori e spese per il recupero dei relativi crediti, deve essere rigettata.
Con riguardo alla domanda relativa al danno per spese di recupero di crediti diversi, va evidenziato che parte attrice ha depositato i relativi contratti di fornitura (cfr. doc. 12, allegato alla memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Tuttavia, l'attrice nulla ha documentato quanto alle forniture effettivamente eseguite in favore del convenuto, elemento costitutivo della relativa pretesa creditoria (cfr. Cass. 02.12.2002, n. 17041, Cass. 28.05.2004, n. 10313, Cass. 16.06.2011, n. 13193). In particolare, l'attrice, sui cui incombeva l'onere di provare l'effettivo consumo addebitato all'utente, non ha neppure depositato le relative fatture di pagamento emesse, ma ha addotto a supporto della domanda creditoria esclusivamente dei documenti riassuntivi della situazione contabile dell'utente, peraltro sfornite dell'indicazione della lettura dei contatori installati (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). Pertanto, in mancanza della prova della sussistenza del credito per cui sono state effettuate le indicate spese di recupero, anche tale domanda deve essere rigettata.
Inoltre, in relazione a tutte le domande di pagamento avanzate dall'attrice, venendo in rilievo fornitura eseguita in favore di ente pubblico locale, trova applicazione il requisito relativo alla necessaria esistenza di impegno di spesa, ai fini del riscontro della sussistenza di valida copertura finanziaria. In particolare, tale obbligo è sancito dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per il quale “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata 4
contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. Dunque, l'impegno di spesa, comprensivo dell'impegno contabile registrato e dell'attestazione di copertura finanziaria, oggetto di attività interna alla stessa amministrazione, dunque dotato di autonomia rispetto alla successiva attività negoziale esterna dell'ente pubblico, assume rilevanza come requisito per l'effettuazione di ogni spesa da parte dell'ente pubblico locale. Coerentemente, l'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000 prevede che “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Alla luce dell'indicato quadro normativo, è stato evidenziato che “l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 t.u.e.l., che ne riassume da ultimo la portata precettiva - nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico- finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa. Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi 5
siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 19.12.2019, n. 33768, Cass. 18.11.2011, n. 24303, Cass. 28.12.2010, n. 26202, Cass. 26.05.2010, n. 12880). Pertanto, risulta evidente che l'originaria previsione di cui all'art. 284 del R.D. n. 383 del 1934 e la successiva previsione di cui all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, “laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico” (Cass. 21.06.2024, n. 17197). In mancanza del necessario impegno di spesa, neppure può essere assegnata rilevanza al dato della materiale erogazione della fornitura richiesta, in quanto “l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica, nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 30.10.2013, n. 24478, Cass. 26.05.2010, n. 12880, Cass. 09.05.2007, n. 10640). Conseguentemente, occorre ritenere che l'impegno di spesa da parte dell'ente pubblico locale, corredato della puntuale indicazione delle spese da sostenere e dei mezzi per farvi fronte, costituisca requisito per affermare il carattere vincolante nei confronti dell'ente dell'obbligazione contrattuale, in suo difetto il contrato stipulato non assumendo portata impegnativa. Nel caso di specie, parte attrice non ha depositato la documentazione rilevante ai sensi dell'art. 191, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, non provando la sussistenza di impegno di spesa, comprensivo dell'impegno contabile registrato e dell'attestazione di copertura finanziaria, assunto dall'ente pubblico locale in relazione al credito azionato, ciò precludendo la possibilità di affermare la sussistenza dell'obbligazione di pagamento in capo al convenuto.
Dunque, in base a quanto indicato, le domande di parte attrice fondate sull'inadempimento contrattuale del convenuto devono essere rigettate, ricomprendendosi anche quelle inerenti interessi, accessori e spese per il recupero dei relativi crediti. 6
Infine, deve essere dichiarata improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dall'attrice, in relazione alle diverse forniture effettuate in favore del convenuto. A tal riguardo, va evidenziato che “la sussidiarietà dell'azione di arricchimento va giudicata in astratto. Essa è pertanto esclusa laddove vi sia, anche astrattamente, un'altra azione proponibile da parte dell'impoverito, a meno che l'azione contrattuale sia stata rigettata per l'inesistenza del titolo” (Cass. 18.08.2025, n. 23471, conf. Cass. Sez. Un. 05.12.2023, n. 33954). Nel caso di specie, deve ritenersi evidentemente escluso il requisito indicato, posta la sussistenza dell'azione di adempimento contrattuale astrattamente proponibile dall'attrice per il conseguimento del corrispettivo pattuito, rigettata per motivazioni diverse dall'inesistenza del titolo contrattuale alla base della domanda. Inoltre, con specifico riguardo alla esclusione della proponibilità della domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente pubblico locale, in ipotesi di mancata documentazione dell'impegno di spesa, è stato rilevato che “in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (Cass. 21.06.2024, n. 17197, conf. Cass. 10.05.2017, n. 12608, Cass. 30.10.2013, n. 24478, Cass. 26.05.2010, n. 12880). Pertanto, la domanda subordinata di indennizzo per arricchimento senza causa proposta dall'attrice deve essere dichiarata improponibile.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, calcolato in base all'importo della domanda creditoria spiegata, della sussistenza di elementi di complessità della controversia e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
In considerazione della manifesta infondatezza delle domande spiegate, parte convenuta ha chiesto disporsi la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In base alla disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo alle condizioni per la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la giurisprudenza ha rilevato che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non 7
richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. 14.10.2021, n. 28226, conf. Cass. Sez. Un. 20.04.2018, n. 9911, Cass. 30.03.2018, n. 7901, Cass. 24.10.2019, n. 27326). Nel caso di specie, deve essere tenuto conto dell'esito pronosticabile del giudizio e della pluralità di concorrenti ragioni di infondatezza della domanda spiegata, tali da rendere facilmente avvertibile lo sviluppo della controversia e da denotare colpa grave nella prosecuzione della stessa. Inoltre, deve essere tenuto conto del manifesto difetto di sinteticità delle note di trattazione scritta depositate da parte attrice, arrivate finanche a diciotto pagine di lunghezza, così da concretizzarsi nell'abuso dello strumento processuale. Con riguardo ai criteri di quantificazione del danno, deve essere dato seguito all'orientamento giurisprudenziale per cui “l'art. 96 c.p.c., comma 3, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata, non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario dell'art. 385 c.p.c., comma 4, che, prima dell'abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass. n. 26435 del 20.11.2020, conf. Cass. n. 21570 del 30.11.2012). Nel caso di specie, appare equo fare riferimento ad importo pari al doppio delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande di pagamento proposte da parte attrice;
- Dichiara improponibile la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa proposta da parte attrice;
- Condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge;
- Condanna parte attrice, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore di parte convenuta, dell'importo di Euro 6.000,00. Tivoli, 24.12.2025
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Il Giudice Valerio Ceccarelli