Articolo 1 della Legge 7 maggio 1984, n. 119
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27 maggio 1984
Art. 1. Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311 , e' sostituito dai seguenti:
"Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, puo' essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.
I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero".

Entrata in vigore il 27 maggio 1984