Art. 1. Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311 , e' sostituito dai seguenti:
"Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, puo' essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.
I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero".
Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311 , e' sostituito dai seguenti:
"Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, puo' essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.
I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero".