Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4647/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4647 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 .F. P.IVA 1
rappresentato e difeso dall'avv. GRASSO GIUSEPPE giusta mandato allegato all'atto di citazione,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore -
contro
Controparte_1 C.F. P.IVA_2
- convenuto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
In via principale nel merito:
•In integrale riforma della Sentenza 24/2024 R.G. 655/2022 Cronol. 478/2024 emessa dal Giudice
Parte_2 in data 13 Marzo 2024, accogliere il Ricorso oggi di Pace di Conegliano Dott.
formulato e, conseguentemente
• Annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il Verbale di accertamento di violazione
Locale del Comune di Codognè in data 21 Settembre 2022 e notificato in data 22 Settembre 2022 e,
quindi,
•Condannare parte Convenuta alla restituzione di quanto versato in esito al giudizio di primo grado;
• Condannare la parte convenuta alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con Ricorso in data 21 - 25 Ottobre 2022 R.G. 655/2022 la ricorrente ha proposto opposizione avverso il Verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n. 109U/2022/V
―n. registro 496/2022 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Codognè in data 21 Settembre 2022
e notificato in data 22 Settembre 2022 per aver infranto l'articolo 148 commi 10 e 16 e art. 40 comma
8 "perché il veicolo in questione con doppio pianale attrezzato per trasporto veicoli proveniente da
Fontanelle e diretto verso San Vendemiano in prossimità dell'imbocco della rotatoria sita tra Via
Cadore Mare e Via C. B. Cavour aveva effettuato il sorpasso di un trattore, oltrepassando la linea continua di mezzeria e occupando completamente la corsia in senso contrario, quella in uscita dalla rotatoria sopraindicata...l'infrazione non veniva contestata in quanto il sorpasso ad altro veicolo veniva effettuato dopo la postazione della pattuglia impegnata nell'attività di controllo della velocità con telelaser..." con la sanzione determinata in €. 681,23.
Controparte_2 concludeva istanziando il rigetto del Costituitosi in data 28 Febbraio 2023 il
Ricorso.
Parte_2In data 13 Marzo 2024 il Giudice di Pace di Conegliano Dott. ha, con Sentenza
24/24 R.G. 655/2022 - Cronol. 478/2024, così statuito: "...CONVALIDA l'impugnato Verbale di contestazione di violazione n. 109U/2022/V (n. Registro 496/2022) di data 21-09-2022 della Polizia
Municipale del resistente Controparte_2 limitatamente alla sola contestazione di cui all'art.
148, commi X^ (rectius XII^) e XVI^ C.d.S. ed all'ivi irrogata sanzione pecuniaria ricondotta al suo minimo edittale di € 167,00, più € 8,00 di spese accessorie di notifica, e così per complessivi € 175,00
(unico soggetto noto, essendo invece il a carico della ricorrente Parte_1
Pt_3 per contro, nel medesimo suddetto verbale, l'ulteriore conducente rimasto sconosciuto).
parallelamente irrogata sanzione per contestata violazione del precetto di cui all'art. 40, comma VIII C.d.S. (in combinato disposto col disposto sanzionatorio ex art. 146, comma II^ C.d.S. tuttavia non menzionato a verbale) a carico della ricorrente "confermando, Parte_4
così, parzialmente il Verbale impugnato.
ha quindi impugnato la sentenza per ottenere la riforma della decisione di prime Parte_1
cure nella parte in cui è stata riconosciuta responsabilità e, quindi, la fondatezza al Verbale impugnato.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Deve essere anzitutto richiamato l'art. 342 c.p.c. nella parte in cui prevede che "l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) Il capo della decisione di primo grado che viene impugnato:
2) Le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado:
3) Le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata."
Dalla lettura del ricorso in appello emerge con evidenza che l'unico motivo di appello che può essere esaminato, in quanto dedotto come prescritto dalla norma riportata, è quello relativo alla "piena prova ex art. 2700 c.c. del verbale", a pagina 7 del ricorso.
Gli altri motivi, peraltro non formulati in maniera chiara e sintetica, non riportano il capo della sentenza impugnato, né le violazioni di legge denunciate nè la loro rilevanza.
L'appello può quindi essere ritenuto ammissibile soltanto con riferimento al richiamato motivo.
La sentenza di primo grado deve essere confermata, avendo il giudice di prime cure fatto corretta applicazione dell'art. 2700 c.c.
Il verbale degli organi accertatori in atti ha valore di prova legale.
Anche di recente la giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 10376/2024 del 17 aprile
2024) ha ribadito che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
La Corte ha precisato, inoltre, che, riguardo alle altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, il rapporto ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere esclusa solo da una specifica prova contraria. Nel caso in esame il verbale in atti riporta con chiarezza quello che è avvenuto alla presenza dei pubblici ufficiali.
...Viene infatti dichiarato che "il veicolo in questione in prossimità dell'imbocco della rotatoria sita tra via Cadore Mare e via C.B. Cavour effettuava il sorpasso di un trattore, oltrepassando la linea continua di mezzeria e occupando completamente la corsia in senso contrario, quella in uscita dalla rotatoria sopra indicata".
Il Giudice di prime cure conferma la contestazione principale avente ad oggetto la suddetta condotta
(sorpasso in prossimità di un'intersezione), tenuta alla presenza dei pubblici ufficiali accertatori e riportata a verbale, richiamando l'art. 2700 c.c., attribuendo allo stesso piena prova di quanto avvenuto in presenza e percepito dagli operatori.
Ritiene invece l'appellante che non sia stata raggiunta piena prova della condotta, né della presenza della rotatoria e che il CP_2 avrebbe dovuto provare tali circostanze.
L'appellante richiama altresì talune pronunce secondo le quali il valore di prova legale non può estendersi agli apprezzamenti, alle valutazioni personali o alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento degli accertatori.
Nel caso in esame, tuttavia, non può parlarsi di apprezzamenti o valutazioni personali, né può ritenersi che l'azione si sia svolta con una repentinità tale da provocare una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.
Gli accertatori, per quanto impegnati in attività di rilevamento di velocità, hanno avuto la possibilità di osservare e percepire, senza alcun margine di apprezzamento, la condotta violativa del codice della strada.
Il sorpasso non si è neppure svolto in maniera tanto repentina da minare la corretta percezione dei fatti da parte degli operatori, considerato anche il fatto che gli stessi hanno avuto modo di scattare delle foto al veicolo all'atto del sorpasso.
Le circostanze riportate a verbale, quindi, devono ritenersi accertate, così come descritte dagli agenti, tanto con riferimento al sorpasso, quanto alla presenza della rotatoria, senza necessità di ulteriori prove a sostegno. Il valore di prova legale del verbale di accertamento non può in questa sede essere messo in discussione, anche in ragione del fatto che, diversamente, l'appellante avrebbe potuto proporre la querela di falso.
La presente disamina conduce quindi alla conferma della decisione assunta in primo grado, anche con riferimento alle spese di giudizio.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono invece il criterio della soccombenza ed,
in assenza di costituzione dell'appellato, nulla deve essere statuito.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
Rigetta l'appello;
Conferma la sentenza n. 24/2024, pubblicata il 13.3.24;
Conferma il Verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n.
109U/2022/V - n. registro 496/2022 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Codognè in data 21
Settembre 2022 e notificato in data 22 Settembre 2022;
Nulla sulle spese;
Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Treviso, 12 giugno 2025
Il Giudice
Marina Righi