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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 7849/2019 vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Cristina Cofone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria La Carità (NA), alla via Pioppelle, n. 70/bis
APPELLANTE
E
(P.IVA: , con sede in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 3, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv.
Michele Bonagura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (Na), al Corso
Umberto I, n. 148
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale del 19.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante, in epigrafe indicato, evocava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_1 sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per effetto del
1 sinistro occorso in Santa Maria La Carità (NA), in data 05.11.2010, alle ore 21:00 circa, allorquando il veicolo attoreo del tipo Alfa 159, tg. DB154XY, nel mentre percorreva la via
Visitazione con direzione Santa Maria La Carità, veniva urtato dall'autocarro Fiat Punto, tg.
CZ636AX, di proprietà della società convenuta e assicurato per la r.c.a. con la CP_3
Deduceva, invero, l'istante che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, il veicolo Fiat Punto, mentre percorreva la predetta via con direzione Gragnano, “effettuava una incauta manovra di sorpasso di un tir che stava regolarmente svoltando a destra nel parcheggio ivi presente in quel tratto” e invadeva la corsia opposta;
sicché, alla stregua della prospettazione attorea, l'autovettura di sua proprietà subiva danni alla parte anteriore quantificati nella misura di euro 11.395,54.
Pertanto, stante l'infruttuoso esito del previo tentativo di definizione stragiudiziale della lite,
l'istante conveniva in giudizio i suddetti convenuti, chiedendo la condanna di questi, in solido tra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni sofferti, con vittoria delle spese di lite e con relativa attribuzione al procuratore antistatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva nel giudizio di prime cure la sola compagnia assicuratrice, onde resistere alla pretesa risarcitoria avversa.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con sentenza n. 7849/2019, depositata in data 15.10.2019, il Giudice adito riteneva la domanda sfornita di prova, in considerazione della lacunosità delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio;
evidenziava, inoltre l'inattendibilità della valutazione dei danni ad opera del perito di parte, in quanto effettuata dopo cinque anni dalla data del sinistro.
Per quanto sopra, il Giudice di Pace rigettava la domanda e condannava l'istante alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, lamentando la erronea Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo Giudice, con peculiare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste escusso in rapporto alla motivazione della decisione appellata;
di talché, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del veicolo Fiat Punto, tg. CZ636AX, di proprietà di e assicurato per la r.c.a. con , e Controparte_2 Controparte_1
condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di euro
11.395,54 o della diversa somma quantificata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti, nonché al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
2 Instaurato il contraddittorio, in persona del l.r.p.t., si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del medesimo, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, la causa rinviata all'udienza del
19.03.2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa rinuncia delle parti ai relativi termini.
Questioni preliminari.
Preliminarmente, si rileva che l'appellata in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., quantunque ritualmente citata in giudizio con atto di citazione in appello, notificato in data 12.12.2019, non ha inteso costituirsi;
pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
L'appello è ammissibile in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito dalla gravata sentenza
(atto di appello notificato in data 27.12.2019, sentenza gravata depositata in data 15.10.2019).
L'appello è procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 17.12.2019.
Quanto all'ammissibilità del proposto gravame, l'atto di impugnazione in oggetto è conforme a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., posto che, oltre a richiamare l'iter logico-motivazionale della sentenza censurato con i motivi di appello, prospetta, altresì, l'alternativa conclusione coerente con i principi normativi che il Giudice a quo avrebbe dovuto applicare, onde pervenire alla condanna delle controparti al risarcimento del danno risentito dall'attore odierno appellante;
di talché, la corrispondente eccezione di inammissibilità, sollevata dalla compagnia è infondata e CP_1
va disattesa.
Ancora preliminarmente, occorre rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
Merito.
Tanto premesso, l'appello, nel merito, è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Con l'unico motivo di appello fatto valere censura l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie da parte del Giudice di Prime Cure.
Ebbene, a dispetto delle censurate incongruenze in cui il Giudice di primo grado sarebbe incorso nella disamina della domanda e nella valutazione della prova, per come allegate dalla parte appellante, il Tribunale ritiene - sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, in specie all'esito dello scrutinio delle risultanze dell'espletata prova testimoniale - corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del
3 quale il Giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria attorea.
Difatti, la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel procedimento di primo grado, in ordine ad aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica del Testimone_1 sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le allegazioni dell'attore sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio.
Invero, il predetto testimone di parte attrice ha così dichiarato: “ADR: ricordo che il 05.11.2010 verso le 21:00 circa, mi trovavo in Santa Maria La Carità precisamente alla via Visitazione nei pressi del parcheggio;
ADR: ricordo che sulla predetta via viaggiava con direzione CP_4
Gragnano un tir il quale giungeva all'altezza del parcheggio e, nel mentre effettuava CP_4
manovra di svolta all'interno del parcheggio, un veicolo modello Fiat Punto di cui non ricordo il colore effettuava manovra di sorpasso, occupando la corsia opposta. Preciso che la Fiat Punto viaggiava sulla predetta via con direzione Gragnano;
ADR: nel mentre effettuava tale incauta manovra occupando corsia in senso opposto urtava frontalmente un'autovettura modello Alfa 159 di colore scuro che percorreva regolarmente via Visitazione con direzione Santa Maria La Carità centro;
ADR: dopo l'urto constatavo che l'Alfa 159 riportava diversi danni alla parte anteriore frontale, nonché vidi che all'interno dell'autovettura scoppiarono entrambi gli airbag” (cfr. verbale dell'udienza del 13.06.2018, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di prime cure).
Orbene, come reso evidente dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate, la narrazione dei fatti si presenta vaga e imprecisa in ordine alla dinamica del sinistro e alle modalità e ai punti dell'impatto fra i veicoli involti;
, il teste non forniva ulteriori precisazioni sulla sua esatta posizione al momento del sinistro, circa la condotta dei veicoli coinvolti, la velocità a cui questi viaggiavano o indicazioni relative al traffico veicolare, non forniva alcuna informazione idonea a identificare i conducenti dei veicoli involti, né precisava la tipologia (graffi, ammaccature) dei danni occorsi all'autovettura danneggiata, limitandosi, del tutto genericamente a riferire che “l'Alfa 159 riportava diversi danni alla parte anteriore frontale” e che “all'interno dell'autovettura scoppiarono entrambi gli airbag”, senza nulla riferire in ordine all'autovettura antagonista.
Le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso non convincono, dunque, quanto all'affidabilità del suo narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico dell'investimento,
e sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
Inoltre, all'esito della complessiva disamina delle emergenze procedimentali, non va sottaciuto che né l'atto di citazione afferente al primo giudizio, né la lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia assicurativa in atti, recano l'indicazione della presenza, al momento CP_1 dell'incidente, di poi citato come testimone, nonostante quanto stabilito dall'art. Testimone_1
4 135, comma 3-bis, d.lgs. n. 209/2005 (alla cui stregua: “In caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso,
l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente,
l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”).
Peraltro come ben evidenziato dal Giudice di Prime Cure “altro elemento che pregiudica l'attendibilità dei danni vantati e chiesti da parte attrice si ritrova nella valutazione degli stessi effettuata dal “P.A. ” (perito di parte) tramite fotografie fornite dal committente. Persona_1
Tale valutazione è datata 11.03.2015 (data incarico) mentre la data del sinistro è 05.11.2010, ovvero vi è differimento temporale di cinque anni”.
Nè tantomeno l'auto dell'odierno appellante è stata messa a disposizione della convenuta compagnia per una perizia sulla stessa prima di essere riparata con conseguente impossibilità di verifica del danno connesso causalmente al sinistro;
nè vi è stata possibilità per la compagnia di periziare il veicolo antagonista (cfr perizie allegate alla produzione di primo grado della convenuta compagnia, ed in particolare perizia relativa all'autovettura dell'odierno appellante in relazione alla quale di evidenzia che il veicolo è stato esibito a lavori ultimati).
Pertanto, le descritte carenze impediscono la formazione di un quadro probatorio coerente e utile a fondare il convincimento del Giudice sulla bontà della pretesa risarcitoria avanzata.
Ne consegue che il fatto storico e le conseguenze da esso derivate sono rimasti sostanzialmente privi di adeguata prova, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
Né - vale la pena evidenziare - tale lacuna probatoria si può ritenere colmata a mezzo della CTU richiesta, atteso che, secondo un consolidato, nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale,
“la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere
5 dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (ex multis, Cass., Sez. L, 05.10.2006, n. 21412).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
Spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto dell'assenza di complessità delle questioni trattate e del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute;
d) dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 19.03.2025
Il GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 7849/2019 vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Cristina Cofone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria La Carità (NA), alla via Pioppelle, n. 70/bis
APPELLANTE
E
(P.IVA: , con sede in Milano, alla Piazza Tre Torri n. 3, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv.
Michele Bonagura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Torre Annunziata (Na), al Corso
Umberto I, n. 148
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale del 19.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'appellante, in epigrafe indicato, evocava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_1 sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per effetto del
1 sinistro occorso in Santa Maria La Carità (NA), in data 05.11.2010, alle ore 21:00 circa, allorquando il veicolo attoreo del tipo Alfa 159, tg. DB154XY, nel mentre percorreva la via
Visitazione con direzione Santa Maria La Carità, veniva urtato dall'autocarro Fiat Punto, tg.
CZ636AX, di proprietà della società convenuta e assicurato per la r.c.a. con la CP_3
Deduceva, invero, l'istante che, nelle dette circostanze di tempo e luogo, il veicolo Fiat Punto, mentre percorreva la predetta via con direzione Gragnano, “effettuava una incauta manovra di sorpasso di un tir che stava regolarmente svoltando a destra nel parcheggio ivi presente in quel tratto” e invadeva la corsia opposta;
sicché, alla stregua della prospettazione attorea, l'autovettura di sua proprietà subiva danni alla parte anteriore quantificati nella misura di euro 11.395,54.
Pertanto, stante l'infruttuoso esito del previo tentativo di definizione stragiudiziale della lite,
l'istante conveniva in giudizio i suddetti convenuti, chiedendo la condanna di questi, in solido tra loro, al risarcimento, in suo favore, dei danni sofferti, con vittoria delle spese di lite e con relativa attribuzione al procuratore antistatario (cfr. atto introduttivo del procedimento di prime cure).
Si costituiva nel giudizio di prime cure la sola compagnia assicuratrice, onde resistere alla pretesa risarcitoria avversa.
Esauritasi la fase istruttoria, concretatasi nell'escussione del teste di parte attrice e nel deposito di documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione e poi veniva riservata a sentenza.
Con sentenza n. 7849/2019, depositata in data 15.10.2019, il Giudice adito riteneva la domanda sfornita di prova, in considerazione della lacunosità delle deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio;
evidenziava, inoltre l'inattendibilità della valutazione dei danni ad opera del perito di parte, in quanto effettuata dopo cinque anni dalla data del sinistro.
Per quanto sopra, il Giudice di Pace rigettava la domanda e condannava l'istante alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello, lamentando la erronea Parte_1
valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo Giudice, con peculiare riferimento alle dichiarazioni rese dal teste escusso in rapporto alla motivazione della decisione appellata;
di talché, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare l'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro del veicolo Fiat Punto, tg. CZ636AX, di proprietà di e assicurato per la r.c.a. con , e Controparte_2 Controparte_1
condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore della somma di euro
11.395,54 o della diversa somma quantificata in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti, nonché al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
2 Instaurato il contraddittorio, in persona del l.r.p.t., si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza del medesimo, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, la causa rinviata all'udienza del
19.03.2025 per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa rinuncia delle parti ai relativi termini.
Questioni preliminari.
Preliminarmente, si rileva che l'appellata in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., quantunque ritualmente citata in giudizio con atto di citazione in appello, notificato in data 12.12.2019, non ha inteso costituirsi;
pertanto, occorre dichiararne la contumacia.
L'appello è ammissibile in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito dalla gravata sentenza
(atto di appello notificato in data 27.12.2019, sentenza gravata depositata in data 15.10.2019).
L'appello è procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 17.12.2019.
Quanto all'ammissibilità del proposto gravame, l'atto di impugnazione in oggetto è conforme a quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., posto che, oltre a richiamare l'iter logico-motivazionale della sentenza censurato con i motivi di appello, prospetta, altresì, l'alternativa conclusione coerente con i principi normativi che il Giudice a quo avrebbe dovuto applicare, onde pervenire alla condanna delle controparti al risarcimento del danno risentito dall'attore odierno appellante;
di talché, la corrispondente eccezione di inammissibilità, sollevata dalla compagnia è infondata e CP_1
va disattesa.
Ancora preliminarmente, occorre rammentare che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione, né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336
c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione in proposito.
Merito.
Tanto premesso, l'appello, nel merito, è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Con l'unico motivo di appello fatto valere censura l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie da parte del Giudice di Prime Cure.
Ebbene, a dispetto delle censurate incongruenze in cui il Giudice di primo grado sarebbe incorso nella disamina della domanda e nella valutazione della prova, per come allegate dalla parte appellante, il Tribunale ritiene - sulla scorta di una complessiva rivalutazione del materiale probatorio acquisito sulla dinamica del presunto sinistro, in specie all'esito dello scrutinio delle risultanze dell'espletata prova testimoniale - corretto il ragionamento logico-giuridico, in forza del
3 quale il Giudice della gravata sentenza ha ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria attorea.
Difatti, la genericità delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel procedimento di primo grado, in ordine ad aspetti fondamentali per la ricostruzione della dinamica del Testimone_1 sinistro, ne mina l'attendibilità sotto il profilo oggettivo, con la conseguenza che le allegazioni dell'attore sono, di fatto, rimaste prive di qualsivoglia riscontro di carattere probatorio.
Invero, il predetto testimone di parte attrice ha così dichiarato: “ADR: ricordo che il 05.11.2010 verso le 21:00 circa, mi trovavo in Santa Maria La Carità precisamente alla via Visitazione nei pressi del parcheggio;
ADR: ricordo che sulla predetta via viaggiava con direzione CP_4
Gragnano un tir il quale giungeva all'altezza del parcheggio e, nel mentre effettuava CP_4
manovra di svolta all'interno del parcheggio, un veicolo modello Fiat Punto di cui non ricordo il colore effettuava manovra di sorpasso, occupando la corsia opposta. Preciso che la Fiat Punto viaggiava sulla predetta via con direzione Gragnano;
ADR: nel mentre effettuava tale incauta manovra occupando corsia in senso opposto urtava frontalmente un'autovettura modello Alfa 159 di colore scuro che percorreva regolarmente via Visitazione con direzione Santa Maria La Carità centro;
ADR: dopo l'urto constatavo che l'Alfa 159 riportava diversi danni alla parte anteriore frontale, nonché vidi che all'interno dell'autovettura scoppiarono entrambi gli airbag” (cfr. verbale dell'udienza del 13.06.2018, fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di prime cure).
Orbene, come reso evidente dal tenore delle dichiarazioni sopra riportate, la narrazione dei fatti si presenta vaga e imprecisa in ordine alla dinamica del sinistro e alle modalità e ai punti dell'impatto fra i veicoli involti;
, il teste non forniva ulteriori precisazioni sulla sua esatta posizione al momento del sinistro, circa la condotta dei veicoli coinvolti, la velocità a cui questi viaggiavano o indicazioni relative al traffico veicolare, non forniva alcuna informazione idonea a identificare i conducenti dei veicoli involti, né precisava la tipologia (graffi, ammaccature) dei danni occorsi all'autovettura danneggiata, limitandosi, del tutto genericamente a riferire che “l'Alfa 159 riportava diversi danni alla parte anteriore frontale” e che “all'interno dell'autovettura scoppiarono entrambi gli airbag”, senza nulla riferire in ordine all'autovettura antagonista.
Le dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso non convincono, dunque, quanto all'affidabilità del suo narrato: esse si limitano a un racconto stringato e laconico dell'investimento,
e sono estremamente parsimoniose di riferimenti ulteriori o di circostanze di contorno, che valgano ad avallarne la genuinità.
Inoltre, all'esito della complessiva disamina delle emergenze procedimentali, non va sottaciuto che né l'atto di citazione afferente al primo giudizio, né la lettera di messa in mora inoltrata alla compagnia assicurativa in atti, recano l'indicazione della presenza, al momento CP_1 dell'incidente, di poi citato come testimone, nonostante quanto stabilito dall'art. Testimone_1
4 135, comma 3-bis, d.lgs. n. 209/2005 (alla cui stregua: “In caso di sinistri con soli danni a cose,
l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso,
l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente,
l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”).
Peraltro come ben evidenziato dal Giudice di Prime Cure “altro elemento che pregiudica l'attendibilità dei danni vantati e chiesti da parte attrice si ritrova nella valutazione degli stessi effettuata dal “P.A. ” (perito di parte) tramite fotografie fornite dal committente. Persona_1
Tale valutazione è datata 11.03.2015 (data incarico) mentre la data del sinistro è 05.11.2010, ovvero vi è differimento temporale di cinque anni”.
Nè tantomeno l'auto dell'odierno appellante è stata messa a disposizione della convenuta compagnia per una perizia sulla stessa prima di essere riparata con conseguente impossibilità di verifica del danno connesso causalmente al sinistro;
nè vi è stata possibilità per la compagnia di periziare il veicolo antagonista (cfr perizie allegate alla produzione di primo grado della convenuta compagnia, ed in particolare perizia relativa all'autovettura dell'odierno appellante in relazione alla quale di evidenzia che il veicolo è stato esibito a lavori ultimati).
Pertanto, le descritte carenze impediscono la formazione di un quadro probatorio coerente e utile a fondare il convincimento del Giudice sulla bontà della pretesa risarcitoria avanzata.
Ne consegue che il fatto storico e le conseguenze da esso derivate sono rimasti sostanzialmente privi di adeguata prova, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure.
Né - vale la pena evidenziare - tale lacuna probatoria si può ritenere colmata a mezzo della CTU richiesta, atteso che, secondo un consolidato, nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale,
“la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere
5 dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art. 2697 c.c.” (ex multis, Cass., Sez. L, 05.10.2006, n. 21412).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
Spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/22 (scaglione di riferimento da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto dell'assenza di complessità delle questioni trattate e del mancato compimento di attività istruttoria in questa fase.
Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte_2
b) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre i.v.a. e c.p.a., se dovute;
d) dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002.
Torre Annunziata, 19.03.2025
Il GIUDICE dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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