Sentenza 7 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2020, n. 13875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13875 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEA IMMOBILIARE S.R.L. avverso l'ordinanza del 27/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette le conclusioni del PG SANTE SPINACI che conclude per il rigetto del ricorso. 5(i)
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza 27 settembre 2019, decidendo in sede di rinvio della Corte di Cassazione, rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di De NG DO - legale rappresentante della EA RE s.r.I., nell'ambito del procedimento
contro
De NG PA, Amministratore Unico della MANU.CE s.r.I., relativo ai reati di cui agli artt.137 e 256 D.Lgs.n.152/2006 - avverso il decreto di convalida di sequestro preventivo dell'Impianto di frantumazione e lavorazione inerti della MANU.CE s.r.l. sito in Benevento, località "Scafa", e di un escavatore Fiat Hitachi, come descritti in atti.
2. Il Tribunale, premesso quanto emerso dal sopralluogo eseguito in data 18 febbraio 2019 dai Carabinieri-Corpo Forestale Campania-Gruppo di Benevento, e confermato dalla consulenza tecnica disposta dal P.M. e depositata il 18 luglio 2019, ha rilevato che si trattava di un impianto privo di qualsivoglia autorizzazione, non conforme alla normativa sullo smaltimento dei fanghi prodotti dalla lavorazione degli inerti, non collegato alla fognatura, con manufatti in stato di degrado, anch'essi edificati del tutto abusivamente e non sanati. Di qui un'ulteriore informativa a carico di De NG PA, oltre che di De NG DO, per i reati di cui all'art.44, comma 1, lett.b), 93 e 95 d.P.R.n.380/01 (in ordine agli edifici costituenti l'impianto sotto sequestro), ed in relazione agli artt.633, 639 bis c.p. (essendo stati, parte degli edifici, costruiti su demanio fluviale). Il Tribunale si è quindi soffermato sul fumus dei reati contestati e sul periculum in mora, rimarcando che, dalla documentazione prodotta dalla difesa, in particolare dal contratto di fitto dell'impianto in sequestro - noleggiato dalla EA RE alla MANU.CE s.r.l. - poteva ragionevolmente evincersi che in caso di restituzione dei beni all'istante vi sarebbe stato il concreto pericolo della protrazione delle condotte criminose. Analizzando poi in dettaglio la documentazione prodotta dalla difesa - in relazione alla quale la sentenza rescindente aveva evidenziato un vizio motivazionale della precedente ordinanza di rigetto del riesame - ne ha argomentato la inidoneità a contrastare le esigenze istruttorie. Infine, richiamando giurisprudenza in ordine al concetto di "terzo estraneo al reato" (S.U.n.11170 del 25/09/2014), ha evidenziato che De NG DO, proprio in virtù di quanto rappresentato in merito all'assenza di qualsiasi autorizzazione sia allo svolgimento dell'attività industriale dell'impianto di frantumazione che allo sversannento dei reflui industriali, non poteva dirsi che non si fosse avvantaggiato dell'altrui azione illecita, né che il suo diritto sui beni in sequestro fosse privo di qualsivoglia collegamento con le condotte contestate all'indagato, né, ancora, che versasse in una ignoranza incolpevole della connessione della cosa con l'attività delittuosa.
3. Ha proposto ricorso la EA RE s.r.I., tramite il difensore di fiducia, per due motivi, con cui si lamenta erronea applicazione di legge penale, inosservanza delle norme processuali, omessa e/o apparente motivazione in relazione agli artt.125, comma 3, e 321 c.p.p. Osserva la società ricorrente che, nel rinnovare il proprio giudizio, il Tribunale di Benevento non ha eliminato le contraddizioni ed i difetti argomentativi della prima ordinanza, con riguardo all'esame della documentazione depositata dalla difesa, la cui corretta valutazione avrebbe portato alla esclusione di qualsivoglia pericolo di protrazione dell'attività criminosa in caso di restituzione dei beni in sequestro alla società proprietaria, avendo questa dimostrato di vantare un ingente credito nei confronti della MANU.CE s.r.I., riconosciuto nel decreto ingiuntivo emesso in data 9/9/2019; quanto ai manufatti abusivi rileva che trattasi di fatto estraneo al reato per cui si procede e per il quale è stato disposto il sequestro e che comunque il ritardo da parte dell'autorità amministrativa nell'esame della documentazione allegata all'istanza di sanatoria non può ritorcersi a carico dell'istante; esclude infine ogni collegamento per vincoli familiari tra De NG PA e De NG DO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'originario ricorso per cassazione che ha dato luogo alla sentenza di annullamento, De NG DO censurava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento in data 15 marzo 2019 per violazione degli artt.125, comma 3, 321 cod.proc.pen., lamentando la omessa motivazione con riguardo all'intero gravame presentato dalla difesa ed alla documentazione ad esso allegata, tale da non rendere possibile la comprensione delle ragioni per le quali la "EA RE" non avrebbe avuto diritto alla restituzione dei beni concessi in noleggio alla "Manu.Ce", così come delle aree non interessate al deposito dei rifiuti. Con la sentenze rescindente il giudice di legittimità osservava che "il ricorrente aveva prodotto copiosa documentazione attestante la titolarità in capo alla EA RE, per un verso, dell'area oggetto del sequestro e, per altro verso, di numerosi macchinari (tra cui un impianto di frantumazione di inerti ed un impianto di produzione di conglomerati cementizi), parimenti sequestrati, che la stessa EA avrebbe concesso in locazione alla Manu.Ce, che sull'area sottoposta a misura stava svolgendo l'attività contestata come illecita;
con la medesima produzione documentale, peraltro, l'istante tendeva a provare anche l'effettività del contratto in essere, e dei relativi pagamenti, che si assumeva confermata da numerose fatture mensili versate in atti". Argomentava quindi, ritenendo fondato il motivo, che di tale documentazione non si riscontrava traccia nel provvedimento impugnato, che, premesso il fumus della contravvenzione di cui all'art.256, d.lgs.n.152 del 2006 (deposito incontrollato o discarica abusiva), aveva concluso riscontrando anche il periculum che la libera disponibilità "dell'area" potesse aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito, senza alcuna menzione dei macchinari sequestrati, quindi, né risposta alla richiesta di restituzione che degli stessi la EA RE - anche in quella sede - aveva avanzato, quale terza estranea al reato, in forza di un dedotto contratto di noleggio.
2. Tanto premesso in ordine al contenuto della pronuncia rescindente, osserva questa Corte che l'ordinanza impugnata ha risposto adeguatamente alle censure motivazionali indicate e non presenta il denunciato vizio di violazione di legge/apparente motivazione. In primo luogo, infatti, il Tribunale di Benevento si è soffermato in maniera approfondita sulle risultanze istruttorie, dando conto di quanto emerso in sede del sopralluogo eseguito in data 18 febbraio 2019 dai Carabinieri-Corpo Forestale Campania -Gruppo di Benevento, ed in particolare di quanto appurato dall'ausiliario di polizia giudiziaria arch. Monica Massera, che ha descritto la situazione dell'impianto in sequestro, ed ha confermato le sue osservazioni in sede di consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero procedente. Ha poi richiamato l'ulteriore informativa del 19 settembre 2019, di sintesi delle attività svolte, che aveva evidenziato a carico di De NG DO, oltre che di De NG PA, ulteriori responsabilità in ordine ai reati di cui all'art.44, comma 1, lett.b), 93 e 95 d.P.R.n.380/01 (relativamente agli edifici costituenti l'impianto sotto sequestro) ed agli artt.633, 639 bis cod.pen. (essendo stati, parte degli edifici, costruiti su demanio fluviale). Sulla scorta di dette risultanze istruttore i giudici del riesame hanno ribadito il fumus dei reati contestati, cioè l'astratta configurabilità degli stessi, presupposto per l'applicazione della misura cautelare che, in realtà, l'odierno ricorrente non contesta. Soffermandosi poi sul periculum in mora il Tribunale ha proceduto - come richiesto dalla Corte di legittimità nella sentenza di annullamento - ad esaminare tutta la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente e ne ha data una logica ed argomentata lettura, per giungere alla conclusione che De NG DO non è "terzo estraneo al reato". Queste le considerazioni dei giudici del riesame: dal contratto di fitto dell'impianto in sequestro si ricavava che, verosimilmente, la medesima attività, priva di qualsivoglia autorizzazione, attraverso l'uso di immobili totalmente abusivi e pericolanti, veniva svolta proprio dalla EA RE, proprietaria sia dell'impianto noleggiato che dell'escavatore sotto sequestro, e dunque, in caso di restituzione dei detti beni, vi sarebbe stato il concreto pericolo della protrazione dei reati oggetto di indagine ed un aggravamento degli stessi, tenuto conto del danno ambientale e del pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'utilizzo di un impianto e di beni strumentalmente destinati all'esercizio dello stesso, senza alcuna autorizzazione, totalmente abusivi e privi di stabilità; che alcun atto di risoluzione del contratto di noleggio è stato prodotto dall'interessato e dunque, in caso di dissequestro, l'impianto e l'escavatore sarebbero tornati nella disponibilità del De NG PA e della Manu.Ce; il contratto di compravendita del 17 luglio 2013 tra la RE Impianti s.r.l. (venditrice) e la EA RE s.r.l. (acquirente) - entrambe, peraltro come la Manu.Ce, facenti capo alla famiglia De NG - riguardava solo l'area e non anche l'impianto ivi realizzato, non trasferibile perché totalmente abusivo;
le fatture, emesse dal gennaio 2017 in poi, relative al canone di noleggio a freddo del 2014, asseritamente corrisposto dalla Manu.Ce alla EA RE, a fronte di un canone previsto di 40.000,00 euro annui, erano di importo variabile (es. da 10.000,00 a 5.000,00 euro mensili nel 2017) e risultavano quindi "dubbie" in assenza di riscontri bancari. Tutto ciò, unitamente alla circostanza - che il Tribunale ha opportunamente ribadito - dell'assenza di qualsiasi autorizzazione sia allo svolgimento dell'attività industriale dell'impianto di frantumazione sia allo sversamento di reflui industriali, non consentiva di ritenere il De NG DO "terso estraneo al reato". Deve infatti ricordarsi che in tema di sequestro preventivo, il terzo proprietario dei beni vincolati, che ne invochi la restituzione, è tenuto a provare la propria buona fede, cioè di non aver potuto prevedere l'illecito impiego dei beni stessi e di aver provveduto agli obblighi di vigilanza sulle cose a lui imposti dal contratto: per invocare la propria buona fede, cioè, il terzo proprietario ha l'onere di fornire la dimostrazione del proprio affidamento incolpevole, desumibile da una situazione di oggettiva apparenza, di talché, pur avendo usato la diligenza richiesta dalla situazione concreta, non ha potuto rappresentarsi una situazione diversa da quella prospettata dal soggetto colpito dalla misura ablativa (in tal senso argomenta da Sez.2, n.23543 del 18/01/2019, Rv.276751 e Sez.1, n.45260 del 27/09/2013, Rv.257913). In definitiva - osserva correttamente il Tribunale di Benevento - l'estraneità al reato in capo al terzo va esclusa, oltre che nel caso in cui ricorra un atteggiamento doloso di tale soggetto, quando sia possibile addebitargli un rimprovero, anche solo di natura colposa, in relazione alla derivazione del suo diritto dalla condotta illecita realizzata dall'imputato che abbia subito il sequestro (Sez.5, n.6449 del 16/01/2015, Rv.262735). Ed allora, nel caso in esame, la diversità soggettiva meramente apparente delle due società, l'incertezza della misura del canone di noleggio e del suo effettivo versamento da parte dell'obbligato, in carenza di documentazione bancaria (tanto che il ricorrente oggi deduce di aver iniziato una procedura monitoria in sede civile ammontando il proprio credito a circa 500.000,00 euro, circostanza che dimostra che i canoni di noleggio in realtà, pur se di rilevante importo, non erano stati corrisposti, come ben arguito dal Tribunale) porta ad escludere che il De NG DO sia rimasto estraneo al reato, trattandosi di condotta illecita perdurante nel tempo, oggettivamente riscontrabile sui luoghi e su cui il proprietario noleggiatore aveva onere di esercitare i poteri di vigilanza, affinché la cosa fosse utilizzata secondo le modalità pattuite, analogamente a quanto previsto per il contratto dì locazione, di cui quello di noleggio costituisce forma atipica.
3. Il ricorso deve per tali considerazioni essere rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.