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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 28/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AN LU FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3644/2024, promossa con ricorso depositato in data 25/11/2024 da
[...]
, con avv. ALBERTO KOSTORIS, e con avv. Parte_1 Parte_2
MASSIMO SCRASCIA;
- i quali hanno contratto matrimonio civile a Trieste in data 15.03.2003, scegliendo il regime legale della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia , studentessa a carico. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati di letto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto, salvo quanto sub 2 e 3.
2) L'immobile di via Giulia n. 38 verrà rilasciato dal signor nell'esclusiva Parte_2 disponibilità di e della figlia entro il termine improrogabile del 31/3/2025. Parte_1
3) Resta inteso che a livello rapporti personali, gli effetti della separazione de-correranno convenzionalmente sin dalla sottoscrizione del presente atto.
4) La figlia maggiorenne vivrà presso l'abitazione materna di via Giulia n. 38. Per_1
5) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia fino a quando abiterà nella casa di via Parte_2
Giulia n. 38 versando la somma di € 100,00 mensili sul conto corrente della moglie della alle coordinate Pt_1
IBAN che la stessa fornirà.
6) Dal momento in cui il signor rilascerà la casa coniugale e comunque a decorrere dal 1/4/2025 Parte_2 egli verserà, invece, direttamente alla figlia 100 euro al mese rivalutabili ex indici ISTAT, oltre a lasciare alla
pagina 1 di 3 moglie il 100% dell'assegno unico.
7) Dal momento in cui il signor troverà un'occupazione lavorativa con stipendio di almeno 1.200 Parte_2 euro al mese, egli contribuirà altresì al 50% delle spese mediche e universitarie come da protocollo Tribunale /
Ordine avvocati dd. 18/5/2015 qui da intendersi integralmente riportato.
8) Al rilascio della casa coniugale, il signor oltre alle sue proprietà personali, qualora lo Parte_2 ritenesse necessario, potrà portare via anche: - il letto singolo con relativo materasso (custodito in ripostiglio)
- la scrivania
- il comodino, la cassettiera settimanale e la scaffalatura soprastante della stanza da letto
- la scarpiera, l'armadio con specchiera e la libreria grande, attualmente posizionati nell'ingresso
- le due poltrone rosse Ikea
9) Fino al rilascio della casa coniugale il signor occuperà la stanza da letto in via esclusiva salvo Parte_2 consentire alla moglie di accedervi per prendere le sue cose che in detta stanza si trovano. Del pari la signora
occuperò in via esclusiva il salotto salvo consentire al marito di accedervi per prendere le sue cose Parte_1 che in detta stanza si trovano;
10) Nulla viene previsto per il reciproco mantenimento dei coniugi attesa la rispettiva autosufficienza economica;
11) Le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni altra controversia economica sorta in seguito alla loro separazione personale.
12) I coniugi si autorizzano al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
13) Le spese della presente procedura vengono compensate tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto anche ai fini della rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 71 P. 1 anno 2003).
Così deciso in Trieste, il 23/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa AN LU FA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa AN LU FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 3644/2024, promossa con ricorso depositato in data 25/11/2024 da
[...]
, con avv. ALBERTO KOSTORIS, e con avv. Parte_1 Parte_2
MASSIMO SCRASCIA;
- i quali hanno contratto matrimonio civile a Trieste in data 15.03.2003, scegliendo il regime legale della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata a [...] in data [...] la figlia , studentessa a carico. Persona_1
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri, hanno congiuntamente chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, che vivranno separati di letto e di mensa con obbligo di reciproco rispetto, salvo quanto sub 2 e 3.
2) L'immobile di via Giulia n. 38 verrà rilasciato dal signor nell'esclusiva Parte_2 disponibilità di e della figlia entro il termine improrogabile del 31/3/2025. Parte_1
3) Resta inteso che a livello rapporti personali, gli effetti della separazione de-correranno convenzionalmente sin dalla sottoscrizione del presente atto.
4) La figlia maggiorenne vivrà presso l'abitazione materna di via Giulia n. 38. Per_1
5) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia fino a quando abiterà nella casa di via Parte_2
Giulia n. 38 versando la somma di € 100,00 mensili sul conto corrente della moglie della alle coordinate Pt_1
IBAN che la stessa fornirà.
6) Dal momento in cui il signor rilascerà la casa coniugale e comunque a decorrere dal 1/4/2025 Parte_2 egli verserà, invece, direttamente alla figlia 100 euro al mese rivalutabili ex indici ISTAT, oltre a lasciare alla
pagina 1 di 3 moglie il 100% dell'assegno unico.
7) Dal momento in cui il signor troverà un'occupazione lavorativa con stipendio di almeno 1.200 Parte_2 euro al mese, egli contribuirà altresì al 50% delle spese mediche e universitarie come da protocollo Tribunale /
Ordine avvocati dd. 18/5/2015 qui da intendersi integralmente riportato.
8) Al rilascio della casa coniugale, il signor oltre alle sue proprietà personali, qualora lo Parte_2 ritenesse necessario, potrà portare via anche: - il letto singolo con relativo materasso (custodito in ripostiglio)
- la scrivania
- il comodino, la cassettiera settimanale e la scaffalatura soprastante della stanza da letto
- la scarpiera, l'armadio con specchiera e la libreria grande, attualmente posizionati nell'ingresso
- le due poltrone rosse Ikea
9) Fino al rilascio della casa coniugale il signor occuperà la stanza da letto in via esclusiva salvo Parte_2 consentire alla moglie di accedervi per prendere le sue cose che in detta stanza si trovano. Del pari la signora
occuperò in via esclusiva il salotto salvo consentire al marito di accedervi per prendere le sue cose Parte_1 che in detta stanza si trovano;
10) Nulla viene previsto per il reciproco mantenimento dei coniugi attesa la rispettiva autosufficienza economica;
11) Le parti dichiarano altresì di avere risolto ogni altra controversia economica sorta in seguito alla loro separazione personale.
12) I coniugi si autorizzano al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
13) Le spese della presente procedura vengono compensate tra le parti ed i rispettivi legali sottoscrivono il presente atto anche ai fini della rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché dichiarato di non volersi riconciliare e provveduto al deposito della documentazione prescritta.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il loro recepimento.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere accolta, in quanto regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Autorizzati i coniugi a vivere separati, pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto trascritto al n. 71 P. 1 anno 2003).
Così deciso in Trieste, il 23/01/2025
Il Presidente relatore dott.ssa AN LU FA
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