Art. 4.
Equivalenze relative al capitolo 11-2 - parte B - Provvedimenti di sicurezza contro il fuoco - di cui alla sezione 6-1, «Paratie all'interno di una zona verticale principale», dell'Allegato I al decreto
1. L'amministrazione concede un'equivalenza alle navi esistenti di classe B che trasportano piu' di trentasei passeggeri, a condizione che si garantisca un adeguato standard di sicurezza, relativamente a quanto prescritto al punto 1.3 della sezione 6-1, «Paratie all'interno di una zona verticale principale», della parte B del Capitolo 11-2 dell'allegato I al decreto: «Tutte le suddette divisioni possono essere rivestite con materiale combustibile come consentito dalla regola 11».
2. Tale equivalenza e' concessa limitatamente ai locali alloggio e servizio, come definiti dalla sezione 6-1 («Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi [...] esistenti di classe B che trasportano piu' di 36 passeggeri»), ai punti 2.2.(3), (5) e (9) del capitolo 11-2 - parte B dell'allegato I al decreto.
3. E' considerato adeguato uno standard di sicurezza a condizione che sia garantita la rispondenza agli standard nazionali per la «classe di reazione al fuoco 1» previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992, recante norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi, ovvero dal decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, modificato con il decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001, recante classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
4. Per quanto riguarda i locali pubblici utilizzati come punti di riunione o dove sia prevista la permanenza di piu' persone (saloni ecc.), il numero massimo di persone che puo' essere contenuto al loro interno e' limitato anche in ragione delle dimensioni delle porte utilizzate come sfuggite primarie che danno accesso diretto al ponte scoperto ovvero ad un cofano scala che, a sua volta, dia accesso ad un ponte scoperto.
Equivalenze relative al capitolo 11-2 - parte B - Provvedimenti di sicurezza contro il fuoco - di cui alla sezione 6-1, «Paratie all'interno di una zona verticale principale», dell'Allegato I al decreto
1. L'amministrazione concede un'equivalenza alle navi esistenti di classe B che trasportano piu' di trentasei passeggeri, a condizione che si garantisca un adeguato standard di sicurezza, relativamente a quanto prescritto al punto 1.3 della sezione 6-1, «Paratie all'interno di una zona verticale principale», della parte B del Capitolo 11-2 dell'allegato I al decreto: «Tutte le suddette divisioni possono essere rivestite con materiale combustibile come consentito dalla regola 11».
2. Tale equivalenza e' concessa limitatamente ai locali alloggio e servizio, come definiti dalla sezione 6-1 («Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi [...] esistenti di classe B che trasportano piu' di 36 passeggeri»), ai punti 2.2.(3), (5) e (9) del capitolo 11-2 - parte B dell'allegato I al decreto.
3. E' considerato adeguato uno standard di sicurezza a condizione che sia garantita la rispondenza agli standard nazionali per la «classe di reazione al fuoco 1» previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992, recante norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi, ovvero dal decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, modificato con il decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001, recante classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.
4. Per quanto riguarda i locali pubblici utilizzati come punti di riunione o dove sia prevista la permanenza di piu' persone (saloni ecc.), il numero massimo di persone che puo' essere contenuto al loro interno e' limitato anche in ragione delle dimensioni delle porte utilizzate come sfuggite primarie che danno accesso diretto al ponte scoperto ovvero ad un cofano scala che, a sua volta, dia accesso ad un ponte scoperto.