Art. 3. 1. Il decreto prefettizio e' notificato al richiedente. Per i membri della stessa famiglia, purche' consenzienti se maggiorenni, si puo' provvedere con unico decreto.
2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puo', entro due mesi dalla notifica, essere impugnato con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.
2. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puo', entro due mesi dalla notifica, essere impugnato con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.