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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 52/2023 promossa da:
C.F. ) dell'avv. ARDUINI SARA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(Già ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARABINI ALVARO P.IVA_1
VA NC
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 554/2022 il Tribunale di Rimini, ritenuta l'esclusiva responsabilità di
BI AN, proprietario e conducente della Fiat Bravo tg. BT907DW, in relazione al sinistro occorso al motociclista il 18.7.14, accoglieva la domanda di Parte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da quest'ultimo proposta e condannava pertanto il BI e l' (ora al Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 12 pagamento di complessivi euro 1.386.068,56, al lordo degli acconti già corrisposti dalla
(euro 557.900,00 nell'agosto 2016 ed euro 350.000,00 nel novembre 2019). CP_2
Avverso detta sentenza proponeva appello il deducendo sei motivi di gravame: Pt_1
«errata determinazione della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale», «errata determinazione in ordine alla quantificazione delle spese future per fisioterapia», «errata determinazione in ordine alla quantificazione delle spese di natura assistenziale», «contraddittorietà ed illogicità della sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda di risarcimento delle spese per adeguamento dell'abitazione>>, «erroneità del quantum risarcitorio in ordine al danno da perdita della capacità lavorativa» e «omessa liquidazione delle spese legali della fase stragiudiziale».
Nella contumacia del BI, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 17.9.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note.
2)Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'esiguità della personalizzazione del danno da IP, riconosciuta dal Tribunale in misura del 10%, laddove, secondo l'appellante, essa avrebbe dovuto riconoscersi nella misura massima del 25% prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Il motivo è infondato.
A causa del grave quadro polifratturativo riportato nel sinistro, il presenta una IP Pt_1
dell'80% (rachide cervicale-dorsale con contrattura delle masse muscolari paravertebrali e dei trapezi bilateralmente ed in particolare a sx;
spinalgia pressoria a carico delle apofìsi spinose basse;
colonna cervicale risulta limitata di circa 1/4 nelle roto- inclinazioni e in flesso – estensione;
cicatrice chirurgica da intervento di stabilizzazione vertebrale con marcata rigidità della cerniera DL e atteggiamento in antiflessione del busto;
spalla dx in sede claveare presenza di modica tumefazione palpabile;
emitoraci con comparsa di algia alla compressione bimanuale in A.P e L.L.; polso sinistro, solcato da cicatrice chirurgica in regione dorso-radiale, limitato di circa 1/3 in flesso estensione e agli ultimi gradi in PS;
mano dx atteggiamento in semiflessione del mignolo con pagina 2 di 12 rigidità delle IFF;
arto inferiore dx solcato alla regione laterale della coscia da cicatrice chirurgica con algia pressoria su faccia laterale del terzo superiore;
amputazione al 1/3 prossimale di gamba dx con moncone ben stoffato, evidenti esiti cicatriziali, netto deficit stenico flessione anca sul bacino, portatore di protesi, movimenti passivi di anca pressochè completi;
arto inferiore sx netto deficit della flessione dell'anca sul bacino e dell'estensione della gamba, non apprezzabile articolarità di caviglia;
periflessia del rotuleo con comparsa di mioclono). Nell'esprimere tale percentuale il CTU ha tenuto espressamente conto delle inevitabili ricadute dei postumi sui vari aspetti della vita del e sulle relative prospettive (lavoro, famiglia, educazione dei figli), comprese le Pt_1
attività ludico-ricreative fra cui il footing, praticato a livello amatoriale, nonché i contenuti anamnestici in ordine alle difficoltà afferenti alla sfera sessuale.
Secondo il costante insegnamento della S.C., la personalizzazione del danno svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementato in via di " personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18). Alla personalizzazione si procede dunque a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che pagina 3 di 12 prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante purché si tratti di attività proprie del singolo individuo e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
L'appellante ha dedotto, a fondamento della richiesta di maggior personalizzazione, lo stravolgimento delle abitudini di vita subito in conseguenza del sinistro relativamente alla forzata cessazione delle attività sportive cui era solito dedicarsi, in media, 4 volte alla settimana, da solo o in compagnia della moglie;
l'impossibilità di partecipare a
“lunghe passeggiate” e ad “occasioni ludiche, ricreative e di svago della famiglia”;
l'incapacità di occuparsi la manutenzione della casa e del giardino;
impossibilità di avere altri figli;
la forzata rinuncia a vacanze di famiglia.
Tali circostanze paiono indicative di una compromissione della sfera dinamico- relazionale non qualificabile né come specifica né come eccezionale, ma comune a tutti coloro che abbiano riportato analoghi postumi permanenti, e pertanto non giustificano il riconoscimento di un aumento del danno per sua “personalizzazione”, tanto meno in misura superiore al 10% già riconosciuto dal Tribunale.
3)E' fondato il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta l'esiguità del danno per spese fisioterapiche future, avendo il Tribunale liquidato a tale titolo l'importo, anziché di euro 40.000,00 come richiesto, di euro 20.000,00, in ragione di euro 1.000,00 per 20 anni, così indebitamente dimezzando l'importo preventivato dal
CTU.
Pacifico che, a causa della natura della grave IP dell'80% da lui patita, il avrà Pt_1
costante necessità di cure fisioterapiche, il CTU, a proposito della relativa spesa annua, scriveva nella relazione integrativa: < per le spese fisiatriche indicate dal dr Per_1
nella misura di 2000 euro per altri 20 anni, in relazione al quadro menomativo, si condivideva l'indicazione ad effettuare cicli di fisioterapia;
che la tipologia di terapie da eseguire su indicazione medica specialistica (fisiatrica-ortopedica) sarà tuttavia da stabilire di volta in volta, in ragione delle variabili del momento, tenuto conto anche del progredire dell'età. E' possibile, ma al momento non meglio precisabile, la eventuale
pagina 4 di 12 esecuzione di talune prestazioni in regime di convenzione con il SSN, contenendone i relativi costi…>>.
Dunque il CTU non riteneva possibile affermare, neppure in via di maggiore probabilità, che parte delle cure fisioterapiche sarebbero state erogate dal SSN, ed osservava anche che la necessità di tali cure era destinata ad aumentare con il progredire dell'età.
Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, è inoltre documentato in atti che gli importi spesi dal per fisioterapia e rieducazione motoria, anche nel 2016 Pt_1
e nel 2017, e dunque dopo che erano trascorsi diversi anni dal sinistro ed era cessata da più anni l'inabilità temporanea, furono ben superiori ad euro 2.000,00.
Va per tali ragioni riconosciuto al l'ulteriore importo di euro 20.000,00 come da Pt_1
lui domandato apparendo tale spesa del tutto ragionevolmente prevedibile.
4)Va respinto il terzo motivo di appello con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato, per spese di assistenza personale, euro 60.000,00 in luogo di euro
187.058,18.
Il Tribunale osservava che non risultava provata la revoca dell'indennità di accompagnamento riconosciuta al con prevista revisione nel dicembre 2015, e Pt_1
che non era stato allegato il ricorso alle cure da parte di terzi, verosimilmente anche per la presenza della rete familiare, e rigettava la domanda fino a tutto il settantesimo anno di età del per il periodo di 10 anni, dall'età di 71 anni all'età di 81 anni Pt_1
corrispondente all'aspettativa di vita indicata dal CTU, liquidava la somma di euro
500,00 al mese quale integrazione di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento, per un totale di euro 60.000,00.
L'appellante deduceva che in realtà l'indennità di accompagnamento gli era stata revocata dal 2016; chiedeva pertanto che, per il periodo gennaio 2016-maggio 2042
(anno di compimento di 70 anni) gli fosse riconosciuto l'importo di euro 163.68,12, corrispondente all'indennità di accompagnamento, cui andava aggiunto l'importo di euro 23.376,05 per << spese di assistenza relative al periodo giugno 2042 -maggio 2053
(compimento dell'ottantesimo anno di età del corrispondente all'attesa di vita Pt_1
pagina 5 di 12 media stimata dal CTU) maggiorate di 500 € al mese come da sentenza: euro 1.016,35 x
23 mesi = euro 23.376,05>>, risultando l'evidente errore materiale corretto in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale con l'indicazione di 131 anziché 23 mesi.
Osserva la Corte che, per quanto sia inammissibile ex art. 345 cpc la nuova produzione, da parte del di documentazione dell'INPS risalente al 2016, che avrebbe dovuto Pt_1
essere quindi depositata nel giudizio di primo grado, tuttavia, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, è comunque provato in atti che l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in favore del dopo la revisione pacificamente effettuata nel Pt_1
dicembre 2015, cessò a partire dal 2016.
Deve infatti considerarsi non solo che il CTU ha rappresentato come siano indicative del grado di autonomia personale del le relative schede valutative in atti, ma, Pt_1
soprattutto, che nelle lettere di surroga inviata dall'INPS alla compagnia (doc. 5), non è fatto riferimento all'indennità di accompagnamento erogata nel 2016 o da erogarsi dal
2016 in poi.
Non di meno il motivo di appello va respinto.
Il Tribunale, pur avendo erroneamente ritenuto ancora in corso l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, ha rigettato la domanda per le annualità comprese dal sinistro sino al compimento di 71 anni del osservando che questi, oltre a Pt_1
godere dell'indennità di accompagnamento (ma, dal 2016, come si è visto, così non era), non aveva fatto ricorso, sino alla sentenza, all'ausilio di terzi per compiere gli atti della vita quotidiana, verosimilmente anche per la presenza della propria rete familiare.
Osserva la Corte che il che dunque non ha più goduto dell'indennità di Pt_1
accompagnamento al 2016 in poi, non ha comunque allegato né tanto meno provato di avere sostenuto alcuna spesa di assistenza personale sino ad oggi.
Come rilevato dall'appellata, per le annualità sino ad oggi trascorse soccorre il principio per il quale il rimborso di una spesa periodica per assistenza personale richiede la dimostrazione che il danneggiato abbia sostenuto tale spesa. Infatti, il danno per spese di pagina 6 di 12 assistenza già maturato al momento della liquidazione è rappresentato dalla spesa sostenuta e non dalla necessità di sostenerla;
in mancanza della stessa allegazione dell'avvenuto esborso, il danno emergente passato non è risarcibile, e dunque il danneggiato che pur avendone bisogno rinunci ad un'assistenza domiciliare e non sostenga la relativa spesa, non può pretendere alcun risarcimento del danno patrimoniale emergente passato per la semplice ragione che il suo patrimonio non si è ridotto (Cass.
7774/16, 24205/14). Nel caso poi in cui la vittima primaria abbia ricevuto assistenza personale da un familiare sarà quest'ultimo che potrà pretendere il risarcimento relativo a dette prestazioni (Cass. 1516/01).
Quanto al il periodo di 17 anni da oggi sino al compimento, da parte del di 71 Pt_1
anni di età, invero non è possibile presumere, con adeguato grado di probabilità, che egli dovrà ricorrere ad assistenza personale da parte di terzi.
Infatti, come si è detto e come sottolineato dall'appellata, egli non ha avuto la necessità di farvi ricorso fino ad oggi, trascorsi oltre 10 anni dall'incidente; ancora, oltre ad essere significativo l'intervenuto accertamento del venir meno dei presupposti per l'indennità di accompagnamento, quanto al grado di autonomia personale, il CTU ha osservato che le scale valutative redatte in corso di trattamenti riabilitativi sono, piuttosto, indicative dell'autonomia personale del (v. scheda infermieristica dell'Ospedale di Pt_1
Montecatone del gennaio 2015 attestante la non necessità di “care giver” e
“Alimentazione : autonomo;
dieta consigliata: libera;
igiene personale: autonomo;
capacità di vestirsi dalla vita in su : autonomo;
capacità di vestirsi dalla vita in giù; autonomo;
al letto: autonomo;
trasferimenti: autonomo”; relazione di dimissione dalla
Clinica Luce Sul Mare del luglio 2015 << il signor ha ottenuto un buon Pt_1
recupero delle competenze motorie. Molto migliorata la simmetria posturale ed il tono- trofismo sia agli arti superiori che inferiori. La deambulazione avviene con l'ausilio di un solo appoggio mobile in interni mentre per gli esterni necessita di doppio appoggio.
Sale e scende le scale in autonomia con appoggio al corrimano o con due appoggi e supervisione. Autonomia completa in tutte le attività semplici di vita quotidiana >>).
pagina 7 di 12 Per quanto riguarda poi il periodo compreso dai 71 agli 81 anni età, il Tribunale ha riconosciuto la somma di euro 500,00 mensili (sulla quale non vi è appello incidentale),
e, per le ragioni suindicate (grado di autonomia del oltre che presenza di rete Pt_1
familiare), non si ravvisa alcuna ragione per l'attribuzione di un importo mensile maggiore.
5)Va respinto il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante insiste per l'accertamento del danno per spese future di adeguamento dell'abitazione di proprietà sita in Morciano di Romagna, via dei Tigli, n. 11, quantificate dal CTU ing. in Per_2
euro 46.420,00 oltre IVA.
Il Tribunale ha rigettato la pretesa osservando che, nonostante il tempo trascorso dal sinistro, i lavori di adeguamento dell'immobile non erano stati iniziati, neppure mediante l'installazione di un servoscala (e sino ad oggi non vi è altra evidenza), e che dalla relazione della ASL del 7.2.2015 emergeva che la moglie del aveva riferito Pt_1
che il nucleo familiare, in quel momento sistemato presso i suoceri, non sarebbe probabilmente rientrato in quell'immobile, avendo in mente di acquistare nuova abitazione nei pressi di FR (PU) per la rete parentale ivi presente;
era pertanto verosimile, secondo il primo giudice, che il abitasse stabilmente altro immobile Pt_1
adeguato alle sue esigenze.
L'appellante, limitatosi a richiamare le risultanze della CTU dell'ing. nulla ha Per_2
dedotto l'appellante per contrastare in modo efficace le condivisibili considerazioni del
Tribunale. Deve peraltro rilevarsi che il risulta ora risiedere appunto in Pt_1
EL (v. citazione in appello), comune assai vicino a quello di FR.
6)Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta l'esiguità del risarcimento accordato per il danno da perdita della capacità lavorativa, che il Tribunale, dopo avere accertato l'incapacità lavorativa specifica (autotrasportatore) del 100% e l'impossibilità per il di occuparsi in altra attività lavorativa, aveva liquidato in euro 261.541,00 Pt_1
(al lordo dell'assegno e della pensione di inabilità di complessivi euro 141.313,86). A fronte di dichiarazioni dei redditi attestanti, per il 2013, un reddito di euro 10.557,00, e pagina 8 di 12 per il 2014 di euro 11.727,00, il Tribunale, assunto un reddito annuo medio di euro
10.000,00, liquidava, per le 7 annualità già trascorse, euro 70.000,00, e per quelle future euro 191.541,00 utilizzando il coefficiente di capitalizzazione di 19,1541 relativo all'età di 50 anni nel 20121.
L'appellante chiedeva che per il lucro cessante successivo alla sentenza (<danno alla capacità lavorativa futura>>) fosse liquidata la somma di euro 578.554,18 pari alla moltiplicazione, per il medesimo coefficiente di capitalizzazione di 19,1541, di un reddito annuo di euro 30.205,24, ossia l'importo dello stipendio mensile di euro
2.323,48 previsto dal CCLN del settore Logistica e Trasporto, per 13 mensilità.
A tal fine osservava che il Tribunale non aveva considerato che il reddito del 2014 era relativo all'attività di poco più di sei mesi svolta solo fino alla data del sinistro, e che, avendo egli da poco iniziato la propria attività di autotrasportatore, il reddito del tempo del sinistro era destinato a crescere negli anni, come comprovato anche dall'incremento reddituale verificatosi nei primi sei mesi del 2014 rispetto all'intero 2013. Dalla voce di danno in questione, andavano poi detratti solo euro 58.582,67 relativi alla pensione di inabilità, e non anche il valore capitale dell'assegno di invalidità, cessata dal gennaio
2016.
Le censure sono infondate.
Osserva preliminarmente la Corte che è inammissibile ex art. 345 cpc la produzione del
CCNL del settore Trasporto, che di certo non fa parte del notorio.
Orbene, nessuna posizione ha preso la difesa del sul corretto rilievo Pt_1
dell'appellata per il quale, così come emerge dalle dichiarazioni fiscali prodotte, i ricavi dell'attività di impresa dichiarati per il 2014 sono pari ad euro 48.556,00 e dunque, anche se riferiti solo ai primi sei mesi e mezzo dell'anno, ossia fino all'incidente, risultano in proporzione apprezzabilmente inferiori ai ricavi dichiarati per l'intero 2013 di euro 117.923,00. Deve allora desumersi che il maggiore reddito personale dichiarato nel 2014 (nonostante la cessazione dell'attività dopo l'incidente) non sia derivato da un incremento dell'attività di impresa, ma, come dedotto (e non vi sono contestazioni del pagina 9 di 12 dalla plusvalenza data dalla vendita, nell'autunno 2014, di un automezzo della Pt_1
ditta al prezzo di euro 50.000,00 oltre IVA (doc. 25 . Pt_1
Non può dunque assumersi, quale base del calcolo del lucro cessante, la dichiarazione dei redditi del 2014.
Quanto all'asserita prevedibilità di un aumento dei redditi dell'impresa di autotrasporti nel tempo, è positivamente escluso, come si è detto, che tale incremento vi sia stato (sia pure in proporzione) fra il 2013 ed il 2014. Deve inoltre considerarsi che al momento del sinistro l'impresa del non era appena iniziata, e dunque in fase di espansione, Pt_1
posto che, come dedotto dall'appellante, dal testimoniale (v. depp. Giovanardi e
) è emerso che il svolgeva il lavoro di trasportatore da sei anni circa, CP_4 Pt_1
essendo subentrato, poco prima dell'incidente, nell'attività di autotrasporti già esercitata dal suocero, del quale era stato in precedenza dipendente. Inoltre, considerata l'età del già quarantaduenne all'epoca del sinistro, non vi è ragione di presumere che a Pt_1
49 anni (momento da cui parte la liquidazione del lucro cessante futuro oggetto del motivo di appello) egli avrebbe potuto intensificare le sue prestazioni di autotrasportatore ed incrementare ulteriormente il proprio reddito.
Non è stato oggetto di specifica censura che il Tribunale abbia assunto per la liquidazione del lucro cessante l'importo di euro 10.000,00 in luogo di quello risultante dalla dichiarazione per il 2013 di euro 10.557,00, e neppure che l'importo non sia stato aumentato della rivalutazione monetaria sino al 2021.
E' infondata anche la censura dell'appellante in merito alla decurtazione del lucro cessante dell'importo di euro 82.031,19 relativo all'assegno di invalidità.
Correttamente infatti il Tribunale ha detratto dal lucro cessante, oltre alla pensione di inabilità, di cui alle missive ex art. 14 L.222/84 dell'INPS per euro 57.771,90 ed euro
1.510,77, anche il suindicato importo per assegno di invalidità capitalizzato, richiesto anch'esso dall'INPS alla compagnia in data 15.11.2014 (doc. 5).
Non vi è nessuna prova che l'assegno di invalidità sia stato revocato, addirittura dal
2016. Al contrario, dal cedolino prodotto dall'appellante (ammissibilmente, perché
pagina 10 di 12 relativo a trattamenti previdenziali successivi alla sentenza di primo grado), risulta chiaramente che il percepisce entrambi gli emolumenti (INVCIV e IOART). Pt_1
7)E' fondato nei limiti di cui appresso il sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante insiste per la rifusione delle spese legali sostenute durante la fase stragiudiziale, quantificate in euro 37.232,03 (doc. 5).
Va respinta l'eccezione dell'appellata di novità della domanda.
In citazione l'attore aveva dedotto che dell'acconto di euro 557.900,00 versato ante causam dalla compagnia, euro 39.032,00, come da fatture prodotte al doc. 5, riguardavano le spese legali stragiudiziali. Il Tribunale ha ritenuto non provato che l'acconto versato dall'assicuratore si riferisse in parte a spese legali stragiudiziali, ragione per la quale ha affermato che l'intero importo va detratto dal danno liquidato al e sul punto non vi sono impugnazioni. Pt_1
Sulla voce di danno relativa all'assistenza stragiudiziale, pure esposta in citazione e nelle richiamate fatture, e dal primo giudice ritenuta non già risarcita ante causam, nulla ha disposto il Tribunale.
Osserva la Corte che, certo lo svolgimento dell'attività stragiudiziale da parte del medesimo difensore della fase giudiziale di primo grado, appare equo liquidare al l'importo di euro 6.000,00, da aumentarsi ad euro 8.754,72 per gli accessori, Pt_1
sulla base della tariffa di cui al DM 55/14, tenuto conto dell'utilità che il ha Pt_1
conseguito direttamente da tale attività, ossia il pagamento ante causam dell'acconto di euro 557.900,00. Non vi è d'altronde prova che tutte le fatture in atti riguardassero esclusivamente l'attività stragiudiziale e in favore del solo e non anche dei suoi Pt_1
congiunti, rappresentati, nella fase stragiudiziale e poi in causa, sempre dal medesimo difensore.
8)In conclusione, meritevoli di accoglimento solo il secondo motivo (per euro
20.000,00) ed il sesto motivo (per euro 8.754,72), la sentenza di primo grado va riformata riconoscendo al l'importo di euro 1.414.823,28 in luogo di euro Pt_1
pagina 11 di 12 1.386.068,56, al lordo degli acconti già versati dalla compagnia, oltre rivalutazione ed interessi come da decisione impugnata.
La ridotta misura dell'incremento del risarcimento non giustifica una liquidazione più elevata delle spese processuali di primo grado.
Le spese di lite del grado, liquidate secondo il valore della differenza di credito riconosciuta al tenuto anche conto del rigetto delle assai maggiori pretese Pt_1
dell'appellante, seguono la soccombenza, precisandosi che il rimborso del CU va ragguagliato al contributo corrispondente alla misura della sola somma aggiuntiva riconosciuta al dalla presente sentenza. Pt_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di BI AN e della (già Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n.554/22 del Tribunale di Rimini, accoglie il secondo ed il sesto
[...]
motivo di appello e per l'effetto condanna gli appellati in solido al pagamento in favore del di euro 1.414.823,28 in luogo di euro 1.386.068,56, al lordo degli acconti Pt_1
già versati dalla compagnia, oltre rivalutazione ed interessi come da decisione impugnata;
rigetta nel resto l'appello; liquida le spese di primo grado come da sentenza impugnata.
Condanna gli appellati a rifondere a le spese processuali di appello che liquida in Pt_1
euro 804,00 per anticipazioni, ed in euro 5.000,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed iva come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 52/2023 promossa da:
C.F. ) dell'avv. ARDUINI SARA Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(Già ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. MARABINI ALVARO P.IVA_1
VA NC
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 554/2022 il Tribunale di Rimini, ritenuta l'esclusiva responsabilità di
BI AN, proprietario e conducente della Fiat Bravo tg. BT907DW, in relazione al sinistro occorso al motociclista il 18.7.14, accoglieva la domanda di Parte_1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da quest'ultimo proposta e condannava pertanto il BI e l' (ora al Controparte_2 Controparte_3
pagina 1 di 12 pagamento di complessivi euro 1.386.068,56, al lordo degli acconti già corrisposti dalla
(euro 557.900,00 nell'agosto 2016 ed euro 350.000,00 nel novembre 2019). CP_2
Avverso detta sentenza proponeva appello il deducendo sei motivi di gravame: Pt_1
«errata determinazione della percentuale di personalizzazione del danno non patrimoniale», «errata determinazione in ordine alla quantificazione delle spese future per fisioterapia», «errata determinazione in ordine alla quantificazione delle spese di natura assistenziale», «contraddittorietà ed illogicità della sentenza di primo grado in punto di rigetto della domanda di risarcimento delle spese per adeguamento dell'abitazione>>, «erroneità del quantum risarcitorio in ordine al danno da perdita della capacità lavorativa» e «omessa liquidazione delle spese legali della fase stragiudiziale».
Nella contumacia del BI, la causa veniva posta in decisione all'esito dell'udienza del 17.9.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note.
2)Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'esiguità della personalizzazione del danno da IP, riconosciuta dal Tribunale in misura del 10%, laddove, secondo l'appellante, essa avrebbe dovuto riconoscersi nella misura massima del 25% prevista dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Il motivo è infondato.
A causa del grave quadro polifratturativo riportato nel sinistro, il presenta una IP Pt_1
dell'80% (rachide cervicale-dorsale con contrattura delle masse muscolari paravertebrali e dei trapezi bilateralmente ed in particolare a sx;
spinalgia pressoria a carico delle apofìsi spinose basse;
colonna cervicale risulta limitata di circa 1/4 nelle roto- inclinazioni e in flesso – estensione;
cicatrice chirurgica da intervento di stabilizzazione vertebrale con marcata rigidità della cerniera DL e atteggiamento in antiflessione del busto;
spalla dx in sede claveare presenza di modica tumefazione palpabile;
emitoraci con comparsa di algia alla compressione bimanuale in A.P e L.L.; polso sinistro, solcato da cicatrice chirurgica in regione dorso-radiale, limitato di circa 1/3 in flesso estensione e agli ultimi gradi in PS;
mano dx atteggiamento in semiflessione del mignolo con pagina 2 di 12 rigidità delle IFF;
arto inferiore dx solcato alla regione laterale della coscia da cicatrice chirurgica con algia pressoria su faccia laterale del terzo superiore;
amputazione al 1/3 prossimale di gamba dx con moncone ben stoffato, evidenti esiti cicatriziali, netto deficit stenico flessione anca sul bacino, portatore di protesi, movimenti passivi di anca pressochè completi;
arto inferiore sx netto deficit della flessione dell'anca sul bacino e dell'estensione della gamba, non apprezzabile articolarità di caviglia;
periflessia del rotuleo con comparsa di mioclono). Nell'esprimere tale percentuale il CTU ha tenuto espressamente conto delle inevitabili ricadute dei postumi sui vari aspetti della vita del e sulle relative prospettive (lavoro, famiglia, educazione dei figli), comprese le Pt_1
attività ludico-ricreative fra cui il footing, praticato a livello amatoriale, nonché i contenuti anamnestici in ordine alle difficoltà afferenti alla sfera sessuale.
Secondo il costante insegnamento della S.C., la personalizzazione del danno svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementato in via di " personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (Cass. 18988/19, 27482/18). Alla personalizzazione si procede dunque a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che pagina 3 di 12 prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante purché si tratti di attività proprie del singolo individuo e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
L'appellante ha dedotto, a fondamento della richiesta di maggior personalizzazione, lo stravolgimento delle abitudini di vita subito in conseguenza del sinistro relativamente alla forzata cessazione delle attività sportive cui era solito dedicarsi, in media, 4 volte alla settimana, da solo o in compagnia della moglie;
l'impossibilità di partecipare a
“lunghe passeggiate” e ad “occasioni ludiche, ricreative e di svago della famiglia”;
l'incapacità di occuparsi la manutenzione della casa e del giardino;
impossibilità di avere altri figli;
la forzata rinuncia a vacanze di famiglia.
Tali circostanze paiono indicative di una compromissione della sfera dinamico- relazionale non qualificabile né come specifica né come eccezionale, ma comune a tutti coloro che abbiano riportato analoghi postumi permanenti, e pertanto non giustificano il riconoscimento di un aumento del danno per sua “personalizzazione”, tanto meno in misura superiore al 10% già riconosciuto dal Tribunale.
3)E' fondato il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta l'esiguità del danno per spese fisioterapiche future, avendo il Tribunale liquidato a tale titolo l'importo, anziché di euro 40.000,00 come richiesto, di euro 20.000,00, in ragione di euro 1.000,00 per 20 anni, così indebitamente dimezzando l'importo preventivato dal
CTU.
Pacifico che, a causa della natura della grave IP dell'80% da lui patita, il avrà Pt_1
costante necessità di cure fisioterapiche, il CTU, a proposito della relativa spesa annua, scriveva nella relazione integrativa: < per le spese fisiatriche indicate dal dr Per_1
nella misura di 2000 euro per altri 20 anni, in relazione al quadro menomativo, si condivideva l'indicazione ad effettuare cicli di fisioterapia;
che la tipologia di terapie da eseguire su indicazione medica specialistica (fisiatrica-ortopedica) sarà tuttavia da stabilire di volta in volta, in ragione delle variabili del momento, tenuto conto anche del progredire dell'età. E' possibile, ma al momento non meglio precisabile, la eventuale
pagina 4 di 12 esecuzione di talune prestazioni in regime di convenzione con il SSN, contenendone i relativi costi…>>.
Dunque il CTU non riteneva possibile affermare, neppure in via di maggiore probabilità, che parte delle cure fisioterapiche sarebbero state erogate dal SSN, ed osservava anche che la necessità di tali cure era destinata ad aumentare con il progredire dell'età.
Diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, è inoltre documentato in atti che gli importi spesi dal per fisioterapia e rieducazione motoria, anche nel 2016 Pt_1
e nel 2017, e dunque dopo che erano trascorsi diversi anni dal sinistro ed era cessata da più anni l'inabilità temporanea, furono ben superiori ad euro 2.000,00.
Va per tali ragioni riconosciuto al l'ulteriore importo di euro 20.000,00 come da Pt_1
lui domandato apparendo tale spesa del tutto ragionevolmente prevedibile.
4)Va respinto il terzo motivo di appello con il quale si censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato, per spese di assistenza personale, euro 60.000,00 in luogo di euro
187.058,18.
Il Tribunale osservava che non risultava provata la revoca dell'indennità di accompagnamento riconosciuta al con prevista revisione nel dicembre 2015, e Pt_1
che non era stato allegato il ricorso alle cure da parte di terzi, verosimilmente anche per la presenza della rete familiare, e rigettava la domanda fino a tutto il settantesimo anno di età del per il periodo di 10 anni, dall'età di 71 anni all'età di 81 anni Pt_1
corrispondente all'aspettativa di vita indicata dal CTU, liquidava la somma di euro
500,00 al mese quale integrazione di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento, per un totale di euro 60.000,00.
L'appellante deduceva che in realtà l'indennità di accompagnamento gli era stata revocata dal 2016; chiedeva pertanto che, per il periodo gennaio 2016-maggio 2042
(anno di compimento di 70 anni) gli fosse riconosciuto l'importo di euro 163.68,12, corrispondente all'indennità di accompagnamento, cui andava aggiunto l'importo di euro 23.376,05 per << spese di assistenza relative al periodo giugno 2042 -maggio 2053
(compimento dell'ottantesimo anno di età del corrispondente all'attesa di vita Pt_1
pagina 5 di 12 media stimata dal CTU) maggiorate di 500 € al mese come da sentenza: euro 1.016,35 x
23 mesi = euro 23.376,05>>, risultando l'evidente errore materiale corretto in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale con l'indicazione di 131 anziché 23 mesi.
Osserva la Corte che, per quanto sia inammissibile ex art. 345 cpc la nuova produzione, da parte del di documentazione dell'INPS risalente al 2016, che avrebbe dovuto Pt_1
essere quindi depositata nel giudizio di primo grado, tuttavia, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, è comunque provato in atti che l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in favore del dopo la revisione pacificamente effettuata nel Pt_1
dicembre 2015, cessò a partire dal 2016.
Deve infatti considerarsi non solo che il CTU ha rappresentato come siano indicative del grado di autonomia personale del le relative schede valutative in atti, ma, Pt_1
soprattutto, che nelle lettere di surroga inviata dall'INPS alla compagnia (doc. 5), non è fatto riferimento all'indennità di accompagnamento erogata nel 2016 o da erogarsi dal
2016 in poi.
Non di meno il motivo di appello va respinto.
Il Tribunale, pur avendo erroneamente ritenuto ancora in corso l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, ha rigettato la domanda per le annualità comprese dal sinistro sino al compimento di 71 anni del osservando che questi, oltre a Pt_1
godere dell'indennità di accompagnamento (ma, dal 2016, come si è visto, così non era), non aveva fatto ricorso, sino alla sentenza, all'ausilio di terzi per compiere gli atti della vita quotidiana, verosimilmente anche per la presenza della propria rete familiare.
Osserva la Corte che il che dunque non ha più goduto dell'indennità di Pt_1
accompagnamento al 2016 in poi, non ha comunque allegato né tanto meno provato di avere sostenuto alcuna spesa di assistenza personale sino ad oggi.
Come rilevato dall'appellata, per le annualità sino ad oggi trascorse soccorre il principio per il quale il rimborso di una spesa periodica per assistenza personale richiede la dimostrazione che il danneggiato abbia sostenuto tale spesa. Infatti, il danno per spese di pagina 6 di 12 assistenza già maturato al momento della liquidazione è rappresentato dalla spesa sostenuta e non dalla necessità di sostenerla;
in mancanza della stessa allegazione dell'avvenuto esborso, il danno emergente passato non è risarcibile, e dunque il danneggiato che pur avendone bisogno rinunci ad un'assistenza domiciliare e non sostenga la relativa spesa, non può pretendere alcun risarcimento del danno patrimoniale emergente passato per la semplice ragione che il suo patrimonio non si è ridotto (Cass.
7774/16, 24205/14). Nel caso poi in cui la vittima primaria abbia ricevuto assistenza personale da un familiare sarà quest'ultimo che potrà pretendere il risarcimento relativo a dette prestazioni (Cass. 1516/01).
Quanto al il periodo di 17 anni da oggi sino al compimento, da parte del di 71 Pt_1
anni di età, invero non è possibile presumere, con adeguato grado di probabilità, che egli dovrà ricorrere ad assistenza personale da parte di terzi.
Infatti, come si è detto e come sottolineato dall'appellata, egli non ha avuto la necessità di farvi ricorso fino ad oggi, trascorsi oltre 10 anni dall'incidente; ancora, oltre ad essere significativo l'intervenuto accertamento del venir meno dei presupposti per l'indennità di accompagnamento, quanto al grado di autonomia personale, il CTU ha osservato che le scale valutative redatte in corso di trattamenti riabilitativi sono, piuttosto, indicative dell'autonomia personale del (v. scheda infermieristica dell'Ospedale di Pt_1
Montecatone del gennaio 2015 attestante la non necessità di “care giver” e
“Alimentazione : autonomo;
dieta consigliata: libera;
igiene personale: autonomo;
capacità di vestirsi dalla vita in su : autonomo;
capacità di vestirsi dalla vita in giù; autonomo;
al letto: autonomo;
trasferimenti: autonomo”; relazione di dimissione dalla
Clinica Luce Sul Mare del luglio 2015 << il signor ha ottenuto un buon Pt_1
recupero delle competenze motorie. Molto migliorata la simmetria posturale ed il tono- trofismo sia agli arti superiori che inferiori. La deambulazione avviene con l'ausilio di un solo appoggio mobile in interni mentre per gli esterni necessita di doppio appoggio.
Sale e scende le scale in autonomia con appoggio al corrimano o con due appoggi e supervisione. Autonomia completa in tutte le attività semplici di vita quotidiana >>).
pagina 7 di 12 Per quanto riguarda poi il periodo compreso dai 71 agli 81 anni età, il Tribunale ha riconosciuto la somma di euro 500,00 mensili (sulla quale non vi è appello incidentale),
e, per le ragioni suindicate (grado di autonomia del oltre che presenza di rete Pt_1
familiare), non si ravvisa alcuna ragione per l'attribuzione di un importo mensile maggiore.
5)Va respinto il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante insiste per l'accertamento del danno per spese future di adeguamento dell'abitazione di proprietà sita in Morciano di Romagna, via dei Tigli, n. 11, quantificate dal CTU ing. in Per_2
euro 46.420,00 oltre IVA.
Il Tribunale ha rigettato la pretesa osservando che, nonostante il tempo trascorso dal sinistro, i lavori di adeguamento dell'immobile non erano stati iniziati, neppure mediante l'installazione di un servoscala (e sino ad oggi non vi è altra evidenza), e che dalla relazione della ASL del 7.2.2015 emergeva che la moglie del aveva riferito Pt_1
che il nucleo familiare, in quel momento sistemato presso i suoceri, non sarebbe probabilmente rientrato in quell'immobile, avendo in mente di acquistare nuova abitazione nei pressi di FR (PU) per la rete parentale ivi presente;
era pertanto verosimile, secondo il primo giudice, che il abitasse stabilmente altro immobile Pt_1
adeguato alle sue esigenze.
L'appellante, limitatosi a richiamare le risultanze della CTU dell'ing. nulla ha Per_2
dedotto l'appellante per contrastare in modo efficace le condivisibili considerazioni del
Tribunale. Deve peraltro rilevarsi che il risulta ora risiedere appunto in Pt_1
EL (v. citazione in appello), comune assai vicino a quello di FR.
6)Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta l'esiguità del risarcimento accordato per il danno da perdita della capacità lavorativa, che il Tribunale, dopo avere accertato l'incapacità lavorativa specifica (autotrasportatore) del 100% e l'impossibilità per il di occuparsi in altra attività lavorativa, aveva liquidato in euro 261.541,00 Pt_1
(al lordo dell'assegno e della pensione di inabilità di complessivi euro 141.313,86). A fronte di dichiarazioni dei redditi attestanti, per il 2013, un reddito di euro 10.557,00, e pagina 8 di 12 per il 2014 di euro 11.727,00, il Tribunale, assunto un reddito annuo medio di euro
10.000,00, liquidava, per le 7 annualità già trascorse, euro 70.000,00, e per quelle future euro 191.541,00 utilizzando il coefficiente di capitalizzazione di 19,1541 relativo all'età di 50 anni nel 20121.
L'appellante chiedeva che per il lucro cessante successivo alla sentenza (<danno alla capacità lavorativa futura>>) fosse liquidata la somma di euro 578.554,18 pari alla moltiplicazione, per il medesimo coefficiente di capitalizzazione di 19,1541, di un reddito annuo di euro 30.205,24, ossia l'importo dello stipendio mensile di euro
2.323,48 previsto dal CCLN del settore Logistica e Trasporto, per 13 mensilità.
A tal fine osservava che il Tribunale non aveva considerato che il reddito del 2014 era relativo all'attività di poco più di sei mesi svolta solo fino alla data del sinistro, e che, avendo egli da poco iniziato la propria attività di autotrasportatore, il reddito del tempo del sinistro era destinato a crescere negli anni, come comprovato anche dall'incremento reddituale verificatosi nei primi sei mesi del 2014 rispetto all'intero 2013. Dalla voce di danno in questione, andavano poi detratti solo euro 58.582,67 relativi alla pensione di inabilità, e non anche il valore capitale dell'assegno di invalidità, cessata dal gennaio
2016.
Le censure sono infondate.
Osserva preliminarmente la Corte che è inammissibile ex art. 345 cpc la produzione del
CCNL del settore Trasporto, che di certo non fa parte del notorio.
Orbene, nessuna posizione ha preso la difesa del sul corretto rilievo Pt_1
dell'appellata per il quale, così come emerge dalle dichiarazioni fiscali prodotte, i ricavi dell'attività di impresa dichiarati per il 2014 sono pari ad euro 48.556,00 e dunque, anche se riferiti solo ai primi sei mesi e mezzo dell'anno, ossia fino all'incidente, risultano in proporzione apprezzabilmente inferiori ai ricavi dichiarati per l'intero 2013 di euro 117.923,00. Deve allora desumersi che il maggiore reddito personale dichiarato nel 2014 (nonostante la cessazione dell'attività dopo l'incidente) non sia derivato da un incremento dell'attività di impresa, ma, come dedotto (e non vi sono contestazioni del pagina 9 di 12 dalla plusvalenza data dalla vendita, nell'autunno 2014, di un automezzo della Pt_1
ditta al prezzo di euro 50.000,00 oltre IVA (doc. 25 . Pt_1
Non può dunque assumersi, quale base del calcolo del lucro cessante, la dichiarazione dei redditi del 2014.
Quanto all'asserita prevedibilità di un aumento dei redditi dell'impresa di autotrasporti nel tempo, è positivamente escluso, come si è detto, che tale incremento vi sia stato (sia pure in proporzione) fra il 2013 ed il 2014. Deve inoltre considerarsi che al momento del sinistro l'impresa del non era appena iniziata, e dunque in fase di espansione, Pt_1
posto che, come dedotto dall'appellante, dal testimoniale (v. depp. Giovanardi e
) è emerso che il svolgeva il lavoro di trasportatore da sei anni circa, CP_4 Pt_1
essendo subentrato, poco prima dell'incidente, nell'attività di autotrasporti già esercitata dal suocero, del quale era stato in precedenza dipendente. Inoltre, considerata l'età del già quarantaduenne all'epoca del sinistro, non vi è ragione di presumere che a Pt_1
49 anni (momento da cui parte la liquidazione del lucro cessante futuro oggetto del motivo di appello) egli avrebbe potuto intensificare le sue prestazioni di autotrasportatore ed incrementare ulteriormente il proprio reddito.
Non è stato oggetto di specifica censura che il Tribunale abbia assunto per la liquidazione del lucro cessante l'importo di euro 10.000,00 in luogo di quello risultante dalla dichiarazione per il 2013 di euro 10.557,00, e neppure che l'importo non sia stato aumentato della rivalutazione monetaria sino al 2021.
E' infondata anche la censura dell'appellante in merito alla decurtazione del lucro cessante dell'importo di euro 82.031,19 relativo all'assegno di invalidità.
Correttamente infatti il Tribunale ha detratto dal lucro cessante, oltre alla pensione di inabilità, di cui alle missive ex art. 14 L.222/84 dell'INPS per euro 57.771,90 ed euro
1.510,77, anche il suindicato importo per assegno di invalidità capitalizzato, richiesto anch'esso dall'INPS alla compagnia in data 15.11.2014 (doc. 5).
Non vi è nessuna prova che l'assegno di invalidità sia stato revocato, addirittura dal
2016. Al contrario, dal cedolino prodotto dall'appellante (ammissibilmente, perché
pagina 10 di 12 relativo a trattamenti previdenziali successivi alla sentenza di primo grado), risulta chiaramente che il percepisce entrambi gli emolumenti (INVCIV e IOART). Pt_1
7)E' fondato nei limiti di cui appresso il sesto motivo di gravame, con il quale l'appellante insiste per la rifusione delle spese legali sostenute durante la fase stragiudiziale, quantificate in euro 37.232,03 (doc. 5).
Va respinta l'eccezione dell'appellata di novità della domanda.
In citazione l'attore aveva dedotto che dell'acconto di euro 557.900,00 versato ante causam dalla compagnia, euro 39.032,00, come da fatture prodotte al doc. 5, riguardavano le spese legali stragiudiziali. Il Tribunale ha ritenuto non provato che l'acconto versato dall'assicuratore si riferisse in parte a spese legali stragiudiziali, ragione per la quale ha affermato che l'intero importo va detratto dal danno liquidato al e sul punto non vi sono impugnazioni. Pt_1
Sulla voce di danno relativa all'assistenza stragiudiziale, pure esposta in citazione e nelle richiamate fatture, e dal primo giudice ritenuta non già risarcita ante causam, nulla ha disposto il Tribunale.
Osserva la Corte che, certo lo svolgimento dell'attività stragiudiziale da parte del medesimo difensore della fase giudiziale di primo grado, appare equo liquidare al l'importo di euro 6.000,00, da aumentarsi ad euro 8.754,72 per gli accessori, Pt_1
sulla base della tariffa di cui al DM 55/14, tenuto conto dell'utilità che il ha Pt_1
conseguito direttamente da tale attività, ossia il pagamento ante causam dell'acconto di euro 557.900,00. Non vi è d'altronde prova che tutte le fatture in atti riguardassero esclusivamente l'attività stragiudiziale e in favore del solo e non anche dei suoi Pt_1
congiunti, rappresentati, nella fase stragiudiziale e poi in causa, sempre dal medesimo difensore.
8)In conclusione, meritevoli di accoglimento solo il secondo motivo (per euro
20.000,00) ed il sesto motivo (per euro 8.754,72), la sentenza di primo grado va riformata riconoscendo al l'importo di euro 1.414.823,28 in luogo di euro Pt_1
pagina 11 di 12 1.386.068,56, al lordo degli acconti già versati dalla compagnia, oltre rivalutazione ed interessi come da decisione impugnata.
La ridotta misura dell'incremento del risarcimento non giustifica una liquidazione più elevata delle spese processuali di primo grado.
Le spese di lite del grado, liquidate secondo il valore della differenza di credito riconosciuta al tenuto anche conto del rigetto delle assai maggiori pretese Pt_1
dell'appellante, seguono la soccombenza, precisandosi che il rimborso del CU va ragguagliato al contributo corrispondente alla misura della sola somma aggiuntiva riconosciuta al dalla presente sentenza. Pt_1
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di BI AN e della (già Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza n.554/22 del Tribunale di Rimini, accoglie il secondo ed il sesto
[...]
motivo di appello e per l'effetto condanna gli appellati in solido al pagamento in favore del di euro 1.414.823,28 in luogo di euro 1.386.068,56, al lordo degli acconti Pt_1
già versati dalla compagnia, oltre rivalutazione ed interessi come da decisione impugnata;
rigetta nel resto l'appello; liquida le spese di primo grado come da sentenza impugnata.
Condanna gli appellati a rifondere a le spese processuali di appello che liquida in Pt_1
euro 804,00 per anticipazioni, ed in euro 5.000,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed iva come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.1.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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