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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 748/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 748 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, promossa da
, c.f. e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano alla Via Massa D'Albe n. 14E, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Attilio MACCHIA, che rappresenta e difende loro
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
P.VA , in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.VA_1 con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, elettivamente domiciliata in Ravenna alla Via
Alfredo Baccarini n. 52, presso gli Avv.ti Carlotta CASAMORATA e Marina VANDINI che la rappresentano e difendono
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione – Opposizione agli atti esecutivi – Opposizione tardiva consumeristica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli opponenti (ex Cass. Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord. 11222): “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via di progressivo subordine accertare e dichiarare la nullità del precetto per difetto di legittimazione;
accertare e dichiarare la nullità del precetto ex art. 654-480 cpc per mancata menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto;
accertare e dichiarare la nullità del precetto ex art. 480, 2° co. cpc per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
prescrizione dichiarare la prescrizione della pretesa asserita nel precetto;
riqualificare il presente procedimento in termini di opposizione tardiva ex
1 art. 650 c.p.c., rimettendo la decisione al giudice di questa (translatio iudicii). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”;
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa e respinta: In via preliminare:
- concedere i termini per le memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., fissando nuova udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza e comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione proposta dai Signori e per tutti i motivi specificati in Parte_1 Parte_3 narrativa e comunque perché nel caso di specie non ricorrono i gravi motivi ex artt. 615, comma
1, e 624 c.p.c.;
In via principale:
- accertare e dichiarare la validità dell'atto di precetto notificato il 10-12.06.2023 per l'importo di Euro 103.291,38, oltre interessi e per l'effetto rigettare in toto la presente opposizione ex art.
615 e 617 c.p.c. proposta dai Signori e contro la Parte_1 Parte_3
, per tutti i motivi specificati in narrativa;
CP_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il 22.6.2023 ed iscritto a ruolo in pari data, e Parte_1
ha proposto opposizione preventiva premettendo di aver ricevuto Parte_4 rispettivamente in data 12.6.2023 e 10.6.2023 la notificazione di un atto di precetto da parte della
[...] recante intimazione di pagamento del complessivo importo di € 330.204,61 in forza Controparte_1 del contratto un decreto ingiuntivo n. 263/1997 emesso dal Tribunale di Teramo il 30.9.1997.
Gli opponenti hanno, quindi, svolto una pluralità di motivi di opposizione, deducendo ed eccependo, in sostanza:
A.1 – il difetto di legittimazione attiva della intimante per mancata prova dell'oggetto della pluralità di cessioni richiamate nel precetto stesso, essendo sul punto insufficiente la mera pubblicità di cui all'art. 58
TUB;
A.2- la nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
A.3- l'intervenuta prescrizione pur tenuto conto della c.d. “actio iudicati”;
A.4 – la “riqualificazione” in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e della traslatio iudicii dinnanzi al giudice competente.
Hanno, quindi, concluso come sopra riportato.
2 B. Si è costituita in giudizio l'opposta contrastando l'opposizione e, segnatamente, deducendo:
B.1 – come la titolarità del diritto ben possa desumersi dalla pubblicazione ex art. 58 TUB ove questa contenga indicazioni che consentano di individuare senza incertezze le singole categorie interessate dalla cessione in blocco. Ha, quindi, provveduto a illustrare la vicenda circolatoria del credito in maniera dettagliata, affermando la propria attuale titolarità;
B.2 – come a tenore dell'art. 654 c.p.c. non sia necessaria la notificazione del decreto esecutivo essendo sufficiente che nel precetto si dia atto del provvedimento che disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, del che il precetto è valido e, comunque, ogni nullità sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto;
B.3 –come il corso del termine prescrizionale avesse subito un effetto interruttivo permanente in ragione dell'avvio della espropriazione immobiliare n. 369/1997 R.G.E. Tribunale di Avezzano ad opera della e, poi, venendo nuovamente interrotto per effetto dell'invito di svariate diffide anche Controparte_2 ai condebitori, da una proposta transattiva inoltrata dagli opponenti alla il Parte_5
3.12.2012 e, da ultimo, dal precetto opposto;
B.4- l'assoluta genericità delle doglianze in punto di doglianze circa l'esistenza di clausole abusive, non potendo invocarsi i principi enunciati da Cass. SS.UU. 6479/2023, essendo pure spirato il termine di cui all'art. 650, co. 3 c.p.c. difettando in ogni caso la qualità di consumatore in capo agli opponenti.
Ha, dunque, concluso in conformità.
1. Sulla qualificazione dell'opposizione
Deve preliminarmente osservarsi come l'atto introduttivo abbia contenuto certamente complesso, costituendo atto di esercizio cumulativo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (motivo A.2) e ex art. 615 c.p.c.
(motivi A.1 e A.3). Segnatamente si tratta di atto di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella misura in cui, per mezzo dei motivi, viene contestata la legittimità dell'atto di precetto dunque il quomodo.
2. Sulla opposizione ex art. 617 c.p.c. - Infondatezza
Preso atto della tempestività dell'opposizione agli esecutiva poiché proposta nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., deve ritenersi come il motivo di opposizione A.2 risulti infondato per quanto appresso.
L'art. 654 c.p.c., da ricomprendersi nell'ambito delle disposizioni speciali e derogatorie cui fa riferimento l'art. 479 c.p.c. prevede che, laddove il titolo esecutivo – come nel caso di specie – sia costituito da un decreto ingiuntivo (inizialmente esecutivo o divenuto tale) ai fini dell'esecuzione non occorra una nuova notificazione del decreto esecutivo essendo sufficiente che nel precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà. L'indicazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà riguarda, peraltro, l'ipotesi in cui tale qualità difetti in origine e consegua, invece, al rigetto dell'opposizione o all'estinzione del giudizio (Cass. Sez. 6 - 3, 18.3.2022, Ord. 8870).
3 L'art. 654 c.p.c., in ogni caso, non fa deroga alla generale previsione di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c. e, così, deve essere pure indicata la data di notificazione dell'ingiunzione (Cass. Sez. 3, 28.1.2020, n. 1928).
Nel caso di specie, il precetto notificato difetta dell'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo. Deve, però, considerarsi come il predetto elemento formali sia prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la sua omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge. Dall'esame dell'atto di precetto si desume come vi sia indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo (n. 263/1997), della sua pubblicazione (30.9.1997), dell'Ufficio giudiziario (Tribunale di Teramo) e dell'originario creditore (Banca Popolare dell'Adriatico), del che lo scopo può dirsi raggiunto, con sanatoria della nullità ex art. 156, co. 3 c.p.c. essendo individuabile agli opponenti, in maniera equivocabile, il titolo azionato.
3. Sulla opposizione all'esecuzione
3.1. Titolarità del credito in capo all'opposta
Deve rilevarsi come la pubblicità di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 T.U.B. valga a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di “pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n. 20495). Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, siccome idonea a determinare la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n. 31188). Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019, n. 4713).
Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass.
Sez. 6 - 1, 5.11.2020, Ord. n. 24798).
4 Con riferimento alla prova della cessione l'interesse giuridico del ceduto non può che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 2,
9.7.2018, n. 18016).
La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso di un giudizio di opposizione (Cass.
Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729 c.c. Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo tra laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente
(salvo che l'interesse contrario sia consacrato in un pactum de non cedendo) eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, la prova presuntiva deve ritenersi ammessa per la prova della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo. Secondo le istruzioni della Banca d'Italia
(circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”. L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi
5 in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- la dichiarazione del cedente è, in tale prospettiva, ulteriore indice di avvenuta cessione (Cass. Sez. 2,
9.7.2018, n. 18016), valendo a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estraneo alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie, dalla puntuale attività assertiva e documentale compiuta dall'opposta, si trae certamente la conclusione che essa sia titolare del credito fatto valere. Deve ulteriormente e in via dirimente essere valorizzata la circostanza dell'avvenuto rilascio, ante entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022, di una seconda copia esecutiva (v. all. 14 parte opposta) direttamente in favore dell'opposta e all'esito di autorizzazione del Presidente di quell'Ufficio a significare che può ben ritenersi la rilevanza del fenomeno successorio ex art. 475 c.p.c. in favore della stessa opposta.
3.2. Sull'eccezione di prescrizione
Deve, anzitutto, rilevarsi come in ragione della provvisoria esecutività del titolo giudiziale, il creditore originario, Banca Popolare dell'Adriatico in data 4.6.1999 ebbe a spiegare intervento nella procedura di espropriazione immobiliare n. 369/1997 instaurata contro (v. all. 22 parte Parte_4 opposta) con la conseguenza che si produsse un effetto interruttivo della prescrizione di carattere permanente protraendosi dunque, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. Sez. 3, 9.5.2019, n. 12239). Tale effetto interruttivo permanente, peraltro, si produce nei confronti di ogni condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1310 c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, 24.3.2021, Ord. 8217) e, dunque, nel caso di specie anche nei riguardi di
Parte_1
All'esito dell'attività di liquidazione, il ricavato veniva attribuito al fallimento, nelle more intervenuto, di e la procedura esecutiva veniva, dunque, chiusa il 18.1.2018. Non intervenne Parte_3
6 alcuna ipotesi di estinzione riconducibile a causa imputabile al creditore, del che l'effetto interruttivo conservò natura permanente.
Anche volendo prescindere dal compimento di ulteriori atti interruttivi (pure risultanti) quali la domanda – accolta- di ammissione al passivo del fallimento di nel 2002, risulta quindi Parte_4 infondata l'eccezione di prescrizione svolta dagli opponenti.
4. Sulla invocata riqualificazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Gli opponenti hanno invocato, peraltro in subordine, la riqualificazione in termini di opposizione ultratardiva c.d. “consumerisitica” secondo i principi enunciati da Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9479.
Sul punto va evidenziato come tale potere di riqualificazione spetti al giudice investito dell'opposizione preventiva all'esecuzione laddove i motivi dedotti, lungi dall'essere ordinariamente ammessi in tale sede, siano fondati sulla dedotta esistenza di clausole abusive, dunque rientranti nell'ambito di operatività della dir. 93/13 CEE. Nel caso di specie gli opponenti, che peraltro hanno affermato l'asserita qualità di consumatore solo con riferimento a , non hanno fondato l'opposizione su alcun Parte_1 motivo afferente clausole abusive e, quindi, non può procedersi a detta riqualificazione che, peraltro, supporrebbe quantomeno la richiesta implicita di revoca del decreto per ragioni indicate come motivi d'opposizione ma, invero, rivolte contro il titolo stesso e per fatti preesistenti alla sua formazione. Del resto la riqualificazione non suppone alcun cumulo.
Ad ogni modo, non risulta provata la dedotta qualità di consumatore né sono acquisiti elementi di fatto idonei a desumerla (Cass. Sez. 3, 23.2.2024, Ord. 4867) difettando la produzione dei relativi contratti.
5. Spese di lite
Le spese di lite devono essere regolate secondo il regolare criterio della soccombenza secondo quanto in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore di riferimento, ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per le altre, attesa la natura documentale del compendio probatorio e la sostanziale identità di argomentazioni negli scritti difensivi conclusionali, senza fare luogo ad aumenti e riduzioni. Il comune interesse e la medesimezza di difese giustifica, a tenore dell'art. 97 c.p.c. la condanna solidale degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande degli opponenti;
- CONDANNA e , in solido tra loro, alla refusione Parte_1 Parte_4 delle spese di lite in favore della che si liquidano in complessivi € 9.142,00 Controparte_1 oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed VA (22%) come per legge.
Così deciso, in data 14 marzo 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 748 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, all'esito dell'udienza di rimessione della causa in decisione, promossa da
, c.f. e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano alla Via Massa D'Albe n. 14E, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Attilio MACCHIA, che rappresenta e difende loro
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
P.VA , in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.VA_1 con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, elettivamente domiciliata in Ravenna alla Via
Alfredo Baccarini n. 52, presso gli Avv.ti Carlotta CASAMORATA e Marina VANDINI che la rappresentano e difendono
CONVENUTO - OPPOSTO
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione – Opposizione agli atti esecutivi – Opposizione tardiva consumeristica
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli opponenti (ex Cass. Sez. 6 - 1, 9.5.2018, Ord. 11222): “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via di progressivo subordine accertare e dichiarare la nullità del precetto per difetto di legittimazione;
accertare e dichiarare la nullità del precetto ex art. 654-480 cpc per mancata menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo posto a base del precetto opposto;
accertare e dichiarare la nullità del precetto ex art. 480, 2° co. cpc per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
prescrizione dichiarare la prescrizione della pretesa asserita nel precetto;
riqualificare il presente procedimento in termini di opposizione tardiva ex
1 art. 650 c.p.c., rimettendo la decisione al giudice di questa (translatio iudicii). Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”;
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione, istanza e deduzione disattesa e respinta: In via preliminare:
- concedere i termini per le memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., fissando nuova udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'infondatezza e comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione proposta dai Signori e per tutti i motivi specificati in Parte_1 Parte_3 narrativa e comunque perché nel caso di specie non ricorrono i gravi motivi ex artt. 615, comma
1, e 624 c.p.c.;
In via principale:
- accertare e dichiarare la validità dell'atto di precetto notificato il 10-12.06.2023 per l'importo di Euro 103.291,38, oltre interessi e per l'effetto rigettare in toto la presente opposizione ex art.
615 e 617 c.p.c. proposta dai Signori e contro la Parte_1 Parte_3
, per tutti i motivi specificati in narrativa;
CP_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato il 22.6.2023 ed iscritto a ruolo in pari data, e Parte_1
ha proposto opposizione preventiva premettendo di aver ricevuto Parte_4 rispettivamente in data 12.6.2023 e 10.6.2023 la notificazione di un atto di precetto da parte della
[...] recante intimazione di pagamento del complessivo importo di € 330.204,61 in forza Controparte_1 del contratto un decreto ingiuntivo n. 263/1997 emesso dal Tribunale di Teramo il 30.9.1997.
Gli opponenti hanno, quindi, svolto una pluralità di motivi di opposizione, deducendo ed eccependo, in sostanza:
A.1 – il difetto di legittimazione attiva della intimante per mancata prova dell'oggetto della pluralità di cessioni richiamate nel precetto stesso, essendo sul punto insufficiente la mera pubblicità di cui all'art. 58
TUB;
A.2- la nullità del precetto per mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo;
A.3- l'intervenuta prescrizione pur tenuto conto della c.d. “actio iudicati”;
A.4 – la “riqualificazione” in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e della traslatio iudicii dinnanzi al giudice competente.
Hanno, quindi, concluso come sopra riportato.
2 B. Si è costituita in giudizio l'opposta contrastando l'opposizione e, segnatamente, deducendo:
B.1 – come la titolarità del diritto ben possa desumersi dalla pubblicazione ex art. 58 TUB ove questa contenga indicazioni che consentano di individuare senza incertezze le singole categorie interessate dalla cessione in blocco. Ha, quindi, provveduto a illustrare la vicenda circolatoria del credito in maniera dettagliata, affermando la propria attuale titolarità;
B.2 – come a tenore dell'art. 654 c.p.c. non sia necessaria la notificazione del decreto esecutivo essendo sufficiente che nel precetto si dia atto del provvedimento che disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, del che il precetto è valido e, comunque, ogni nullità sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto;
B.3 –come il corso del termine prescrizionale avesse subito un effetto interruttivo permanente in ragione dell'avvio della espropriazione immobiliare n. 369/1997 R.G.E. Tribunale di Avezzano ad opera della e, poi, venendo nuovamente interrotto per effetto dell'invito di svariate diffide anche Controparte_2 ai condebitori, da una proposta transattiva inoltrata dagli opponenti alla il Parte_5
3.12.2012 e, da ultimo, dal precetto opposto;
B.4- l'assoluta genericità delle doglianze in punto di doglianze circa l'esistenza di clausole abusive, non potendo invocarsi i principi enunciati da Cass. SS.UU. 6479/2023, essendo pure spirato il termine di cui all'art. 650, co. 3 c.p.c. difettando in ogni caso la qualità di consumatore in capo agli opponenti.
Ha, dunque, concluso in conformità.
1. Sulla qualificazione dell'opposizione
Deve preliminarmente osservarsi come l'atto introduttivo abbia contenuto certamente complesso, costituendo atto di esercizio cumulativo dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (motivo A.2) e ex art. 615 c.p.c.
(motivi A.1 e A.3). Segnatamente si tratta di atto di opposizione ex art. 617 c.p.c. nella misura in cui, per mezzo dei motivi, viene contestata la legittimità dell'atto di precetto dunque il quomodo.
2. Sulla opposizione ex art. 617 c.p.c. - Infondatezza
Preso atto della tempestività dell'opposizione agli esecutiva poiché proposta nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., deve ritenersi come il motivo di opposizione A.2 risulti infondato per quanto appresso.
L'art. 654 c.p.c., da ricomprendersi nell'ambito delle disposizioni speciali e derogatorie cui fa riferimento l'art. 479 c.p.c. prevede che, laddove il titolo esecutivo – come nel caso di specie – sia costituito da un decreto ingiuntivo (inizialmente esecutivo o divenuto tale) ai fini dell'esecuzione non occorra una nuova notificazione del decreto esecutivo essendo sufficiente che nel precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà. L'indicazione del provvedimento che abbia disposto l'esecutorietà riguarda, peraltro, l'ipotesi in cui tale qualità difetti in origine e consegua, invece, al rigetto dell'opposizione o all'estinzione del giudizio (Cass. Sez. 6 - 3, 18.3.2022, Ord. 8870).
3 L'art. 654 c.p.c., in ogni caso, non fa deroga alla generale previsione di cui all'art. 480, co. 2 c.p.c. e, così, deve essere pure indicata la data di notificazione dell'ingiunzione (Cass. Sez. 3, 28.1.2020, n. 1928).
Nel caso di specie, il precetto notificato difetta dell'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo. Deve, però, considerarsi come il predetto elemento formali sia prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la sua omissione non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge. Dall'esame dell'atto di precetto si desume come vi sia indicazione degli estremi del decreto ingiuntivo (n. 263/1997), della sua pubblicazione (30.9.1997), dell'Ufficio giudiziario (Tribunale di Teramo) e dell'originario creditore (Banca Popolare dell'Adriatico), del che lo scopo può dirsi raggiunto, con sanatoria della nullità ex art. 156, co. 3 c.p.c. essendo individuabile agli opponenti, in maniera equivocabile, il titolo azionato.
3. Sulla opposizione all'esecuzione
3.1. Titolarità del credito in capo all'opposta
Deve rilevarsi come la pubblicità di cui agli artt. 4 L. 130/1999 e 58 T.U.B. valga a fornire pubblicità del fatto, rectius, atto giuridico che ha avuto per effetto la cessione del credito, valendo da un lato a supplire la necessità di annotazioni a favore del cessionario per le garanzie reali e producendo rispetto ai ceduti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., col che si è parlato in questi casi di “pubblicità notificativa”, evitando alla cessionario gravosi oneri (Cass. Sez. VI, 29.9.2020, n. 20495). Peraltro la stessa notificazione di un atto giudiziario può valere da notificazione della avvenuta cessione, siccome idonea a determinare la conoscenza legale della stessa da parte del ceduto.
Ai fini dell'art. 1264 c.c. la pubblicazione deve avere dei coefficienti minimi di contenuto, che la rendano idonea alla sua funzione, cioè consentire al debitore di comprendere senza incertezze se nella massa di crediti sia ricompreso anche il rapporto con il cedente (Cass. Sez. I, 29.12.2017, n. 31188). Ad ogni modo, la titolarità del credito in capo al cessionario deve essere provata in caso di contestazione, non essendo sufficiente l'avvenuta pubblicazione dell'operazione in Gazzetta Ufficiale e non controvertendosi certamente dell'efficacia solutoria di un pagamento effettuato al cedente ovvero della soluzione di un conflitto tra cessionari (Cass. 12.2.2019, n. 4713).
Segnatamente, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass.
Sez. 6 - 1, 5.11.2020, Ord. n. 24798).
4 Con riferimento alla prova della cessione l'interesse giuridico del ceduto non può che risolversi nel compimento di un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass. Sez. 2,
9.7.2018, n. 18016).
La prova della cessione, in particolare del suo oggetto, può essere fornita ad ogni modo anche successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel corso di un giudizio di opposizione (Cass.
Sez. 3, Ord. n. 10200/2021) e può fondarsi anche su argomenti presuntivi atteso che la cessione non è un contratto a forma forte e, dunque, non operano le limitazioni di cui all'art. 2729 c.c. Infatti, le limitazioni alla prova testimoniale (artt. 2721 ss. c.c.), oltre a non attenere all'ordine pubblico rendendo così necessaria l'eccezione di parte (Cass. Sez. 3, 13.6.2022, Ord. n. 18971), possono essere invocate solo tra laddove il contratto sia dedotto quale fonte di rapporti giuridici per le parti e non già quando il terzo, nel caso che occupa, il ceduto subisca gli effetti riflessi, non già diretti, del negozio. Ciò che la cessione opera è, infatti, la circolazione del diritto di credito, rispetto al quale il ceduto vede sostituirsi la figura del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che, nella sua essenza oggettiva, rimane invariato, non acquistando alcun diritto e non assumendo obblighi ulteriori. Peraltro al terzo è normalmente indifferente
(salvo che l'interesse contrario sia consacrato in un pactum de non cedendo) eseguire la prestazione ad una piuttosto che a un'altra persona.
Ciò chiarito, quindi, la prova presuntiva deve ritenersi ammessa per la prova della cessione e del suo oggetto e a tale operazione logica il giudice dovrà procedere secondo il suo prudente apprezzamento.
Deve, in tale prospettiva, essere valorizzato:
- in primis il fatto pubblicitario stesso. Se la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è prova rappresentativa della cessione, essa ne è quantomeno un indizio atteso che, per comune esperienza, se ad un fatto viene data pubblicazione è ragionevole ritenere l'esistenza di quel fatto. Laddove, poi, la Gazzetta Ufficiale rechi indicazioni che valgono a determinare l'oggetto, tale presunzione acquista il requisito della precisione in relazione all'oggetto medesimo. Secondo le istruzioni della Banca d'Italia
(circolare 22 del 21.4.1999) per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”. L'individuazione in blocco di rapporti, secondo parametri oggettivi e prestabiliti vale pure a rendere determinato o, comunque determinabile, l'oggetto del contratto.
Così si è ritenuto sufficiente a far ritenere dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi
5 in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, all'esito della verifica da parte del giudice di merito se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (Cass. Sez. I, 20.7.2023, n. 21821);
- la dichiarazione del cedente è, in tale prospettiva, ulteriore indice di avvenuta cessione (Cass. Sez. 2,
9.7.2018, n. 18016), valendo a denotare il definitivo distacco dell'interesse tutelato dal diritto del credito dalla propria sfera giuridica e l'ingresso in quella del cessionario. E', quindi, del tutto estraneo alla rilevanza probatoria di tale dichiarazione l'impossibilità di poterla intendere quale confessione, pure valorizzata da qualche giurisprudenza di merito.
Nel caso di specie, dalla puntuale attività assertiva e documentale compiuta dall'opposta, si trae certamente la conclusione che essa sia titolare del credito fatto valere. Deve ulteriormente e in via dirimente essere valorizzata la circostanza dell'avvenuto rilascio, ante entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022, di una seconda copia esecutiva (v. all. 14 parte opposta) direttamente in favore dell'opposta e all'esito di autorizzazione del Presidente di quell'Ufficio a significare che può ben ritenersi la rilevanza del fenomeno successorio ex art. 475 c.p.c. in favore della stessa opposta.
3.2. Sull'eccezione di prescrizione
Deve, anzitutto, rilevarsi come in ragione della provvisoria esecutività del titolo giudiziale, il creditore originario, Banca Popolare dell'Adriatico in data 4.6.1999 ebbe a spiegare intervento nella procedura di espropriazione immobiliare n. 369/1997 instaurata contro (v. all. 22 parte Parte_4 opposta) con la conseguenza che si produsse un effetto interruttivo della prescrizione di carattere permanente protraendosi dunque, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. Sez. 3, 9.5.2019, n. 12239). Tale effetto interruttivo permanente, peraltro, si produce nei confronti di ogni condebitore in solido, ai sensi dell'art. 1310 c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, 24.3.2021, Ord. 8217) e, dunque, nel caso di specie anche nei riguardi di
Parte_1
All'esito dell'attività di liquidazione, il ricavato veniva attribuito al fallimento, nelle more intervenuto, di e la procedura esecutiva veniva, dunque, chiusa il 18.1.2018. Non intervenne Parte_3
6 alcuna ipotesi di estinzione riconducibile a causa imputabile al creditore, del che l'effetto interruttivo conservò natura permanente.
Anche volendo prescindere dal compimento di ulteriori atti interruttivi (pure risultanti) quali la domanda – accolta- di ammissione al passivo del fallimento di nel 2002, risulta quindi Parte_4 infondata l'eccezione di prescrizione svolta dagli opponenti.
4. Sulla invocata riqualificazione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Gli opponenti hanno invocato, peraltro in subordine, la riqualificazione in termini di opposizione ultratardiva c.d. “consumerisitica” secondo i principi enunciati da Cass. SS.UU. 6.4.2023, n. 9479.
Sul punto va evidenziato come tale potere di riqualificazione spetti al giudice investito dell'opposizione preventiva all'esecuzione laddove i motivi dedotti, lungi dall'essere ordinariamente ammessi in tale sede, siano fondati sulla dedotta esistenza di clausole abusive, dunque rientranti nell'ambito di operatività della dir. 93/13 CEE. Nel caso di specie gli opponenti, che peraltro hanno affermato l'asserita qualità di consumatore solo con riferimento a , non hanno fondato l'opposizione su alcun Parte_1 motivo afferente clausole abusive e, quindi, non può procedersi a detta riqualificazione che, peraltro, supporrebbe quantomeno la richiesta implicita di revoca del decreto per ragioni indicate come motivi d'opposizione ma, invero, rivolte contro il titolo stesso e per fatti preesistenti alla sua formazione. Del resto la riqualificazione non suppone alcun cumulo.
Ad ogni modo, non risulta provata la dedotta qualità di consumatore né sono acquisiti elementi di fatto idonei a desumerla (Cass. Sez. 3, 23.2.2024, Ord. 4867) difettando la produzione dei relativi contratti.
5. Spese di lite
Le spese di lite devono essere regolate secondo il regolare criterio della soccombenza secondo quanto in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. secondo lo scaglione di valore di riferimento, ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e minimi per le altre, attesa la natura documentale del compendio probatorio e la sostanziale identità di argomentazioni negli scritti difensivi conclusionali, senza fare luogo ad aumenti e riduzioni. Il comune interesse e la medesimezza di difese giustifica, a tenore dell'art. 97 c.p.c. la condanna solidale degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- RIGETTA le domande degli opponenti;
- CONDANNA e , in solido tra loro, alla refusione Parte_1 Parte_4 delle spese di lite in favore della che si liquidano in complessivi € 9.142,00 Controparte_1 oltre spese generali (15%), CPA (4%) ed VA (22%) come per legge.
Così deciso, in data 14 marzo 2025. Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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