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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note 1.4.2023), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 1301/2023 RG, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza ingiunzione” e vertente
TRA
, (c.f. indicato rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Michele Guarente ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con sede centrale in Roma, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
23.01.2023, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17, (PEC indicata:
t); Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto, in data 12.04.2023, notificazione di ordinanza ingiunzione n. OI-000991712 dell' per un importo di euro 16.243,33 per la violazione della CP_1
1 disposizione ex art. 2 co. 1 bis D.L. n. 463/1983, conv. con modif. L. 638/1983, ossia per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai mesi da gennaio a novembre 2016, in relazione all'atto d'accertamento, ivi richiamato, prot. n.
I.N.P.S. 0800.23/03/2018.0079974 del 08/05.2018, omissione ascrittale quale legale rappresentante/responsabile della società CIA S.r.l..
La ricorrente eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando di non ricoprire, nella annualità contestata, la carica di amministratore e legale rappresentante p.tt. della CIA S.r.l.
Eccepiva, inoltre, l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità/illegittimità della ordinanza ingiunzione impugnata, nonché la prescrizione dei crediti da essa portati.
Formulava, infine, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
- nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna Ricorrente;
- sempre nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione della sanzione per decorso del termine legale. - dichiarare nulle e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione e tutti gli atti presupposti;
- condannare il resistente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (D.M.
55/14), con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Alla udienza del 23.05.2023 ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti veniva concessa l'invocata sospensione della efficacia esecutiva del titolo impugnato.
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' instando per il rigetto del ricorso. CP_1
Rappresentava l'avvenuta rideterminazione d'ufficio in riduzione della sanzione amministrativa irrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n.
48/2023, individuando l'importo da corrispondere nella somma di € 18458,33.
Riteneva l'infondatezza dell'azione, evidenziando la regolare notifica dell'atto di accertamento e il mancato decorso del termine di prescrizione.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) in via principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell siccome inammissibile e infondata in fatto CP_1
e in diritto, confermando, per l'effetto, la piena validità ed efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta, così come rettificata in autotutela - in applicazione del disposto di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 - quanto all'entità della sanzione amministrativa irrogata;
b) condannare parte opponente al pagamento in favore dell' di spese, diritti e onorari del presente giudizio. ”. CP_1
2 Istruita documentalmente, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Preliminarmente, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22
L. 689/1991 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 9.05.2023, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione
(12.04.2023).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va rilevata, secondo il principio della ragione più liquida, la fondatezza del motivo di ricorso relativo alla insussistenza di legittimazione passiva in capo alla parte ricorrente.
Deve infatti osservarsi che la sig.ra non sia stata correttamente Parte_1 individuata quale destinataria della sanzione pecuniaria opposta, non essendo stati forniti dall' a fronte delle specifiche contestazioni sollevate al riguardo, CP_1 elementi tali da poterne rilevare la legitimatio ad causam.
Deve osservarsi, in termini generali, che la sanzione amministrativa può irrogarsi soltanto nei confronti del materiale autore della condotta illecita, la cui posizione soggettiva è onere dell'Autorità procedente dimostrare, in applicazione delle regole del riparto probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
La posizione soggettiva del destinatario della sanzione amministrativa come autore materiale del fatto costituisce, invero, fatto costitutivo del credito derivante dalla sanzione stessa.
Ciò posto, calando i su esposti principi nella fattispecie in esame e considerata altresì la specifica contestazione sul punto della parte ricorrente, l'onere di comprovare la posizione soggettiva del destinatario della sanzione opposta ricade sull' CP_1 soggetto autore della ordinanza ingiunzione impugnata.
In particolare, la sig.ra negava di essere stata, nel periodo oggetto delle Parte_1 contestate omissioni contributive, rappresentante legale della società CIA S.r.l. circostanza, questa, che non risulta, invero, dimostrata dall' CP_1
Nell'ordinanza opposta, si legge infatti che l'atto viene notificato alla sig.ra Pt_1
“nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile di CIA S.r.l.”.
[...]
Tuttavia, dall'esame della visura storica depositata in atti (v. all. n. 2 in produz. di parte ricorrente), emerge che la sig.ra risulta cessata dalla carica di amministratore Pt_1 unico della società in data 25.03.2013.
3
5. In definitiva, l' non ha dimostrato la sussistenza, in capo alla ricorrente, CP_1 di una posizione di rappresentanza sociale o un potere di amministrazione e, pertanto, la stessa non può dirsi tenuta al pagamento della sanzione amministrativa irrogata.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto sanzionatorio) in capo al ricorrente, in disparte ogni considerazione circa l'elemento soggettivo dell'illecito.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa circa la disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n. OI-
000991712;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 1.04.2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'esame delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. (termine ultimo per il deposito delle note 1.4.2023), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 1301/2023 RG, avente ad oggetto “Opposizione all'ordinanza ingiunzione” e vertente
TRA
, (c.f. indicato rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Michele Guarente ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , con sede centrale in Roma, in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del
23.01.2023, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Avellino, alla via Roma, n. 17, (PEC indicata:
t); Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata esponeva di aver ricevuto, in data 12.04.2023, notificazione di ordinanza ingiunzione n. OI-000991712 dell' per un importo di euro 16.243,33 per la violazione della CP_1
1 disposizione ex art. 2 co. 1 bis D.L. n. 463/1983, conv. con modif. L. 638/1983, ossia per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai mesi da gennaio a novembre 2016, in relazione all'atto d'accertamento, ivi richiamato, prot. n.
I.N.P.S. 0800.23/03/2018.0079974 del 08/05.2018, omissione ascrittale quale legale rappresentante/responsabile della società CIA S.r.l..
La ricorrente eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva evidenziando di non ricoprire, nella annualità contestata, la carica di amministratore e legale rappresentante p.tt. della CIA S.r.l.
Eccepiva, inoltre, l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità/illegittimità della ordinanza ingiunzione impugnata, nonché la prescrizione dei crediti da essa portati.
Formulava, infine, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
- nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna Ricorrente;
- sempre nel merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione della sanzione per decorso del termine legale. - dichiarare nulle e/o annullare l'ordinanza-ingiunzione e tutti gli atti presupposti;
- condannare il resistente, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e con il riconoscimento del rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (D.M.
55/14), con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Alla udienza del 23.05.2023 ritenuta la sussistenza dei relativi presupposti veniva concessa l'invocata sospensione della efficacia esecutiva del titolo impugnato.
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' instando per il rigetto del ricorso. CP_1
Rappresentava l'avvenuta rideterminazione d'ufficio in riduzione della sanzione amministrativa irrogata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D.L. n.
48/2023, individuando l'importo da corrispondere nella somma di € 18458,33.
Riteneva l'infondatezza dell'azione, evidenziando la regolare notifica dell'atto di accertamento e il mancato decorso del termine di prescrizione.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) in via principale, rigettare ogni e qualsiasi domanda nei confronti dell siccome inammissibile e infondata in fatto CP_1
e in diritto, confermando, per l'effetto, la piena validità ed efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta, così come rettificata in autotutela - in applicazione del disposto di cui all'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023 n. 48 - quanto all'entità della sanzione amministrativa irrogata;
b) condannare parte opponente al pagamento in favore dell' di spese, diritti e onorari del presente giudizio. ”. CP_1
2 Istruita documentalmente, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, la causa è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Preliminarmente, in rito, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22
L. 689/1991 ed art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 9.05.2023, entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione
(12.04.2023).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va rilevata, secondo il principio della ragione più liquida, la fondatezza del motivo di ricorso relativo alla insussistenza di legittimazione passiva in capo alla parte ricorrente.
Deve infatti osservarsi che la sig.ra non sia stata correttamente Parte_1 individuata quale destinataria della sanzione pecuniaria opposta, non essendo stati forniti dall' a fronte delle specifiche contestazioni sollevate al riguardo, CP_1 elementi tali da poterne rilevare la legitimatio ad causam.
Deve osservarsi, in termini generali, che la sanzione amministrativa può irrogarsi soltanto nei confronti del materiale autore della condotta illecita, la cui posizione soggettiva è onere dell'Autorità procedente dimostrare, in applicazione delle regole del riparto probatorio di cui all'art. 2697 c.c..
La posizione soggettiva del destinatario della sanzione amministrativa come autore materiale del fatto costituisce, invero, fatto costitutivo del credito derivante dalla sanzione stessa.
Ciò posto, calando i su esposti principi nella fattispecie in esame e considerata altresì la specifica contestazione sul punto della parte ricorrente, l'onere di comprovare la posizione soggettiva del destinatario della sanzione opposta ricade sull' CP_1 soggetto autore della ordinanza ingiunzione impugnata.
In particolare, la sig.ra negava di essere stata, nel periodo oggetto delle Parte_1 contestate omissioni contributive, rappresentante legale della società CIA S.r.l. circostanza, questa, che non risulta, invero, dimostrata dall' CP_1
Nell'ordinanza opposta, si legge infatti che l'atto viene notificato alla sig.ra Pt_1
“nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile di CIA S.r.l.”.
[...]
Tuttavia, dall'esame della visura storica depositata in atti (v. all. n. 2 in produz. di parte ricorrente), emerge che la sig.ra risulta cessata dalla carica di amministratore Pt_1 unico della società in data 25.03.2013.
3
5. In definitiva, l' non ha dimostrato la sussistenza, in capo alla ricorrente, CP_1 di una posizione di rappresentanza sociale o un potere di amministrazione e, pertanto, la stessa non può dirsi tenuta al pagamento della sanzione amministrativa irrogata.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta per difetto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto sanzionatorio) in capo al ricorrente, in disparte ogni considerazione circa l'elemento soggettivo dell'illecito.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa circa la disciplina della fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata n. OI-
000991712;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 1.04.2025.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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