Articolo 161 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 160Articolo 162
Versione
12 maggio 1963
Art. 161. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, accerta-
te nell'esercizio finanziario 1943-44, per
la competenza propria dell'esercizio medesi-
mo, quali risultano dalla deliberazione della
Corte dei conti, sono stabilite in ........... L. 33.748.469,61 delle quali furono pagate .................... " 8.811.873,85
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 24.936.595,76
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963