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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10472/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARZIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2
DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011, l'avv. G. Tessitore propone opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'Istanza di liquidazione onorari del difensore, notificata a mezzo PEC al ricorrente, in data 23.8.2024, dall' di Controparte_3
Firenze. In particolare, il magistrato ha ritenuto che il procedimento trattato non rientrasse tra quelli di cui all'art. 8 DM 161/2024 in quanto riguardante soggetto capitalizzato.
Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, l' ha travisato la Controparte_4 normativa di cui all'art. 8 DM 161 del 2004, in quanto la norma prevede in favore del collaboratore di giustizia, l'assistenza legale con oneri a carico dello stato. In particolare, secondo la normativa richiamata l'assistenza legale e' concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attivita' di collaborazione, nonche' per i procedimenti relativi all'applicazione
pagina 1 di 2 di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
Il ricorrente chiede la liquidazione degli onorari, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata normativa, secondo l'importo richiesto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il , per il tramite Controparte_5 dell'Avvocatura di Stato, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la tesi dell'Avvocatura,
l'assistenza legale per i collaboratori di giustizia è concessa solo per i procedimenti attinenti alla collaborazione prestata dall'interessato. Di contro, il procedimento che ha dato causa all'opposizione in esame e relativo ai pregiudizi cagionati dalle condizioni detentive degradanti subite, non è riconducibile alla collaborazione prestata e, pertanto, è escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 8 del D.M. n.
161/2004.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025.
***
Si osserva che le controversie previste dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 15 del D.lgs n. 150/2011. Il ricorso deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il provvedimento è stato emesso dal Magistrato di
Sorveglianza che svolge funzioni attribuitegli dalla legge come organo monocratico e, pertanto, il ricorso in opposizione dovrà essere proposto al Tribunale di Sorveglianza, quale organo giurisdizionale collegiale. (In senso conforme, Cass. Civ. n. 2320 /2015).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Compensa le spese.
Si comunichi
Firenze, 23 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott. Antonella Galano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10472/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARZIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2
DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 84 e 170 del d.p.r. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011, l'avv. G. Tessitore propone opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'Istanza di liquidazione onorari del difensore, notificata a mezzo PEC al ricorrente, in data 23.8.2024, dall' di Controparte_3
Firenze. In particolare, il magistrato ha ritenuto che il procedimento trattato non rientrasse tra quelli di cui all'art. 8 DM 161/2024 in quanto riguardante soggetto capitalizzato.
Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, l' ha travisato la Controparte_4 normativa di cui all'art. 8 DM 161 del 2004, in quanto la norma prevede in favore del collaboratore di giustizia, l'assistenza legale con oneri a carico dello stato. In particolare, secondo la normativa richiamata l'assistenza legale e' concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attivita' di collaborazione, nonche' per i procedimenti relativi all'applicazione
pagina 1 di 2 di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
Il ricorrente chiede la liquidazione degli onorari, in ottemperanza a quanto disposto dalla richiamata normativa, secondo l'importo richiesto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il , per il tramite Controparte_5 dell'Avvocatura di Stato, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Secondo la tesi dell'Avvocatura,
l'assistenza legale per i collaboratori di giustizia è concessa solo per i procedimenti attinenti alla collaborazione prestata dall'interessato. Di contro, il procedimento che ha dato causa all'opposizione in esame e relativo ai pregiudizi cagionati dalle condizioni detentive degradanti subite, non è riconducibile alla collaborazione prestata e, pertanto, è escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 8 del D.M. n.
161/2004.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025.
***
Si osserva che le controversie previste dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 15 del D.lgs n. 150/2011. Il ricorso deve essere proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il provvedimento è stato emesso dal Magistrato di
Sorveglianza che svolge funzioni attribuitegli dalla legge come organo monocratico e, pertanto, il ricorso in opposizione dovrà essere proposto al Tribunale di Sorveglianza, quale organo giurisdizionale collegiale. (In senso conforme, Cass. Civ. n. 2320 /2015).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara la propria incompetenza per materia, in favore del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Compensa le spese.
Si comunichi
Firenze, 23 febbraio 2025
Il Giudice onorario dott. Antonella Galano
pagina 2 di 2