Sentenza 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.gallinaro@pec.giuffre.it;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (MARICOGECAP), in persona del comandante generale p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del dispaccio prot. n.-OMISSIS-, notificato il successivo giorno 20, con il quale il ricorrente è stato trasferito d’autorità dalla sede di -OMISSIS- (LT) a -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con dispaccio prot. n.-OMISSIS-, notificato il successivo giorno 20, -OMISSIS-, sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in servizio presso gli uffici del circondario marittimo di -OMISSIS- (LT), è stato trasferito d’autorità alla delegazione di spiaggia di -OMISSIS-.
Con istanza datata 8 settembre 2023, -OMISSIS- ha domandato l’annullamento in autotutela del suddetto provvedimento, affermando di non aver raggiunto il periodo minimo di permanenza di cinque anni nella sede di provenienza per essere movimentato d’ufficio.
Non avendo ricevuto riscontro, con il ricorso all’esame, notificato il 19 settembre 2023 e depositato il 4 ottobre 2023, -OMISSIS- ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione dell’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, per omessa indicazione del regime contenzioso;
II) violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buona fede, correttezza, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento, oltre ad eccesso di potere, perché non può disporsi il trasferimento d’autorità di un militare in stato di aspettativa per motivi sanitari;
III) violazione del par. D.3 della circolare Pers 01 del 23 novembre 2015, recante i criteri per l’impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto, richiamata dall’art. 10, comma 9, lett. a), dell’interpello ordinario del 21 novembre 2022 per il ripianamento di posizioni esigenti per l’anno 2023, non avendo il ricorrente maturato il periodo minimo di cinque anni di permanenza nella sede di -OMISSIS-;
IV) violazione della citata circolare Pers 01 e degli artt. 25 e ss. del prefato interpello ed eccesso di potere in relazione al qualificato ripianamento dell’esigenza mediante trasferimento d’ufficio del personale soggetto a reimpiego obbligatorio;
V) violazione del principio del legittimo affidamento ed eccesso di potere;
VI) violazione del giusto procedimento nel piano d’impiego per sottufficiali e graduati per l’anno 2023 oltre a eccesso di potere, in quanto mediante l’interpello e la circolare ministeriale citati l’amministrazione si è vincolata al criterio della movimentazione d’autorità soltanto per chi abbia raggiunto il periodo minimo di servizio nella sede di provenienza;
VII) violazione degli artt. 97 Cost., 1 e 21- novies , l. n. 241 del 1990, 1175 e 1334 cod. civ., oltre a eccesso di potere, perché l’8 settembre 2023 è stata formulata un’istanza di annullamento in autotutela mai riscontrata dall’amministrazione.
Si è costituito con memoria di puro stile il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato.
2.1 Si premette che, a termini dell’art. 976, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, le assegnazioni dei militari successive alla prima avvengono d’autorità o a domanda e che per l’anno 2023 il Corpo delle capitanerie di porto ha posto in essere una movimentazione di personale secondo le indicazioni rivenienti dalla citata circolare del 23 novembre 2015 e dall’interpello ordinario del 21 novembre 2022. In particolare, ai sensi del par. D.3 della suddetta circolare, nel programmare o disporre il trasferimento concorre prioritariamente il criterio del superamento del “ periodo minimo di permanenza in tutte le sedi fissato, di norma, in anni 5, ad eccezione delle sedi disagiate ”. Invece, a mente dell’art. 10 dell’interpello de quo , a parità di requisiti viene data priorità a trasferimenti in accoglimento domanda piuttosto che d’autorità; in subordine viene data priorità al personale che abbia espresso la propria disponibilità all’impiego d’autorità per la sede interessata e in via residuale, qualora le istanze o le disponibilità non siano sufficienti al ripianamento delle esigenze, si provvede mediante individuazione d’ufficio secondo quanto previsto dai successivi artt. 24-31. In ogni modo, sempre secondo l’art. 10 cit., sono “ obbligatoriamente soggetti alle procedure di ripianamento delle esigenze previste dal presente interpello ” i militari “ che abbiano raggiunto il periodo massimo di permanenza stabilito ” per la sede in cui prestano servizio, come quantificato dal par. D.3 della richiamata circolare del 23 novembre 2015.
Nella specie, dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente ( i.e. dal documento matricolare) si apprende che la sua ultima assegnazione è stata in qualità di addetto all’ufficio circondariale marittimo di -OMISSIS- con giorno di arrivo 27 novembre 2015. Successivamente a tale data, con dispaccio prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- è stato trasferito per “ accoglimento domanda ” agli uffici del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (MARICOGECAP) di Roma. Tuttavia, in seguito al contenzioso insorto ( i.e. al ricorso iscritto presso questa sezione staccata al n.r.g.-OMISSIS-), l’amministrazione con dispaccio prot. n. -OMISSIS- ha annullato d’ufficio il precedente ordine di impiego, già oggetto di sospensione cautelare da parte di questa sezione staccata. L’odierno ricorrente, quindi, con l’impugnato dispaccio del 14 giugno 2023 è stato oggetto di un nuovo provvedimento di trasferimento, questa volta assunto d’autorità, nell’ambito dei movimenti di personale previsti per l’anno 2023.
In merito, si osserva che -OMISSIS- si trova proprio nella posizione descritta dagli artt. 10, 24 e 25 dell’interpello in discorso perché, agli effetti del par. D.3 della citata circolare del 23 novembre 2015, risulta essere stato assegnato all’ufficio circondariale marittimo di -OMISSIS- a far data dal 27 novembre 2015. Ne deriva che al momento di adozione del provvedimento qui avversato egli si trovava in tale sede da oltre sette anni e che, dunque, era trasferibile d’ufficio, in quanto soggetto a reimpiego obbligatorio per superamento del periodo massimo di permanenza. Né in senso contrario vale considerare il precedente trasferimento agli uffici centrali di Roma disposto il 9 agosto 2022, che non ha in alcun modo interrotto il computo del periodo massimo di permanenza nella sede di -OMISSIS- perché, dopo essere stato sospeso da questo Tribunale con ordinanza cautelare -OMISSIS-, è stato definitivamente annullato d’ufficio dall’amministrazione militare il 2 dicembre 2022, così determinando l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del suddetto ricorso n.r.g.-OMISSIS-, giusta sentenza di questo Tribunale-OMISSIS-. Ciò comporta che il suddetto movimento del 9 agosto 2022 è da considerarsi tamquam non esset , posto che l’annullamento in autotutela consiste nella definitiva rimozione dell’atto con efficacia retrodatata (c.d. ex tunc ) al momento della sua adozione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 19 febbraio 2024 n. 1155; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° aprile 2019 n. 4276; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 maggio 2018 n. 1086).
2.2 Così ricostruita la situazione di fatto in cui si colloca la vicenda di -OMISSIS-, i motivi di gravame proposti sono tutti privi di fondamento.
2.2.1 Quanto al primo ordine di censure, ai fini del suo rigetto si rileva che per giurisprudenza pacifica, condivisa dal collegio, l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, prevista dall’art. 3, comma 4, l. n. 241 cit., “ costituisce una mera irregolarità e non influisce sulla legittimità degli atti impugnati ” (TAR Lazio, Roma, sez. IV, 31 gennaio 2025 n. 2211; in termini v.: TAR Campania, Napoli, sez. VII, 20 gennaio 2025 n. 513; TAR Lazio, Roma, sez. II- ter , 7 novembre 2024 n. 19698).
2.2.2 Il secondo mezzo di gravame è infondato perché parte ricorrente non ha indicato puntualmente quale disposizione di legge, regolamento o atto amministrativo precluda in radice il trasferimento del militare che si trovi in posizione di aspettativa per motivi di salute; infatti, l’unico effetto di una simile situazione è, piuttosto, quello di differire l’efficacia del movimento sino alla piena remissione dalla malattia, senza che si produca alcuna conseguenza sulla validità dell’atto. Peraltro, -OMISSIS- ha versato in atti il verbale dell’infermeria presidiaria di Roma della Marina militare n.-OMISSIS-, con il quale è stato dichiarato idoneo al servizio incondizionato al termine di una licenza di convalescenza di complessivi giorni 106 e non ha comprovato di trovarsi nuovamente in convalescenza alla data del 14 giugno 2023, giorno di adozione del trasferimento qui avversato.
2.2.3 Il terzo, quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti tutti sul medesimo nucleo argomentativo e cioè sulla presunta violazione dell’auto-vincolo posto in capo all’amministrazione militare dalla circolare del 23 novembre 2015 e dall’interpello ordinario del 21 novembre 2022.
Sul punto, al fine dell’unitario rigetto di tali doglianze è sufficiente rinviare a quanto già illustrato sub § 2.1 circa il fatto che -OMISSIS-, alla data di adozione dell’ordine di impiego del 14 giugno 2023, avesse ampiamente superato il periodo massimo di permanenza presso la sede di -OMISSIS-, essendo stato ivi destinato a partire dal 27 novembre 2015, sì che era soggetto a reimpiego obbligatorio ed era quindi passibile di trasferimento d’ufficio, come è poi avvenuto in concreto.
Per il resto, il collegio non può che ribadire il costante indirizzo pretorio secondo cui “ i provvedimenti di trasferimento d’autorità sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una rilevanza di mero fatto, attesa l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nell’apprezzamento delle esigenze di servizio e di migliore organizzazione degli uffici ” (così Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2018 n. 3118; v. anche TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 febbraio 2025 n. 432). Trattandosi di ordini gerarchicamente impartiti, essi si estrinsecano in una lecita attività di comando attraverso cui si organizza il servizio (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 febbraio 2025 n. 432; TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 5 dicembre 2024 n. 21978; sez. I- bis , 14 marzo 2024 n. 5223). A fronte di provvedimenti direttamente connessi a ragioni organizzative interne e tenuto conto della disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale, la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, deve quindi considerarsi recessiva (Cons. Stato, sez. II, 8 marzo 2021 n. 1919; sez. II, 3 marzo 2021 n. 1796; sez. IV, 8 aprile 2019 n. 2267; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 febbraio 2025 n. 432; TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 17 giugno 2024 n. 12435; TAR Lazio, sez. IV, 3 marzo 2023 n. 7508). Ne consegue che tali provvedimenti “ non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del militare ” (Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2024 n.642; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 febbraio 2025 n. 432).
In definitiva, anche alla luce di tali coordinate ermeneutiche, non può che confermarsi la piena legittimità del provvedimento assunto, che si rivolge a un militare soggetto a reimpiego obbligatorio in ragione della lunga permanenza nell’ultima sede di servizio e che, per il resto, non disvela alcun profilo di oggettiva irrazionalità, nei cui soli limiti esso sarebbe sindacabile (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 10 febbraio 2025 n. 432).
2.2.4 Quanto all’omesso riscontro all’istanza di riesame, di cui al settimo motivo di ricorso, ai fini del suo rigetto per infondatezza è sufficiente ricordare che “ il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere […]” (cfr. TAR Campania, sez. III, 16 ottobre 2024 n. 5455; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2024 n. 4518; sez. III, 30 agosto 2022 n. 7561; sez. IV, 12 settembre 2018 n. 5344; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 17 giugno 2024 n. 3806; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 febbraio 2024 n. 2070). Pertanto, il fatto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non abbia risposto all’istanza di autotutela rivoltagli non configura di per sé alcuna patologia dell’azione amministrativa, men che meno idonea a refluire in un annullamento del provvedimento qui impugnato.
3. – Le spese di giudizio possono essere compensate, stanti le peculiarità della vicenda e la costituzione solo formale dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di NA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesca Romano, Presidente FF
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Francesca Romano |
IL SEGRETARIO