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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15309/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVADEO MARCO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI Controparte_1 P.IVA_2 PAOLA e dell'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA ( VIA DELLA SCROFA C.F._1
57 00186 ROMA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la ripetizione della somma indebitamente versata alla convenuta che aveva esercitato il diritto di rivalsa della addizionale provinciale sulla accisa, addebitandola alla ricorrente quale componente del prezzo della energia ad essa somministrata nel corso degli anni 2010 e 2011.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il tributo in questione, imposto sulla somministrazione di energia elettrica in base all'art. 6 del DL n. 511/88 come modificato dal DLGS n. 26/07, abrogato dal gennaio 2012, è stato illegittimamente pagato in quanto la relativa norma, pur in vigore fino al dicembre 2011, deve essere disapplicata nel presente giudizio, perché contrastante con la previsione della direttiva n. 2008/118 CE, secondo la interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze C-82/12, C-553/13 e C-103/17 e accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15198/19 e 27101/19. In base a tale interpretazione, la direttiva in esame, nel dare facoltà agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte indirette, subordina tale specifico potere impositivo alla necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ossia, in primo luogo, la sua conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte, in secondo luogo, la destinazione ad una finalità specifica del gettito di tale imposta indiretta aggiuntiva. Tale specifica destinazione del gettito è mancante nella disciplina della addizionale provinciale, secondo l'indirizzo della Cassazione, che ha riscontrato in tale disciplina le stesse deficienze già riscontrate dalla Corte di Giustizia nelle analoghe discipline di altri Stati membri. In particolare, la Corte europea ha censurato la destinazione ad una generica finalità di bilancio, ossia alla generica finalità di ogni tributo di fornire le risorse finanziare all'ente pubblico per svolgere i servizi istituzionali. In effetti, nella complessiva disciplina della imposta italiana in questione non si ravvisa alcun vincolo di destinazione del gettito ad una finalità specifica degli enti provinciali che ne sono beneficiari.
Pertanto tale direttiva, che avrebbe dovuto essere attuata dallo Stato italiano a partire dal gennaio 2010, deve determinare la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna ad essa non conforme nel biennio di ulteriore vigore prima della sua abrogazione, in ottemperanza al noto principio di prevalenza del diritto comunitario, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno del singolo Stato membro L'effetto di tale disapplicazione, secondo la ricorrente, comporta il venir meno della causa del pagamento della imposta in questione, effettuato dal soggetto passivo di essa, ossia il somministrante l'energia elettrica, a favore dell'ente pubblico beneficiario e, di conseguenza, il venir meno della causa del suo addebito, in via di rivalsa, quale componente del prezzo dell'energia, alla medesima ricorrente, che ne ha quindi subito in via definitiva il peso economico. Dalla duplicità di tali rapporti, ossia quello pubblicistico tra soggetto passivo d'imposta ed ente impositore, e quello privatistico, tra il primo e il soggetto che ne ha subito la rivalsa, rivalsa consentita dalla disciplina di tale imposta, deriva la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la restituzione dell'indebito pagamento al somministrante, il quale, dopo la restituzione, si rivarrà nei confronti dell'ente impositore (nel caso di specie l' competente per Controparte_2 territorio), secondo la previsione dell'art. 14 del DLGS n. 504/95 (cosiddetto testo unico sulle accise: TUA), che disciplina appunto il rimborso di accise indebitamente pagate e che si applica anche alla addizionale in esame. pagina 2 di 6 Su queste basi normative e giurisprudenziali la ricorrente chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dell'importo complessivo di euro 44.640, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
In primo luogo, il Giudice osserva che ritenendo di poter dare con le argomentazioni che seguono una interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina rilevante ai fini della soluzione delle questioni giuridiche che si pongono in questo giudizio, non ritiene di sollevare alcuna questione di costituzionalità della normativa della cui applicazione si tratta.
La convenuta domanda il rigetto della istanza avversaria esponendo una serie di argomentazioni.
La prima di esse fa leva sulla cosiddetta efficacia esclusivamente verticale delle direttive che, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, resa in numerose sentenze, vincolano soltanto gli Stati membri a dare loro attuazione nel diritto interno, in mancanza della quale tale vincolo non può quindi essere fatto valere nei confronti di un privato, ciò che si determinerebbe ove la disapplicazione comportasse il sorgere di un obbligo in capo ad esso, quale sarebbe il debito restitutorio dedotto in giudizio.
Il Tribunale osserva che alla nota giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sul punto, si è aggiunta la sentenza emessa in data 11 aprile 2024 nella causa C- 316/22, che prende nuovamente posizione sulla questione della efficacia verticale/orizzontale delle direttive e sul connesso principio di effettività, all'esito di una rimessione ad essa delle relative questioni da parte del Giudice italiano in relazione alla vicenda sopra riassunta che ha originato le cause seriali, tra le quali si pone la presente.
Nella decisione in esame la Corte europea ha riaffermato, in linea di principio, l'orientamento della efficacia solo verticale delle direttive, non idonee a creare obblighi in capo ad un privato.
La Corte, però, ha ribadito anche il principio di effettività che, nel caso di specie, impone agli Stati membri il dovere di rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione e attribuisce al soggetto inciso il correlativo diritto di ottenere il rimborso direttamente nei confronti dello Stato, quando esso sia la conseguenza della contrarietà della norma interna ad una direttiva.
Inoltre, la Corte europea, nella sentenza in commento, a più riprese, evidenzia che i principi da essa affermati vadano calati nella specificità degli ordinamenti degli Stati membri, che il soggetto inciso debba poter chiedere il rimborso o allo Stato membro o al soggetto passivo del tributo che su di lui lo abbia trasposto (il quale ultimo a sua volta chiederà il rimborso alla Stato), e che “spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.”
Questo Giudice, sviluppando l'ultimo argomento citato, osserva che il principio di effettività debba essere applicato nell'ambito dei singoli ordinamenti interni degli Stati membri, tenendo conto del diritto vivente in essi, ossia di come esso viene interpretato e applicato, e non soltanto dai Giudici, ma anche dagli organi degli stessi Stati membri, che possono riconoscere o meno il diritto al rimborso in base alla interpretazione che danno della complessiva normativa rilevante.
pagina 3 di 6 Nell'ambito dell'ordinamento italiano l'interpretazione delle citate sentenze della Cassazione, dotata di potere nomofilattico e quindi orientante i giudici di merito, non riconosce la legittimazione della parte incisa dal tributo direttamente nei confronti dello Stato, e afferma piuttosto che essa avrebbe dovuto rivolgersi ai fornitori dell'energia che le avevano ribaltato il relativo onere.
È chiaro, quindi, che la generalità dei soggetti gravati dal tribuito illegittimo sono stati indotti dalle sentenze di legittimità in commento a rivolgersi ai fornitori per chiederne la ripetizione, così trascurando l'azione diretta nei confronti dello Stato.
Occorre, adesso, osservare come l'interpretazione dei giudici italiani di legittimità sia già informata al rispetto del principio di effettività, in quanto l'ordinamento italiano, nella sua concreta applicazione, renderebbe difficoltoso il recupero del tributo direttamente nei confronti dello Stato.
Ciò perché, già nel 2019, quando sono state emesse le citate sentenze della Cassazione, il soggetto inciso avrebbe incontrato l'ostacolo della prescrizione, ove avesse fatto valere il diritto al rimborso verso lo Stato, per la previsione della prescrizione nei 5 anni derivante dall'art. 4 comma 43 della legge n. 183/2011. Peraltro, anche ove il diritto in esame si configurasse come soggetto alla prescrizione generale nei dieci anni, qualificandolo come diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo specifico di trasposizione della direttiva, e non da fatto illecito (questione controversa nella giurisprudenza di legittimità, risolta in tal senso da Cass. a sezioni unite n. 9147/2009), il soggetto gravato avrebbe comunque incontrato l'alea della richiesta del rimborso agli organi tributari dello Stato.
I cenni appena esposti alla questione della prescrizione (una singola questione giuridica tra tutte quelle che si potrebbero porre) rendono evidente come la richiesta di rimborso inoltrata direttamente agli organi dello Stato avrebbe comportato il rischio, se non la certezza, per i soggetti incisi, di non ottenere, pur all'esito delle impugnazioni presso le commissioni tributarie, il rimborso del tributo illegittimo, con violazione del principio di effettività.
A ciò si aggiunga che il principio di effettività, per definizione, pena la perdita della effettività, impone a questo Tribunale di operare le sue valutazioni nel momento in cui decide, momento in cui è ampiamente decorso anche il termine di prescrizione decennale nei confronti dello Stato.
Ciò senza, si ribadisce, alcuna colpa da parte dei soggetti incisi nel non aver chiesto i soldi all'ente impositore, in quanto gli stessi si erano orientati ad agire verso i fornitori dell'energia sulla base delle sentenze della Cassazione.
In caso di rigetto della presente istanza, quindi, per un verso il soggetto inciso perderebbe il diritto al rimborso, per altro verso, lo Stato incamererebbe definitivamente una imposta illegittima in base al diritto comunitario, con violazione del principio di effettività, che impone la conformazione della realtà alle prescrizioni giuridiche.
Il principio di effettività viene invece rispettato, secondo la procedura prevista dall'ordinamento italiano (cui si richiama la sentenza europea in commento nel riferirsi alle modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso), applicando il meccanismo previsto dall'art. 14 del TUA, che consente al soggetto inciso di ottenere il rimborso in ripetizione dal fornitore e che assegna a questo il termine per poter pagina 4 di 6 ottenere a sua volta il rimborso dall'ente statale competente, a decorrere dal provvedimento del Giudice.
Con questo meccanismo, inoltre, ancora in attuazione del principio di effettività, si tutela maggiormente l'interesse del soggetto che chiede il rimborso alla amministrazione statale, in quanto egli ha un autorevole titolo di legittimazione nel provvedimento che lo ha condannato a rimborsare l'utente dell'energia, ciò che invece quest'ultimo non avrebbe ove domandasse in prima battuta il ristoro allo Stato.
Si può affermare, per tutto quanto sopra osservato, che il principio di effettività, non dipende solo dal diritto vivente di ogni ordinamento interno, ma dipende anche dalla considerazione di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, incluso, come si è visto, il tempo in cui interviene la sentenza, che di tale principio deve fare applicazione, rispetto al decorso della prescrizione del diritto al rimborso, con il solo limite della sussistenza di una colpa in capo all'avente diritto, colpa che qui non sussiste.
In definitiva, la regola formale dell'efficacia solo verticale delle direttive deve cedere rispetto al principio sostanziale di effettività, che, ovviamente, riguarda anche le direttive, nella ipotesi in cui l'efficacia normativa solo verticale di esse consentirebbe allo Stato membro di sottrarsi a qualunque effetto giuridico delle medesime.
La valutazione di come garantire l'effettività delle direttive spetta al Giudice chiamato a salvaguardare il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno, che la opera alla luce di tutte le caratteristiche dell'ordinamento in cui opera e della situazione concreta.
La primazia del diritto comunitario sul diritto interno è riconosciuta anche dalla Costituzione, la quale, all'art. 117, sancisce che la potestà legislativa statale è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, così che, ove non fosse stato possibile disapplicare la norma impositiva dell'addizionale (determinando la irrilevanza concreta della questione di incostituzionalità), essa avrebbe potuto essere dichiarata incostituzionale per contrarietà al diritto comunitario espresso dalla direttiva in questione, così che si sarebbe pervenuti al medesimo risultato di accogliere le domande di ripetizione avanzate nei confronti del fornitore. In breve, si deve affermare che l'interpretazione costituzionalmente orientata, da privilegiare in ogni caso, determina l'accoglimento delle domande svolte verso i fornitori, come effetto, da un'altra prospettiva, della tutela costituzionale del principio di effettività del diritto dell'Unione, di cui si è fatta applicazione in questa sentenza.
Occorre trattare a questo punto le eccezioni della convenuta, che mirano a limitare l'entità del dovuto, nella subordinata ipotesi di rigetto delle argomentazioni di cui sopra, dirette ad escludere che sia dovuto alcunché alla ricorrente. La prima di tali eccezioni fa leva sulla limitazione temporale della efficacia della direttiva n. 2008/118 CE, che avrebbe dovuto essere attuata con disposizioni di legge efficaci a partire dal 1° aprile 2010, secondo quanto disposto dall'art. 48 comma 1 di tale fonte comunitaria, cosicché la disapplicazione del diritto interno non potrebbe estendersi al 1° gennaio 2010, come preteso dalla ricorrente. Anche tale argomento non è fondato ove si abbia riguardo al fatto che il precedente articolo 46 della direttiva in discorso, al comma 2, rinvia alla applicazione della direttiva 92/12 CE per il periodo anteriore al 1° aprile 2010 e che quest'ultima direttiva, come modificata dalla direttiva pagina 5 di 6 2003/96 CE, da attuare entro il 1° gennaio 2004, prevedeva anche per l'addizionale sui prodotti energetici il requisito della specifica finalità, mancante appunto nella disciplina della addizionale. La convenuta contesta che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova del pagamento delle addizionali di cui chiede la ripetizione, in quanto produce le sole fatture. Ritiene il Tribunale che alla ricorrente spetti il rimborso dell'importo richiesto, pari ad euro 44.640, rispetto al quale la ricorrente ha prodotto e, quindi, provato il credito fatto valere in giudizio mediante la produzione delle fatture di somministrazione di riferimento, riportanti anche la quota di prezzo relativa alla addizionale, anche in mancanza di prova dei pagamenti, dovendosi presumere l'avvenuto pagamento delle fatture, perché la convenuta non ha contestato specificamente, né ha allegato di avere intrapreso azioni per ottenere il pagamento a fronte dell'insolvenza della controparte.
Sull'importo dovuto alla ricorrente spettano gli interessi legali ordinari decorrono, però, non dalla data della richiesta stragiudiziale, ma dalla data della domanda avanzata in questo giudizio in quanto, proprio per la sussistenza dell'onere in capo al fornitore di resistere in giudizio alla richiesta di pagamento, non si possono imputare allo stesso interessi se non dal momento della domanda, in contemperamento d'altra parte con il principio per cui il tempo del giudizio non può andare a danno del creditore.
Si compensano le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. stante la natura controversa delle questioni giuridiche trattate, sulle quali non si è ancora consolidata la giurisprudenza e stante inoltre la già evidenziata necessità del debitore di resistere in giudizio per ottenere il pagamento dall'amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...] condanna a pagare a CP_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 44.640, con gli interessi specificati in motivazione;
compensa per intero le spese di lite.
Milano, 6 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15309/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVADEO MARCO Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DESIDERI ZANARDELLI Controparte_1 P.IVA_2 PAOLA e dell'avv. D'AGOSTINO ROSA MARIA ( VIA DELLA SCROFA C.F._1
57 00186 ROMA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la ripetizione della somma indebitamente versata alla convenuta che aveva esercitato il diritto di rivalsa della addizionale provinciale sulla accisa, addebitandola alla ricorrente quale componente del prezzo della energia ad essa somministrata nel corso degli anni 2010 e 2011.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il tributo in questione, imposto sulla somministrazione di energia elettrica in base all'art. 6 del DL n. 511/88 come modificato dal DLGS n. 26/07, abrogato dal gennaio 2012, è stato illegittimamente pagato in quanto la relativa norma, pur in vigore fino al dicembre 2011, deve essere disapplicata nel presente giudizio, perché contrastante con la previsione della direttiva n. 2008/118 CE, secondo la interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze C-82/12, C-553/13 e C-103/17 e accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15198/19 e 27101/19. In base a tale interpretazione, la direttiva in esame, nel dare facoltà agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte indirette, subordina tale specifico potere impositivo alla necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ossia, in primo luogo, la sua conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte, in secondo luogo, la destinazione ad una finalità specifica del gettito di tale imposta indiretta aggiuntiva. Tale specifica destinazione del gettito è mancante nella disciplina della addizionale provinciale, secondo l'indirizzo della Cassazione, che ha riscontrato in tale disciplina le stesse deficienze già riscontrate dalla Corte di Giustizia nelle analoghe discipline di altri Stati membri. In particolare, la Corte europea ha censurato la destinazione ad una generica finalità di bilancio, ossia alla generica finalità di ogni tributo di fornire le risorse finanziare all'ente pubblico per svolgere i servizi istituzionali. In effetti, nella complessiva disciplina della imposta italiana in questione non si ravvisa alcun vincolo di destinazione del gettito ad una finalità specifica degli enti provinciali che ne sono beneficiari.
Pertanto tale direttiva, che avrebbe dovuto essere attuata dallo Stato italiano a partire dal gennaio 2010, deve determinare la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna ad essa non conforme nel biennio di ulteriore vigore prima della sua abrogazione, in ottemperanza al noto principio di prevalenza del diritto comunitario, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno del singolo Stato membro L'effetto di tale disapplicazione, secondo la ricorrente, comporta il venir meno della causa del pagamento della imposta in questione, effettuato dal soggetto passivo di essa, ossia il somministrante l'energia elettrica, a favore dell'ente pubblico beneficiario e, di conseguenza, il venir meno della causa del suo addebito, in via di rivalsa, quale componente del prezzo dell'energia, alla medesima ricorrente, che ne ha quindi subito in via definitiva il peso economico. Dalla duplicità di tali rapporti, ossia quello pubblicistico tra soggetto passivo d'imposta ed ente impositore, e quello privatistico, tra il primo e il soggetto che ne ha subito la rivalsa, rivalsa consentita dalla disciplina di tale imposta, deriva la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la restituzione dell'indebito pagamento al somministrante, il quale, dopo la restituzione, si rivarrà nei confronti dell'ente impositore (nel caso di specie l' competente per Controparte_2 territorio), secondo la previsione dell'art. 14 del DLGS n. 504/95 (cosiddetto testo unico sulle accise: TUA), che disciplina appunto il rimborso di accise indebitamente pagate e che si applica anche alla addizionale in esame. pagina 2 di 6 Su queste basi normative e giurisprudenziali la ricorrente chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dell'importo complessivo di euro 44.640, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
In primo luogo, il Giudice osserva che ritenendo di poter dare con le argomentazioni che seguono una interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina rilevante ai fini della soluzione delle questioni giuridiche che si pongono in questo giudizio, non ritiene di sollevare alcuna questione di costituzionalità della normativa della cui applicazione si tratta.
La convenuta domanda il rigetto della istanza avversaria esponendo una serie di argomentazioni.
La prima di esse fa leva sulla cosiddetta efficacia esclusivamente verticale delle direttive che, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, resa in numerose sentenze, vincolano soltanto gli Stati membri a dare loro attuazione nel diritto interno, in mancanza della quale tale vincolo non può quindi essere fatto valere nei confronti di un privato, ciò che si determinerebbe ove la disapplicazione comportasse il sorgere di un obbligo in capo ad esso, quale sarebbe il debito restitutorio dedotto in giudizio.
Il Tribunale osserva che alla nota giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sul punto, si è aggiunta la sentenza emessa in data 11 aprile 2024 nella causa C- 316/22, che prende nuovamente posizione sulla questione della efficacia verticale/orizzontale delle direttive e sul connesso principio di effettività, all'esito di una rimessione ad essa delle relative questioni da parte del Giudice italiano in relazione alla vicenda sopra riassunta che ha originato le cause seriali, tra le quali si pone la presente.
Nella decisione in esame la Corte europea ha riaffermato, in linea di principio, l'orientamento della efficacia solo verticale delle direttive, non idonee a creare obblighi in capo ad un privato.
La Corte, però, ha ribadito anche il principio di effettività che, nel caso di specie, impone agli Stati membri il dovere di rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione e attribuisce al soggetto inciso il correlativo diritto di ottenere il rimborso direttamente nei confronti dello Stato, quando esso sia la conseguenza della contrarietà della norma interna ad una direttiva.
Inoltre, la Corte europea, nella sentenza in commento, a più riprese, evidenzia che i principi da essa affermati vadano calati nella specificità degli ordinamenti degli Stati membri, che il soggetto inciso debba poter chiedere il rimborso o allo Stato membro o al soggetto passivo del tributo che su di lui lo abbia trasposto (il quale ultimo a sua volta chiederà il rimborso alla Stato), e che “spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico, restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.”
Questo Giudice, sviluppando l'ultimo argomento citato, osserva che il principio di effettività debba essere applicato nell'ambito dei singoli ordinamenti interni degli Stati membri, tenendo conto del diritto vivente in essi, ossia di come esso viene interpretato e applicato, e non soltanto dai Giudici, ma anche dagli organi degli stessi Stati membri, che possono riconoscere o meno il diritto al rimborso in base alla interpretazione che danno della complessiva normativa rilevante.
pagina 3 di 6 Nell'ambito dell'ordinamento italiano l'interpretazione delle citate sentenze della Cassazione, dotata di potere nomofilattico e quindi orientante i giudici di merito, non riconosce la legittimazione della parte incisa dal tributo direttamente nei confronti dello Stato, e afferma piuttosto che essa avrebbe dovuto rivolgersi ai fornitori dell'energia che le avevano ribaltato il relativo onere.
È chiaro, quindi, che la generalità dei soggetti gravati dal tribuito illegittimo sono stati indotti dalle sentenze di legittimità in commento a rivolgersi ai fornitori per chiederne la ripetizione, così trascurando l'azione diretta nei confronti dello Stato.
Occorre, adesso, osservare come l'interpretazione dei giudici italiani di legittimità sia già informata al rispetto del principio di effettività, in quanto l'ordinamento italiano, nella sua concreta applicazione, renderebbe difficoltoso il recupero del tributo direttamente nei confronti dello Stato.
Ciò perché, già nel 2019, quando sono state emesse le citate sentenze della Cassazione, il soggetto inciso avrebbe incontrato l'ostacolo della prescrizione, ove avesse fatto valere il diritto al rimborso verso lo Stato, per la previsione della prescrizione nei 5 anni derivante dall'art. 4 comma 43 della legge n. 183/2011. Peraltro, anche ove il diritto in esame si configurasse come soggetto alla prescrizione generale nei dieci anni, qualificandolo come diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo specifico di trasposizione della direttiva, e non da fatto illecito (questione controversa nella giurisprudenza di legittimità, risolta in tal senso da Cass. a sezioni unite n. 9147/2009), il soggetto gravato avrebbe comunque incontrato l'alea della richiesta del rimborso agli organi tributari dello Stato.
I cenni appena esposti alla questione della prescrizione (una singola questione giuridica tra tutte quelle che si potrebbero porre) rendono evidente come la richiesta di rimborso inoltrata direttamente agli organi dello Stato avrebbe comportato il rischio, se non la certezza, per i soggetti incisi, di non ottenere, pur all'esito delle impugnazioni presso le commissioni tributarie, il rimborso del tributo illegittimo, con violazione del principio di effettività.
A ciò si aggiunga che il principio di effettività, per definizione, pena la perdita della effettività, impone a questo Tribunale di operare le sue valutazioni nel momento in cui decide, momento in cui è ampiamente decorso anche il termine di prescrizione decennale nei confronti dello Stato.
Ciò senza, si ribadisce, alcuna colpa da parte dei soggetti incisi nel non aver chiesto i soldi all'ente impositore, in quanto gli stessi si erano orientati ad agire verso i fornitori dell'energia sulla base delle sentenze della Cassazione.
In caso di rigetto della presente istanza, quindi, per un verso il soggetto inciso perderebbe il diritto al rimborso, per altro verso, lo Stato incamererebbe definitivamente una imposta illegittima in base al diritto comunitario, con violazione del principio di effettività, che impone la conformazione della realtà alle prescrizioni giuridiche.
Il principio di effettività viene invece rispettato, secondo la procedura prevista dall'ordinamento italiano (cui si richiama la sentenza europea in commento nel riferirsi alle modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso), applicando il meccanismo previsto dall'art. 14 del TUA, che consente al soggetto inciso di ottenere il rimborso in ripetizione dal fornitore e che assegna a questo il termine per poter pagina 4 di 6 ottenere a sua volta il rimborso dall'ente statale competente, a decorrere dal provvedimento del Giudice.
Con questo meccanismo, inoltre, ancora in attuazione del principio di effettività, si tutela maggiormente l'interesse del soggetto che chiede il rimborso alla amministrazione statale, in quanto egli ha un autorevole titolo di legittimazione nel provvedimento che lo ha condannato a rimborsare l'utente dell'energia, ciò che invece quest'ultimo non avrebbe ove domandasse in prima battuta il ristoro allo Stato.
Si può affermare, per tutto quanto sopra osservato, che il principio di effettività, non dipende solo dal diritto vivente di ogni ordinamento interno, ma dipende anche dalla considerazione di tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, incluso, come si è visto, il tempo in cui interviene la sentenza, che di tale principio deve fare applicazione, rispetto al decorso della prescrizione del diritto al rimborso, con il solo limite della sussistenza di una colpa in capo all'avente diritto, colpa che qui non sussiste.
In definitiva, la regola formale dell'efficacia solo verticale delle direttive deve cedere rispetto al principio sostanziale di effettività, che, ovviamente, riguarda anche le direttive, nella ipotesi in cui l'efficacia normativa solo verticale di esse consentirebbe allo Stato membro di sottrarsi a qualunque effetto giuridico delle medesime.
La valutazione di come garantire l'effettività delle direttive spetta al Giudice chiamato a salvaguardare il principio del primato del diritto comunitario sul diritto interno, che la opera alla luce di tutte le caratteristiche dell'ordinamento in cui opera e della situazione concreta.
La primazia del diritto comunitario sul diritto interno è riconosciuta anche dalla Costituzione, la quale, all'art. 117, sancisce che la potestà legislativa statale è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, così che, ove non fosse stato possibile disapplicare la norma impositiva dell'addizionale (determinando la irrilevanza concreta della questione di incostituzionalità), essa avrebbe potuto essere dichiarata incostituzionale per contrarietà al diritto comunitario espresso dalla direttiva in questione, così che si sarebbe pervenuti al medesimo risultato di accogliere le domande di ripetizione avanzate nei confronti del fornitore. In breve, si deve affermare che l'interpretazione costituzionalmente orientata, da privilegiare in ogni caso, determina l'accoglimento delle domande svolte verso i fornitori, come effetto, da un'altra prospettiva, della tutela costituzionale del principio di effettività del diritto dell'Unione, di cui si è fatta applicazione in questa sentenza.
Occorre trattare a questo punto le eccezioni della convenuta, che mirano a limitare l'entità del dovuto, nella subordinata ipotesi di rigetto delle argomentazioni di cui sopra, dirette ad escludere che sia dovuto alcunché alla ricorrente. La prima di tali eccezioni fa leva sulla limitazione temporale della efficacia della direttiva n. 2008/118 CE, che avrebbe dovuto essere attuata con disposizioni di legge efficaci a partire dal 1° aprile 2010, secondo quanto disposto dall'art. 48 comma 1 di tale fonte comunitaria, cosicché la disapplicazione del diritto interno non potrebbe estendersi al 1° gennaio 2010, come preteso dalla ricorrente. Anche tale argomento non è fondato ove si abbia riguardo al fatto che il precedente articolo 46 della direttiva in discorso, al comma 2, rinvia alla applicazione della direttiva 92/12 CE per il periodo anteriore al 1° aprile 2010 e che quest'ultima direttiva, come modificata dalla direttiva pagina 5 di 6 2003/96 CE, da attuare entro il 1° gennaio 2004, prevedeva anche per l'addizionale sui prodotti energetici il requisito della specifica finalità, mancante appunto nella disciplina della addizionale. La convenuta contesta che la ricorrente non abbia fornito alcuna prova del pagamento delle addizionali di cui chiede la ripetizione, in quanto produce le sole fatture. Ritiene il Tribunale che alla ricorrente spetti il rimborso dell'importo richiesto, pari ad euro 44.640, rispetto al quale la ricorrente ha prodotto e, quindi, provato il credito fatto valere in giudizio mediante la produzione delle fatture di somministrazione di riferimento, riportanti anche la quota di prezzo relativa alla addizionale, anche in mancanza di prova dei pagamenti, dovendosi presumere l'avvenuto pagamento delle fatture, perché la convenuta non ha contestato specificamente, né ha allegato di avere intrapreso azioni per ottenere il pagamento a fronte dell'insolvenza della controparte.
Sull'importo dovuto alla ricorrente spettano gli interessi legali ordinari decorrono, però, non dalla data della richiesta stragiudiziale, ma dalla data della domanda avanzata in questo giudizio in quanto, proprio per la sussistenza dell'onere in capo al fornitore di resistere in giudizio alla richiesta di pagamento, non si possono imputare allo stesso interessi se non dal momento della domanda, in contemperamento d'altra parte con il principio per cui il tempo del giudizio non può andare a danno del creditore.
Si compensano le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. stante la natura controversa delle questioni giuridiche trattate, sulle quali non si è ancora consolidata la giurisprudenza e stante inoltre la già evidenziata necessità del debitore di resistere in giudizio per ottenere il pagamento dall'amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...] condanna a pagare a CP_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 44.640, con gli interessi specificati in motivazione;
compensa per intero le spese di lite.
Milano, 6 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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