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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n.r.g.a.c. 2578 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice, Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2578/2017 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 18.12.2024 vertente tra (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenica TRIPODI attore contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Luciano ORLANDO convenuto oggetto: azione di condanna ad un facere; divisione ordinaria e risarcimento del danno conclusioni: come da verbale di udienza del 18.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con citazione ritualmente notificata ha premesso di essere Parte_1
comproprietario pro indiviso con : Controparte_1
- del terreno di mq 390 circa identificato al foglio 15 particella 99 (adibito a strada poderale) e ricadente all'interno di un fondo più ampio di proprietà dello
, identificato al foglio 15 particelle 98, 101, 109, 111 e 114, CP_1
- del terreno identificato al foglio 15 particelle nn. 100 e 110 esteso circa 450 mq, all'interno del quale ricade una vasca di irrigazione della superficie di metri
10,80 x metri 10,80, realizzata in pietrame, anch'esso ricadente all'interno del fondo più ampio di proprietà dello , identificato con le particelle nn. 98, 109, 111 e CP_1
114,
- del terreno identificato al foglio 15 particella n. 104 adibito a strada poderale
1 e ricadente all'interno di un terreno di sua proprietà ed identificato con le particelle 5,
103 e 107.
Ha quindi esposto che qualche anno addietro lo ha apposto nella CP_1
stradella che accede alle suddette particelle un cancello con relativo lucchetto senza consegnargli le chiavi - nonostante esplicita richiesta formalizzata con racc. a/r del
27.9.2011 – impedendogli, di fatto, la possibilità di utilizzare la vasca irrigua ed il pozzo con conseguente impossibilità di irrigare i campi e curare le coltivazioni.
Ha poi precisato che lo ha finanche danneggiato la condotta idrica, CP_1
interrompendola, rendendo impossibile l'irrigazione, nonché rimosso i limiti tra le due proprietà, occupato uno spazio largo 1,50 metri dal quale faceva accesso alla parte esterna dell'immobile di sua proprietà.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
'1) intimare al sig. a consegnare le chiavi relative al cancello al fine CP_1
di permettere al sig. di accedere alla vasca interclusa al proprio fondo;
Pt_1
2) conseguentemente procedere alla divisione dei beni per come sopra specificati ed individuati ovvero alla divisione delle particelle comuni ed indivise;
3) accertare statuire e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del Pt_1
danno patito dal sig. con riserva di determinare l'ammontare dello stesso e Pt_1
comunque in misura superiore a euro 33.000,00;
4) procedere alla determinazione riapposizione dei limiti già esistenti tra i due fondi nonché alla rimozione del materiale che ostruisce il passaggio e l'accesso del sig. nella parte retrostante il proprio immobile'. Pt_1
2.Costituendosi in giudizio ha rilevato di aver apposto il Controparte_1
cancello nel 2003, ossia ben prima che il acquistasse all'asta giudiziaria i Pt_1
terreni di sua proprietà, sicché la richiesta di risarcimento dei danni, derivante dalla mancata utilizzazione della vasca di irrigazione, deve ritenersi infondata.
Ha aggiunto che, tra l'altro, il non ha alcun diritto sul pozzo (ubicato Pt_1
su altra particella e in relazione al quale il predetto non ha mai sostenuto i costi per la manutenzione e per il funzionamento) dal quale è tratta l'acqua contenuta nella vasca;
ha precisato che il infatti, ha sempre irrigato i suoi terreni prelevando l'acqua Pt_1
2 dal consorzio irriguo mediante autonomo impianto installato sulla sua proprietà.
Ha poi contestato di aver rimosso i limiti tra le due proprietà e che il Pt_1
vanti un diritto di passaggio sul suo fondo per accedere alla parte retrostante del suo immobile.
In merito alla domanda di divisione dei terreni in comproprietà ha rilevato di non opporsi chiedendone tuttavia l'assegnazione - trattandosi di beni indivisibili e ricadenti all'interno di un più ampio fondo di sua proprietà – e dichiarandosi disponibile al pagamento del valore della quota del Pt_1
Quanto alla particella n. 104 del foglio 15 ha contestato la sua divisibilità trattandosi di fondo destinato a strada comune, ricadente nella proprietà esclusiva dell'attore, il cui passaggio gli è necessario in quanto il suo fondo, diversamente, rimarrebbe intercluso.
3.Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita con l'esame dei testi citati dalle parti e con l'espletamento della c.t.u., all'udienza del 18.12.2024 la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4.La domanda di risarcimento dei danni subiti per la mancata irrigazione dei terreni determinata dall'apposizione del cancello all'inizio della particella n. 99 in comproprietà
4.1.Occorre preliminarmente rilevare che costituisce circostanza incontestata che la vasca di raccolta delle acque presente (in parte) nelle particelle nn. 100 e 110 era ed è alimentata da un pozzo collocato su altro fondo di proprietà di terzi e in relazione al quale l'attore non ha dimostrato di vantare alcun diritto.
In altre parole, essere titolare di un diritto di comproprietà sulla vasca, peraltro in gran parte ricadente sulla proprietà dello , non equivale ad aver diritto CP_1
all'utilizzo delle acque che alle stesse vi accederebbero da un pozzo in relazione al quale il non ha dimostrato di vantare alcun diritto. Pt_1
Costituisce, poi, circostanza incontestata e comunque provata che all'inizio della particella 99 lo ha collocato un cancello impedendo il passaggio al CP_1
che della predetta particella è incontestatamente comproprietario al pari delle Pt_1
3 particelle nn. 100 e 110.
Sul punto, è irrilevante che il cancello sia stato apposto nel 2003, come sostiene il convenuto, o successivamente come sostiene l'attore.
In ogni caso, dal momento in cui, ossia dal 27.9.2011, il comproprietario ha chiesto la consegna delle chiavi del predetto cancello, necessario Parte_1
per fare accesso alle particelle 99, 100 e 110, lo avrebbe dovuto acconsentire CP_1
alla richiesta permettendo al comproprietario di servirsi della cosa comune.
Ciò avrebbe consentito al di far accesso alle predette particelle (99, Pt_1
100 e 110) e, facendo valere i suoi diritti di comproprietà anche sulla vasca, utilizzare quest'ultima per i fini desiderati, compreso quello relativo alla irrigazione dei propri fondi attraverso l'acqua piovana (ribadito che l'attore non ha dimostrato di vantare diritti all'utilizzo dell'acqua del pozzo che alimenta la predetta vasca) che si fosse depositata nella stessa e, laddove necessario, porre in essere le opere per condurre l'acqua sui proprio fondi utilizzando la particella 99 che, come detto, era ed è anche di sua proprietà.
Irrilevante, sotto questo aspetto, è il dato di fatto per il quale il avrebbe Pt_1
potuto irrigare i suoi fondi attraverso altro canale di irrigazione in relazione al quale,
peraltro, non è dato sapere, qualora esistente, quali diritti sullo stesso vanti l'odierno attore (trattandosi di fatto impeditivo della richiesta risarcitoria, derivante dall'impedimento dell'uso della cosa comune, il relativo onere gravava sul convenuto che non vi ha adempiuto: sul punto, la testimonianza resa dal teste Testimone_1
non è chiarificatrice giacché dalla stessa non è dato evincere a che titolo il Pt_1
abbia utilizzato altro sistema per irrigare il suo fondo e, anzi, emergendo – si legga la testimonianza resa dal teste – che lo abbia fatto avvalendosi, a titolo di Tes_2
cortesia o dietro corrispettivo e comunque in via temporanea – di beni di altre persone).
L'attività dello , quindi, deve considerarsi un atto illecito, avendo leso CP_1
il diritto di uso del comproprietario, e, in quanto tale, lo espone all'obbligo risarcitorio.
Quest'ultimo, di natura patrimoniale e necessariamente da quantificarsi in via
4 equitativa stante le innumerevoli variabili che avrebbero condizionato l'uso della vasca comune (frequenza delle piogge, diritto del contestuale uso delle acque eventualmente presenti nella vasca da parte dello , reale estensione della parte CP_1
di vasca in comproprietà, così come accertati dal c.t.u.) e delle particelle in comune
(99, 100 e 110), è determinato dal giudicante nella misura di € 6.500,00.
A tal fine, deve essere tenuto in considerazione, da un lato, l'assai lungo arco temporale nel quale il è stato privato della possibilità di disporre dei beni in Pt_1
comunione e, dall'altro, quanto alla non parametrazione ai danni colturali, al modesto uso a fini irrigui che è ricollegabile alla disponibilità della vasca in assenza di diritti di utilizzo del pozzo che l'alimentava.
In sostanza, il risarcimento del danno più che essere parametrato al danno colturale (per valutare il quale sarebbe stato necessario demandare apposito quesito al c.t.u. o rimettersi alle valutazioni del c.t.p. dell'attore) è stato parametrato alla lesione del diritto di utilizzo della cosa comune (art. 1102 c.c.) che, a ben vedere, è incontestato giacché è incontestata (oltre che provato per testimoni) l'apposizione del cancello da parte dello , l'impossibilità per il discendente da tale CP_1 Pt_1
apposizione, di poter godere dei beni in comunione e la mancata consegna delle chiavi subito dopo la legittima richiesta avanzata dall'odierno attore.
5.Sulla domanda di divisione
Entrambe le parti hanno aderito alla domanda di divisione.
Occorre premettere che il c.t.u. ha verificato un notevole disallineamento tra le risultanze catastali e l'effettiva conformazione dello stato dei luoghi tanto che la strada di accesso ai fondi di entrambe le parti, ossia formalmente la particella 104 (in comproprietà), ricade, nel percorso realmente esistente, in diversi tratti nella proprietà esclusiva dell'attore e la strada di accesso alla vasca, ossia formalmente la particella
99 (in comproprietà), ricade, nel percorso realmente esistente, in diversi tratti nella proprietà esclusiva del convenuto. La particella 104, poi, è circondata dai fondi di proprietà esclusiva dell'attore e, del pari, le particelle 99, 100 e 110 sono circondate in larga parte da fondi di proprietà esclusiva di parte convenuta. La vasca, infine, solo in parte ricade nelle particelle 100 e 110, essendo situata per il 60% della sua
5 estensione nella proprietà esclusiva del convenuto.
Considerata la difficoltà di rettificare gli errori catastali rilevati (che coinvolgono ben nove particelle), la reale situazione proprietaria rilevata quanto alla vasca presente (il 60% della stessa, come detto, è situata su terreni in proprietà esclusiva del convenuto) – in parte - sulle particelle 100 e 110 e la necessità, determinata dai pessimi rapporti esistenti tra le parti, di limitare al massimo le ipotesi di condivisione di utilizzo dei medesimi beni immobili, tra i molteplici progetti divisionali predisposti dal c.t.u. si lascia ampiamente preferire l'ipotesi divisionale 1, così come rettificata, all'esito delle osservazioni critiche di parte convenuta.
In altre parole, devono essere assegnati a parte convenuta i fondi identificati al foglio 15, particelle 99, 100 e 110, compresa tutta la vasca ivi in parte insistente;
deve essere assegnata a parte attrice, invece, la particella n. 104 sulla quale, tuttavia, stante l'interclusione dei rimanenti fondi dello , andrà costituita servitù di passaggio CP_1
a favore delle particelle sopra indicate ai nn. 99, 100 e 110.
In sostanza, a parte attrice è assegnato un bene, la particella 104 che, gravata di servitù, deve ritenersi (pag. 37 della c.t.u.) di valore pari ad 1.910,00 (€ 2.122,67-
10%).
A parte convenuta sono assegnati la particella 99 del valore di € 1.971,05, la particella 100 del valore di € 252,70, la particella 110 del valore di € 2.021,59 nonché la vasca del valore di € 16.000,00.
Ovviamente, su detti beni le odierne parti hanno un diritto di proprietà pari al
50% sicché i conguagli andranno considerati tenendo conto di tale percentuale di comproprietà.
Il convenuto, in definitiva, dovrà versare a parte attrice l'importo di € 9.167,47
(pag. 65 della c.t.u.).
6.Le spese di lite
La natura del giudizio divisionale induce a compensare per la metà le spese di lite.
Il rimanente 50%, invece, deve essere posto a carico di parte convenuta per la soccombenza in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
6 Detto 50% è liquidato in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014 tenendo conto del valore della controversia.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda o eccezione disattesa, così provvede:
-condanna al risarcimento del danno causato a Controparte_1 Parte_1
liquidato in € 6.500,00 oltre agli interessi legali sino al soddisfo;
[...]
-assegna in proprietà esclusiva a il fondo identificato al Parte_1
foglio di mappa n. 15 particella n. 104 del catasto terreni del Comune di Melito Porto
Salvo (RC), disponendo che sullo stesso gravi servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici a favore delle particelle 99, 100 e 110 del medesimo foglio di mappa;
-assegna in proprietà esclusiva a i fondi identificati al foglio Controparte_1
di mappa n. 15 particelle nn. 99, 100 e 110 del catasto terreni del Comune di Melito
Porto Salvo (RC);
-condanna al versamento del conguaglio in favore di Controparte_1
quantificato in € 9.167,47 oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Parte_1
-pone definitivamente le spese della espletata c.t.u. a carico di parte attrice nella misura del 50% ed a carico di parte convenuta nella misura del rimanente 50%, con vincolo di solidarietà per l'intero.
Così deciso in Reggio Calabria il 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice, Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2578/2017 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 18.12.2024 vertente tra (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenica TRIPODI attore contro
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Luciano ORLANDO convenuto oggetto: azione di condanna ad un facere; divisione ordinaria e risarcimento del danno conclusioni: come da verbale di udienza del 18.12.2024
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con citazione ritualmente notificata ha premesso di essere Parte_1
comproprietario pro indiviso con : Controparte_1
- del terreno di mq 390 circa identificato al foglio 15 particella 99 (adibito a strada poderale) e ricadente all'interno di un fondo più ampio di proprietà dello
, identificato al foglio 15 particelle 98, 101, 109, 111 e 114, CP_1
- del terreno identificato al foglio 15 particelle nn. 100 e 110 esteso circa 450 mq, all'interno del quale ricade una vasca di irrigazione della superficie di metri
10,80 x metri 10,80, realizzata in pietrame, anch'esso ricadente all'interno del fondo più ampio di proprietà dello , identificato con le particelle nn. 98, 109, 111 e CP_1
114,
- del terreno identificato al foglio 15 particella n. 104 adibito a strada poderale
1 e ricadente all'interno di un terreno di sua proprietà ed identificato con le particelle 5,
103 e 107.
Ha quindi esposto che qualche anno addietro lo ha apposto nella CP_1
stradella che accede alle suddette particelle un cancello con relativo lucchetto senza consegnargli le chiavi - nonostante esplicita richiesta formalizzata con racc. a/r del
27.9.2011 – impedendogli, di fatto, la possibilità di utilizzare la vasca irrigua ed il pozzo con conseguente impossibilità di irrigare i campi e curare le coltivazioni.
Ha poi precisato che lo ha finanche danneggiato la condotta idrica, CP_1
interrompendola, rendendo impossibile l'irrigazione, nonché rimosso i limiti tra le due proprietà, occupato uno spazio largo 1,50 metri dal quale faceva accesso alla parte esterna dell'immobile di sua proprietà.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
'1) intimare al sig. a consegnare le chiavi relative al cancello al fine CP_1
di permettere al sig. di accedere alla vasca interclusa al proprio fondo;
Pt_1
2) conseguentemente procedere alla divisione dei beni per come sopra specificati ed individuati ovvero alla divisione delle particelle comuni ed indivise;
3) accertare statuire e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del Pt_1
danno patito dal sig. con riserva di determinare l'ammontare dello stesso e Pt_1
comunque in misura superiore a euro 33.000,00;
4) procedere alla determinazione riapposizione dei limiti già esistenti tra i due fondi nonché alla rimozione del materiale che ostruisce il passaggio e l'accesso del sig. nella parte retrostante il proprio immobile'. Pt_1
2.Costituendosi in giudizio ha rilevato di aver apposto il Controparte_1
cancello nel 2003, ossia ben prima che il acquistasse all'asta giudiziaria i Pt_1
terreni di sua proprietà, sicché la richiesta di risarcimento dei danni, derivante dalla mancata utilizzazione della vasca di irrigazione, deve ritenersi infondata.
Ha aggiunto che, tra l'altro, il non ha alcun diritto sul pozzo (ubicato Pt_1
su altra particella e in relazione al quale il predetto non ha mai sostenuto i costi per la manutenzione e per il funzionamento) dal quale è tratta l'acqua contenuta nella vasca;
ha precisato che il infatti, ha sempre irrigato i suoi terreni prelevando l'acqua Pt_1
2 dal consorzio irriguo mediante autonomo impianto installato sulla sua proprietà.
Ha poi contestato di aver rimosso i limiti tra le due proprietà e che il Pt_1
vanti un diritto di passaggio sul suo fondo per accedere alla parte retrostante del suo immobile.
In merito alla domanda di divisione dei terreni in comproprietà ha rilevato di non opporsi chiedendone tuttavia l'assegnazione - trattandosi di beni indivisibili e ricadenti all'interno di un più ampio fondo di sua proprietà – e dichiarandosi disponibile al pagamento del valore della quota del Pt_1
Quanto alla particella n. 104 del foglio 15 ha contestato la sua divisibilità trattandosi di fondo destinato a strada comune, ricadente nella proprietà esclusiva dell'attore, il cui passaggio gli è necessario in quanto il suo fondo, diversamente, rimarrebbe intercluso.
3.Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., istruita con l'esame dei testi citati dalle parti e con l'espletamento della c.t.u., all'udienza del 18.12.2024 la causa
è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4.La domanda di risarcimento dei danni subiti per la mancata irrigazione dei terreni determinata dall'apposizione del cancello all'inizio della particella n. 99 in comproprietà
4.1.Occorre preliminarmente rilevare che costituisce circostanza incontestata che la vasca di raccolta delle acque presente (in parte) nelle particelle nn. 100 e 110 era ed è alimentata da un pozzo collocato su altro fondo di proprietà di terzi e in relazione al quale l'attore non ha dimostrato di vantare alcun diritto.
In altre parole, essere titolare di un diritto di comproprietà sulla vasca, peraltro in gran parte ricadente sulla proprietà dello , non equivale ad aver diritto CP_1
all'utilizzo delle acque che alle stesse vi accederebbero da un pozzo in relazione al quale il non ha dimostrato di vantare alcun diritto. Pt_1
Costituisce, poi, circostanza incontestata e comunque provata che all'inizio della particella 99 lo ha collocato un cancello impedendo il passaggio al CP_1
che della predetta particella è incontestatamente comproprietario al pari delle Pt_1
3 particelle nn. 100 e 110.
Sul punto, è irrilevante che il cancello sia stato apposto nel 2003, come sostiene il convenuto, o successivamente come sostiene l'attore.
In ogni caso, dal momento in cui, ossia dal 27.9.2011, il comproprietario ha chiesto la consegna delle chiavi del predetto cancello, necessario Parte_1
per fare accesso alle particelle 99, 100 e 110, lo avrebbe dovuto acconsentire CP_1
alla richiesta permettendo al comproprietario di servirsi della cosa comune.
Ciò avrebbe consentito al di far accesso alle predette particelle (99, Pt_1
100 e 110) e, facendo valere i suoi diritti di comproprietà anche sulla vasca, utilizzare quest'ultima per i fini desiderati, compreso quello relativo alla irrigazione dei propri fondi attraverso l'acqua piovana (ribadito che l'attore non ha dimostrato di vantare diritti all'utilizzo dell'acqua del pozzo che alimenta la predetta vasca) che si fosse depositata nella stessa e, laddove necessario, porre in essere le opere per condurre l'acqua sui proprio fondi utilizzando la particella 99 che, come detto, era ed è anche di sua proprietà.
Irrilevante, sotto questo aspetto, è il dato di fatto per il quale il avrebbe Pt_1
potuto irrigare i suoi fondi attraverso altro canale di irrigazione in relazione al quale,
peraltro, non è dato sapere, qualora esistente, quali diritti sullo stesso vanti l'odierno attore (trattandosi di fatto impeditivo della richiesta risarcitoria, derivante dall'impedimento dell'uso della cosa comune, il relativo onere gravava sul convenuto che non vi ha adempiuto: sul punto, la testimonianza resa dal teste Testimone_1
non è chiarificatrice giacché dalla stessa non è dato evincere a che titolo il Pt_1
abbia utilizzato altro sistema per irrigare il suo fondo e, anzi, emergendo – si legga la testimonianza resa dal teste – che lo abbia fatto avvalendosi, a titolo di Tes_2
cortesia o dietro corrispettivo e comunque in via temporanea – di beni di altre persone).
L'attività dello , quindi, deve considerarsi un atto illecito, avendo leso CP_1
il diritto di uso del comproprietario, e, in quanto tale, lo espone all'obbligo risarcitorio.
Quest'ultimo, di natura patrimoniale e necessariamente da quantificarsi in via
4 equitativa stante le innumerevoli variabili che avrebbero condizionato l'uso della vasca comune (frequenza delle piogge, diritto del contestuale uso delle acque eventualmente presenti nella vasca da parte dello , reale estensione della parte CP_1
di vasca in comproprietà, così come accertati dal c.t.u.) e delle particelle in comune
(99, 100 e 110), è determinato dal giudicante nella misura di € 6.500,00.
A tal fine, deve essere tenuto in considerazione, da un lato, l'assai lungo arco temporale nel quale il è stato privato della possibilità di disporre dei beni in Pt_1
comunione e, dall'altro, quanto alla non parametrazione ai danni colturali, al modesto uso a fini irrigui che è ricollegabile alla disponibilità della vasca in assenza di diritti di utilizzo del pozzo che l'alimentava.
In sostanza, il risarcimento del danno più che essere parametrato al danno colturale (per valutare il quale sarebbe stato necessario demandare apposito quesito al c.t.u. o rimettersi alle valutazioni del c.t.p. dell'attore) è stato parametrato alla lesione del diritto di utilizzo della cosa comune (art. 1102 c.c.) che, a ben vedere, è incontestato giacché è incontestata (oltre che provato per testimoni) l'apposizione del cancello da parte dello , l'impossibilità per il discendente da tale CP_1 Pt_1
apposizione, di poter godere dei beni in comunione e la mancata consegna delle chiavi subito dopo la legittima richiesta avanzata dall'odierno attore.
5.Sulla domanda di divisione
Entrambe le parti hanno aderito alla domanda di divisione.
Occorre premettere che il c.t.u. ha verificato un notevole disallineamento tra le risultanze catastali e l'effettiva conformazione dello stato dei luoghi tanto che la strada di accesso ai fondi di entrambe le parti, ossia formalmente la particella 104 (in comproprietà), ricade, nel percorso realmente esistente, in diversi tratti nella proprietà esclusiva dell'attore e la strada di accesso alla vasca, ossia formalmente la particella
99 (in comproprietà), ricade, nel percorso realmente esistente, in diversi tratti nella proprietà esclusiva del convenuto. La particella 104, poi, è circondata dai fondi di proprietà esclusiva dell'attore e, del pari, le particelle 99, 100 e 110 sono circondate in larga parte da fondi di proprietà esclusiva di parte convenuta. La vasca, infine, solo in parte ricade nelle particelle 100 e 110, essendo situata per il 60% della sua
5 estensione nella proprietà esclusiva del convenuto.
Considerata la difficoltà di rettificare gli errori catastali rilevati (che coinvolgono ben nove particelle), la reale situazione proprietaria rilevata quanto alla vasca presente (il 60% della stessa, come detto, è situata su terreni in proprietà esclusiva del convenuto) – in parte - sulle particelle 100 e 110 e la necessità, determinata dai pessimi rapporti esistenti tra le parti, di limitare al massimo le ipotesi di condivisione di utilizzo dei medesimi beni immobili, tra i molteplici progetti divisionali predisposti dal c.t.u. si lascia ampiamente preferire l'ipotesi divisionale 1, così come rettificata, all'esito delle osservazioni critiche di parte convenuta.
In altre parole, devono essere assegnati a parte convenuta i fondi identificati al foglio 15, particelle 99, 100 e 110, compresa tutta la vasca ivi in parte insistente;
deve essere assegnata a parte attrice, invece, la particella n. 104 sulla quale, tuttavia, stante l'interclusione dei rimanenti fondi dello , andrà costituita servitù di passaggio CP_1
a favore delle particelle sopra indicate ai nn. 99, 100 e 110.
In sostanza, a parte attrice è assegnato un bene, la particella 104 che, gravata di servitù, deve ritenersi (pag. 37 della c.t.u.) di valore pari ad 1.910,00 (€ 2.122,67-
10%).
A parte convenuta sono assegnati la particella 99 del valore di € 1.971,05, la particella 100 del valore di € 252,70, la particella 110 del valore di € 2.021,59 nonché la vasca del valore di € 16.000,00.
Ovviamente, su detti beni le odierne parti hanno un diritto di proprietà pari al
50% sicché i conguagli andranno considerati tenendo conto di tale percentuale di comproprietà.
Il convenuto, in definitiva, dovrà versare a parte attrice l'importo di € 9.167,47
(pag. 65 della c.t.u.).
6.Le spese di lite
La natura del giudizio divisionale induce a compensare per la metà le spese di lite.
Il rimanente 50%, invece, deve essere posto a carico di parte convenuta per la soccombenza in relazione alla domanda di risarcimento del danno.
6 Detto 50% è liquidato in dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014 tenendo conto del valore della controversia.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda o eccezione disattesa, così provvede:
-condanna al risarcimento del danno causato a Controparte_1 Parte_1
liquidato in € 6.500,00 oltre agli interessi legali sino al soddisfo;
[...]
-assegna in proprietà esclusiva a il fondo identificato al Parte_1
foglio di mappa n. 15 particella n. 104 del catasto terreni del Comune di Melito Porto
Salvo (RC), disponendo che sullo stesso gravi servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici a favore delle particelle 99, 100 e 110 del medesimo foglio di mappa;
-assegna in proprietà esclusiva a i fondi identificati al foglio Controparte_1
di mappa n. 15 particelle nn. 99, 100 e 110 del catasto terreni del Comune di Melito
Porto Salvo (RC);
-condanna al versamento del conguaglio in favore di Controparte_1
quantificato in € 9.167,47 oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Parte_1
-pone definitivamente le spese della espletata c.t.u. a carico di parte attrice nella misura del 50% ed a carico di parte convenuta nella misura del rimanente 50%, con vincolo di solidarietà per l'intero.
Così deciso in Reggio Calabria il 28.3.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
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