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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 29/09/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3699 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore ( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. LAIS NICOLA giusta procura in calce alla citazione e domiciliata in Roma presso il suo studio
-opponente-
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIO ANGELICA giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-opposto-
Oggetto: accertamento negativo del credito in seno ad opposizione avverso ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: come formulate dall'opponente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 12 febbraio 2025; per l'opposto nella comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
L ha citato in giudizio Parte_1 dinanzi al tribunale di Benevento il al Controparte_1 fine di ottenere -previo accertamento dell'applicabilità dell'art. 93 CCE alla concessione-contratto conclusa tra il e la in data CP_1 CP_2 12 luglio 2016 in relazione all'area sita in Località Serapullo, censita al C.T. al f. 25 part. 107 e disapplicazione del regolamento Cosap del
Comune- l'accertamento che per l'anno 2020 era dovuta la sola somma di €
516,46 con conseguente annullamento della ingiunzione di pagamento 2/2022
e al fine di ottenere altresì sentenza dichiarativa della nullità delle parti del citato contratto/concessione prevedenti un canone diverso da quello di cui all'art. 54 CCE con la sostituzione delle stesse con
-1 di 6- l'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, dal 1 gennaio
2021 a titolo di canone ex art. 1 comma 831 bis della legge 160/2019, determinate nella somma di € 800,00 annue, rideterminando le somme dovute dal 2021 e dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
-che con l'opposta ingiunzione il comune aveva chiesto il pagamento della somma DI € 7000,00 quale canone CO per l'anno 2020;
-che aveva nel territorio del Comune convenuto un'infrastruttura Pt_1 per comunicazioni, su un'area comunale originariamente concessa a e poi pervenuta all'odierna attrice per effetto di operazioni di CP_2 scissioni parziali societarie, cessioni di contratto e fusioni societarie;
-che il contratto stipulato tra le parti, accessivo a concessione, prevedeva una durata di 9 anni ed un canone annuo di € 9000,00 annui, asseritamente parametrato a quello del locale regolamento CO;
-che il canone previsto nel contratto di cessione si poneva in contrasto con la disciplina dell'art. 93 del d.lgs. 259/2003 (oggi art. 54) che vieta agli enti locali di richiedere canoni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, stabilendo che l'unico corrispettivo che può essere richiesto per l'occupazione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato è la Cosap, o la Tosap o, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone unico di cui alla legge 160/2019;
-che il legislatore aveva previsto fino al 2020 per tutte le ipotesi di concessione di beni in favore di gestori della telefonia, una sorta di
“equo canone” parametrato su TOSAP/CO e dal 2021 sul canone unico, fissato nella misura fissa di € 800,00 per impianto;
-che l'art. 93 ( oggi 54) chiarisce che la detta normativa è applicabile ai concessionari di aree e beni pubblici o demaniali, chiarendo che trattasi di previsione che trova applicazione anche ai beni diversi da quelli demaniali o del patrimonio indisponibile;
-che inoltre l'art. 831 bis dell'art. 1 della legge 160/2019 prevede l'obbligo per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di corresponsione di un canone unico di € 800,00 annui, per ciascun impianto e per ciascun ente, senza alcun riferimento all'occupazione del suolo, prevedendo un canone per ciascun impianto;
-che nel caso di specie il contratto rinviava al regolamento CO , con apparente rispetto dell'art. 93 CCE, ma la norma regolamentare indicava sì una tariffa per tale tipo di occupazioni, ma in difformità a quanto previsto dall'art. 93 CCE, non prevedendo alcuna speciale agevolazione, ossia riduzione della tassa, in base a quanto previsto dal comma 2 lettere E ed F;
-2 di 6- -che nel caso di specie si trattava di occupazioni di speciale interesse pubblico, in quanto funzionali all'erogazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili;
-che pertanto la norma regolamentare, illegittima, doveva essere disapplicata, con conseguente applicazione del criterio residuali di €
516,46 per il 2020, con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
-che inoltre la clausola contrattuale che lega il canone al CO si doveva ritenere nulla per contrasto all'art. 54 CCE in quanto oggi il canone unico deve essere parametrato all'art. 1 comma 831 bis della legge
160/2019;
-che la natura imperativa della detta normativa importa che le clausole con essa contrastanti sono nulle;
trattasi di nullità parziale oggettiva del contratto, con sostituzione di diritto, ex art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative, con validità per il resto del contratto;
-che in particolare dal 2021 doveva pertanto essere applicato il canone di € 800,00 annui, per gli anni precedenti quello di € 516,46, pari all'importo minimo del CO o della TOSAP.
Nel costituirsi in giudizio il ha chiesto il rigetto sia CP_1 dell'opposizione che delle altre domande formulate da controparte, in quanto infondate, deducendo a sostegno delle proprie difese:
-che il contratto aveva ad oggetto un'immobile del Comune non facente parte né del demanio né del patrimonio indisponibile dello stesso e dunque sottratto alla disciplina dell'art.93 d.lgs. 259/2003, relativo all'occupazione di aree del demanio o patrimonio indisponibile, ossia ai beni gravati dalla fiscalità locale, con conseguente esigibilità del canone convenzionalmente pattuito dalle parti;
-che peraltro la medesima direttiva 2002/21/CE che il detto d.lgs. ha attuato, prevede che non sono pregiudicate le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici, né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli stati membri;
-che anche il cd. canone unico introdotto dal legislatore del 2019 riguardava il solo caso in cui l'impianto si trovava su bene demaniale o del patrimonio indisponibile, non escludendo, per l'ipotesi in cui l'impianto fosse posto su immobili di privati o non del patrimonio indisponibile o del demanio, la debenza del canone convenzionalmente previsto dalle parti.
Al fine di individuare la normativa applicabile alle controversie di cui
è causa, e a monte di verificare la giurisdizione di questo giudice - tenuto conto che in materia di concessione amministrativa sussiste la
-3 di 6- giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 104/2010, trattandosi di controversia in materia di esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr. Cass. SS.UU.
20939/2011)- è necessario verificare la natura dell'area oggetto della
“concessione-contratto” stipulata tra le parti, in cui l'opponente è subentrato.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita dalle parti o dalla Pubblica Amministrazione al rapporto posto in essere, la natura demaniale o patrimoniale indisponibile dell'immobile implica l'esistenza di una concessione amministrativa, mentre il rapporto avente a oggetto il godimento di bene immobile compreso nel patrimonio disponibile è riconducibile al genus locazione (sul punto cfr. ex multis
Tribunale di Tribunale di Milano 3671/2024, Tribunale di Ivrea 261/2025, entrambe richiamanti Cass. 11608/ 2004).
Nel caso di specie si ritiene che il bene di proprietà del oggetto CP_1 del contratto di concessione di immobile per l'istallazione di stazione radio base per la diffusione di segnale radiotelefonico di cui è causa non può essere ascritto alla categoria dei beni demaniali, né a quella dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Infatti nella detta convenzione, l'oggetto del contratto è individuato nell' immobile di area di mq 89 sita in in località CP_1 CP_1 Serapullo, censita in CT al foglio 25 part. 107, senza l'indicazione di alcun ulteriore elemento idoneo a riconoscere al bene il carattere della indisponibilità.
Il solo fatto dell'appartenenza di un'area ad un ente pubblico non determina automaticamente, per il bene medesimo, la sussistenza del regime differenziato previsto per il demanio e per il patrimonio indisponibile ai sensi degli articoli 823 e 828 c.c.. A tal riguardo infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo assolutamente consolidato, che affinché un bene non appartenente al demanio necessario, come nel caso di specie, in quanto non rientrante tra quelli ex lege facenti parte della detta categoria, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826 comma 3
c.c. deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico -
e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio- e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (sul punto cfr. ex multis Cass. SS.UU. 14865/2006, e Cass. 11608/ 2004). In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio
-4 di 6- disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 6019/2016, sul punto cfr. anche, ex multis, Tribunale di
Ivrea 261/2025 e Tribunale di 553/2025).
Nel caso di specie, non è stata fornita la prova dell'esistenza del presupposto soggettivo, in quanto non è stato prodotto in causa alcun atto amministrativo che abbia destinato le aree di interesse all'espletazione di un pubblico servizio. Non tiene di certo luogo di tale atto amministrativo l'atto depositato dall'opponente, rinvenuto sul sito del Comune, denominato Elenco terreni di proprietà, indisponibili, tra i quali è enumerato l'immobile di cui è causa, non trattandosi di statuizione contenuta in un atto avente natura deliberativa, inidoneo pertanto a imprimere all'area locata il carattere di indisponibilità (sul punto cfr. Tribunale di Vicenza 553/2025, Corte App. Venezia n.
2488/2022).
Per mera completezza, stante la mancanza del requisito soggettivo, si sottolinea altresì la mancanza anche del requisito oggettivo per la configurabilità del bene come del patrimonio indisponibile, che non può certo derivare dalla natura del servizio di telecomunicazioni prestato dall'odierna opponente. Tale attività, pur configurabile come interesse pubblico, ai sensi dell'art. 3 c.2 d.lgs. 259/2003, non è comunque definibile alla stregua anche di un servizio pubblico. Basti considerare a tal proposito che il regime della sua fruizione da parte dell'utenza è di carattere prettamente privatistico: i consumatori versano infatti a società con scopo di lucro tariffe non calmierate ma soggette alla concorrenza del mercato (Corte App. Venezia 2488/2022); occorre infine tener conto che non è di competenza del l'erogazione del servizio CP_1 di telecomunicazione (Trib. Vicenza n. 1449/2024).
Dalla natura di bene del patrimonio disponibile del Comune del bene oggetto del contratto, discende da un lato che il contratto tra le parti
è riconducibile ai contratti onerosi costitutivi di diritto personale di godimento e che lo stesso non è soggetto alla disciplina di cui all' art. 93 (oggi 54) d.lgs. 259/2003.
Al riguardo, rinviandosi per relationem ex art. 118 disp att. c.p.c. a
Tribunale di Milano 3671/2024, si sottolinea, sinteticamente, che siccome l'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 fa salvi i soli oneri derivanti dalla TOSAP
e dal CO, il suo ambito di applicazione coincide, logicamente, con quello in cui questi sono dovuti e, quindi, con le occupazioni riguardanti il demanio ed il patrimonio pubblico indisponibile e con esclusione, implicita ma inequivoca, dell'occupazione di aree rientranti nel patrimonio disponibile. La normativa sopravvenuta, si è innestata nell'alveo originario, che è costituito dall'ambito applicativo di TOSAP
e CO, come è confermato pure dalla normativa successiva, che ha sostituito TOSAP e CO col CUP, lasciandone immutato il presupposto
-5 di 6- impositivo, ossia l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sotto tale profilo nulla ha cambiato il comma 831 bis dell' art. 1 della legge 160/2019, che per gli impianti che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, ha stabilito un canone nella misura fissa di € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Al contempo, non
è stato modificato il presupposto previsto al comma 819, che si applica anche a questo caso, che rientra nel CUP (cfr. art. 816, secondo cui il
CUP è disciplinato dal presente comma e dai commi da 817 a 836).
Conseguentemente, l'art. 93 (come l'art. 54 che l'ha sostituito) non si applica all'occupazione di beni appartenenti al patrimonio pubblico disponibile.
Alla luce delle ragioni addotte, deve essere rigettata sia l'opposizione ad ordinanza ingiunzione notificata all'opponente sia le domande di accertamento relative alla debenza, per l'anno 2020 della soma somma di €
516,46 e per gli anni successivi della sola somma di € 800,00, formulate da parte attrice nel presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, l'esistenza in materia di precedenti giurisprudenziali di segno difforme e il contegno dell'opposta (in particolare la pubblicazione sul sito dell'elencazione dei beni citata, che potrebbe aver ingenerato incertezza sulla relativa natura) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2/2022;
-non accoglie le domande di accertamento formulate dall'attore;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 29 settembre 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-6 di 6-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3699 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore ( c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. LAIS NICOLA giusta procura in calce alla citazione e domiciliata in Roma presso il suo studio
-opponente-
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ) P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIO ANGELICA giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-opposto-
Oggetto: accertamento negativo del credito in seno ad opposizione avverso ingiunzione di pagamento.
CONCLUSIONI: come formulate dall'opponente nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 12 febbraio 2025; per l'opposto nella comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
L ha citato in giudizio Parte_1 dinanzi al tribunale di Benevento il al Controparte_1 fine di ottenere -previo accertamento dell'applicabilità dell'art. 93 CCE alla concessione-contratto conclusa tra il e la in data CP_1 CP_2 12 luglio 2016 in relazione all'area sita in Località Serapullo, censita al C.T. al f. 25 part. 107 e disapplicazione del regolamento Cosap del
Comune- l'accertamento che per l'anno 2020 era dovuta la sola somma di €
516,46 con conseguente annullamento della ingiunzione di pagamento 2/2022
e al fine di ottenere altresì sentenza dichiarativa della nullità delle parti del citato contratto/concessione prevedenti un canone diverso da quello di cui all'art. 54 CCE con la sostituzione delle stesse con
-1 di 6- l'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute, dal 1 gennaio
2021 a titolo di canone ex art. 1 comma 831 bis della legge 160/2019, determinate nella somma di € 800,00 annue, rideterminando le somme dovute dal 2021 e dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste.
Ha dedotto ed allegato a sostegno della domanda:
-che con l'opposta ingiunzione il comune aveva chiesto il pagamento della somma DI € 7000,00 quale canone CO per l'anno 2020;
-che aveva nel territorio del Comune convenuto un'infrastruttura Pt_1 per comunicazioni, su un'area comunale originariamente concessa a e poi pervenuta all'odierna attrice per effetto di operazioni di CP_2 scissioni parziali societarie, cessioni di contratto e fusioni societarie;
-che il contratto stipulato tra le parti, accessivo a concessione, prevedeva una durata di 9 anni ed un canone annuo di € 9000,00 annui, asseritamente parametrato a quello del locale regolamento CO;
-che il canone previsto nel contratto di cessione si poneva in contrasto con la disciplina dell'art. 93 del d.lgs. 259/2003 (oggi art. 54) che vieta agli enti locali di richiedere canoni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti, stabilendo che l'unico corrispettivo che può essere richiesto per l'occupazione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato è la Cosap, o la Tosap o, a decorrere dal 1 gennaio 2021, il canone unico di cui alla legge 160/2019;
-che il legislatore aveva previsto fino al 2020 per tutte le ipotesi di concessione di beni in favore di gestori della telefonia, una sorta di
“equo canone” parametrato su TOSAP/CO e dal 2021 sul canone unico, fissato nella misura fissa di € 800,00 per impianto;
-che l'art. 93 ( oggi 54) chiarisce che la detta normativa è applicabile ai concessionari di aree e beni pubblici o demaniali, chiarendo che trattasi di previsione che trova applicazione anche ai beni diversi da quelli demaniali o del patrimonio indisponibile;
-che inoltre l'art. 831 bis dell'art. 1 della legge 160/2019 prevede l'obbligo per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di corresponsione di un canone unico di € 800,00 annui, per ciascun impianto e per ciascun ente, senza alcun riferimento all'occupazione del suolo, prevedendo un canone per ciascun impianto;
-che nel caso di specie il contratto rinviava al regolamento CO , con apparente rispetto dell'art. 93 CCE, ma la norma regolamentare indicava sì una tariffa per tale tipo di occupazioni, ma in difformità a quanto previsto dall'art. 93 CCE, non prevedendo alcuna speciale agevolazione, ossia riduzione della tassa, in base a quanto previsto dal comma 2 lettere E ed F;
-2 di 6- -che nel caso di specie si trattava di occupazioni di speciale interesse pubblico, in quanto funzionali all'erogazione del servizio pubblico di comunicazioni mobili;
-che pertanto la norma regolamentare, illegittima, doveva essere disapplicata, con conseguente applicazione del criterio residuali di €
516,46 per il 2020, con conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
-che inoltre la clausola contrattuale che lega il canone al CO si doveva ritenere nulla per contrasto all'art. 54 CCE in quanto oggi il canone unico deve essere parametrato all'art. 1 comma 831 bis della legge
160/2019;
-che la natura imperativa della detta normativa importa che le clausole con essa contrastanti sono nulle;
trattasi di nullità parziale oggettiva del contratto, con sostituzione di diritto, ex art. 1339 c.c., delle clausole difformi a quelle imperative, con validità per il resto del contratto;
-che in particolare dal 2021 doveva pertanto essere applicato il canone di € 800,00 annui, per gli anni precedenti quello di € 516,46, pari all'importo minimo del CO o della TOSAP.
Nel costituirsi in giudizio il ha chiesto il rigetto sia CP_1 dell'opposizione che delle altre domande formulate da controparte, in quanto infondate, deducendo a sostegno delle proprie difese:
-che il contratto aveva ad oggetto un'immobile del Comune non facente parte né del demanio né del patrimonio indisponibile dello stesso e dunque sottratto alla disciplina dell'art.93 d.lgs. 259/2003, relativo all'occupazione di aree del demanio o patrimonio indisponibile, ossia ai beni gravati dalla fiscalità locale, con conseguente esigibilità del canone convenzionalmente pattuito dalle parti;
-che peraltro la medesima direttiva 2002/21/CE che il detto d.lgs. ha attuato, prevede che non sono pregiudicate le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici, né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli stati membri;
-che anche il cd. canone unico introdotto dal legislatore del 2019 riguardava il solo caso in cui l'impianto si trovava su bene demaniale o del patrimonio indisponibile, non escludendo, per l'ipotesi in cui l'impianto fosse posto su immobili di privati o non del patrimonio indisponibile o del demanio, la debenza del canone convenzionalmente previsto dalle parti.
Al fine di individuare la normativa applicabile alle controversie di cui
è causa, e a monte di verificare la giurisdizione di questo giudice - tenuto conto che in materia di concessione amministrativa sussiste la
-3 di 6- giurisdizione del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 104/2010, trattandosi di controversia in materia di esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi (cfr. Cass. SS.UU.
20939/2011)- è necessario verificare la natura dell'area oggetto della
“concessione-contratto” stipulata tra le parti, in cui l'opponente è subentrato.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita dalle parti o dalla Pubblica Amministrazione al rapporto posto in essere, la natura demaniale o patrimoniale indisponibile dell'immobile implica l'esistenza di una concessione amministrativa, mentre il rapporto avente a oggetto il godimento di bene immobile compreso nel patrimonio disponibile è riconducibile al genus locazione (sul punto cfr. ex multis
Tribunale di Tribunale di Milano 3671/2024, Tribunale di Ivrea 261/2025, entrambe richiamanti Cass. 11608/ 2004).
Nel caso di specie si ritiene che il bene di proprietà del oggetto CP_1 del contratto di concessione di immobile per l'istallazione di stazione radio base per la diffusione di segnale radiotelefonico di cui è causa non può essere ascritto alla categoria dei beni demaniali, né a quella dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Infatti nella detta convenzione, l'oggetto del contratto è individuato nell' immobile di area di mq 89 sita in in località CP_1 CP_1 Serapullo, censita in CT al foglio 25 part. 107, senza l'indicazione di alcun ulteriore elemento idoneo a riconoscere al bene il carattere della indisponibilità.
Il solo fatto dell'appartenenza di un'area ad un ente pubblico non determina automaticamente, per il bene medesimo, la sussistenza del regime differenziato previsto per il demanio e per il patrimonio indisponibile ai sensi degli articoli 823 e 828 c.c.. A tal riguardo infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, con indirizzo assolutamente consolidato, che affinché un bene non appartenente al demanio necessario, come nel caso di specie, in quanto non rientrante tra quelli ex lege facenti parte della detta categoria, possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826 comma 3
c.c. deve sussistere il doppio requisito, soggettivo e oggettivo, della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico -
e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio- e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio (sul punto cfr. ex multis Cass. SS.UU. 14865/2006, e Cass. 11608/ 2004). In difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio
-4 di 6- disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 6019/2016, sul punto cfr. anche, ex multis, Tribunale di
Ivrea 261/2025 e Tribunale di 553/2025).
Nel caso di specie, non è stata fornita la prova dell'esistenza del presupposto soggettivo, in quanto non è stato prodotto in causa alcun atto amministrativo che abbia destinato le aree di interesse all'espletazione di un pubblico servizio. Non tiene di certo luogo di tale atto amministrativo l'atto depositato dall'opponente, rinvenuto sul sito del Comune, denominato Elenco terreni di proprietà, indisponibili, tra i quali è enumerato l'immobile di cui è causa, non trattandosi di statuizione contenuta in un atto avente natura deliberativa, inidoneo pertanto a imprimere all'area locata il carattere di indisponibilità (sul punto cfr. Tribunale di Vicenza 553/2025, Corte App. Venezia n.
2488/2022).
Per mera completezza, stante la mancanza del requisito soggettivo, si sottolinea altresì la mancanza anche del requisito oggettivo per la configurabilità del bene come del patrimonio indisponibile, che non può certo derivare dalla natura del servizio di telecomunicazioni prestato dall'odierna opponente. Tale attività, pur configurabile come interesse pubblico, ai sensi dell'art. 3 c.2 d.lgs. 259/2003, non è comunque definibile alla stregua anche di un servizio pubblico. Basti considerare a tal proposito che il regime della sua fruizione da parte dell'utenza è di carattere prettamente privatistico: i consumatori versano infatti a società con scopo di lucro tariffe non calmierate ma soggette alla concorrenza del mercato (Corte App. Venezia 2488/2022); occorre infine tener conto che non è di competenza del l'erogazione del servizio CP_1 di telecomunicazione (Trib. Vicenza n. 1449/2024).
Dalla natura di bene del patrimonio disponibile del Comune del bene oggetto del contratto, discende da un lato che il contratto tra le parti
è riconducibile ai contratti onerosi costitutivi di diritto personale di godimento e che lo stesso non è soggetto alla disciplina di cui all' art. 93 (oggi 54) d.lgs. 259/2003.
Al riguardo, rinviandosi per relationem ex art. 118 disp att. c.p.c. a
Tribunale di Milano 3671/2024, si sottolinea, sinteticamente, che siccome l'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 fa salvi i soli oneri derivanti dalla TOSAP
e dal CO, il suo ambito di applicazione coincide, logicamente, con quello in cui questi sono dovuti e, quindi, con le occupazioni riguardanti il demanio ed il patrimonio pubblico indisponibile e con esclusione, implicita ma inequivoca, dell'occupazione di aree rientranti nel patrimonio disponibile. La normativa sopravvenuta, si è innestata nell'alveo originario, che è costituito dall'ambito applicativo di TOSAP
e CO, come è confermato pure dalla normativa successiva, che ha sostituito TOSAP e CO col CUP, lasciandone immutato il presupposto
-5 di 6- impositivo, ossia l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sotto tale profilo nulla ha cambiato il comma 831 bis dell' art. 1 della legge 160/2019, che per gli impianti che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, ha stabilito un canone nella misura fissa di € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Al contempo, non
è stato modificato il presupposto previsto al comma 819, che si applica anche a questo caso, che rientra nel CUP (cfr. art. 816, secondo cui il
CUP è disciplinato dal presente comma e dai commi da 817 a 836).
Conseguentemente, l'art. 93 (come l'art. 54 che l'ha sostituito) non si applica all'occupazione di beni appartenenti al patrimonio pubblico disponibile.
Alla luce delle ragioni addotte, deve essere rigettata sia l'opposizione ad ordinanza ingiunzione notificata all'opponente sia le domande di accertamento relative alla debenza, per l'anno 2020 della soma somma di €
516,46 e per gli anni successivi della sola somma di € 800,00, formulate da parte attrice nel presente giudizio.
Quanto alle spese di lite, l'esistenza in materia di precedenti giurisprudenziali di segno difforme e il contegno dell'opposta (in particolare la pubblicazione sul sito dell'elencazione dei beni citata, che potrebbe aver ingenerato incertezza sulla relativa natura) giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
-rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2/2022;
-non accoglie le domande di accertamento formulate dall'attore;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 29 settembre 2025
Il Giudice
Serena Berruti
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