TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/10/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 379/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(P. IVA ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Libera GUIDA ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Maddaloni (CE), Via Cancello n. 59;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Avezzano (AQ) alla via G. Garibaldi n. 71 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide BALDASSARRE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano
(AQ), Via Garibaldi n. 71;
CONVENUTA-OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale dell'udienza del 27.5.2025
e, segnatamente:
- l'opponente ha richiamato le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c., che appresso si trascrivono: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 648/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 24.12.2021 per la somma complessiva di €.
7.917,12, oltre interessi come da domanda, spese per €. 145,50 e compensi per €.
540,00, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale, accertare
1 e dichiarare l'esistenza del credito complessivamente vantato da parte opponente per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento della somma di € 64.022,40 derivante dalla vendita del raccolto di patate, o di quella di somma ritenuta di Giustizia a seguito di istruttoria.
In via riconvenzionale e subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo sia rigettata, accertare e dichiarare l'esistenza del credito complessivamente vantato da parte opponente per i motivi di cui in narrativa, per l'effetto condannare l , al pagamento Controparte_1 della somma di € 56.105,28 (differenza tra somma ingiunta e somma accertata in riconvenzionale), o di quella di somma ritenuta di Giustizia a seguito di istruttoria.
In ogni caso, condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore costituito”.
- l'opposta ha richiamato le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c, appresso riportate: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in premessa, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto attesa l'ammissione della fornitura eseguita ed anche in ragione dell'opposizione avanzata non provata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, per le motivazioni su espresse, dichiarare infondata l'avanzata opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando l'azienda agricola opponente al pagamento delle somme di cui al confermato decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna alla spese di lite da dover attribuire al procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio la società Controparte_1
(di seguito breviter ) ha allegato di aver effettuato in favore dell'
[...] CP_1 [...]
fornitura di prodotti agricoli per un corrispettivo di € 9.077,12 giusta Parte_1 Parte_1 fattura n. 181132 del 28.11.2018. Ha quindi chiesto, stante il pagamento parziale per soli € 1.160,00, di pronunciarsi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per i restanti € 7.917,12, interessi al saggio di cui al D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza al saldo, oltre spese di lite.
B. In data 24.12.2021 il Tribunale emetteva il decreto n. 648/2021 accogliendo la domanda del ricorrente, eccetto che nella richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto.
C. A seguito della notificazione di ricorso e decreto ingiuntivo, con tempestivo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 15.3.2022 ed iscritto a ruolo in data
2 17.3.2022 l'ingiunta ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emanato sulla scorta di una fattura dalla stessa immediatamente contestata nonché l'inidoneità di tale documento a costituire prova nel giudizio a cognizione piena, richiamando a riguardo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Inoltre - dopo aver premesso di essere essa stessa creditrice dell'opposta per importo pari ad €
61.560,00 oltre IVA al 4% sulla base di rapporti commerciali intercorsi tra le parti (in virtù dei quali la vendeva il seme all' e questa provvedeva a rivendere alla prima CP_1 Parte_1 il raccolto di patate realizzato con tale seme) e sulla cui scorta, a fronte del mancato pagamento del dovuto ed in virtù di quanto pattuito in un accordo transattivo intercorso tra le parti aveva provveduto ad emettere prima la fattura n. 13 del 30.12.2020 di € 7.904,00, a compensazione del credito portato dal decreto ingiuntivo (non registrata nel sistema SDI dell'Agenzia dell'Entrate per mero errore e, dunque, non azionabile nei confronti dell'opponente) e poi la fattura n. 8 del 4.3.2022 per l'importo complessivo del credito dovuto dall'opposta pari ad € 64.022,40, ha proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito derivante dai suddetti rapporti con condanna di controparte al pagamento di tale somma o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Ha quindi concluso in conformità domandando anche la condanna dell'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
D. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la
, contestando l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Più precisamente, dopo aver dedotto come la parte opponente abbia, sostanzialmente, riconosciuto il credito portato dal decreto ingiuntivo non avendo provveduto a contestare in alcun modo i fatti costitutivi del diritto di credito dalla stessa vantato, ha dedotto l'infondatezza della domanda riconvenzionale ex adverso proposta per violazione del D.L. 1/2012 e del D.M. 199/2012 stante la mancata prova scritta dei contratti commerciali intercorsi tra le parti per la cessione di prodotti agroalimentari (non essendo a ciò sufficiente la mera produzione delle fatture e DDT depositati in atti) nonché l'illogicità e contraddittorietà dell'opposizione non avendo parte opponente fornito alcun valido riscontro probatorio a sostegno delle proprie pretese creditorie.
Ha pertanto concluso nei termini sopra riportati.
E. All'udienza dell'8.2.2023 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 186, co. 3 c.p.c.
F. Con successiva ordinanza del 3.7.2024, rigettate le richieste di prova costituenda formulate dall'opponente e disposta la sola esibizione dell'originale della fattura del 28.11.2018, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025 ove è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza differita.
3 1. In primo luogo occorre rilevare come mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo si instauri un giudizio a cognizione piena in ordine alla domanda fatta valere con il ricorso monitorio, del che è da escludersi che l'opposizione medesima abbia natura impugnatoria: l'oggetto del giudizio di opposizione non è la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo bensì la fondatezza della pretesa dell'attore in senso sostanziale. Tali principi sono stati di recente ribaditi: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927).
Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura.
Occorre dunque procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce dei criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e tenuto pure conto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
2. Posti tali principi, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata alla parte di fatti concernenti un rapporto già costituito cosicché quando tale rapporto sia contestato tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche, assurgere a prova del contratto ma al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Piuttosto è alla annotazione del registro IVA, alla quale non si applica la disciplina dettata per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), che può essere riconosciuto valore di idonea prova scritte dell'esistenza di un credito in quanto la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. (v. Cass. Sez. 3,
20.12.2018, Ord. 32935).
Solamente nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998; Cass. 949/2024).
4 3. Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato di avere intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta né l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla convenuta.
Al punto C dell'atto di citazione, si legge infatti “Più precisamente, in data 28.11.2018 la CP_1 consegnava per mezzo di vettore, il quantitativo di sementi concordato e ordinato Controparte_2 telefonicamente dall' . Veniva quindi emessa, in duplice Parte_1 originale, la fattura n. 181132 del 28.11.2018” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
L'opponente ha contestato, di fatto, non la sussistenza di pregressi rapporti contrattuali tra le parti e l'avvenuta consegna della merce, ma esclusivamente l'importo del prezzo originariamente pattuito per la fornitura dei semi allegando come il prezzo pattuito fosse inferiore (€ 0,35/kg) a quello indicato in fattura (€ 0,40/kg), che pure è fatto costitutivo della pretesa. Tale diversa ricostruzione è operata mediante richiamo al contenuto della fattura, sulla cui copia prodotta esso opponente avrebbe apposto di suo pugno alla consegna la dicitura: “Prezzo concordato e allo scarico € 0,35 al kg dico trentacinque centesimi (cfr. all. n. 2 all'atto di citazione e doc. depositato in data 27.5.2025). Persona_1
All'udienza del 27.5.2025 la parte opposta e destinataria dell'ordine ex art. 210 c.p.c. ha esibito originale della fattura accompagnatoria a fondamento dell'ingiunzione e il Giudice ha ordinato estrarsi copia dal cancelliere. Dal documento si evince come, in effetti, all'atto della consegna della merce Parte_1 avesse subito apposto la dicitura di cui sopra, a contestazione dell'importo indicato.
[...]
Deriva, quindi, come in difetto di altri elementi, il prezzo unitario di compravendita debba essere ritenuto provato in € 0,35/Kg, per € 7.637,00 oltre IVA al 4%.
Si evidenzia pure come la fattura accompagnatoria, regolata dal DPR 627/1978 e dal DM 29.11.1978 cumula le caratteristiche della fattura immediata con quelle di un documento di trasporto (DDT), potendo essere impiegato quando la fatturazione sia simultanea alla consegna e questa venga effettuata allo stesso cessionario (e non a terzi su ordine di questi). Essa è munita di sottoscrizione – non oggetto di disconoscimento – del destinatario, odierno opponente. Tale documento, oltre a fornire prova dell'avvenuta consegna (contenendo dichiarazione di scienza a valenza confessoria del destinatario) consente di ritenere integrato il requisito di forma di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 ratione temporis vigente, come integrato dal regolamento attuativo recato nel D.M. 199/2012, indicando quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
4. L'opponente, dal suo canto, non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata, limitandosi a delle contestazioni di fatto smentite dalla documentazione allegata in atti a sostegno della pretesa creditoria di controparte, senza dimostrare neppure l'intervenuta transazione a cui pure ha fatto riferimento nei propri atti difensivi.
5 5. Quanto alla domanda riconvenzionale anch'essa avanzata dall'opponente, si osserva come questa – i cui fatti costitutivi sono stati contestati da parte opposta - sia rimasta totalmente sfornita di prova.
A sostegno della domanda, infatti, sono stati allegati soltanto i DDT sottoscritti da tale Per_2
i quali non recano la sottoscrizione del destinatario (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione)
[...] nonché la copia in formato .pdf della fattura elettronica differita n. 8 del 4.3.2022 per l'importo di €
64.022,40 facente riferimento ai suddetti DDT, priva di efficacia probatoria per i principi di diritto illustrati e in considerazione della condotta di controparte.
A riguardo, va richiamato l'orientamento che riconosce alla documentazione formata da soggetti diversi dalle parti del giudizio la valenza di prova atipica con efficacia probatoria di mero indizio, la quale può assurgere a prova piena del fatto in essi documentato soltanto nell'ipotesi in cui le relative emergenze siano confermate nel corso del giudizio dal loro autore ovvero risultino suffragate da ulteriori elementi di prova (cfr. ex multiis Cass., civ., n. 1762/2013).
Nel corso del giudizio la parte opponente non ha né integrato né completato il quadro probatorio emergente dagli documenti prodotti sicché l'inesistenza del credito fatto valere dell'opposto in ragione dall'asserita esistenza di un accordo tra le parti per la vendita di patate in favore dell'opposta è rimasto sostanzialmente indimostrato, al pari – e in via dirimente - dei requisiti di forma ad substantiam di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 (segnatamente sottoscrizione o forme equipollenti e indicazione del prezzo), ratione temporis vigente, come integrato dal regolamento attuativo recato dal D.M. 199/2012.
Ne deriva come la domanda di parte opponente sia infondata anche sotto tale profilo, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione.
6. L'opposizione deve essere, in conclusione, accolta parzialmente posto che risulta provato un minor credito della opposta, al tempo della fatturazione (28.11.2018) di € 7.637,00 oltre IVA al 4% e così €
7.942,48 per sorte capitale.
Deve, poi, tenersi conto del pagamento parziale ricevuto dalla controparte in data 8.7.2019 (v. ricorso monitorio) per € 1.160,00.
Sulla sorte capitale come indicata sono dovuti gli interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs.
231/2002 come richiesto da parte opposta (non vi è richiamo all'art. 62, co. 3 D.L. 1/2012). Tali interessi, dovuti ope legis (art. 4 D.Lgs. 231/2002) sono dovuti - in considerazione del termine legale di pagamento previsto dall'art. 62, co. 3 D.L. 1/2012 (che incide sulla esigibilità a prescindere dal saggio di interessi) pari a 60 giorni (non risulta trattarsi di merci deteriorabili) dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, dal 29.1.2019.
Tenuto conto degli argomenti dell'attore sostanziale deve ritenersi che l'imputazione dell'acconto debba operarsi, in deroga ai criteri dell'art. 1193 c.c. e più favorevolmente all'opponente, sulla somma capitale, che, quindi, è pari a residui € 6.782,48.
6 7. L'accoglimento parziale dell'opposizione non dà luogo a soccombenza dell'attore sostanziale e, dunque,
a soccombenza reciproca (Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061). Ne consegue come la parte opponente sia la sola soccombente e le spese di lite, in difetto di elementi eccezionali per derogarvi, devono essere regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza avendo a riferimento lo scaglione di valore determinato dalla proposizione della domanda riconvenzionale, secondo il criterio del disputatum in ragione della soccombenza dell'attore in riconvenzione, che ha comportato necessità di ulteriore attività difensiva (Cass. Sez. 2, 1.8.2023, Ord. 23406).
I compensi devono essere liquidati applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti, stante la semplicità delle questioni e l'assenza di istruttoria orale.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve essere disposta la distrazione del compenso in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
8. Non sussistono i presupposti per far luogo a condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., come invocato da parte opposta. Lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 16.9.2021,
n. 25041; Cass. Sez. 3, 4.8.2021, n. 22208; Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). A differenza delle ipotesi previste dagli altri commi, non si richiede la domanda di parte né la prova del danno occorrendo pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente - sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione o opposizione.
Nel caso di specie l'iniziativa processuale di parte opponente non merita la sanzione in commento non essendo emerso un (ab)uso dell'azione rispetto al fine che l'ordinamento le riserva istituzionalmente.
Si evidenzia, infine, come stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non si ha una ipotesi di pluralità
7 di domande effettivamente contrapposte, idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass.
Sez. 6 - 3, 12.4.2017, Ord. 9523; Cass. Sez. 2, 6.6.2022, Ord. 18036).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto condannando
[...]
, titolare , al Parte_1 Parte_1 pagamento, per il titolo dedotto in giudizio, della minor somma capitale di € 6.782,48 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 a far tempo dal 29.1.2019;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali (15%), Controparte_1 rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%), da versarsi direttamente all'Avv. Davide BALDASARRE, distrattario.
Così deciso, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 379 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(P. IVA ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Libera GUIDA ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Maddaloni (CE), Via Cancello n. 59;
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Avezzano (AQ) alla via G. Garibaldi n. 71 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide BALDASSARRE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano
(AQ), Via Garibaldi n. 71;
CONVENUTA-OPPOSTA
Materia: Obbligazioni e contratti – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale dell'udienza del 27.5.2025
e, segnatamente:
- l'opponente ha richiamato le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c., che appresso si trascrivono: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, dichiarare illegittimo e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 648/2021 emesso dal Tribunale di Avezzano in data 24.12.2021 per la somma complessiva di €.
7.917,12, oltre interessi come da domanda, spese per €. 145,50 e compensi per €.
540,00, rigettando integralmente le domande con esso proposte siccome infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via riconvenzionale, accertare
1 e dichiarare l'esistenza del credito complessivamente vantato da parte opponente per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto condannare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
[...] pagamento della somma di € 64.022,40 derivante dalla vendita del raccolto di patate, o di quella di somma ritenuta di Giustizia a seguito di istruttoria.
In via riconvenzionale e subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo sia rigettata, accertare e dichiarare l'esistenza del credito complessivamente vantato da parte opponente per i motivi di cui in narrativa, per l'effetto condannare l , al pagamento Controparte_1 della somma di € 56.105,28 (differenza tra somma ingiunta e somma accertata in riconvenzionale), o di quella di somma ritenuta di Giustizia a seguito di istruttoria.
In ogni caso, condannare parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore costituito”.
- l'opposta ha richiamato le conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c, appresso riportate: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in premessa, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto attesa l'ammissione della fornitura eseguita ed anche in ragione dell'opposizione avanzata non provata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, per le motivazioni su espresse, dichiarare infondata l'avanzata opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando l'azienda agricola opponente al pagamento delle somme di cui al confermato decreto ingiuntivo opposto con conseguente condanna alla spese di lite da dover attribuire al procuratore costituito che si dichiara sin d'ora antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio la società Controparte_1
(di seguito breviter ) ha allegato di aver effettuato in favore dell'
[...] CP_1 [...]
fornitura di prodotti agricoli per un corrispettivo di € 9.077,12 giusta Parte_1 Parte_1 fattura n. 181132 del 28.11.2018. Ha quindi chiesto, stante il pagamento parziale per soli € 1.160,00, di pronunciarsi ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva per i restanti € 7.917,12, interessi al saggio di cui al D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenza al saldo, oltre spese di lite.
B. In data 24.12.2021 il Tribunale emetteva il decreto n. 648/2021 accogliendo la domanda del ricorrente, eccetto che nella richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto.
C. A seguito della notificazione di ricorso e decreto ingiuntivo, con tempestivo atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 15.3.2022 ed iscritto a ruolo in data
2 17.3.2022 l'ingiunta ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emanato sulla scorta di una fattura dalla stessa immediatamente contestata nonché l'inidoneità di tale documento a costituire prova nel giudizio a cognizione piena, richiamando a riguardo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Inoltre - dopo aver premesso di essere essa stessa creditrice dell'opposta per importo pari ad €
61.560,00 oltre IVA al 4% sulla base di rapporti commerciali intercorsi tra le parti (in virtù dei quali la vendeva il seme all' e questa provvedeva a rivendere alla prima CP_1 Parte_1 il raccolto di patate realizzato con tale seme) e sulla cui scorta, a fronte del mancato pagamento del dovuto ed in virtù di quanto pattuito in un accordo transattivo intercorso tra le parti aveva provveduto ad emettere prima la fattura n. 13 del 30.12.2020 di € 7.904,00, a compensazione del credito portato dal decreto ingiuntivo (non registrata nel sistema SDI dell'Agenzia dell'Entrate per mero errore e, dunque, non azionabile nei confronti dell'opponente) e poi la fattura n. 8 del 4.3.2022 per l'importo complessivo del credito dovuto dall'opposta pari ad € 64.022,40, ha proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento del credito derivante dai suddetti rapporti con condanna di controparte al pagamento di tale somma o di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Ha quindi concluso in conformità domandando anche la condanna dell'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
D. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la
, contestando l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Più precisamente, dopo aver dedotto come la parte opponente abbia, sostanzialmente, riconosciuto il credito portato dal decreto ingiuntivo non avendo provveduto a contestare in alcun modo i fatti costitutivi del diritto di credito dalla stessa vantato, ha dedotto l'infondatezza della domanda riconvenzionale ex adverso proposta per violazione del D.L. 1/2012 e del D.M. 199/2012 stante la mancata prova scritta dei contratti commerciali intercorsi tra le parti per la cessione di prodotti agroalimentari (non essendo a ciò sufficiente la mera produzione delle fatture e DDT depositati in atti) nonché l'illogicità e contraddittorietà dell'opposizione non avendo parte opponente fornito alcun valido riscontro probatorio a sostegno delle proprie pretese creditorie.
Ha pertanto concluso nei termini sopra riportati.
E. All'udienza dell'8.2.2023 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 186, co. 3 c.p.c.
F. Con successiva ordinanza del 3.7.2024, rigettate le richieste di prova costituenda formulate dall'opponente e disposta la sola esibizione dell'originale della fattura del 28.11.2018, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.5.2025 ove è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza differita.
3 1. In primo luogo occorre rilevare come mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo si instauri un giudizio a cognizione piena in ordine alla domanda fatta valere con il ricorso monitorio, del che è da escludersi che l'opposizione medesima abbia natura impugnatoria: l'oggetto del giudizio di opposizione non è la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo bensì la fondatezza della pretesa dell'attore in senso sostanziale. Tali principi sono stati di recente ribaditi: “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. SS.UU. 13.1.2022, n. 927).
Restano, pertanto, irrilevanti ai fini del predetto accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'esistenza del diritto azionato con detta procedura.
Occorre dunque procedere alla valutazione della pretesa creditoria dell'attore in senso sostanziale e convenuto in senso processuale, alla luce dei criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e tenuto pure conto del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
2. Posti tali principi, nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
E' noto che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata alla parte di fatti concernenti un rapporto già costituito cosicché quando tale rapporto sia contestato tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche, assurgere a prova del contratto ma al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Piuttosto è alla annotazione del registro IVA, alla quale non si applica la disciplina dettata per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), che può essere riconosciuto valore di idonea prova scritte dell'esistenza di un credito in quanto la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c. (v. Cass. Sez. 3,
20.12.2018, Ord. 32935).
Solamente nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass. 6502/1998; Cass. 949/2024).
4 3. Nel caso di specie, parte opponente non ha contestato di avere intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta né l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fattura azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo dalla convenuta.
Al punto C dell'atto di citazione, si legge infatti “Più precisamente, in data 28.11.2018 la CP_1 consegnava per mezzo di vettore, il quantitativo di sementi concordato e ordinato Controparte_2 telefonicamente dall' . Veniva quindi emessa, in duplice Parte_1 originale, la fattura n. 181132 del 28.11.2018” (cfr. pag. 1 atto di citazione).
L'opponente ha contestato, di fatto, non la sussistenza di pregressi rapporti contrattuali tra le parti e l'avvenuta consegna della merce, ma esclusivamente l'importo del prezzo originariamente pattuito per la fornitura dei semi allegando come il prezzo pattuito fosse inferiore (€ 0,35/kg) a quello indicato in fattura (€ 0,40/kg), che pure è fatto costitutivo della pretesa. Tale diversa ricostruzione è operata mediante richiamo al contenuto della fattura, sulla cui copia prodotta esso opponente avrebbe apposto di suo pugno alla consegna la dicitura: “Prezzo concordato e allo scarico € 0,35 al kg dico trentacinque centesimi (cfr. all. n. 2 all'atto di citazione e doc. depositato in data 27.5.2025). Persona_1
All'udienza del 27.5.2025 la parte opposta e destinataria dell'ordine ex art. 210 c.p.c. ha esibito originale della fattura accompagnatoria a fondamento dell'ingiunzione e il Giudice ha ordinato estrarsi copia dal cancelliere. Dal documento si evince come, in effetti, all'atto della consegna della merce Parte_1 avesse subito apposto la dicitura di cui sopra, a contestazione dell'importo indicato.
[...]
Deriva, quindi, come in difetto di altri elementi, il prezzo unitario di compravendita debba essere ritenuto provato in € 0,35/Kg, per € 7.637,00 oltre IVA al 4%.
Si evidenzia pure come la fattura accompagnatoria, regolata dal DPR 627/1978 e dal DM 29.11.1978 cumula le caratteristiche della fattura immediata con quelle di un documento di trasporto (DDT), potendo essere impiegato quando la fatturazione sia simultanea alla consegna e questa venga effettuata allo stesso cessionario (e non a terzi su ordine di questi). Essa è munita di sottoscrizione – non oggetto di disconoscimento – del destinatario, odierno opponente. Tale documento, oltre a fornire prova dell'avvenuta consegna (contenendo dichiarazione di scienza a valenza confessoria del destinatario) consente di ritenere integrato il requisito di forma di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 ratione temporis vigente, come integrato dal regolamento attuativo recato nel D.M. 199/2012, indicando quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
4. L'opponente, dal suo canto, non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata, limitandosi a delle contestazioni di fatto smentite dalla documentazione allegata in atti a sostegno della pretesa creditoria di controparte, senza dimostrare neppure l'intervenuta transazione a cui pure ha fatto riferimento nei propri atti difensivi.
5 5. Quanto alla domanda riconvenzionale anch'essa avanzata dall'opponente, si osserva come questa – i cui fatti costitutivi sono stati contestati da parte opposta - sia rimasta totalmente sfornita di prova.
A sostegno della domanda, infatti, sono stati allegati soltanto i DDT sottoscritti da tale Per_2
i quali non recano la sottoscrizione del destinatario (cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione)
[...] nonché la copia in formato .pdf della fattura elettronica differita n. 8 del 4.3.2022 per l'importo di €
64.022,40 facente riferimento ai suddetti DDT, priva di efficacia probatoria per i principi di diritto illustrati e in considerazione della condotta di controparte.
A riguardo, va richiamato l'orientamento che riconosce alla documentazione formata da soggetti diversi dalle parti del giudizio la valenza di prova atipica con efficacia probatoria di mero indizio, la quale può assurgere a prova piena del fatto in essi documentato soltanto nell'ipotesi in cui le relative emergenze siano confermate nel corso del giudizio dal loro autore ovvero risultino suffragate da ulteriori elementi di prova (cfr. ex multiis Cass., civ., n. 1762/2013).
Nel corso del giudizio la parte opponente non ha né integrato né completato il quadro probatorio emergente dagli documenti prodotti sicché l'inesistenza del credito fatto valere dell'opposto in ragione dall'asserita esistenza di un accordo tra le parti per la vendita di patate in favore dell'opposta è rimasto sostanzialmente indimostrato, al pari – e in via dirimente - dei requisiti di forma ad substantiam di cui all'art. 62 D.L. 1/2012 (segnatamente sottoscrizione o forme equipollenti e indicazione del prezzo), ratione temporis vigente, come integrato dal regolamento attuativo recato dal D.M. 199/2012.
Ne deriva come la domanda di parte opponente sia infondata anche sotto tale profilo, con assorbimento di ogni ulteriore questione ed eccezione.
6. L'opposizione deve essere, in conclusione, accolta parzialmente posto che risulta provato un minor credito della opposta, al tempo della fatturazione (28.11.2018) di € 7.637,00 oltre IVA al 4% e così €
7.942,48 per sorte capitale.
Deve, poi, tenersi conto del pagamento parziale ricevuto dalla controparte in data 8.7.2019 (v. ricorso monitorio) per € 1.160,00.
Sulla sorte capitale come indicata sono dovuti gli interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs.
231/2002 come richiesto da parte opposta (non vi è richiamo all'art. 62, co. 3 D.L. 1/2012). Tali interessi, dovuti ope legis (art. 4 D.Lgs. 231/2002) sono dovuti - in considerazione del termine legale di pagamento previsto dall'art. 62, co. 3 D.L. 1/2012 (che incide sulla esigibilità a prescindere dal saggio di interessi) pari a 60 giorni (non risulta trattarsi di merci deteriorabili) dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, dal 29.1.2019.
Tenuto conto degli argomenti dell'attore sostanziale deve ritenersi che l'imputazione dell'acconto debba operarsi, in deroga ai criteri dell'art. 1193 c.c. e più favorevolmente all'opponente, sulla somma capitale, che, quindi, è pari a residui € 6.782,48.
6 7. L'accoglimento parziale dell'opposizione non dà luogo a soccombenza dell'attore sostanziale e, dunque,
a soccombenza reciproca (Cass. SS.UU. 31.10.2022, n. 32061). Ne consegue come la parte opponente sia la sola soccombente e le spese di lite, in difetto di elementi eccezionali per derogarvi, devono essere regolate secondo l'ordinario criterio della soccombenza avendo a riferimento lo scaglione di valore determinato dalla proposizione della domanda riconvenzionale, secondo il criterio del disputatum in ragione della soccombenza dell'attore in riconvenzione, che ha comportato necessità di ulteriore attività difensiva (Cass. Sez. 2, 1.8.2023, Ord. 23406).
I compensi devono essere liquidati applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le restanti, stante la semplicità delle questioni e l'assenza di istruttoria orale.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve essere disposta la distrazione del compenso in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
8. Non sussistono i presupposti per far luogo a condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., come invocato da parte opposta. Lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr. ex multis Cass. SS.UU. 16.9.2021,
n. 25041; Cass. Sez. 3, 4.8.2021, n. 22208; Cass. SS.UU. 20.4.2018, n. 9912). A differenza delle ipotesi previste dagli altri commi, non si richiede la domanda di parte né la prova del danno occorrendo pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente - sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione o opposizione.
Nel caso di specie l'iniziativa processuale di parte opponente non merita la sanzione in commento non essendo emerso un (ab)uso dell'azione rispetto al fine che l'ordinamento le riserva istituzionalmente.
Si evidenzia, infine, come stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 c.p.c. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non si ha una ipotesi di pluralità
7 di domande effettivamente contrapposte, idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass.
Sez. 6 - 3, 12.4.2017, Ord. 9523; Cass. Sez. 2, 6.6.2022, Ord. 18036).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto condannando
[...]
, titolare , al Parte_1 Parte_1 pagamento, per il titolo dedotto in giudizio, della minor somma capitale di € 6.782,48 oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 a far tempo dal 29.1.2019;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
- CONDANNA alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali (15%), Controparte_1 rivalsa CPA (4%) ed IVA (22%), da versarsi direttamente all'Avv. Davide BALDASARRE, distrattario.
Così deciso, in data 24 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8